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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 9085/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, ad un indennizzo per l'infortunio sul lavoro occorso in data 20 dicembre 2022, inutilmente richiesto in sede amministrativa, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio, tuttavia, il procuratore della parte ricorrente ha fatto presente che l' convenuto aveva riconosciuto il diritto, limitatamente a CP_1 quanto di ragione (indennizzo in capitale per menomazione quantificata al 7%),
1
Sentenza R.G. n° 9085/24 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione di spese e compensi di lite. CP_1
Il procuratore del convenuto non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma insisteva per la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che il convenuto ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto in autotutela alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto, compresi gli interessi legali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece
2
Sentenza R.G. n° 9085/24 costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico del convenuto, parte virtualmente soccombente.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273): nel caso di specie, Controparte_2 tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento
3
Sentenza R.G. n° 9085/24 della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Pt_4
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...]
1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in ripetibili €.1.200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 20 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 9085/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, ad un indennizzo per l'infortunio sul lavoro occorso in data 20 dicembre 2022, inutilmente richiesto in sede amministrativa, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio, tuttavia, il procuratore della parte ricorrente ha fatto presente che l' convenuto aveva riconosciuto il diritto, limitatamente a CP_1 quanto di ragione (indennizzo in capitale per menomazione quantificata al 7%),
1
Sentenza R.G. n° 9085/24 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione di spese e compensi di lite. CP_1
Il procuratore del convenuto non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma insisteva per la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che il convenuto ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto in autotutela alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto, compresi gli interessi legali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece
2
Sentenza R.G. n° 9085/24 costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
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Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico del convenuto, parte virtualmente soccombente.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273): nel caso di specie, Controparte_2 tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento
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Sentenza R.G. n° 9085/24 della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Pt_4
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...]
1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in ripetibili €.1.200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 20 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 9085/24