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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2023
tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Checchinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine
(RO), P.zza V. Emanuele II n. 75/2;
ATTORE
e
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zangari del CP_2
foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine
(RO), via Degli Estensi n. 104;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato condomina del Parte_1 Controparte_1
sito in Badia Polesine Via Monsignor Stocco 172, ha impugnato la delibera datata 9.8.2022 ritenendola illegittima per le seguenti ragioni:
pagina 1 di 7 i. l'assemblea sarebbe stata convocata dal geom. ossia un soggetto CP_2
asseritamente terzo rispetto al , poiché privo della qualifica di condomino o di CP_1 amministratore, con conseguente violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
ii. illegittimità in ordine alla delibera n.2 dell'ordine del giorno che contemplava “Approvazione revisione bilancio di previsione 2022 e relativa rateizzazione” ritenendo non corretta la revisione di un bilancio asseritamente non ancora approvato e, di conseguenza, illegittimo il conferimento di un importo forfettario di euro 250,00 a carico di ciascuna unità immobiliare;
iii. infine, viene contestato l'ammonimento circa la possibile erogazione di una sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento degli oneri condominiali, poiché di competenza esclusiva dell'assemblea e, in ogni caso, non previsto nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.
Per tutte queste ragioni, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare nulle e/o annullabili le deliberazioni del 09.08.2022 , indicate in narrativa per le Controparte_3 ragioni esposte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa, deducendo in Controparte_1
particolare che:
i. l'attrice è decaduta dal diritto di impugnare per intervenuta decorrenza del termine di Parte_1 cui all'art. 1137, comma 2 c.c., avendo quest'ultima partecipato alla riunione del 9.8.2022 a mezzo delega dellʼavv. Checchinato (cfr. doc. 4 citazione), per cui il termine per l'impugnativa
è scaduto lʼ8.9.2022 ( e nel caso di sospensione feriale l'1.10.2022);
ii. la domanda di mediazione, sottoscritta dalla il 30.8.2022, è stata depositata presso la Parte_1
Camera di Mediazione Patavina solamente il 06.09.2022, mentre il provvedimento di convocazione del procedimento n. 82/2022 R.G. – n 24/RO/2022 R.S., recante la data del
13.9.2022, è stato comunicato al dapprima a mezzo posta con raccomandata a.r. CP_1
del 14.9.2022 e successivamente via P.E.C. il 18.10.2022 (doc.ti 3 e 4);
iii. detta raccomandata, predisposta dall'Organismo, è stata recapitata a un indirizzo errato, ossia in
Badia Polesine, via Degli Estensi n. 117, mentre l'ufficio del geom. è sito in via Degli CP_2
Estensi n. 104, come indicato nello stesso verbale oggetto d'impugnativa;
iv. essendo il Condominio venuto a conoscenza dell'avvio della mediazione ben oltre l'8.9.2022 – ossia tramite la P.E.C. datata 18.10.2022 -, nessun effetto interruttivo della decadenza si è prodotto rispetto al termine ex art. 1137 c.c. poiché lo stesso, per l'appunto, risultava già scaduto;
pagina 2 di 7 v. l'attuale amministratore geom. non ha convocato l'assemblea di propria CP_2
iniziativa, bensì su incarico e per conto del condomino affinché fossero prese Parte_2 alcune decisioni di personale e urgente interesse di quest'ultimo, infatti, come si evince dai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, l'assemblea era chiamata a decidere sull'installazione - peraltro approvata anche con il voto favorevole della ricorrente - di un cosiddetto “servoscala” a cura, spese e beneficio del solo sig. , così da conformare il fabbricato alla normativa in Pt_2
materia di abolizione delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/89 e al D.M. n.
236/89;
vi. l'attrice difetta dell'interesse a far valere i lamentati vizi di convocazione dell'assemblea, poiché la stessa ha regolarmente preso parte all'assemblea delegando l'avv. Checchinato, e al contempo ha espresso il proprio voto, approvando anche il punto 2 dell'ordine del giorno;
vii. a fronte dell'omessa approvazione del consuntivo 2021 e del preventivo 2022 redatto dalla precedente gestione, il aveva infatti commissionato al geom. il compito CP_1 CP_2 di redigere nuovi bilanci da sottoporre al vaglio dell'assemblea :“ ...e lo incarica di provvedere alla redazione degli stessi e a convocare un'assemblea per la discussione ed eventuale approvazione”….“L'assemblea decide, con l'unico voto astenuto di Checchinato e favorevole di tutti gli altri condomini, di versare l'importo forfettario di euro 250,00 per unità immobiliare entro il 31/08/2022 per garantire la normale gestione del condominio”; di conseguenza detto importo si pone alla stregua di un fondo cassa per l'ordinaria amministrazione del fabbricato, avente carattere temporaneo e comunque suscettibile di rettifica tramite conguaglio proporzionato alle carature millesimali una volta che saranno approvati i bilanci;
viii. l'avviso inerente all'eventuale erogazione di sanzioni nei confronti dei condomini morosi non è stato votato dall'assemblea, trattandosi solo di un semplice ammonimento, e come tale del tutto improduttivo di effetti in capo alla e/o agli altri condomini. Parte_1
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 12.12.2024, ove le parti presenti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
****
In via preliminare, si osserva che il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale la CP_1 decadenza dall'impugnazione, in quanto non proposta nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1337 c.c., infatti, in tema di condominio, la violazione delle prescrizioni in ordine alla convocazione pagina 3 di 7 dell'assemblea integra una causa di annullamento e non di nullità della delibera (si vedano, di recente,
Cass. 19678/2022, Cass. 16613/2022, Cass. 9839/2021 e numerose altre).
Orbene, le controversie in materia di condominio rientrano tra le materie di cui all'art. 5, d. lgs. n.
28/2010 e successive modifiche, per le quali il legislatore ha previsto l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, prima del ricorso all'autorità giudiziaria.
Come correttamente rilevato dal convenuto, il procedimento di mediazione nella materia condominiale necessita di essere coordinato con il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., con la conseguenza che il condomino che intenda impugnare la delibera assembleare condominiale deve previamente esperire, entro il termine di decadenza di cui sopra, il procedimento di mediazione presso il competente organismo.
Ne deriva che l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 1137 c.c. può ritenersi tempestiva soltanto nel caso in cui la parte abbia dapprima instaurato la procedura di cui al d. lgs. n. 28/2010 entro i 30 giorni previsti dalla normativa.
Tale principio è ricavabile dalla stessa giurisprudenza, che si è interrogata principalmente sul temine entro cui il possa agire in giudizio a seguito del fallimento della mediazione e sugli effetti CP_1 del deposito dell'istanza di mediazione, in termini di interruzione o di sospensione, sul termine per proporre l'impugnazione in sede giudiziaria.
In particolare, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".
L'art. 8 del medesimo d.lgs. 28/2010, disciplinando il procedimento di mediazione, precisa che “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore
e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
Nella piena consapevolezza del contrasto di opinioni insorto nella giurisprudenza di merito, ritiene questo giudice che l'inequivoco dato letterale dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 28/2010 (nella pagina 4 di 7 formulazione applicabile ratione temporis) - che individua il termine di interruzione / sospensione della prescrizione e della decadenza nella comunicazione (e non nel deposito) della domanda di mediazione
– induca ad aderire all'indirizzo secondo cui la domanda di mediazione produce l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà del condomino di esercitare l'impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c. soltanto dal momento della comunicazione al condominio (si veda, in proposito, proprio di recente: Trib. Castrovillari 26 giugno 2023, n. 903/203, che richiama Cass. Civ. n.
2273 del 2019 e Corte di Appello di Milano n. 253/2020).
È sì vero che nella sua formulazione originaria l'art. 8 del citato decreto legislativo prevedeva la possibilità per la parte di comunicare la domanda di mediazione, unitamente, però, alla data dell'incontro; ma ciò non significa affatto che fosse impedita la diretta comunicazione della domanda di mediazione al fine di impedire la decadenza.
Ne consegue che, ammesso che gli organismi di mediazione non siano tempestivi nel fissare la data del primo incontro, la norma non stabilisce che domanda e data dell'incontro debbano essere comunicate unitamente e contestualmente dal solo Organismo, tant'è che nulla impedisce all'istante di comunicare, con ogni mezzo, alla propria controparte la domanda di mediazione ai fini e per gli effetti di impedire ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 la decadenza, riservando in un secondo momento di comunicare alla medesima controparte la data dell'incontro. A ciò si aggiunga che l'obbligo di comunicare la domanda non è stato posto a carico esclusivo dell'organismo di mediazione e che la comunicazione può avvenire con ogni mezzo, quindi, non trattandosi di notifica, ma di comunicazione, la stessa può essere eseguita a mezzo pec, telegramma, fax.
Si deve, inoltre, precisare che, in tema di impugnazione di delibere condominiali, la parte destinataria della comunicazione è l'amministratore di condominio sicuramente dotato di pec, mentre la parte istante deve essere rappresentata da un legale il quale, essendo dotato di pec, può provvedere con tale mezzo alla suddetta comunicazione.
Non si ritiene, pertanto, che in tale contesto normativo si possano ravvisare preclusioni o difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale.
Premesso ciò, è pacifico che il termine di cui all'art. 1137 c.c. è soggetto alla sospensione feriale, ne consegue che in tal caso anche il termine per proporre la domanda di mediazione sia soggetto al medesimo peridio di sospensione, di conseguenza, nel caso di specie, il trentesimo giorno utile per impugnare la delibera del 09.08.2022, decorrente dall'1.9.2022, è scaduto l'1.10.2022.
La domanda di mediazione, sebbene depositata tempestivamente presso l'organismo di conciliazione (il pagina 5 di 7 6.9.2022), è stata ricevuta via P.E.C. dal Condominio il 18.10.2022 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), ossia quando il termine ex art. 1137 c.c. era già scaduto.
In particolare, la raccomandata a.r. spedita dall'Organismo il 14.9.2022 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione), e dunque entro il termine ex art. 1137 c.c., non ha prodotto alcuna valida interruzione poiché recapitata a un indirizzo errato, ossia in Badia Polesine, via degli Estensi n. 117, mentre l'ufficio dell'amministratore geom. legale rappresentante del Condominio, è sito al civico n. 104. CP_2
Non risulta dirimente la circostanza che la visura camerale di Ci.Esse.Ci. CP_4 Parte_3
(cfr. doc. 6 seconda memoria avversaria) individua un'unità locale al civico 117, poiché detta
[...]
società, al tempo dei fatti di causa, non era già più amministratrice del Condominio, dunque, la raccomandata avrebbe dovuto essere indirizzata al geom. quale nuovo amministratore in CP_2 carica ( v. verbale impugnato ove si legge che “L'assemblea prende atto delle dimissioni dello studio
Ci.esse.ci. di Monselice e ratifica le dimissioni della precedente amministratrice Parte_3
L'assemblea nomina come nuovo amministratore il geom. ”); inoltre, al momento CP_2 dell'invio della raccomandata, la stessa Ci.Esse.Ci. aveva trasferito la propria unità locale al civico 104, come risulta dal contratto di locazione, stipulato l'1.3.2014 e cessato il 30.6.2022, pertanto, il geom.
è subentrato negli stessi locali di Ci.Esse.Ci. tramite il contratto con Immobiliare Tre Archi CP_2
s.r.l. stipulato l'1.7.2022 (cfr. doc. 9 prima memoria), ma sempre rispetto all'immobile sito al civico
104, e non già al civico 117.
Pertanto, il Condominio è stato notiziato della mediazione soltanto tramite l'avviso di convocazione inviato via P.E.C. dall'Organismo il 18.10.2022, ossia quando il termine ex art. 1137 c.c. era già scaduto.
Ne segue l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta tardivamente.
Il contrasto giurisprudenziale sopra indicato – privo, per quanto è dato conoscere, di una risoluzione chiara in sede di legittimità – induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso la delibera Parte_1
assembleare adottata in data 09.08.2022 dal Controparte_1
b) compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Rovigo, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2023
tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Checchinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine
(RO), P.zza V. Emanuele II n. 75/2;
ATTORE
e
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zangari del CP_2
foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine
(RO), via Degli Estensi n. 104;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato condomina del Parte_1 Controparte_1
sito in Badia Polesine Via Monsignor Stocco 172, ha impugnato la delibera datata 9.8.2022 ritenendola illegittima per le seguenti ragioni:
pagina 1 di 7 i. l'assemblea sarebbe stata convocata dal geom. ossia un soggetto CP_2
asseritamente terzo rispetto al , poiché privo della qualifica di condomino o di CP_1 amministratore, con conseguente violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
ii. illegittimità in ordine alla delibera n.2 dell'ordine del giorno che contemplava “Approvazione revisione bilancio di previsione 2022 e relativa rateizzazione” ritenendo non corretta la revisione di un bilancio asseritamente non ancora approvato e, di conseguenza, illegittimo il conferimento di un importo forfettario di euro 250,00 a carico di ciascuna unità immobiliare;
iii. infine, viene contestato l'ammonimento circa la possibile erogazione di una sanzione pecuniaria per il ritardo nel versamento degli oneri condominiali, poiché di competenza esclusiva dell'assemblea e, in ogni caso, non previsto nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.
Per tutte queste ragioni, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare nulle e/o annullabili le deliberazioni del 09.08.2022 , indicate in narrativa per le Controparte_3 ragioni esposte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa, deducendo in Controparte_1
particolare che:
i. l'attrice è decaduta dal diritto di impugnare per intervenuta decorrenza del termine di Parte_1 cui all'art. 1137, comma 2 c.c., avendo quest'ultima partecipato alla riunione del 9.8.2022 a mezzo delega dellʼavv. Checchinato (cfr. doc. 4 citazione), per cui il termine per l'impugnativa
è scaduto lʼ8.9.2022 ( e nel caso di sospensione feriale l'1.10.2022);
ii. la domanda di mediazione, sottoscritta dalla il 30.8.2022, è stata depositata presso la Parte_1
Camera di Mediazione Patavina solamente il 06.09.2022, mentre il provvedimento di convocazione del procedimento n. 82/2022 R.G. – n 24/RO/2022 R.S., recante la data del
13.9.2022, è stato comunicato al dapprima a mezzo posta con raccomandata a.r. CP_1
del 14.9.2022 e successivamente via P.E.C. il 18.10.2022 (doc.ti 3 e 4);
iii. detta raccomandata, predisposta dall'Organismo, è stata recapitata a un indirizzo errato, ossia in
Badia Polesine, via Degli Estensi n. 117, mentre l'ufficio del geom. è sito in via Degli CP_2
Estensi n. 104, come indicato nello stesso verbale oggetto d'impugnativa;
iv. essendo il Condominio venuto a conoscenza dell'avvio della mediazione ben oltre l'8.9.2022 – ossia tramite la P.E.C. datata 18.10.2022 -, nessun effetto interruttivo della decadenza si è prodotto rispetto al termine ex art. 1137 c.c. poiché lo stesso, per l'appunto, risultava già scaduto;
pagina 2 di 7 v. l'attuale amministratore geom. non ha convocato l'assemblea di propria CP_2
iniziativa, bensì su incarico e per conto del condomino affinché fossero prese Parte_2 alcune decisioni di personale e urgente interesse di quest'ultimo, infatti, come si evince dai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, l'assemblea era chiamata a decidere sull'installazione - peraltro approvata anche con il voto favorevole della ricorrente - di un cosiddetto “servoscala” a cura, spese e beneficio del solo sig. , così da conformare il fabbricato alla normativa in Pt_2
materia di abolizione delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/89 e al D.M. n.
236/89;
vi. l'attrice difetta dell'interesse a far valere i lamentati vizi di convocazione dell'assemblea, poiché la stessa ha regolarmente preso parte all'assemblea delegando l'avv. Checchinato, e al contempo ha espresso il proprio voto, approvando anche il punto 2 dell'ordine del giorno;
vii. a fronte dell'omessa approvazione del consuntivo 2021 e del preventivo 2022 redatto dalla precedente gestione, il aveva infatti commissionato al geom. il compito CP_1 CP_2 di redigere nuovi bilanci da sottoporre al vaglio dell'assemblea :“ ...e lo incarica di provvedere alla redazione degli stessi e a convocare un'assemblea per la discussione ed eventuale approvazione”….“L'assemblea decide, con l'unico voto astenuto di Checchinato e favorevole di tutti gli altri condomini, di versare l'importo forfettario di euro 250,00 per unità immobiliare entro il 31/08/2022 per garantire la normale gestione del condominio”; di conseguenza detto importo si pone alla stregua di un fondo cassa per l'ordinaria amministrazione del fabbricato, avente carattere temporaneo e comunque suscettibile di rettifica tramite conguaglio proporzionato alle carature millesimali una volta che saranno approvati i bilanci;
viii. l'avviso inerente all'eventuale erogazione di sanzioni nei confronti dei condomini morosi non è stato votato dall'assemblea, trattandosi solo di un semplice ammonimento, e come tale del tutto improduttivo di effetti in capo alla e/o agli altri condomini. Parte_1
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 12.12.2024, ove le parti presenti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
****
In via preliminare, si osserva che il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale la CP_1 decadenza dall'impugnazione, in quanto non proposta nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1337 c.c., infatti, in tema di condominio, la violazione delle prescrizioni in ordine alla convocazione pagina 3 di 7 dell'assemblea integra una causa di annullamento e non di nullità della delibera (si vedano, di recente,
Cass. 19678/2022, Cass. 16613/2022, Cass. 9839/2021 e numerose altre).
Orbene, le controversie in materia di condominio rientrano tra le materie di cui all'art. 5, d. lgs. n.
28/2010 e successive modifiche, per le quali il legislatore ha previsto l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, prima del ricorso all'autorità giudiziaria.
Come correttamente rilevato dal convenuto, il procedimento di mediazione nella materia condominiale necessita di essere coordinato con il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., con la conseguenza che il condomino che intenda impugnare la delibera assembleare condominiale deve previamente esperire, entro il termine di decadenza di cui sopra, il procedimento di mediazione presso il competente organismo.
Ne deriva che l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 1137 c.c. può ritenersi tempestiva soltanto nel caso in cui la parte abbia dapprima instaurato la procedura di cui al d. lgs. n. 28/2010 entro i 30 giorni previsti dalla normativa.
Tale principio è ricavabile dalla stessa giurisprudenza, che si è interrogata principalmente sul temine entro cui il possa agire in giudizio a seguito del fallimento della mediazione e sugli effetti CP_1 del deposito dell'istanza di mediazione, in termini di interruzione o di sospensione, sul termine per proporre l'impugnazione in sede giudiziaria.
In particolare, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".
L'art. 8 del medesimo d.lgs. 28/2010, disciplinando il procedimento di mediazione, precisa che “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore
e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
Nella piena consapevolezza del contrasto di opinioni insorto nella giurisprudenza di merito, ritiene questo giudice che l'inequivoco dato letterale dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 28/2010 (nella pagina 4 di 7 formulazione applicabile ratione temporis) - che individua il termine di interruzione / sospensione della prescrizione e della decadenza nella comunicazione (e non nel deposito) della domanda di mediazione
– induca ad aderire all'indirizzo secondo cui la domanda di mediazione produce l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà del condomino di esercitare l'impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c. soltanto dal momento della comunicazione al condominio (si veda, in proposito, proprio di recente: Trib. Castrovillari 26 giugno 2023, n. 903/203, che richiama Cass. Civ. n.
2273 del 2019 e Corte di Appello di Milano n. 253/2020).
È sì vero che nella sua formulazione originaria l'art. 8 del citato decreto legislativo prevedeva la possibilità per la parte di comunicare la domanda di mediazione, unitamente, però, alla data dell'incontro; ma ciò non significa affatto che fosse impedita la diretta comunicazione della domanda di mediazione al fine di impedire la decadenza.
Ne consegue che, ammesso che gli organismi di mediazione non siano tempestivi nel fissare la data del primo incontro, la norma non stabilisce che domanda e data dell'incontro debbano essere comunicate unitamente e contestualmente dal solo Organismo, tant'è che nulla impedisce all'istante di comunicare, con ogni mezzo, alla propria controparte la domanda di mediazione ai fini e per gli effetti di impedire ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 la decadenza, riservando in un secondo momento di comunicare alla medesima controparte la data dell'incontro. A ciò si aggiunga che l'obbligo di comunicare la domanda non è stato posto a carico esclusivo dell'organismo di mediazione e che la comunicazione può avvenire con ogni mezzo, quindi, non trattandosi di notifica, ma di comunicazione, la stessa può essere eseguita a mezzo pec, telegramma, fax.
Si deve, inoltre, precisare che, in tema di impugnazione di delibere condominiali, la parte destinataria della comunicazione è l'amministratore di condominio sicuramente dotato di pec, mentre la parte istante deve essere rappresentata da un legale il quale, essendo dotato di pec, può provvedere con tale mezzo alla suddetta comunicazione.
Non si ritiene, pertanto, che in tale contesto normativo si possano ravvisare preclusioni o difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale.
Premesso ciò, è pacifico che il termine di cui all'art. 1137 c.c. è soggetto alla sospensione feriale, ne consegue che in tal caso anche il termine per proporre la domanda di mediazione sia soggetto al medesimo peridio di sospensione, di conseguenza, nel caso di specie, il trentesimo giorno utile per impugnare la delibera del 09.08.2022, decorrente dall'1.9.2022, è scaduto l'1.10.2022.
La domanda di mediazione, sebbene depositata tempestivamente presso l'organismo di conciliazione (il pagina 5 di 7 6.9.2022), è stata ricevuta via P.E.C. dal Condominio il 18.10.2022 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), ossia quando il termine ex art. 1137 c.c. era già scaduto.
In particolare, la raccomandata a.r. spedita dall'Organismo il 14.9.2022 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione), e dunque entro il termine ex art. 1137 c.c., non ha prodotto alcuna valida interruzione poiché recapitata a un indirizzo errato, ossia in Badia Polesine, via degli Estensi n. 117, mentre l'ufficio dell'amministratore geom. legale rappresentante del Condominio, è sito al civico n. 104. CP_2
Non risulta dirimente la circostanza che la visura camerale di Ci.Esse.Ci. CP_4 Parte_3
(cfr. doc. 6 seconda memoria avversaria) individua un'unità locale al civico 117, poiché detta
[...]
società, al tempo dei fatti di causa, non era già più amministratrice del Condominio, dunque, la raccomandata avrebbe dovuto essere indirizzata al geom. quale nuovo amministratore in CP_2 carica ( v. verbale impugnato ove si legge che “L'assemblea prende atto delle dimissioni dello studio
Ci.esse.ci. di Monselice e ratifica le dimissioni della precedente amministratrice Parte_3
L'assemblea nomina come nuovo amministratore il geom. ”); inoltre, al momento CP_2 dell'invio della raccomandata, la stessa Ci.Esse.Ci. aveva trasferito la propria unità locale al civico 104, come risulta dal contratto di locazione, stipulato l'1.3.2014 e cessato il 30.6.2022, pertanto, il geom.
è subentrato negli stessi locali di Ci.Esse.Ci. tramite il contratto con Immobiliare Tre Archi CP_2
s.r.l. stipulato l'1.7.2022 (cfr. doc. 9 prima memoria), ma sempre rispetto all'immobile sito al civico
104, e non già al civico 117.
Pertanto, il Condominio è stato notiziato della mediazione soltanto tramite l'avviso di convocazione inviato via P.E.C. dall'Organismo il 18.10.2022, ossia quando il termine ex art. 1137 c.c. era già scaduto.
Ne segue l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta tardivamente.
Il contrasto giurisprudenziale sopra indicato – privo, per quanto è dato conoscere, di una risoluzione chiara in sede di legittimità – induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso la delibera Parte_1
assembleare adottata in data 09.08.2022 dal Controparte_1
b) compensa tra le parti le spese di lite.
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Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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