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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 17 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 17-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Busso C.F._2
- RICORRENTI- nei confronti di
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 14.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo 5/B, cap. 10148. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla parte convenuta in data 16.01.2025 a mezzo pec, senza che la convenuta si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
20.01.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 24.01.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari Parte_3
a euro 8.390,94 di cui 6.046,24 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, e 2.344,70 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza del 25.02.2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, la parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti:
A) risulta creditore, sulla base della sentenza n. 2303/2023 emessa Parte_1 dal Tribunale di Torino – Sez. Lavoro e del successivo atto di precetto per complessivi euro
22.421,88 (Doc.1);
B) risulta creditrice, sulla base della sentenza n.1381/ 2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Torino – Sez. Lavoro e del successivo atto di precetto per complessivi euro
18.945.13 (Doc.2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148 (cfr. visura camerale del 16.01.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di somministrazione al pubblico di cibo e bevande) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare che dall'informativa trasmessa da Agenzia delle entrate datata 17.01.2025,
2 inserita nel fascicolo telematico in data 21.01.2025, è emerso un volume di affare pari a
197.789,00 euro (dichiarazione in atti, pag.31). Tale elemento, unito al mancato deposito dei bilanci e all'impossibilità di ottenere chiarimenti in merito da parte debitrice, non comparsa nel procedimento, non ha permesso di compiere ulteriori valutazioni circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121, co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci di esercizio. Al riguardo deve osservarsi che dalla visura camerale l'attività appare iniziata nel 2022 e dunque avrebbero dovuto essere trasmessi i bilanci per gli anni di esercizio 2022 e 2023; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante la notifica effettuata a mezzo pec dalla Cancelleria, circostanza indicativa alternativamente della mancata regolare lettura della mail o del disinteresse nei confronti della domanda;
il mancato pagamento dei debiti erariali come emersi da informativa , nonostante l'esiguo ammontare pari a complessivi 8.390,94 CP_2 euro, di cui 6.046,24 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, e 2.344,70 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”; il mancato pagamento dei debiti nei confronti ricorrenti e l'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare tentato da presso la Parte_1 sede legale della società, al cui indirizzo l'ufficiale giudiziario attestava di non aver potuto procedere ad atti esecutivi in quanto la società “non è più operativa e presente presso tale luogo” (doc.1, pag.45); l'impossibilità di notificare, presso la sede legale della società, l'atto di pignoramento presso terzi atteso che al suo indirizzo “attualmente è ubicata in loco altra società”, come attestato dall'ufficiale giudiziario (doc. 1, pag. 43). Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema
Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
3 soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria, in particolare i debiti nei confronti dei ricorrenti e di , è CP_2
complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Gilberto Nuvolin, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 Giugno 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione
5 dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 06.03.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 17-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Busso C.F._2
- RICORRENTI- nei confronti di
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 14.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo 5/B, cap. 10148. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla parte convenuta in data 16.01.2025 a mezzo pec, senza che la convenuta si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
20.01.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 24.01.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della è pari Parte_3
a euro 8.390,94 di cui 6.046,24 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, e 2.344,70 a titolo di
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza del 25.02.2025 nessuno è comparso per la parte convenuta, la parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti:
A) risulta creditore, sulla base della sentenza n. 2303/2023 emessa Parte_1 dal Tribunale di Torino – Sez. Lavoro e del successivo atto di precetto per complessivi euro
22.421,88 (Doc.1);
B) risulta creditrice, sulla base della sentenza n.1381/ 2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Torino – Sez. Lavoro e del successivo atto di precetto per complessivi euro
18.945.13 (Doc.2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148 (cfr. visura camerale del 16.01.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, l'attività di somministrazione al pubblico di cibo e bevande) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare che dall'informativa trasmessa da Agenzia delle entrate datata 17.01.2025,
2 inserita nel fascicolo telematico in data 21.01.2025, è emerso un volume di affare pari a
197.789,00 euro (dichiarazione in atti, pag.31). Tale elemento, unito al mancato deposito dei bilanci e all'impossibilità di ottenere chiarimenti in merito da parte debitrice, non comparsa nel procedimento, non ha permesso di compiere ulteriori valutazioni circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121, co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci di esercizio. Al riguardo deve osservarsi che dalla visura camerale l'attività appare iniziata nel 2022 e dunque avrebbero dovuto essere trasmessi i bilanci per gli anni di esercizio 2022 e 2023; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante la notifica effettuata a mezzo pec dalla Cancelleria, circostanza indicativa alternativamente della mancata regolare lettura della mail o del disinteresse nei confronti della domanda;
il mancato pagamento dei debiti erariali come emersi da informativa , nonostante l'esiguo ammontare pari a complessivi 8.390,94 CP_2 euro, di cui 6.046,24 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, e 2.344,70 a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”; il mancato pagamento dei debiti nei confronti ricorrenti e l'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare tentato da presso la Parte_1 sede legale della società, al cui indirizzo l'ufficiale giudiziario attestava di non aver potuto procedere ad atti esecutivi in quanto la società “non è più operativa e presente presso tale luogo” (doc.1, pag.45); l'impossibilità di notificare, presso la sede legale della società, l'atto di pignoramento presso terzi atteso che al suo indirizzo “attualmente è ubicata in loco altra società”, come attestato dall'ufficiale giudiziario (doc. 1, pag. 43). Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema
Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
3 soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria, in particolare i debiti nei confronti dei ricorrenti e di , è CP_2
complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Lanzo n. 5/B, cap. 10148;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Gilberto Nuvolin, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 Giugno 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione
5 dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 06.03.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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