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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9903/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024,
previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc a ritroso rispetto detta udienza;
promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. elettivamente domicilita in Via Prefettura n. 14, presso l'Avvocatura P.IVA_1 Pt_1
dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Corso Sicilia n.8, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Gabriella Costanza Toro, giusta procura versata in atti,
opposta;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 2798/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 7 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2798/2023 emesso il 10.07.2023 e notificato in pari data alla
[...]
, il Tribunale di Catania ingiungeva alla di Controparte_2 Controparte_2
pagare alla (quale cessionaria di un diritto di credito da parte Controparte_1
dell' ) la somma di € 56.417,87, oltre gli interessi come da Controparte_3
domanda e le spese del giudizio monitorio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, quale saldo delle competenze relative al servizio di valutazione e attestazione della qualità e sostenibilità dei lavori lungo la S.P. 62 tra Caltagirone e . CP_4
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2023 la proponeva Controparte_2
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria dell'odierna opposta eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o della titolarità attiva in capo alla e chiedendo per l'effetto al Tribunale adito di revocare o con Controparte_1
qualunque altra statuizione rendere privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 2798/2023 emesso dal
Tribunale di Catania, con condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese ed ai compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso eccepito, Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 14.03.2024 il Giudice istruttore non ammetteva le richieste istruttorie delle parti,
rigettava la chiesta concessione della provvisoria esecutzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza dell'11.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 L'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva/carenza della titolarità del diritto di credito in capo alla , cessionaria del credito pari ad € 56.417,87 cedutole Controparte_1
dall'associazione non riconosciuta ”, giusto atto di cessione di credito rep. Controparte_3
n.3196 del 25.02.2019 (cfr. doc. in atti).
In particolare ha dedotto che il soggetto titolare del credito ceduto non fosse l'associazione
” sezione di Catania, bensì altro soggetto giuridico ovvero l'Istituto Controparte_3 [...]
, con il quale l'Ente opponente (già cfr. all. 3 atto di Controparte_5 Controparte_6
citazione in opposizione) aveva sottoscritto in data 02.05.2005 il protocollo d'intesa per iniziative finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, urbana ed edilizia e per la promozione di inziative e pratiche di sostenibilità.
La questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso e per giurisprudenza costante (cfr. Cass. SS. UU. N. 2951/16) va osservato che la
legitimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per legittimazione attiva, e del dovere di subire per legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale,
va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (cfr. Cass. civ. 355/2008). Pertanto per determinare la legittimazione si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che le parti legittimate sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (cfr. Cass. n.11321/2007). Quindi a differenza della titolarità del rapporto, la legitimatio ad
causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinchè il giudice possa pronunciare una sentenza di merito.
Nel giudizio di opposizione per cui è causa l'Ente opponente ha eccepito la carenza di titolarità in capo alla opposta del credito controverso, ceduto dall'associazione CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 7 sine titulo.
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione
da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e,
se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava,
dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n.
5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre
2010, n. 25516).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposta (attrice in senso sostanziale)
fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, integrando la produzione pagina 4 di 7 documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo, circostanza disattesa dall'odierna opposta. CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che il 02.05.2025 veniva stipulato tra l'allora
, oggi (Ente opponente) e l' Controparte_6 Controparte_2 [...]
(all. 3 atto di opposizione) un Protocollo d'intesa per iniziative finalizzate Controparte_7
al miglioramento della qualità territoriale, urbana ed edilizia e per la promozione di iniziative e pratiche di sostenibilità.
Con la delibera della Giunta provinciale n. 349 del 20.09.2005 (all.2 atto di opposizione), l'ente opponente approvava la proposta di presa d'atto del predetto protocollo, tra le cui attività vi rientrava anche quella relativa “ai lavori di completamento delle opere di difesa e presidio delle sede stradale
lungo la S.P. 62 da Caltagirone a ”, dalla quale nasce il diritto di credito per cui è causa. CP_4
Entrambi i documenti venivano sottoscritti “per” la , dal Presidente Controparte_6
pro tempore, e “per” l' dal Presidente INBAr Sicilia (Catania) dott. Controparte_7
, “…autorizzato a firmare il “presente atto in forza degli articoli 11) dello statuto Persona_1
INBAr e 5) del regolamento interno di sezione” (pag. 1 protocollo d'intesa).
Tale circostanza è dirimente ai fini della individuazione del soggetto che aveva stipulato il protocollo di intesa: non vi può essere dubbio alcuno che la parte indicata fosse l'Istituto
[...]
, per il quale aveva sottoscritto il protocollo il Presidente Inbar Sicilia (Catania). Del Controparte_5
tutto evidente che si tratta di tipica ipotesi di mandato a firmare per conto altrui, la cui validità ed efficacia riverbera esclusivamente nei rapporti interni (delegante/delegato) e non può incidere nei rapporti con il soggetto estraneo.
Ne deriva che l'incarico di redigere la relazione di sostenibilità per i predetti lavori fosse stata affidata all' , unico soggetto giuridico legittimato a richiedere i Controparte_7
relativi compensi per l'attività professionale svolta dai referenti di zona e rappresentato all'atto della sottoscrizione dal presidente della sezione territoriale di . Pt_1
pagina 5 di 7 Tale circostanza è altresì provata dalla relazione redatta in esito al predetto incarico dall'
[...]
, come si legge nella nota prot. n. 27873 dell'08.05.2014 (all. 9 atto di Controparte_7
opposizione) con la quale l'allora direttore dei lavori dell'Ente opposto, attestava l'insussistenza di motivi ostativi alla liquidazione delle prestazioni professionali per la “valutazione ex ante qualità-
sostenibilità-bioarchitettura” redatta dall'INBAr, soggetto giuridico con cui era stato stipulato il protocollo.
Non vi è prova alcuna in atti del passaggio della titolarità del credito controverso, vantato nei confronti dell'Ente opponente, dall'Istituto (soggetto giuridico Controparte_5
sottoscrittore del protocollo e destinatario dell'incarico professionale affidatogli dall'Ente opponente) a
, quale soggetto giuridico autonomo. Controparte_3
Non rilevano in tal senso né la circostanza che le richieste di liquidazione dei compensi (all. 6 e 7),
e la nota del 14.03.2019 (all. 8) con cui veniva comunicata all'Ente opponente la cessione del credito per cui è causa, provenivano da già Istituto Nazionale di Controparte_3
Bioarchitettura sezione di Catania”, denominazione utilizzata anche dalla opposta nella CP_1
nota del 29.08.2022 (all.doc.12) indirizzata all'Ente opponente al fine di richiedere il compenso per cui
è causa, né il verbale assembleare del 23.02.2012 (all.9) che non prova l'identità giuridica tra la e l'INBAr, sottoscrittore del Protocollo d'intesa. Controparte_3
Ne discende che privo di rilievo probatorio a tal fine sia l'atto di cessione del credito per cui è causa del 25.02.2019 (all.8) intercorso tra a , che pertanto Controparte_3 Controparte_1
risulta priva della legittimazione attiva e della titolarità ad esigere il credito pari ad € 56.417,87 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne segue l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono, altresì, a parere di questo Giudicante, i presupposti per la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...]
provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2798/2023;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, in favore della Controparte_2
, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, € 405.50 per spese, oltre spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 26 febbraio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9903/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024,
previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc a ritroso rispetto detta udienza;
promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. elettivamente domicilita in Via Prefettura n. 14, presso l'Avvocatura P.IVA_1 Pt_1
dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Corso Sicilia n.8, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Gabriella Costanza Toro, giusta procura versata in atti,
opposta;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 2798/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 7 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2798/2023 emesso il 10.07.2023 e notificato in pari data alla
[...]
, il Tribunale di Catania ingiungeva alla di Controparte_2 Controparte_2
pagare alla (quale cessionaria di un diritto di credito da parte Controparte_1
dell' ) la somma di € 56.417,87, oltre gli interessi come da Controparte_3
domanda e le spese del giudizio monitorio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, quale saldo delle competenze relative al servizio di valutazione e attestazione della qualità e sostenibilità dei lavori lungo la S.P. 62 tra Caltagirone e . CP_4
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2023 la proponeva Controparte_2
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria dell'odierna opposta eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o della titolarità attiva in capo alla e chiedendo per l'effetto al Tribunale adito di revocare o con Controparte_1
qualunque altra statuizione rendere privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 2798/2023 emesso dal
Tribunale di Catania, con condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese ed ai compensi di causa.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso eccepito, Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 14.03.2024 il Giudice istruttore non ammetteva le richieste istruttorie delle parti,
rigettava la chiesta concessione della provvisoria esecutzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza dell'11.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 L'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva/carenza della titolarità del diritto di credito in capo alla , cessionaria del credito pari ad € 56.417,87 cedutole Controparte_1
dall'associazione non riconosciuta ”, giusto atto di cessione di credito rep. Controparte_3
n.3196 del 25.02.2019 (cfr. doc. in atti).
In particolare ha dedotto che il soggetto titolare del credito ceduto non fosse l'associazione
” sezione di Catania, bensì altro soggetto giuridico ovvero l'Istituto Controparte_3 [...]
, con il quale l'Ente opponente (già cfr. all. 3 atto di Controparte_5 Controparte_6
citazione in opposizione) aveva sottoscritto in data 02.05.2005 il protocollo d'intesa per iniziative finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, urbana ed edilizia e per la promozione di inziative e pratiche di sostenibilità.
La questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso e per giurisprudenza costante (cfr. Cass. SS. UU. N. 2951/16) va osservato che la
legitimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per legittimazione attiva, e del dovere di subire per legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale,
va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (cfr. Cass. civ. 355/2008). Pertanto per determinare la legittimazione si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che le parti legittimate sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (cfr. Cass. n.11321/2007). Quindi a differenza della titolarità del rapporto, la legitimatio ad
causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinchè il giudice possa pronunciare una sentenza di merito.
Nel giudizio di opposizione per cui è causa l'Ente opponente ha eccepito la carenza di titolarità in capo alla opposta del credito controverso, ceduto dall'associazione CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 7 sine titulo.
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione
da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e,
se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava,
dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n.
5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre
2010, n. 25516).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposta (attrice in senso sostanziale)
fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, integrando la produzione pagina 4 di 7 documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo, circostanza disattesa dall'odierna opposta. CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che il 02.05.2025 veniva stipulato tra l'allora
, oggi (Ente opponente) e l' Controparte_6 Controparte_2 [...]
(all. 3 atto di opposizione) un Protocollo d'intesa per iniziative finalizzate Controparte_7
al miglioramento della qualità territoriale, urbana ed edilizia e per la promozione di iniziative e pratiche di sostenibilità.
Con la delibera della Giunta provinciale n. 349 del 20.09.2005 (all.2 atto di opposizione), l'ente opponente approvava la proposta di presa d'atto del predetto protocollo, tra le cui attività vi rientrava anche quella relativa “ai lavori di completamento delle opere di difesa e presidio delle sede stradale
lungo la S.P. 62 da Caltagirone a ”, dalla quale nasce il diritto di credito per cui è causa. CP_4
Entrambi i documenti venivano sottoscritti “per” la , dal Presidente Controparte_6
pro tempore, e “per” l' dal Presidente INBAr Sicilia (Catania) dott. Controparte_7
, “…autorizzato a firmare il “presente atto in forza degli articoli 11) dello statuto Persona_1
INBAr e 5) del regolamento interno di sezione” (pag. 1 protocollo d'intesa).
Tale circostanza è dirimente ai fini della individuazione del soggetto che aveva stipulato il protocollo di intesa: non vi può essere dubbio alcuno che la parte indicata fosse l'Istituto
[...]
, per il quale aveva sottoscritto il protocollo il Presidente Inbar Sicilia (Catania). Del Controparte_5
tutto evidente che si tratta di tipica ipotesi di mandato a firmare per conto altrui, la cui validità ed efficacia riverbera esclusivamente nei rapporti interni (delegante/delegato) e non può incidere nei rapporti con il soggetto estraneo.
Ne deriva che l'incarico di redigere la relazione di sostenibilità per i predetti lavori fosse stata affidata all' , unico soggetto giuridico legittimato a richiedere i Controparte_7
relativi compensi per l'attività professionale svolta dai referenti di zona e rappresentato all'atto della sottoscrizione dal presidente della sezione territoriale di . Pt_1
pagina 5 di 7 Tale circostanza è altresì provata dalla relazione redatta in esito al predetto incarico dall'
[...]
, come si legge nella nota prot. n. 27873 dell'08.05.2014 (all. 9 atto di Controparte_7
opposizione) con la quale l'allora direttore dei lavori dell'Ente opposto, attestava l'insussistenza di motivi ostativi alla liquidazione delle prestazioni professionali per la “valutazione ex ante qualità-
sostenibilità-bioarchitettura” redatta dall'INBAr, soggetto giuridico con cui era stato stipulato il protocollo.
Non vi è prova alcuna in atti del passaggio della titolarità del credito controverso, vantato nei confronti dell'Ente opponente, dall'Istituto (soggetto giuridico Controparte_5
sottoscrittore del protocollo e destinatario dell'incarico professionale affidatogli dall'Ente opponente) a
, quale soggetto giuridico autonomo. Controparte_3
Non rilevano in tal senso né la circostanza che le richieste di liquidazione dei compensi (all. 6 e 7),
e la nota del 14.03.2019 (all. 8) con cui veniva comunicata all'Ente opponente la cessione del credito per cui è causa, provenivano da già Istituto Nazionale di Controparte_3
Bioarchitettura sezione di Catania”, denominazione utilizzata anche dalla opposta nella CP_1
nota del 29.08.2022 (all.doc.12) indirizzata all'Ente opponente al fine di richiedere il compenso per cui
è causa, né il verbale assembleare del 23.02.2012 (all.9) che non prova l'identità giuridica tra la e l'INBAr, sottoscrittore del Protocollo d'intesa. Controparte_3
Ne discende che privo di rilievo probatorio a tal fine sia l'atto di cessione del credito per cui è causa del 25.02.2019 (all.8) intercorso tra a , che pertanto Controparte_3 Controparte_1
risulta priva della legittimazione attiva e della titolarità ad esigere il credito pari ad € 56.417,87 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne segue l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono, altresì, a parere di questo Giudicante, i presupposti per la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...]
provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2798/2023;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, in favore della Controparte_2
, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, € 405.50 per spese, oltre spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 26 febbraio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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