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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27.3.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9534/24 R.G. tra rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1
dall'avv.to Ambrosino Antonio e Rinaldi Gabriele ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/7/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere titolare di reddito di cittadinanza dal 9.2.23 e che in data 21.10.23 l' CP_1
comunicava la decadenza dalla prestazione con decorrenza dall'agosto 2023 a causa della mancata comunicazione di redditi derivanti da lavoro.
Parte ricorrente ha evidenziato che il rapporto di lavoro in questione era durato solo 12 giorni, tempo assolutamente insufficiente ad incidere sulla sua capacità reddituale e dunque non rientrante nell'obbligo di comunicazione di cui all'art 3, comma 8, D.L. n.
4/2019 e successive modificazioni.
Ha adito questo giudice per l'annullamento del provvedimento di revoca del 21.10.23, con sospensione dell'eventuale azione di recupero da parte dell' e con CP_1
accertamento del diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza dalla data di revoca al 31.12.23 o fino alla fine della erogazione della prestazione con condanna dell' al pagamento dei ratei dalla revoca nonché alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente trattenuto a tale titolo. Vittoria di spese con distrazione.
Non si è costituita l' pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
La verifica circa l'incumulabilità tra il reddito di cittadinanza in godimento e redditi da prestazione lavorativa, da cui deriva l'obbligo di comunicazione di variazioni reddituali significative, riguarda casi in cui in ragione del tipo e durata di lavoro e del conseguente trattamento economico, vi sia una variazione significativa della situazione reddituale del beneficiario.
Nel caso di specie la prestazione lavorativa svolta si è limitata allo svolgimento di prestazione di 12 gg di lavoro in prova.
Pertanto tale prestazione stante l'esiguità dei redditi ad essa connessi e della durata del rapporto è compatibile con il godimento del reddito di cittadinanza.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione dell'oggetto della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente a godere del beneficio del reddito di cittadinanza di cui era titolare dal 9.2.23 fino al 31.12.23;
2. dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione all' di somme derivanti da CP_1
tale titolo;
3. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di reddito di CP_1
cittadinanza dalla revoca al 31.12.23, oltre interessi come per legge;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 1386,00, oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 8/4/2025
Il Giudice del lavoro dott. Marco Bottino