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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 11/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Annone di Brianza (Lc), via Lavanderia n. 18, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a[...], con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data a Annone di Brianza il 17.12.2005 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Annone di Brianza al n. 1, Parte 1, ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castello di Brianza al n. 1, Parte II, Anno 2006;
• ordinare al Comune di Annone di Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui alla separazione:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia in ragione del quale i genitori adotteranno le scelte di Per_1 interesse della figlia minore congiuntamente rispettando le inclinazioni di quest'ultima;
2) disporre il collocamento della figlia presso l'abitazione della madre;
Per_1 3) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili per 12 mensilità, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, prevista in sede di separazione a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al marzo 2025.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_2
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e quindi: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
5) disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia : Parte_2 Per_1
- a week-end alternati il sabato dalle ore 12.30 alla domenica sera quando entro la mezzanotte la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infra settimanale indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- inoltre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre dalle ore 18.00 del 24 dicembre di ogni anno Per_1 sino alle ore 10.00 del 25 dicembre di ogni anno quando tornerà dalla madre con la quale trascorrerà il giorno di Natale ed il 26 dicembre di ogni anno. Il giorno 27 dicembre di ogni anno il sig. Parte_2 lo trascorrerà con la figlia . Per_1
- trascorrerà negli anni pari il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, Per_1 viceversa negli anni dispari.
- Nel periodo di vacanze estive dal 15 giugno al 10 settembre ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo anche non consecutivo di 15 giorni di vacanza. In ogni caso, la sig.ra Per_1 Parte_1 trascorrerà con la figlia il periodo dal 01 agosto al 09 agosto di ogni anno ed il sig. Per_1 Pt_2
il periodo dal 10 agosto al 25 agosto di ogni anno.
[...] Ciascun genitore nell'esercizio del diritto di visita dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia e dei suoi desideri. Per_1
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e producono i seguenti documenti: (…)”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 il 17.12.2005 ad Annone di Brianza (Lc), scegliendo il regime della comunione legale dei beni e dalla loro unione è nata la figlia , in data 28.10.2008 a Lecco, attualmente ancora Persona_2 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 127 pubblicata il 17.3.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, avendo già dato integralmente seguito a quanto convenuto in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Annone di Brianza, il 17.12.2005 tra iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte I, numero 1;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANNONE DI BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 11/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Annone di Brianza (Lc), via Lavanderia n. 18, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a[...], con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data a Annone di Brianza il 17.12.2005 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Annone di Brianza al n. 1, Parte 1, ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castello di Brianza al n. 1, Parte II, Anno 2006;
• ordinare al Comune di Annone di Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui alla separazione:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia in ragione del quale i genitori adotteranno le scelte di Per_1 interesse della figlia minore congiuntamente rispettando le inclinazioni di quest'ultima;
2) disporre il collocamento della figlia presso l'abitazione della madre;
Per_1 3) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili per 12 mensilità, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, prevista in sede di separazione a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al marzo 2025.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_2
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e quindi: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
5) disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia : Parte_2 Per_1
- a week-end alternati il sabato dalle ore 12.30 alla domenica sera quando entro la mezzanotte la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infra settimanale indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- inoltre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre dalle ore 18.00 del 24 dicembre di ogni anno Per_1 sino alle ore 10.00 del 25 dicembre di ogni anno quando tornerà dalla madre con la quale trascorrerà il giorno di Natale ed il 26 dicembre di ogni anno. Il giorno 27 dicembre di ogni anno il sig. Parte_2 lo trascorrerà con la figlia . Per_1
- trascorrerà negli anni pari il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, Per_1 viceversa negli anni dispari.
- Nel periodo di vacanze estive dal 15 giugno al 10 settembre ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo anche non consecutivo di 15 giorni di vacanza. In ogni caso, la sig.ra Per_1 Parte_1 trascorrerà con la figlia il periodo dal 01 agosto al 09 agosto di ogni anno ed il sig. Per_1 Pt_2
il periodo dal 10 agosto al 25 agosto di ogni anno.
[...] Ciascun genitore nell'esercizio del diritto di visita dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia e dei suoi desideri. Per_1
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e producono i seguenti documenti: (…)”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 il 17.12.2005 ad Annone di Brianza (Lc), scegliendo il regime della comunione legale dei beni e dalla loro unione è nata la figlia , in data 28.10.2008 a Lecco, attualmente ancora Persona_2 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 127 pubblicata il 17.3.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, avendo già dato integralmente seguito a quanto convenuto in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Annone di Brianza, il 17.12.2005 tra iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte I, numero 1;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANNONE DI BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada