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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6833 /2013 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16/01/2025 promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Carolina Stroscio e dall'avv. Antonio Spiccia, giusta procura in atti, attori contro
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gratteri, giusta procura in atti, convenuta
e nei confronti di (p. iva e, per essa, la Controparte_2 P.IVA_2 mandataria in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13.11.2013, e Parte_1
, premesso di aver sottoscritto in data 29.03.2001 con la Parte_2 il contratto di mutuo ipotecario n. Controparte_1
001/825577, con atto in Notaio n. 59319 rep., n. 15304 racc., Per_1 hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi moratori usurari. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La costitundosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
e, per essa, la mandataria quale cessionaria del Controparte_2 CP_4 credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato assegnato al presente Giudice in data 26.09.2024 e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025 all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
2 erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
In particolare, in ordine alla rilevanza degli interessi di mora ai fine del superamento del tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996, va rilevato che è ormai pacifico l'orientamento secondo il quale, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della Legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, da calcolarsi, solo a decorrere dall' 1 aprile 2003, tramite la sommatoria del T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1% e per quelli conclusi dall'01.07.2011 al 31.12.2017, al 2,1%, maggiorato di 1/4 più ulteriori 4 punti percentuali, così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale
“l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). Nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dalla banca convenuta con note del 02.12.2024 e tenuto conto della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice come ricostruito dalla stessa, deve rilevarsi
3 che non vi è prova del concreto pagamento di interessi di mora da parte degli attori, non avendo allegato né provato l'effettiva corresponsione degli stessi.
Né tale prova è emersa in seguito alla ricostruzione del fascicolo di parte, disposta dal presente Giudice all'udienza del 13 dicembre 2024. Ne consegue che la mancanza di documentazione sul punto impedisce di ritenere assolto l'onere di allegazione specifica e di prova in ordine all'applicazione di tali interessi ed all'ammontare degli stessi dei quali è richiesta la ripetizione, onere gravante su parte attrice.
Non si rendeva pertanto necessario alcun espletamento istruttorio. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione
e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta (v. doc. 9 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), recante la rendicontazione periodica, non emerge il pagamento dei predetti interessi. Deve, inoltre, rigettarsi l'ulteriore eccezione in ordine all'usura sopravvenuta sollevata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice.
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, infatti, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
4 tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, le doglianze di parte attrice sono infondate anche sotto tale profilo, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal mese di ottobre 2003 (v. memorie ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c.) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore.
Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte convenuta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui
“presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). La domanda proposta da e deve, Parte_1 Parte_2 quindi, essere rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno , pertanto poste a carico di parte attrice ed in favore di parte convenuta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli attori e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6833/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore della liquidate in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e la terza intervenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6833 /2013 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16/01/2025 promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Carolina Stroscio e dall'avv. Antonio Spiccia, giusta procura in atti, attori contro
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gratteri, giusta procura in atti, convenuta
e nei confronti di (p. iva e, per essa, la Controparte_2 P.IVA_2 mandataria in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13.11.2013, e Parte_1
, premesso di aver sottoscritto in data 29.03.2001 con la Parte_2 il contratto di mutuo ipotecario n. Controparte_1
001/825577, con atto in Notaio n. 59319 rep., n. 15304 racc., Per_1 hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi moratori usurari. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La costitundosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
e, per essa, la mandataria quale cessionaria del Controparte_2 CP_4 credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato assegnato al presente Giudice in data 26.09.2024 e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025 all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
2 erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
In particolare, in ordine alla rilevanza degli interessi di mora ai fine del superamento del tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996, va rilevato che è ormai pacifico l'orientamento secondo il quale, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della Legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, da calcolarsi, solo a decorrere dall' 1 aprile 2003, tramite la sommatoria del T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1% e per quelli conclusi dall'01.07.2011 al 31.12.2017, al 2,1%, maggiorato di 1/4 più ulteriori 4 punti percentuali, così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale
“l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). Nel caso di specie, alla luce delle contestazioni sollevate dalla banca convenuta con note del 02.12.2024 e tenuto conto della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice come ricostruito dalla stessa, deve rilevarsi
3 che non vi è prova del concreto pagamento di interessi di mora da parte degli attori, non avendo allegato né provato l'effettiva corresponsione degli stessi.
Né tale prova è emersa in seguito alla ricostruzione del fascicolo di parte, disposta dal presente Giudice all'udienza del 13 dicembre 2024. Ne consegue che la mancanza di documentazione sul punto impedisce di ritenere assolto l'onere di allegazione specifica e di prova in ordine all'applicazione di tali interessi ed all'ammontare degli stessi dei quali è richiesta la ripetizione, onere gravante su parte attrice.
Non si rendeva pertanto necessario alcun espletamento istruttorio. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione
e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta (v. doc. 9 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), recante la rendicontazione periodica, non emerge il pagamento dei predetti interessi. Deve, inoltre, rigettarsi l'ulteriore eccezione in ordine all'usura sopravvenuta sollevata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice.
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, infatti, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
4 tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, le doglianze di parte attrice sono infondate anche sotto tale profilo, avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal mese di ottobre 2003 (v. memorie ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c.) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore.
Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte convenuta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui
“presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). La domanda proposta da e deve, Parte_1 Parte_2 quindi, essere rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno , pertanto poste a carico di parte attrice ed in favore di parte convenuta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli attori e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6833/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore della liquidate in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e la terza intervenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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