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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/11/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 7003/2023, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Junior Martinese, come Parte 1
da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
Controparte 1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.20 il Pt 1 adiva il Tribunale di Lecce al fine si sentir disporre l'affido esclusivo rafforzato in proprio favore del figlio Per 1, nato in [...]
25.4.2012, affetto da lieve ritardo mentale, con lui convivente, stante la perdurante inerzia manifestata dalla madre, resasi irreperibile da oltre dieci anni, rispetto alle esigenze, materiali e morali, del minore.
Il procedimento veniva reiteratamente rinviato, in ragione delle difficoltà di perfezionamento della notifica, connesse all'evanescenza dei riscontri in ordine alla collocazione della CP 1
e, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 5.6.24, il minore veniva autorizzato a dare corso ad un soggiorno temporaneo all'estero, presso l'abitazione della zia, da effettuarsi insieme alla nonna paterna, con cui risiedeva unitamente al padre ed al nonno;
all'udienza del 16.6.2025 la madre del minore, ritualmente evocata in giudizio ex art. 143
c.p.c., restava contumace, mentre veniva ascoltato il ricorrente;
non essendo state formulate istanze istruttorie, contestualmente veniva dato corso alla formulazione delle definitive conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 473 bis, n. 28 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda formulata da parte ricorrente possa trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, giovi osservare come la
CP_1 - irreperibile già dal 2020, come indicato dal GT nel provvedimento di autorizzazione al rilascio del documento di identità in favore del minore versato in atti - non si sia costituita in giudizio pur a fronte delle notazioni in ordine alle inadeguate modalità di esercizio del suo ruolo genitoriale articolate in ricorso ed abbia, pertanto, manifestato un indiscutibile disinteresse per le esigenze del figlio sia morali che materiali, cui sopperisce, sin dal compimento del primo anno di vita del minore, integralmente il padre, con l'ausilio dei suoi genitori conviventi;
tali a circostanze appaiono univocamente indicative dell'incapacità della
CP_1 ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Invero, giovi osservare, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); questi, pertanto, resterà affidato in via esclusiva al padre, con cui risiederà presso l'abitazione del medesimo e potrà frequentare la madre, previo sollecito di quest'ultima con richiesta diretta ai Servizi Sociali di
Taurisano e al competente Consultorio Familiare, in spazio neutro secondo il calendario che i medesimi, ove ritengano tale soluzione consona alla stabilità psichica ed emotiva del figlio, vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporti tra i due.
Appaiono, inoltre, rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute del minore, risultando a tal fine dirimente l'irreperibilità della madre, in virtù della quale deve ritenersi la materiale gestione del figlio da parte del padre, quale affidatario esclusivo, di fatto ostacolata dalla necessità di interazione con la medesima.
Pur in assenza di domanda ad opera del ricorrente, devono regolarsi i profili economici connessi al rapporto di filiazione: in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni reddituali della convenuta, deve disporsi a carico di costei il versamento in favore del padre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat.
La CP_1 dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Parte 1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte 1
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
1 – affidamento esclusivo del figlio minore Per_1 al padre, presso cui resterà collocato, con facoltà del ricorrente di assumere autonomamente le scelte inerenti le necessità
scolastiche e sanitarie del minore;
-2 gli incontri tra madre e figlio, laddove dalla prima richiesti, dovranno essere avviati in spazio neutro con il supporto dei SS del luogo di residenza del ricorrente e del CF competente per territorio, previa verifica in ordine alla stabile volontà della madre di riallacciare i rapporti, al fine di evitare pregiudizi;
i Servizi delegati, a cui la madre dovrà rivolgersi, supporteranno i genitori al fine di concordare, all'esito della fase di avvio degli incontri, un calendario adeguato agli interessi del minore;
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4- ripartizione delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie" in uso presso il Tribunale di Lecce;
b) condanna la CP 1 alla rifusione, in favore del Pt 1 delle spese di lite, che liquida in
€ 900,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, ; manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai SS di Taurisano e al CF territorialmente competente, per le ragioni indicate in motivazione.
Lecce, 28.10.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - obbligo di Controparte 1 di versare mensilmente al ricorrente, entro il giorno 5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 7003/2023, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Junior Martinese, come Parte 1
da mandato in atti
-RICORRENTE-
E
Controparte 1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.20 il Pt 1 adiva il Tribunale di Lecce al fine si sentir disporre l'affido esclusivo rafforzato in proprio favore del figlio Per 1, nato in [...]
25.4.2012, affetto da lieve ritardo mentale, con lui convivente, stante la perdurante inerzia manifestata dalla madre, resasi irreperibile da oltre dieci anni, rispetto alle esigenze, materiali e morali, del minore.
Il procedimento veniva reiteratamente rinviato, in ragione delle difficoltà di perfezionamento della notifica, connesse all'evanescenza dei riscontri in ordine alla collocazione della CP 1
e, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 5.6.24, il minore veniva autorizzato a dare corso ad un soggiorno temporaneo all'estero, presso l'abitazione della zia, da effettuarsi insieme alla nonna paterna, con cui risiedeva unitamente al padre ed al nonno;
all'udienza del 16.6.2025 la madre del minore, ritualmente evocata in giudizio ex art. 143
c.p.c., restava contumace, mentre veniva ascoltato il ricorrente;
non essendo state formulate istanze istruttorie, contestualmente veniva dato corso alla formulazione delle definitive conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 473 bis, n. 28 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda formulata da parte ricorrente possa trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, giovi osservare come la
CP_1 - irreperibile già dal 2020, come indicato dal GT nel provvedimento di autorizzazione al rilascio del documento di identità in favore del minore versato in atti - non si sia costituita in giudizio pur a fronte delle notazioni in ordine alle inadeguate modalità di esercizio del suo ruolo genitoriale articolate in ricorso ed abbia, pertanto, manifestato un indiscutibile disinteresse per le esigenze del figlio sia morali che materiali, cui sopperisce, sin dal compimento del primo anno di vita del minore, integralmente il padre, con l'ausilio dei suoi genitori conviventi;
tali a circostanze appaiono univocamente indicative dell'incapacità della
CP_1 ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Invero, giovi osservare, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); questi, pertanto, resterà affidato in via esclusiva al padre, con cui risiederà presso l'abitazione del medesimo e potrà frequentare la madre, previo sollecito di quest'ultima con richiesta diretta ai Servizi Sociali di
Taurisano e al competente Consultorio Familiare, in spazio neutro secondo il calendario che i medesimi, ove ritengano tale soluzione consona alla stabilità psichica ed emotiva del figlio, vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporti tra i due.
Appaiono, inoltre, rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute del minore, risultando a tal fine dirimente l'irreperibilità della madre, in virtù della quale deve ritenersi la materiale gestione del figlio da parte del padre, quale affidatario esclusivo, di fatto ostacolata dalla necessità di interazione con la medesima.
Pur in assenza di domanda ad opera del ricorrente, devono regolarsi i profili economici connessi al rapporto di filiazione: in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni reddituali della convenuta, deve disporsi a carico di costei il versamento in favore del padre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat.
La CP_1 dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Parte 1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte 1
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
1 – affidamento esclusivo del figlio minore Per_1 al padre, presso cui resterà collocato, con facoltà del ricorrente di assumere autonomamente le scelte inerenti le necessità
scolastiche e sanitarie del minore;
-2 gli incontri tra madre e figlio, laddove dalla prima richiesti, dovranno essere avviati in spazio neutro con il supporto dei SS del luogo di residenza del ricorrente e del CF competente per territorio, previa verifica in ordine alla stabile volontà della madre di riallacciare i rapporti, al fine di evitare pregiudizi;
i Servizi delegati, a cui la madre dovrà rivolgersi, supporteranno i genitori al fine di concordare, all'esito della fase di avvio degli incontri, un calendario adeguato agli interessi del minore;
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4- ripartizione delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie" in uso presso il Tribunale di Lecce;
b) condanna la CP 1 alla rifusione, in favore del Pt 1 delle spese di lite, che liquida in
€ 900,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, ; manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai SS di Taurisano e al CF territorialmente competente, per le ragioni indicate in motivazione.
Lecce, 28.10.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - obbligo di Controparte 1 di versare mensilmente al ricorrente, entro il giorno 5