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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1966, con l'Avvocato Daniela Arlati ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Desio,
Corso Italia n. 169;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato Daniela Arlati
[...] C.F._4 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Desio, Corso Italia n. 169;
TERZE CHIAMATE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti costituite e di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 20.03.2025, accogliere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. Parte_1 per le figlie e con effetto dal 1.07.2024. Controparte_2 Controparte_3
La scrittura privata così recita:
a) II IG. ha contratto matrimonio concordatario in Desio il Parte_1
29.07.1995 in regime di separazione dei beni con la IG.ra : Controparte_1
b) dalla loro unione in data 19.12.2000 è nata la IG ed in data 22.01.2004 è nata la IG : CP_2 CP_3
c) con sentenza n. 207/2020 pubblicata in data 30.01.2020, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza definitiva nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio:
d) con scrittura privata datata 04.11.2020 il IG. e la IGra Parte_1 Parte_2 convenivano, tra altre e diverse questioni tra di loro pendenti, anche la revisione dell'assegno di mantenimento posto a carico del primo per le figlie e , riducendone l'importo stabilito in sede CP_2 CP_3 di divorzio ad € 750,00 per 12 mensilità:
e) da allora sono intervenuti fatti e circostanze che rendono necessario modificare le condizioni del divorzio stabilite nella sopraccitata sentenza e riviste con scrittura privata del 04.11.2020, atteso che entrambe le figlie hanno ultimato gli studi per entrare nel mondo del lavoro:
f)il IG. con ricorso iscritto al numero di R.G. 5327/2024 invitava la IG.ra Parte_1 [...]
avanti al Tribunale di Monza per la modifica delle Condizioni di Divorzio: CP_1
g) con il suddetto ricorso si dava atto che la IG oggi ventiquattrenne è stabilmente inserita nel CP_2 mondo del lavoro da circa tre anni ed attualmente presso Estetica d'Elite a Lissone e dallo scorso mese di giugno 2024 ha definitivamente lasciato la casa familiare per andare a convivere a Gârugo con il proprio compagno IG. : CP_4
h) la IG oggi ventunenne dal 10.06.2024 ha iniziato a lavorare con contratto di lavoro a tempo CP_3 determinato per sei mesi rinnovato in data 10.12.2024 per altri sei mesi presso la Concessionaria
Autovanti Srl di Monza,
i) inoltre a decorrere dall'anno 2005 è titolare di Pensione di Invalidità Civile;
CP_3
j) alla fissata udienza del 30.1.2025 il Giudice, dato atto della regolarità della notificazione alla IG.ra
[...]
, ne dichiarava la contumacia ed al contempo ritenuta la sussistenza di litisconsorzio facoltativo CP_1 con le figlie e , nedisponeva l'integrazione del contraddittorio e fissava udienza del 12.6.2025 CP_2 CP_3 per la comparizione delle parti, k) le figlie e , preso atto di quanto sopra manifestavano al padre IG. Controparte_2 Controparte_3
l'intenzione di definire bonariamente la questione con la sottoscrizione del Parte_1 presente accordo
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E Controparte_5
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura:
2) la IG , dando atto di aver raggiunto la piena capacità economica. Controparte_2 rinuncia al mantenimento in suo favore posto a carico del padre IG. Parte_1
3) la IG , avendo ad oggi un'occupazione lavorativa a tempo determinato, acconsente a Controparte_3 che il padre IG. sospenda il mantenimento posto a suo carico per tutta la Parte_1 durata del termine contrattualmente stabilito e quindi nulla sarà dovuto per tale periodo:
4) la sospensione pattuita al punto precedente deve intendersi estesa anche nel periodo in cui , CP_3 sebbene non impiegata nell'ambito lavorativo, benefici dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d.
NASPI);
5) resta inteso tra le parti che, nel caso in cui dovesse rimanere priva di occupazione e di indennità CP_3 di disoccupazione per due mesi consecutivi e continuerà a vivere presso l'abitazione della mamma, a partire dal terzo mese, il IG. corrisponderà direttamente alla stessa il versamento mensile del Parte_1 mantenimento stabilito con la già più volte menzionata scrittura privata del 04.11.2020, sino a quando non si verificheranno nuovamente le condizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4;
6) dal momento in cui risulterà essere assunta a tempo indeterminato presso un qualsivoglia datore CP_3 di lavoro ed in ogni caso, decorsi 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la stessa rinuncia, ora per allora, al contributo per il suo mantenimento posto a carico del padre, e di cui alla scrittura del 04.11.2020 e le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 perderanno di efficacia;
7) con l'adempimento delle pattuizioni di cui alla presente scrittura le Parti dichiarano di essere soddisfatte e di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra,
8) le Parti specificano che la presente scrittura si intende avere efficacia a far data dal 1.07.2024:
9) le Parti si impegnano a presenziare davanti al Giudice all'udienza del 12.6.2025 ad ore 11.00, per confermare quanto qui sottoscritto, rinunciando sin d'ora alla notifica del provvedimento del 30.01.2025. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 Parte_1 domandava la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 207/2020, pubblicata il
30.1.2020, nella parte in cui disponeva a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie CP_2
19.12.2000 e 22.1.2004 pari ad euro 934,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva di aver CP_3 contratto matrimonio con in data 29.07.1995; che dalla loro unione nascevano e Controparte_1 CP_2
; che in data 30.1.2020 veniva pronunciata dal Tribunale di Monza, con affido condiviso di e CP_3 CP_3 collocamento presso la madre;
assegnazione a della casa coniugale, determinazione in euro 934 oltre CP_1 al rimborso del 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre;
esponeva che, in data 4.11.2020, le parti sottoscrivevano la scrittura privata in cui convenivano la revisione dell'assegno di mantenimento per e dovuto da riducendone l'importo a CP_2 CP_3 Parte_1
750,00 euro per 12 mensilità; che era maggiorenne, economicamente autosufficiente in quanto CP_2 impiegata da almeno due anni, ed aveva lasciato la casa coniugale in quanto conviveva con il proprio compagno, mentre era maggiorenne, economicamente indipendente in quanto dal 10.06.2024 aveva CP_3 iniziato a lavorare con contratto di lavoro a tempo determinato per sei mesi presso la Concessionaria
Autovanti Srl a Monza, ed era titolare di pensione di invalidità civile.
Alla udienza del 30.1.2025, ove la resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e il
Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con le figlie.
Nel costituirsi e dichiaravano di aver raggiunto un accordo con il padre per la definizione del CP_2 CP_3 procedimento alle epigrafate condizioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 207/2020 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 31.7.2024, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1966, con l'Avvocato Daniela Arlati ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Desio,
Corso Italia n. 169;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato Daniela Arlati
[...] C.F._4 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Desio, Corso Italia n. 169;
TERZE CHIAMATE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti costituite e di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 20.03.2025, accogliere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. Parte_1 per le figlie e con effetto dal 1.07.2024. Controparte_2 Controparte_3
La scrittura privata così recita:
a) II IG. ha contratto matrimonio concordatario in Desio il Parte_1
29.07.1995 in regime di separazione dei beni con la IG.ra : Controparte_1
b) dalla loro unione in data 19.12.2000 è nata la IG ed in data 22.01.2004 è nata la IG : CP_2 CP_3
c) con sentenza n. 207/2020 pubblicata in data 30.01.2020, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza definitiva nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio:
d) con scrittura privata datata 04.11.2020 il IG. e la IGra Parte_1 Parte_2 convenivano, tra altre e diverse questioni tra di loro pendenti, anche la revisione dell'assegno di mantenimento posto a carico del primo per le figlie e , riducendone l'importo stabilito in sede CP_2 CP_3 di divorzio ad € 750,00 per 12 mensilità:
e) da allora sono intervenuti fatti e circostanze che rendono necessario modificare le condizioni del divorzio stabilite nella sopraccitata sentenza e riviste con scrittura privata del 04.11.2020, atteso che entrambe le figlie hanno ultimato gli studi per entrare nel mondo del lavoro:
f)il IG. con ricorso iscritto al numero di R.G. 5327/2024 invitava la IG.ra Parte_1 [...]
avanti al Tribunale di Monza per la modifica delle Condizioni di Divorzio: CP_1
g) con il suddetto ricorso si dava atto che la IG oggi ventiquattrenne è stabilmente inserita nel CP_2 mondo del lavoro da circa tre anni ed attualmente presso Estetica d'Elite a Lissone e dallo scorso mese di giugno 2024 ha definitivamente lasciato la casa familiare per andare a convivere a Gârugo con il proprio compagno IG. : CP_4
h) la IG oggi ventunenne dal 10.06.2024 ha iniziato a lavorare con contratto di lavoro a tempo CP_3 determinato per sei mesi rinnovato in data 10.12.2024 per altri sei mesi presso la Concessionaria
Autovanti Srl di Monza,
i) inoltre a decorrere dall'anno 2005 è titolare di Pensione di Invalidità Civile;
CP_3
j) alla fissata udienza del 30.1.2025 il Giudice, dato atto della regolarità della notificazione alla IG.ra
[...]
, ne dichiarava la contumacia ed al contempo ritenuta la sussistenza di litisconsorzio facoltativo CP_1 con le figlie e , nedisponeva l'integrazione del contraddittorio e fissava udienza del 12.6.2025 CP_2 CP_3 per la comparizione delle parti, k) le figlie e , preso atto di quanto sopra manifestavano al padre IG. Controparte_2 Controparte_3
l'intenzione di definire bonariamente la questione con la sottoscrizione del Parte_1 presente accordo
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E Controparte_5
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura:
2) la IG , dando atto di aver raggiunto la piena capacità economica. Controparte_2 rinuncia al mantenimento in suo favore posto a carico del padre IG. Parte_1
3) la IG , avendo ad oggi un'occupazione lavorativa a tempo determinato, acconsente a Controparte_3 che il padre IG. sospenda il mantenimento posto a suo carico per tutta la Parte_1 durata del termine contrattualmente stabilito e quindi nulla sarà dovuto per tale periodo:
4) la sospensione pattuita al punto precedente deve intendersi estesa anche nel periodo in cui , CP_3 sebbene non impiegata nell'ambito lavorativo, benefici dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d.
NASPI);
5) resta inteso tra le parti che, nel caso in cui dovesse rimanere priva di occupazione e di indennità CP_3 di disoccupazione per due mesi consecutivi e continuerà a vivere presso l'abitazione della mamma, a partire dal terzo mese, il IG. corrisponderà direttamente alla stessa il versamento mensile del Parte_1 mantenimento stabilito con la già più volte menzionata scrittura privata del 04.11.2020, sino a quando non si verificheranno nuovamente le condizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4;
6) dal momento in cui risulterà essere assunta a tempo indeterminato presso un qualsivoglia datore CP_3 di lavoro ed in ogni caso, decorsi 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la stessa rinuncia, ora per allora, al contributo per il suo mantenimento posto a carico del padre, e di cui alla scrittura del 04.11.2020 e le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 perderanno di efficacia;
7) con l'adempimento delle pattuizioni di cui alla presente scrittura le Parti dichiarano di essere soddisfatte e di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra,
8) le Parti specificano che la presente scrittura si intende avere efficacia a far data dal 1.07.2024:
9) le Parti si impegnano a presenziare davanti al Giudice all'udienza del 12.6.2025 ad ore 11.00, per confermare quanto qui sottoscritto, rinunciando sin d'ora alla notifica del provvedimento del 30.01.2025. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 Parte_1 domandava la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 207/2020, pubblicata il
30.1.2020, nella parte in cui disponeva a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie CP_2
19.12.2000 e 22.1.2004 pari ad euro 934,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva di aver CP_3 contratto matrimonio con in data 29.07.1995; che dalla loro unione nascevano e Controparte_1 CP_2
; che in data 30.1.2020 veniva pronunciata dal Tribunale di Monza, con affido condiviso di e CP_3 CP_3 collocamento presso la madre;
assegnazione a della casa coniugale, determinazione in euro 934 oltre CP_1 al rimborso del 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre;
esponeva che, in data 4.11.2020, le parti sottoscrivevano la scrittura privata in cui convenivano la revisione dell'assegno di mantenimento per e dovuto da riducendone l'importo a CP_2 CP_3 Parte_1
750,00 euro per 12 mensilità; che era maggiorenne, economicamente autosufficiente in quanto CP_2 impiegata da almeno due anni, ed aveva lasciato la casa coniugale in quanto conviveva con il proprio compagno, mentre era maggiorenne, economicamente indipendente in quanto dal 10.06.2024 aveva CP_3 iniziato a lavorare con contratto di lavoro a tempo determinato per sei mesi presso la Concessionaria
Autovanti Srl a Monza, ed era titolare di pensione di invalidità civile.
Alla udienza del 30.1.2025, ove la resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e il
Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con le figlie.
Nel costituirsi e dichiaravano di aver raggiunto un accordo con il padre per la definizione del CP_2 CP_3 procedimento alle epigrafate condizioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 207/2020 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 31.7.2024, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi