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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1896/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in p.l.r.p.t., (C.F. e P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Lombardi Osvaldo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, di , in p.l.r.p.t. sig. , titolare Controparte_1 CP_2 CP_2 dell'omonima ditta individuale (P.IVA. e C.F. , P.IVA_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vetere Ugo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito alla Via Matisse n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 02.12.2019, come da ricevute pec in atti, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1
, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/2019, Parte_2
R.G. n. 1513/2019, pubblicato dal medesimo Tribunale in data 16.10.2019 e notificato a mezzo pec in data 22.10.2019.
1 Parte opponente deduceva che: con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., la adiva il Controparte_1
Tribunale Ordinario di Paola affinché volesse ingiungere alla di pagare l'importo di € Parte_1
27.819,05, oltre accessori;
a supporto delle proprie pretese, la ricorrente si limitava ad esporre di aver prestato, in favore della servizio di noleggio e lavaggio biancheria “come meglio Parte_1 specificato nelle fatture”, senza null'altro precisare in merito e di essere creditrice del complessivo importo di € 27.819,05; di aver sollecitato la anche a mezzo diffida legale, senza tuttavia Parte_1
ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovuto, ma evitando di menzionare che Parte_1
aveva già contestato ampiamente e puntualmente che il servizio di lavanderia era stato inaspettatamente ed inopinatamente caratterizzato da gravissimi inadempimenti da parte della in molteplici occasioni, infatti, era stata consegnata alla biancheria da bagno e CP_1 Pt_1
da letto (asciugamani e lenzuola), caratterizzata da strappi, buchi, lesioni, ecc., che aveva formato numerosissime doglianze da parte dei clienti dell'Hotel delle Stelle, gestito dalla Parte_1
Parte opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire e/o di titolarità del diritto azionato;
la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle ragioni addotte a sostegno della pretesa monitoria;
sull'an debeatur, l'assenza di prova di esatta esecuzione della controprestazione ex art. 633 comma 2 c.p.c.; i gravi inadempimenti della specialmente in CP_1 relazione all'eccessività dell'importo richiesto e non provato.
Alla luce delle predette contestazioni, parte attrice domandava: annullare, dichiarare nullo o comunque revocare con ogni più opportuna formula il decreto ingiuntivo opposto n. 472/19 del
Tribunale Ordinario di Paola, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge, dichiarando che nulla è dovuto ad alcun titolo da parte dell'opponente in favore dell'opposta; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta nei confronti di per le causali di Pt_1
cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni che saranno accertati e quantificati all'esito del presente giudizio;
in via subordinata, ridurre ad equità ogni eventuale credito che dovesse essere accertato in favore dell'opposta; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e spese generali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 18.03.2020, si costituiva in giudizio l'opposta, , la quale domandava: in via preliminare, Parte_2
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 472/19, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito in via principale, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto Decreto Ingiuntivo, previa declaratoria della sussistenza del diritto della società opposta ad ottenere le somme ingiunte per un ammontare di € 27.819,05, oltre accessori;
nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di
2 revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare, comunque, l'Atlante al pagamento della Pt_1 somma complessiva di € 27.819,05, così come risultante dagli allegati prodotti, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo così come già richiesti e riconosciuti in decreto;
rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per grave inadempimento ex adverso formulata poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di alcun riscontro probatorio;
condannare comunque l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso Parte_1
forfettario per spese generali CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assunta prova testimoniale, precisate le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio allegato in atti, risulta che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.05.2019, la domandava al Tribunale di Paola emettersi Controparte_1
decreto ingiuntivo per € 27.819,05, oltre interessi ed accessori, come per legge.
La ricorrente dichiarava di essere creditrice nei confronti di di tale somma, derivante dal Parte_1
mancato pagamento della fattura n.72/2016 pari a € 20.252,26, per il Servizio offerto in riferimento alla fornitura del mese di Luglio, parzialmente corrisposto con un residuo di debito pari a € 1.984,00, dalla fattura n.106/2016 pari a € 19.299,17, in riferimento alla fornitura del mese di agosto, pagamento non corrisposto e dalla fattura n.145/2016 pari a € 6.535,88 in riferimento alla fornitura del mese di settembre, pagamento non corrisposto.
A tale ricorso, seguiva, in data 15.10.19 l'emissione del decreto ingiuntivo n.472/19 RG 1513/19 da parte del Tribunale di Paola, con il quale si ingiungeva alla il pagamento, in favore Parte_3 della della somma di € 27.819,05, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze sino al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50, per spese, ed € 540,00, per onorari di difesa, oltre Cap ed Iva come per legge, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto stesso, avvenuta in data 22.10.19 a mezzo pec.
Con missiva del 16.04.19, l'opponente, in riscontro alla comunicazione del 4.4.19 della CP_1
ne contestava integralmente il contenuto con espresso riferimento all'asserito credito di
[...] quest'ultima (per il quale proponeva un saldo e stralcio di €26.000,00) nei confronti della Pt_1
sostenendo che le fatture emesse dalla lavanderia fossero state tempestivamente contestate da
[...] quest'ultima, la quale dichiarava di aver evidenziato, già dal 2016, gravi inadempimenti da parte della tali da minare la credibilità dell'attività alberghiera, la quale era stata Controparte_1
recensita negativamente dai clienti che avevano pubblicato, su social network e sui siti di riferimento
3 per l'esercizio dell'attività alberghiera, come “Tripadvisor”, fotografie rappresentative dei disservizi relativi allo stato della biancheria.
Per tali ragioni, il pagamento delle fatture era rimasto sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460
c.c.
Parte opposta, invece, ha allegato il fascicolo monitorio dal quale si rinvengono: n.2 copie informatiche di comunicazione di sollecito di pagamento, il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo,
l'estratto delle scritture in cui si legge fattura di vendita del 31.06.16 di € 7951,12 e quella del
31.07.16 di € 20252,26, n.3 fatture, rispettivamente la fattura n.72/2016 pari a € 20.252,26 del
31.07.16, la fattura n.106/2016 pari a € 19.299,17 del 31.08.16 e fattura n. 60/2016 pari a € 7951,12 del 31.06.16, n. 5 titoli bancari (Banco di Napoli del 31.01.17 di €5467,00, del 31.04.17 Parte_4 di € 5272,00, del 30.06.17 di € 5272,00, Banco di Napoli del 31.07.17 di € 6535,88 e Parte_4 del 30.05.17 di € 5272,00) che l' rilasciava, a garanzia del credito, con Parte_4 Parte_1
relativa scadenza, con l'accordo di adempiere a scadenza con pagamento delle somme mediante bonifico bancario, previa restituzione dei titoli dati in garanzia e n. 2 visure camerali della società debitrice “ del 14.06.19 e del 26.06.19. Parte_1
Alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., parte opposta ha allegato le bolle di consegna relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016.
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Occorre premettere innanzitutto che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
4 Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04).
In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento,
l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. S.U. n.
13533/01; Cass. n. 982/02).
Preliminarmente, sulla legittimazione processuale del titolare della ditta individuale, la Parte_2
è una ditta individuale, come si evince dall'estratto autentico rep. n. 38461, dai solleciti
[...]
di pagamento, dalle fatture e dagli altri documenti prodotti nel procedimento monitorio.
Il ricorso monitorio risulta promosso, come da Nota di Iscrizione al Ruolo, da " Parte_5
, in persona del lrpt – (Ditta individuale)".
[...] CP_2
È pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, che la ditta individuale coincida con la persona fisica titolare della stessa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (ex multis, Cass. civ. Sez. III, n. 977 del
17.01.2007).
La ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma è il nome con cui l'imprenditore esercita la sua attività (Cass. sez. II penale, sent. n. 1992/2020) e si identifica con il proprio titolare, differentemente da quanto accade con le società, munite di autonoma soggettività giuridica.
Ad ogni modo, la costituzione di parte opposta, sig. , avviene nella qualità di titolare della CP_2
ditta individuale Lavanderia La Splendor, producendo così la sanatoria retroattiva del presunto vizio
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 05/05/1999, n. 4470),
5 Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo per assoluta genericità ed indeterminatezza delle ragioni addotte a sostegno della pretesa monitoria, ad opinione dell'opponente, la CP_1
ha sostenuto di essere creditrice della sulla scorta di un imprecisato servizio di
[...] Parte_1 noleggio e lavaggio, come meglio specificato nelle fatture, senza null'altro precisare.
In realtà, nelle fatture n. 72, 106 e 145 del 2016, cui ha rimandato la ricorrente in sede monitoria, è ampiamente descritto il servizio di noleggio e lavaggio biancheria fornito dalla odierna opposta in favore dell'opponente, anche con precisi riferimenti temporali, relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre del 2016.
Come recentemente chiarito dalla Corte, "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato (da ultimo, Cass. civ., III Sez., sent. n. 11736 del
15.05.2018) che: “secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”.
Si tratta, peraltro, delle medesime fatture che la società opponente asserisce di aver tempestivamente contestato, non rispetto al credito vantato da parte opposta, ma relativamente alla carenza degli standard qualitativi del servizio prestato, evidenziando così, per sua stessa ammissione, l'avvenuta esecuzione dell'oggetto del rapporto contrattuale da parte dell'opposta.
Quanto alla predetta contestazione delle fattura, l'unica prova fornita da parte opponente è una missiva del 16.04.2019, con la quale il procuratore della in riscontro ad una precedente Parte_1
comunicazione del 04.04.2019, di cui contestava integralmente il contenuto, riferiva che tutte le fatture fossero state illo tempore già contestate dalla la quale aveva evidenziato, già dal Parte_1
2016, che il servizio di lavanderia fosse stato caratterizzato da gravissimi inadempimenti da parte della , ammettendo, ancora una volta, che in molteplici occasioni fosse stata Parte_2
consegnata alla della biancheria da bagno e da letto. Pt_1
6 Ciò che viene contestata è l'esatta esecuzione della controprestazione, per la presunta esistenza di vizi inerenti alla biancheria.
Parte opposta, onerata di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'esistenza del credito, ha spiegato domanda riconvenzionale adducendo che il pagamento delle fatture fosse rimasto legittimamente sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. a causa del grave inadempimento della la quale avrebbe, in molteplici occasioni, consegnato alla Controparte_1 Pt_1
biancheria da bagno e da letto caratterizzata da strappi, buchi, lesioni, ecc., formando oggetto di numerose doglianze da parte dei clienti dell'hotel gestito dalla Parte_1
In caso di eccezione di inadempimento, per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.4.2014, n. 8736).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta, nonché dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale, emerge l'esatto adempimento da parte della ditta opposta delle obbligazioni assunte.
I testi escussi, dipendenti della lavanderia, hanno riferito in modo circostanziato e coerente che il servizio di lavaggio, noleggio e consegna della biancheria è stato eseguito con regolarità, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e delle tempistiche previste.
In particolare, il primo teste di parte opposta, sig. , dipendente della lavanderia Testimone_1 [...]
, all'udienza del 21.04.2023, pur dichiarando di non essere a conoscenza dei Parte_5
rapporti meramente economici tra le parti e quante e quali fatture dovessero ancora essere pagate, confermava la circostanza che tra la suddetta lavanderia e la società vi fosse un accordo Parte_1
verbale avente ad oggetto il servizio di noleggio e lavaggio per la fornitura di biancheria, costituita da vettovaglie ovvero coprimacchia, tovaglie e tovaglioli e biancheria da camera e bagno ovvero asciugamani e lenzuola - giornaliero e/o al bisogno, meglio specificato nelle fatture n. 72-106
145/2016 e che tale biancheria veniva lavata, stirata e preparata per la consegna ai clienti, avendo, la lavanderia sempre eseguito la propria prestazione a regola d'arte, tanto da essere CP_1
accettata regolarmente dalla Parte_1
La biancheria, infatti, pulita e stirata, per come pattuito, e priva di vizi o difetti, veniva trasportata e consegnata giornalmente presso la struttura gestita dalla a mezzo di vettore proprio della Parte_1
lavanderia talvolta dallo stesso teste, unitamente all'addetto al trasporto. CP_1
7 Il suddetto teste precisava, infine, che, ogni qualvolta si recava personalmente a fare le consegne, nessuna contestazione veniva mossa, nonostante la biancheria fosse visibile perché contenuta in pacchi trasparenti.
Nella medesima udienza, veniva escusso anche un altro teste, allora dipendente della lavanderia, il
Sig. , il quale si occupava esclusivamente del trasporto della merce e occasionalmente Testimone_2
aiutava anche in laboratorio nella preparazione della biancheria.
Il teste, pur precisando di non essere a conoscenza degli accordi economici tra le parti, delle fatture né dei prezzi oggetto di accordo, confermava che le donne di servizio, che aprivano e controllavano sempre i pacchi contenenti gli asciugamani e le lenzuola, non avevano mai mosso alcuna contestazione rispetto alle prestazioni rese dalla lavanderia.
Anche la terza teste di parte opposta, sig.ra suocera di , all'udienza Tes_3 CP_2 dell'11.09.24, confermava la circostanza che tra la Lavanderia del genero e la società vi Parte_1
fosse un accordo verbale avente ad oggetto il servizio di noleggio e lavaggio per la fornitura di biancheria per il periodo da giugno 2016 a settembre 2016, precisando di esserne a conoscenza perché lavorava lì, nell'ufficio, dove si occupava degli adempimenti burocratici. Co La teste confermava altresì che lavanderia avesse fornito alla Parte_2 [...]
presso l'Hotel delle Stelle in Sangineto (CS), per tutta la stagione del 2016, il servizio CP_3
di noleggio e lavaggio biancheria costituita da vettovaglie ovvero coprimacchia, tovaglie e tovaglioli e biancheria da camera e bagno ovvero asciugamani e lenzuola - giornaliero e/o al bisogno, meglio specificato nelle fatture n. 72-106 145/2016, eseguendo la propria prestazione a regola d'arta, con consegna di biancheria pulita e stirata, per come pattuito, priva di vizi o difetti, tanto da essere regolarmente accettata e mai contestata.
La sig.ra avendo contezza della situazione contabile, perché si occupava anche delle fatture, Tes_3
confermava che la dovesse ancora versare la somma di € 19.299,17 per il servizio offerto Parte_1
in riferimento alla fornitura del mese di agosto, come da fattura n.106/2016 rilasciata in data
31.08.2016, la somma di € 6.535,88 per il servizio offerto in riferimento alla fornitura del mese di settembre, come da fattura n. 145/2016 rilasciata in data 30.09.2016, residuando altresì la somma di
€1.984,00, per un totale di €27.819,05.
La convenuta opposta, ha, dunque, pienamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente.
Non sono emersi invece elementi atti a suffragare le allegazioni dell'opponente circa presunti disservizi ovvero a minare la credibilità dei fatti, così come prospettati da parte opposta, e la certezza del credito ingiunto, anche atteso quanto emerso dalle deposizioni testimoniali assunte.
8 Inoltre, come già anticipato, le contestazioni sollevate dalla risultano genericamente Parte_1
formulate, essendo peraltro intervenute a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del rapporto contrattuale.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, con la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dell'opposta nei suoi confronti, con relativa condanna al risarcimento dei danni, va rigettata per difetto di prova a riguardo, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna circostanza atta a suffragarla.
Ciò che è emerso, al contrario, è che i pacchi contenenti la biancheria di vario genere venissero giornalmente consegnati, aperti e controllati, senza che venisse espressa alcuna rimostranza da parte del personale che li riceveva.
Null'altro è emerso dalle risultanze dell'espletata istruttoria, stante l'assenza dell'interrogando e del teste di parte attrice, se non una contestazione di tre anni successiva, datata 16.04.2019, e tre recensioni di alcuni clienti dai quali non si evince alcun riferimento certo né alla struttura né al dato temporale, potendosi recensire una struttura in qualsivoglia momento, due di queste, peraltro, riferite ad un periodo diverso (settembre 2015 e luglio 2017) da quello emerso in corso di causa (luglio, agosto e settembre 2016) e riferito all'intercorso rapporto contrattuale.
Peraltro, non può sottacersi che, in base all'art. 232 comma 1 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
va rigettata, altresì, la domanda riconvenzionale siccome parimenti infondata, non avendone l'opponente provato i relativi presupposti, segnatamente il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1896/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 472/2019, pubblicato dal
Tribunale di Paola in data 16.10.2019;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
9 4) condanna l'opponente, in p.l.r.p.t, al pagamento, in favore di parte opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 4,45 per esborsi, € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 30.05.2025 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1896/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in p.l.r.p.t., (C.F. e P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Lombardi Osvaldo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, di , in p.l.r.p.t. sig. , titolare Controparte_1 CP_2 CP_2 dell'omonima ditta individuale (P.IVA. e C.F. , P.IVA_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vetere Ugo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito alla Via Matisse n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 02.12.2019, come da ricevute pec in atti, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1
, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/2019, Parte_2
R.G. n. 1513/2019, pubblicato dal medesimo Tribunale in data 16.10.2019 e notificato a mezzo pec in data 22.10.2019.
1 Parte opponente deduceva che: con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., la adiva il Controparte_1
Tribunale Ordinario di Paola affinché volesse ingiungere alla di pagare l'importo di € Parte_1
27.819,05, oltre accessori;
a supporto delle proprie pretese, la ricorrente si limitava ad esporre di aver prestato, in favore della servizio di noleggio e lavaggio biancheria “come meglio Parte_1 specificato nelle fatture”, senza null'altro precisare in merito e di essere creditrice del complessivo importo di € 27.819,05; di aver sollecitato la anche a mezzo diffida legale, senza tuttavia Parte_1
ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovuto, ma evitando di menzionare che Parte_1
aveva già contestato ampiamente e puntualmente che il servizio di lavanderia era stato inaspettatamente ed inopinatamente caratterizzato da gravissimi inadempimenti da parte della in molteplici occasioni, infatti, era stata consegnata alla biancheria da bagno e CP_1 Pt_1
da letto (asciugamani e lenzuola), caratterizzata da strappi, buchi, lesioni, ecc., che aveva formato numerosissime doglianze da parte dei clienti dell'Hotel delle Stelle, gestito dalla Parte_1
Parte opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire e/o di titolarità del diritto azionato;
la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle ragioni addotte a sostegno della pretesa monitoria;
sull'an debeatur, l'assenza di prova di esatta esecuzione della controprestazione ex art. 633 comma 2 c.p.c.; i gravi inadempimenti della specialmente in CP_1 relazione all'eccessività dell'importo richiesto e non provato.
Alla luce delle predette contestazioni, parte attrice domandava: annullare, dichiarare nullo o comunque revocare con ogni più opportuna formula il decreto ingiuntivo opposto n. 472/19 del
Tribunale Ordinario di Paola, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge, dichiarando che nulla è dovuto ad alcun titolo da parte dell'opponente in favore dell'opposta; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta nei confronti di per le causali di Pt_1
cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni che saranno accertati e quantificati all'esito del presente giudizio;
in via subordinata, ridurre ad equità ogni eventuale credito che dovesse essere accertato in favore dell'opposta; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e spese generali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 18.03.2020, si costituiva in giudizio l'opposta, , la quale domandava: in via preliminare, Parte_2
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 472/19, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito in via principale, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto Decreto Ingiuntivo, previa declaratoria della sussistenza del diritto della società opposta ad ottenere le somme ingiunte per un ammontare di € 27.819,05, oltre accessori;
nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di
2 revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare, comunque, l'Atlante al pagamento della Pt_1 somma complessiva di € 27.819,05, così come risultante dagli allegati prodotti, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo così come già richiesti e riconosciuti in decreto;
rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per grave inadempimento ex adverso formulata poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di alcun riscontro probatorio;
condannare comunque l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso Parte_1
forfettario per spese generali CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assunta prova testimoniale, precisate le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio allegato in atti, risulta che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.05.2019, la domandava al Tribunale di Paola emettersi Controparte_1
decreto ingiuntivo per € 27.819,05, oltre interessi ed accessori, come per legge.
La ricorrente dichiarava di essere creditrice nei confronti di di tale somma, derivante dal Parte_1
mancato pagamento della fattura n.72/2016 pari a € 20.252,26, per il Servizio offerto in riferimento alla fornitura del mese di Luglio, parzialmente corrisposto con un residuo di debito pari a € 1.984,00, dalla fattura n.106/2016 pari a € 19.299,17, in riferimento alla fornitura del mese di agosto, pagamento non corrisposto e dalla fattura n.145/2016 pari a € 6.535,88 in riferimento alla fornitura del mese di settembre, pagamento non corrisposto.
A tale ricorso, seguiva, in data 15.10.19 l'emissione del decreto ingiuntivo n.472/19 RG 1513/19 da parte del Tribunale di Paola, con il quale si ingiungeva alla il pagamento, in favore Parte_3 della della somma di € 27.819,05, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze sino al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50, per spese, ed € 540,00, per onorari di difesa, oltre Cap ed Iva come per legge, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto stesso, avvenuta in data 22.10.19 a mezzo pec.
Con missiva del 16.04.19, l'opponente, in riscontro alla comunicazione del 4.4.19 della CP_1
ne contestava integralmente il contenuto con espresso riferimento all'asserito credito di
[...] quest'ultima (per il quale proponeva un saldo e stralcio di €26.000,00) nei confronti della Pt_1
sostenendo che le fatture emesse dalla lavanderia fossero state tempestivamente contestate da
[...] quest'ultima, la quale dichiarava di aver evidenziato, già dal 2016, gravi inadempimenti da parte della tali da minare la credibilità dell'attività alberghiera, la quale era stata Controparte_1
recensita negativamente dai clienti che avevano pubblicato, su social network e sui siti di riferimento
3 per l'esercizio dell'attività alberghiera, come “Tripadvisor”, fotografie rappresentative dei disservizi relativi allo stato della biancheria.
Per tali ragioni, il pagamento delle fatture era rimasto sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460
c.c.
Parte opposta, invece, ha allegato il fascicolo monitorio dal quale si rinvengono: n.2 copie informatiche di comunicazione di sollecito di pagamento, il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo,
l'estratto delle scritture in cui si legge fattura di vendita del 31.06.16 di € 7951,12 e quella del
31.07.16 di € 20252,26, n.3 fatture, rispettivamente la fattura n.72/2016 pari a € 20.252,26 del
31.07.16, la fattura n.106/2016 pari a € 19.299,17 del 31.08.16 e fattura n. 60/2016 pari a € 7951,12 del 31.06.16, n. 5 titoli bancari (Banco di Napoli del 31.01.17 di €5467,00, del 31.04.17 Parte_4 di € 5272,00, del 30.06.17 di € 5272,00, Banco di Napoli del 31.07.17 di € 6535,88 e Parte_4 del 30.05.17 di € 5272,00) che l' rilasciava, a garanzia del credito, con Parte_4 Parte_1
relativa scadenza, con l'accordo di adempiere a scadenza con pagamento delle somme mediante bonifico bancario, previa restituzione dei titoli dati in garanzia e n. 2 visure camerali della società debitrice “ del 14.06.19 e del 26.06.19. Parte_1
Alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., parte opposta ha allegato le bolle di consegna relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016.
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Occorre premettere innanzitutto che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
4 Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04).
In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento,
l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. S.U. n.
13533/01; Cass. n. 982/02).
Preliminarmente, sulla legittimazione processuale del titolare della ditta individuale, la Parte_2
è una ditta individuale, come si evince dall'estratto autentico rep. n. 38461, dai solleciti
[...]
di pagamento, dalle fatture e dagli altri documenti prodotti nel procedimento monitorio.
Il ricorso monitorio risulta promosso, come da Nota di Iscrizione al Ruolo, da " Parte_5
, in persona del lrpt – (Ditta individuale)".
[...] CP_2
È pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, che la ditta individuale coincida con la persona fisica titolare della stessa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (ex multis, Cass. civ. Sez. III, n. 977 del
17.01.2007).
La ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma è il nome con cui l'imprenditore esercita la sua attività (Cass. sez. II penale, sent. n. 1992/2020) e si identifica con il proprio titolare, differentemente da quanto accade con le società, munite di autonoma soggettività giuridica.
Ad ogni modo, la costituzione di parte opposta, sig. , avviene nella qualità di titolare della CP_2
ditta individuale Lavanderia La Splendor, producendo così la sanatoria retroattiva del presunto vizio
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 05/05/1999, n. 4470),
5 Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo per assoluta genericità ed indeterminatezza delle ragioni addotte a sostegno della pretesa monitoria, ad opinione dell'opponente, la CP_1
ha sostenuto di essere creditrice della sulla scorta di un imprecisato servizio di
[...] Parte_1 noleggio e lavaggio, come meglio specificato nelle fatture, senza null'altro precisare.
In realtà, nelle fatture n. 72, 106 e 145 del 2016, cui ha rimandato la ricorrente in sede monitoria, è ampiamente descritto il servizio di noleggio e lavaggio biancheria fornito dalla odierna opposta in favore dell'opponente, anche con precisi riferimenti temporali, relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre del 2016.
Come recentemente chiarito dalla Corte, "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato (da ultimo, Cass. civ., III Sez., sent. n. 11736 del
15.05.2018) che: “secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”.
Si tratta, peraltro, delle medesime fatture che la società opponente asserisce di aver tempestivamente contestato, non rispetto al credito vantato da parte opposta, ma relativamente alla carenza degli standard qualitativi del servizio prestato, evidenziando così, per sua stessa ammissione, l'avvenuta esecuzione dell'oggetto del rapporto contrattuale da parte dell'opposta.
Quanto alla predetta contestazione delle fattura, l'unica prova fornita da parte opponente è una missiva del 16.04.2019, con la quale il procuratore della in riscontro ad una precedente Parte_1
comunicazione del 04.04.2019, di cui contestava integralmente il contenuto, riferiva che tutte le fatture fossero state illo tempore già contestate dalla la quale aveva evidenziato, già dal Parte_1
2016, che il servizio di lavanderia fosse stato caratterizzato da gravissimi inadempimenti da parte della , ammettendo, ancora una volta, che in molteplici occasioni fosse stata Parte_2
consegnata alla della biancheria da bagno e da letto. Pt_1
6 Ciò che viene contestata è l'esatta esecuzione della controprestazione, per la presunta esistenza di vizi inerenti alla biancheria.
Parte opposta, onerata di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'esistenza del credito, ha spiegato domanda riconvenzionale adducendo che il pagamento delle fatture fosse rimasto legittimamente sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. a causa del grave inadempimento della la quale avrebbe, in molteplici occasioni, consegnato alla Controparte_1 Pt_1
biancheria da bagno e da letto caratterizzata da strappi, buchi, lesioni, ecc., formando oggetto di numerose doglianze da parte dei clienti dell'hotel gestito dalla Parte_1
In caso di eccezione di inadempimento, per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.4.2014, n. 8736).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta, nonché dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale, emerge l'esatto adempimento da parte della ditta opposta delle obbligazioni assunte.
I testi escussi, dipendenti della lavanderia, hanno riferito in modo circostanziato e coerente che il servizio di lavaggio, noleggio e consegna della biancheria è stato eseguito con regolarità, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e delle tempistiche previste.
In particolare, il primo teste di parte opposta, sig. , dipendente della lavanderia Testimone_1 [...]
, all'udienza del 21.04.2023, pur dichiarando di non essere a conoscenza dei Parte_5
rapporti meramente economici tra le parti e quante e quali fatture dovessero ancora essere pagate, confermava la circostanza che tra la suddetta lavanderia e la società vi fosse un accordo Parte_1
verbale avente ad oggetto il servizio di noleggio e lavaggio per la fornitura di biancheria, costituita da vettovaglie ovvero coprimacchia, tovaglie e tovaglioli e biancheria da camera e bagno ovvero asciugamani e lenzuola - giornaliero e/o al bisogno, meglio specificato nelle fatture n. 72-106
145/2016 e che tale biancheria veniva lavata, stirata e preparata per la consegna ai clienti, avendo, la lavanderia sempre eseguito la propria prestazione a regola d'arte, tanto da essere CP_1
accettata regolarmente dalla Parte_1
La biancheria, infatti, pulita e stirata, per come pattuito, e priva di vizi o difetti, veniva trasportata e consegnata giornalmente presso la struttura gestita dalla a mezzo di vettore proprio della Parte_1
lavanderia talvolta dallo stesso teste, unitamente all'addetto al trasporto. CP_1
7 Il suddetto teste precisava, infine, che, ogni qualvolta si recava personalmente a fare le consegne, nessuna contestazione veniva mossa, nonostante la biancheria fosse visibile perché contenuta in pacchi trasparenti.
Nella medesima udienza, veniva escusso anche un altro teste, allora dipendente della lavanderia, il
Sig. , il quale si occupava esclusivamente del trasporto della merce e occasionalmente Testimone_2
aiutava anche in laboratorio nella preparazione della biancheria.
Il teste, pur precisando di non essere a conoscenza degli accordi economici tra le parti, delle fatture né dei prezzi oggetto di accordo, confermava che le donne di servizio, che aprivano e controllavano sempre i pacchi contenenti gli asciugamani e le lenzuola, non avevano mai mosso alcuna contestazione rispetto alle prestazioni rese dalla lavanderia.
Anche la terza teste di parte opposta, sig.ra suocera di , all'udienza Tes_3 CP_2 dell'11.09.24, confermava la circostanza che tra la Lavanderia del genero e la società vi Parte_1
fosse un accordo verbale avente ad oggetto il servizio di noleggio e lavaggio per la fornitura di biancheria per il periodo da giugno 2016 a settembre 2016, precisando di esserne a conoscenza perché lavorava lì, nell'ufficio, dove si occupava degli adempimenti burocratici. Co La teste confermava altresì che lavanderia avesse fornito alla Parte_2 [...]
presso l'Hotel delle Stelle in Sangineto (CS), per tutta la stagione del 2016, il servizio CP_3
di noleggio e lavaggio biancheria costituita da vettovaglie ovvero coprimacchia, tovaglie e tovaglioli e biancheria da camera e bagno ovvero asciugamani e lenzuola - giornaliero e/o al bisogno, meglio specificato nelle fatture n. 72-106 145/2016, eseguendo la propria prestazione a regola d'arta, con consegna di biancheria pulita e stirata, per come pattuito, priva di vizi o difetti, tanto da essere regolarmente accettata e mai contestata.
La sig.ra avendo contezza della situazione contabile, perché si occupava anche delle fatture, Tes_3
confermava che la dovesse ancora versare la somma di € 19.299,17 per il servizio offerto Parte_1
in riferimento alla fornitura del mese di agosto, come da fattura n.106/2016 rilasciata in data
31.08.2016, la somma di € 6.535,88 per il servizio offerto in riferimento alla fornitura del mese di settembre, come da fattura n. 145/2016 rilasciata in data 30.09.2016, residuando altresì la somma di
€1.984,00, per un totale di €27.819,05.
La convenuta opposta, ha, dunque, pienamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente.
Non sono emersi invece elementi atti a suffragare le allegazioni dell'opponente circa presunti disservizi ovvero a minare la credibilità dei fatti, così come prospettati da parte opposta, e la certezza del credito ingiunto, anche atteso quanto emerso dalle deposizioni testimoniali assunte.
8 Inoltre, come già anticipato, le contestazioni sollevate dalla risultano genericamente Parte_1
formulate, essendo peraltro intervenute a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del rapporto contrattuale.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, con la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dell'opposta nei suoi confronti, con relativa condanna al risarcimento dei danni, va rigettata per difetto di prova a riguardo, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna circostanza atta a suffragarla.
Ciò che è emerso, al contrario, è che i pacchi contenenti la biancheria di vario genere venissero giornalmente consegnati, aperti e controllati, senza che venisse espressa alcuna rimostranza da parte del personale che li riceveva.
Null'altro è emerso dalle risultanze dell'espletata istruttoria, stante l'assenza dell'interrogando e del teste di parte attrice, se non una contestazione di tre anni successiva, datata 16.04.2019, e tre recensioni di alcuni clienti dai quali non si evince alcun riferimento certo né alla struttura né al dato temporale, potendosi recensire una struttura in qualsivoglia momento, due di queste, peraltro, riferite ad un periodo diverso (settembre 2015 e luglio 2017) da quello emerso in corso di causa (luglio, agosto e settembre 2016) e riferito all'intercorso rapporto contrattuale.
Peraltro, non può sottacersi che, in base all'art. 232 comma 1 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
va rigettata, altresì, la domanda riconvenzionale siccome parimenti infondata, non avendone l'opponente provato i relativi presupposti, segnatamente il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1896/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 472/2019, pubblicato dal
Tribunale di Paola in data 16.10.2019;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
9 4) condanna l'opponente, in p.l.r.p.t, al pagamento, in favore di parte opposta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 4,45 per esborsi, € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 30.05.2025 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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