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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
Parte_1
[...]
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. Milazzo Rosanna Parte_2
- Appellata - All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 127/2023 del 15.03.2023 il Tribunale di Trapani ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
12.12.2022 condannando il a corrispondere Parte_1 alla ricorrente, docente a tempo indeterminato a far data dal 1°.09.2022, il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2021/22, per un importo complessivo di € 3.000,00; richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 7767/2016; CdS n. 3979/2017 e CdS n. 3216/2017) ed eurounitaria (CGEU ord. 18.05.2022), nel senso che “al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon
1 andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, finalità cui è strumentale, tra le altre risorse ed opportunità che garantiscono la suddetta formazione, anche la cosiddetta “carta del docente”, della quale pertanto debbono ritenersi destinatari anche i docenti a tempo determinato. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
con un unico motivo con il quale lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale
[...] sull'eccezione di prescrizione già ritualmente sollevata con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, individuando, per ciascuna annualità richiesta, il relativo dies a quo nella data di inizio del rispettivo anno scolastico. ha resistito al gravame, deducendo l'infondatezza Parte_2 dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo al dies a quo che, per i docenti a tempo determinato, andrebbe individuato solo alla fine dell'anno scolastico e non al suo inizio come dedotto ex adverso, se non addirittura nel 31 agosto dell'anno successivo a quello della maturazione del diritto, termine ultimo entro il quale il beneficio è disponibile. All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è fondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
2 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Parte_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
3 delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato anzitutto atto del passaggio in giudicato del riconoscimento, in capo all'appellata, del diritto alla percezione del beneficio in argomento, senza che sia risultata minimamente contestata la circostanza della attualità dell'inserimento della stessa nel circuito scolastico, condizione che, sulla scorta dei menzionati principi, legittima una domanda di adempimento in forma specifica, qual è quella nella specie avanzata dalla docente. Venendo, in particolare, al motivo di appello, concernente l'intervenuta parziale prescrizione del diritto azionato, soccorre quanto chiarito dal citato arresto della corte nomofilattica a proposito della natura della prestazione in argomento: nonostante la complessità del meccanismo previsto dal dpcm del 28.11.2016, attuativo della disposizione primaria (che prevede l'iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi, su una piattaforma informatica dedicata;
indi il riconoscimento, volta per volta, all'esercente di un credito verso il di importo pari a ciascun acquisto Parte_1 effettuato dal docente, coerente con il disposto normativo) è stato, infatti, ritenuto che l'operazione integra comunque un pagamento, benché a scopo vincolato, essendo, nella sostanza, diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto di beni o servizi utili alla propria formazione;
in ordine, poi, alla sua natura, la Suprema Corte ne ha escluso il carattere strettamente retributivo, trattandosi di un'obbligazione sui generis, unicamente finalizzata a sostenere le esigenze formative e di aggiornamento del corpo docente, affermandone, nondimeno, la soggezione al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi, in ogni caso, di importi che
4 devono “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. Sez. lav. n. 29961/2023, cit.). Ciò posto e venendo al dies a quo del relativo termine, la stessa Suprema Corte, sul presupposto dell'autoapplicatività della clausola 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro, e della conseguente disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, ha affermato che il singolo docente precario aveva ab origine (ed indipendentemente dall'inoltro dell'apposita domanda, allora non consentito dal sistema informatico) diritto all'erogazione del beneficio in argomento, direttamente in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa anche nei confronti di tale categoria di docenti. Ne consegue, in ordine all'individuazione in concreto del dies a quo, “che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre … dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Orbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 (conoscibile ex officio da questa Corte) dispone: “…Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Nello stesso provvedimento si è, inoltre, dato atto che “nelle more dell'attivazione delle modalità di utilizzazione della Carta e per consentire l'immediata corresponsione dell'importo nominale di 500 euro gia' dall'anno scolastico 2015/2016, e' stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 con il quale il suddetto importo e' stato assegnato ai docenti di ruolo mediante ordini collettivi di pagamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”. Venendo alla posizione della , dal suo stato matricolare emerge che, Pt_2 per l'a.s. 2015/2016 la stessa è stata destinataria di incarico di supplenza in data 11.01.2016, per l'a.s. 2016/2017 in data 9.11.2016 e per l'a.s. 2017/2018 in data 6.11.2017; ne consegue che, nel caso di specie, il diritto de quo avrebbe potuto esser fatto valere a decorrere dalle date di conferimento dei predetti incarichi e, solo per il 2016, dal 30.11.2016 (data successiva a quella del conferimento dell'incarico), date che segnano pertanto il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione.
5 Pertanto, per il bonus relativo agli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, il termine predetto era ormai scaduto al 31.10.2022, data di ricezione da parte del Ministero della diffida inviata dall'appellata; non invece quello relativo al 2017/18, il cui dies a quo decorreva dalla data dell'incarico (6.11.2017). In parziale riforma della sentenza appellata, occorre pertanto dichiarare prescritto il diritto azionato relativo agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e rigettare la correlata domanda. L'esito complessivo della lite e la novità della questione agitata, decisa dal Tribunale prima dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte, suggeriscono l'opportunità di compensare integralmente le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 127/2023 resa il 15.03.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, dichiara prescritto il diritto all'assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” prevista dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese del doppio grado. Palermo, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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