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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad ha Parte_1 CP_2 convenuto in giudizio l formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte ell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 13.383,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 1 di 3 IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
[...] sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto di essere divenuta creditrice delle predette somme, per capitale ed interessi, in forza degli atti di cessione di crediti stipulati con CP_2 regolarmente notificati all'ente pubblico, aventi ad oggetto i crediti maturati in capo ad a titolo di CP_2 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata in favore dell'ente. Ha inoltre allegato un elenco delle fatture emesse a carico dell'ente pubblico, le fatture elettroniche e gli atti di cessione di CP_2 crediti notificati all'ente debitore ceduto.
L'ente convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Orbene va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la gli enti pubblici debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (cfr. ex plurimis Cass. 9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati dalla società fornitrice di energia elettrica nei confronti dell'ente pubblico non economico, asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di validi titoli contrattuali, e da questa ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie Parte_1
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello specifico i contratti
[...] stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente pubblico e la società erogatrice delle forniture, oltre alle fatture periodicamente emesse e rimaste inevase.
Non persuade quanto osservato da parte attrice in ordine all'applicabilità del regime di salvaguardia ed alla conseguente non indispensabilità di un contratto scritto.
pagina 2 di 3 Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un ente pubblico, è necessario distinguere il piano dell'accesso a tale regime da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali — tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti con enti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con enti pubblici il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre: gli atti di cessione di credito intervenuti tra essa e le società , notificati all'ente; un elenco unilateralmente Controparte_3 predisposto delle fatture emesse dalla società cedente a carico dell'ente; le fatture emesse da CP_2
Ne discende il rigetto della domanda principale, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Quanto all'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Supremo Collegio insegna come
"L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. ord.
14944/2022).
Conformemente i giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito come la domanda ex art. 2041 cc non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 18502/13).
Nella specie parte attrice, pur postulando la sussistenza un valido rapporto contrattuale tra l'ente pubblico e la società cedente, non ne ha dato idonea dimostrazione.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
dichiara inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
nulla per le spese.
Foggia, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad ha Parte_1 CP_2 convenuto in giudizio l formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte ell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 13.383,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 1 di 3 IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
[...] sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto di essere divenuta creditrice delle predette somme, per capitale ed interessi, in forza degli atti di cessione di crediti stipulati con CP_2 regolarmente notificati all'ente pubblico, aventi ad oggetto i crediti maturati in capo ad a titolo di CP_2 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata in favore dell'ente. Ha inoltre allegato un elenco delle fatture emesse a carico dell'ente pubblico, le fatture elettroniche e gli atti di cessione di CP_2 crediti notificati all'ente debitore ceduto.
L'ente convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Orbene va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la gli enti pubblici debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (cfr. ex plurimis Cass. 9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati dalla società fornitrice di energia elettrica nei confronti dell'ente pubblico non economico, asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di validi titoli contrattuali, e da questa ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie Parte_1
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello specifico i contratti
[...] stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente pubblico e la società erogatrice delle forniture, oltre alle fatture periodicamente emesse e rimaste inevase.
Non persuade quanto osservato da parte attrice in ordine all'applicabilità del regime di salvaguardia ed alla conseguente non indispensabilità di un contratto scritto.
pagina 2 di 3 Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un ente pubblico, è necessario distinguere il piano dell'accesso a tale regime da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali — tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti con enti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con enti pubblici il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre: gli atti di cessione di credito intervenuti tra essa e le società , notificati all'ente; un elenco unilateralmente Controparte_3 predisposto delle fatture emesse dalla società cedente a carico dell'ente; le fatture emesse da CP_2
Ne discende il rigetto della domanda principale, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Quanto all'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Supremo Collegio insegna come
"L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. ord.
14944/2022).
Conformemente i giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito come la domanda ex art. 2041 cc non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 18502/13).
Nella specie parte attrice, pur postulando la sussistenza un valido rapporto contrattuale tra l'ente pubblico e la società cedente, non ne ha dato idonea dimostrazione.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda subordinata.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
dichiara inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
nulla per le spese.
Foggia, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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