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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/09/2025, n. 12248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12248 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12470 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
REPUBBLICA DI AN
(Avv. Conte Antonio)
Opponente esecutata
E
Controparte_1
[...]
Controparte_2
(Avv.ti Scozzafava e De Bonis Daniele) Controparte_3
Opposti esecutanti
E NEI CONFRONTI
Controparte_4
(Avv.ti Emanuele Carlo Ferdinando, Beroli Paolo e De Gasparre Alice)
Terza pignorata
1 [...]
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
[...]
(contumaci)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione R.G.E. n. 6144/2021
CONCLUSIONI
Per la Repubblica di BA: “Voglia il Giudice dichiarare insussistente il diritto delle Controparti a procedere esecutivamente nei confronti della Repubblica di BA per quanto sopra rappresentato;
in ogni caso dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria Italiana relativamente al pignoramento descritto in premessa nei confronti della Repubblica di BA;
in via di subordine, Voglia il Giudice dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Roma relativamente al pignoramento descritto in premessa nei confronti della Repubblica di BA per essere territorialmente competente, al più, il Tribunale di Cuneo per quanto riguarda le
[...]
Meda Impianti, , rigettare comunque ogni e Controparte_8 CP_6 CP_7 CP_9 qualsivoglia richiesta svolta dai Sigg.ri Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti della Repubblica di BA. Con vittoria di spese ed onorari, IVA, CPA oltre rimborso forfetario 15%”.
Per , e : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale di rito: trasmettere il fascicolo al Presidente al fine della assegnazione alla Sezione ed al giudice competenti in via tabellare;
- in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di impignorabilità dei beni;
- in via principale di merito: rigettare l'opposizione perché infonda in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:
1. Controparte_10 in via principale e in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Repubblica d'BA, dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e/o l'impignorabilità dei crediti della stessa Repubblica d'BA per le ragioni esposte in narrativa;
2. in via subordinata, dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di per le ragioni Controparte_4 esposte in narrativa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio (oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge)”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi, , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 (creditori procedenti) promuovevano ai danni della Repubblica di BA (debitrice esecutata) espropriazione presso terzi per l'esazione del complessivo importo di € 114.972.471,52 e di $ 731.686,22 (per capitale, interessi e spese) in forza del lodo arbitrale internazionale n. ARB/15/28 emesso in data 18/24.4.2019 dal Tribunale Arbitrale ICSID ai sensi della Convenzione, firmata a Washington il 18.3.1965, per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati - Convenzione ICSID.
L'esecuzione de qua veniva eseguita presso Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
(terzi pignorati). Controparte_7 CP_7 Controparte_4
CP_
rilasciavano, ai Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_7 sensi dell'art. 547 c.p.c., dichiarazioni negative, non contestate dai creditori procedenti ex art. 549 c.p.c.
invece, dapprima rendeva dichiarazione negativa e, Controparte_4 successivamente, dichiarazione positiva. In particolare, dall'ultima dichiarazione risulta che “al Cont 24.11.2021, deve all'BA:
(i) una somma non determinata nel suo ammontare (ossia, non liquida) né esigibile a titolo di tasse sui redditi d'impresa (Corporate Income Tax). In particolare, ai sensi della legge albanese n. Cont 8438/19982 e di un contratto (Host Government Agreement) tra l'BA e in data 5.4.2013 (“HGA”)3, quest'ultima deve corrispondere la Corporate Income Tax perché vi ha stabilito una Cont filiale. avrebbe dovuto pagare due acconti della Corporate Income Tax per l'anno fiscale 2021 pari a complessivi Euro 300.000 rispettivamente il 20.10.2021 e il 20.11.2021, ma ha trattenuto i relativi importi.
(ii) una somma non liquida né esigibile a titolo di IVA sulle importazioni di gas. In particolare, ai sensi della legge albanese n. 102/2014 4 e dell'HGA, TAP deve corrispondere l'IVA sul gas naturale importato dalla Grecia attraverso il Gasdotto TAP. L'importo di questo debito: (a) è determinato all'inizio di ogni mese dalle autorità doganali albanesi in base alle fatture relative alle Cont importazioni di gas loro inviate da;
(b) deve essere pagato entro il decimo giorno dello stesso Cont mese. deve prontamente pagare tali periodici debiti per evitare che l'BA interrompa le Cont importazioni di gas naturale necessarie per operare il Gasdotto TAP. Fra il 17.2.2021 e oggi, ha complessivamente pagato Euro 2.890.044.
(iii) una somma non liquida né esigibile a titolo di ritenuta d'acconto per compensazione fondiaria (Withholding Tax for Land Compensation). In particolare, la Withholding Tax for Land Cont Compensation è pari al 15% del prezzo pagato da per acquistare e/o prendere in locazione alcuni lotti di terreno in BA sulla base di contratti conclusi con terze parti private. L'importo Cont che deve pagare a questo titolo è esigibile il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha pagato il prezzo dovuto in base ai richiamati contratti.
(iv) una somma non liquida né esigibile a titolo di risarcimento per uso del suolo (Liability for Land Use). In particolare, secondo la decisione del Consiglio dei Ministri albanese n. 557/20215, Cont
deve corrispondere la Liability for Land Use a titolo di riparazione per aver compromesso talune aree in cui transita il Gasdotto TAP. L'importo da pagare e il termine di pagamento saranno Cont stabiliti in un accordo tra e il (già Controparte_11
). Controparte_12
(v) una somma non liquida né esigibile a titolo d'imposta sulla proprietà immobiliare (Real Estate Cont Property Tax). In particolare, ai sensi della legge albanese n. 9632/20066 e dell'HGA, deve corrispondere la Real Estate Property Tax agli enti locali sul cui territorio possiede beni immobili.
3 L'importo da pagare è determinato ogni anno dagli enti locali interessati ed è dovuto nei primi mesi del successivo anno.
(vi) una somma non liquida né esigibile a titolo di fondi per investimenti sociali e ambientali Cont (Funds on Social and Environmental Investments). Ai sensi di un accordo tra e il
[...]
in data 15.2.2021 e successive modifiche7, gli importi dovranno essere Controparte_13 utilizzati per ristrutturare l'auditorio dell' di Tirana e pagati entro dieci giorni dalla Parte_1 Cont data in cui lo stesso avrà inviato a le fatture relative a tali lavori. CP_11
c. Sugli indicati debiti non sono stati eseguiti precedenti pignoramenti né sequestri e non sono state notificate o accettate da TAP cessioni a carico dell'A”.
In data 22.11.2021, la Repubblica di BA (debitrice esecutata) proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) ed invocava, ai sensi dell'art 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione eccependo, in particolare:
a) la c.d. “immunità esecutiva” dei crediti staggiti, prevista dall'art 19 della Convenzione delle Nazioni Unite siglata a New York il 02.12.2004;
b) il difetto di giurisdizione del giudice italiano (in quanto nessuno dei crediti subastati aveva
“punti di collegamento con l'Italia”);
c) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
d) la omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto.
, e si costituivano nel sub-procedimento Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare ed insistevano nell'assegnazione delle somme pignorate.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 27.12.2022 rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, compensava le spese di lite e assegnava termine perentorio fino al 28.02.2023 per l'introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente. Con separata ordinanza, emessa in pari data, il G.E. disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente comunicato, la ha Parte_2 convenuto in giudizio i creditori procedenti e i terzi pignorati, riproponendo i motivi di opposizione sub lett. a), b) e c) spiegati nella precedente fase cautelare, valorizzando – in relazione al motivo di Contr opposizione sub lett. a) - la impignorabilità dei crediti vantati dall'BA nei confronti di in quanto destinati al soddisfacimento di finalità istituzionali (i c.d. “scopi di servizio pubblico non commerciali”).
, e si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Anche si è costituita, aderendo alle eccezioni proposte dalla Controparte_4 Repubblica di BA e rassegnando, quindi, le conclusioni come sopra formulate.
e sebbene Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_7 ritualmente citate, non si sono costituite e con ordinanza del 25.01.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'udienza del 05.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Secondo la Suprema Corte, il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti (Cass. Ord. n. 29422/2024).
Ed allora, ai fini della decisione, occorre esaminare l'opposizione tenuto conto dei diversi terzi pignorati e del diverso contenuto delle dichiarazioni rese, alcune di carattere negativo ed una (quella di TAP) di carattere positivo.
L'esecuzione nei confronti dei terzi pignorati Controparte_5 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 CP_7
Avuto riguardo ai terzi pignorati Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 e che ai sensi dell'art. 547 c.p.c. hanno reso dichiarazione negativa, non contestata
[...] CP_7 dai creditori procedenti ex art. 549 c.p.c., si osserva quanto segue.
La mancata contestazione della dichiarazione negativa e, dunque, il mancato avvio del sub- procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato determinano, di diritto, l'estinzione in parte qua dell'esecuzione. Ciò in quanto la «istanza di parte», di cui all'art. 549 c.p.c., oltre ad escludere la possibilità di un accertamento officioso in ossequio al generale principio della domanda ex art. 99 c.p.c., postula, quale condizione di procedibilità dell'incidente, un atto di impulso, necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito e, in tal guisa, al perfezionamento del pignoramento (v., da ultimo, Cass. Sent. n. 23123/2022).
Se, dunque, l'esecuzione doveva ritenersi estinta (di diritto) in parte qua già all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti dinnanzi al giudice dell'esecuzione, in mancanza di un atto di impulso di parte creditrice all'avvio dell'incidente endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo a fronte delle dichiarazioni negative rese, deve concludersi nel senso che difetta l'interesse della Repubblica ad introdurre il presente giudizio di merito dell'opposizione esecutiva Parte_2 avuto riguardo ai detti terzi pignorati, già liberati (di diritto) dal vincolo pignoratizio al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione. Del resto, parte esecutata ha eccepito taluni vizi della procedura esecutiva (quali, il difetto di giurisdizione e di competenza) e la l'impignorabilità dei beni: trattasi di questioni che attengono strettamente alla permanenza del vincolo del pignoramento imposto dal pignoramento;
vincolo che si esaurisce con l'estinzione dell'esecuzione.
L'esecuzione nei confronti del terzo pignorato Controparte_4
Avuto riguardo al terzo pignorato , che ha reso dichiarazione Controparte_4 positiva (la Suprema Corte, nell'ambito di un orientamento costante, ha stabilito l'assoggettabilità a pignoramento anche dei crediti non esigibili, condizionati ed eventuali, allorquando sia riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
v. sul punto, Cass. Ord. 15607/2017, Cass. Sent. 6206/1994, Cass. Sent. n. 5235/2004, Cass. Sent. n. 19967/2005, Cass. Sent. n. 19501/2009 e, da ultimo, Cass. Ord. n. 15607/2017), si osserva quanto segue.
Per ordine pregiudiziale (art. 276 c.p.c.) deve essere delibata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano nel procedimento esecutivo promosso dai creditori procedenti.
In particolare, la debitrice esecutata eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché l'esecuzione è stata intrapresa su crediti di uno Stato estero e “nessuno dei crediti subastati [ha] punti di collegamento con l'Italia” (vd., atto di citazione in opposizione, pg. 8);
5 L'eccezione così proposta deve essere disattesa per le seguenti ragioni.
L'ambito della giurisdizione italiana nei procedimenti esecutivi è particolarmente controverso in quanto i criteri di collegamento stabiliti dalla L. n. 218/95, fondati sulla competenza per territorio, sono ritenuti applicabili ai soli giudizi di cognizione: si afferma, infatti, che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 218 cit. sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando il convenuto (e non il debitore o il creditore) è domiciliato ovvero residente in Italia ovvero vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. (comma 1); ovvero, qualora si tratti di una materia compresa nei regolamenti comunitari, anche allorché il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro (comma 2, prima parte); e anche “Rispetto alle altre materie” il criterio di collegamento non potrebbe che riferirsi alla competenza per territorio prevista per i giudizi di cognizione (comma 2, ultima parte).
Piuttosto, nei procedimenti esecutivi, esclusa l'applicabilità dei criteri di collegamento stabiliti dalla L. n. 218/95 (per le ragioni anzidette), si tende a determinare l'ambito della giurisdizione in base al principio di territorialità e, così, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano se “sul territorio italiano” sono localizzati i beni da aggredire in executivis.
Nel caso di espropriazione di crediti, l'orientamento in esame, avallato dalla stessa Giurisprudenza compulsata dalla debitrice (Cass. n. 5827/1981), precisa che la giurisdizione italiana sussiste se il credito, oggetto di espropriazione “è sorto” o “deve essere soddisfatto …nel territorio dello Stato italiano”: l'ambito della giurisdizione del giudice italiano nel procedimento esecutivo va così determinato in relazione all'ubicazione o meno nel territorio dello Stato dell'oggetto dell'esecuzione, tenuto conto che un siffatto criterio di collegamento, ancorché non espressamente enunciato dalla legge (interna), si evince dal principio generale (internazionale) della “territorialità della sovranità dello Stato”, della quale il potere giudiziario esecutivo configura un'espressione; detto criterio di collegamento, con specifico riguardo alla espropriazione forzata di un credito del debitore verso uno straniero, “comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano quando il credito stesso sia sorto o debba essere soddisfatto nel territorio dello Stato” (Cass. Sez. Un., n. 5827/1981).
L'orientamento, così autorevolmente espresso, è condiviso da questo Giudice in quanto il principio di territorialità nei procedimenti esecutivi – che, appunto, determina l'ambito della giurisdizione in base alla localizzazione del bene sottoposto ad esecuzione - è un principio di diritto internazionale generalmente accettato e, dunque, direttamente applicabile nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10 Cost.: esso è stato infatti codificato, ancorché implicitamente, proprio dalla Convenzione di New York del 2.12.2004, ratificata in Italia con L. n. 5/2013, nella parte in cui, assicurando l'impignorabilità dei beni di uno Stato “in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato” (vd., artt. 18 e 19 della detta Convenzione), presuppone evidentemente che, in ambito esecutivo, la giurisdizione sia determinata sulla base della ubicazione del bene sottoposto ad esecuzione forzata (infatti, l'immunità esecutiva di cui godono i beni di uno Stato estero è questione di merito che va tenuta distinta dalla questione di giurisdizione);
Il principio di territorialità nei procedimenti esecutivi è stato, infine, ribadito, per quanto di interesse, dallo stesso regolamento arbitrale (ICSID) cui le parti hanno fatto ricorso per dirimere la controversia tra loro insorta: la Convenzione ICSID dispone, infatti, che “ogni Stato Contraente” riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla Convenzione “e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso” (art. 54, comma 1); “Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza sul territorio d'uno Stato contraente, la Parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario generale, al Tribunale competente o ad altra autorità che lo Stato contraente in questione ha designato in proposito …” (art. 54 comma 2); e “Negli Stati sul cui territorio si cerca di procedere,
6 l'esecuzione è disciplinata dalla legislazione, ivi in vigore, concernente l'esecuzione delle sentenze (art. 54 comma 3).
Per assicurare “sul proprio territorio” l'esecuzione della sentenza arbitrale è ovviamente necessario che sul territorio dello Stato, su cui si cerca di procedere in executivis, siano situati i beni da aggredire: dunque, anche ai sensi del regolamento arbitrale, nei procedimenti esecutivi sussiste la giurisdizione italiana, non tanto per “scelta di parte”, ma se “sul proprio territorio” sono localizzati i beni da aggredire e, con riferimento all'espropriazione di crediti, se il credito, oggetto di esecuzione, è sorto o deve eseguirsi “sul proprio territorio”. Tale conclusione, circa la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione all'ubicazione del bene e del credito (nell'accezione sopra riferita), non è affatto contraddetta, ma è anzi confermata dall'art. 55 della Convenzione ICSID (secondo cui “Nessuna disposizione dell'articolo 54 può essere interpretata come eccezione al diritto vigente in uno Stato Contraente in materia di immunità dello Stato stesso, o di uno Stato estero, dall'esecuzione”). Contr Nel caso di specie, dall'esame della dichiarazione della terza pignorata e dai successivi atti e documenti allegati nella procedura esecutiva, risulta che:
- ai sensi della legge albanese n. 8438/19982 e di un contratto (Host Government Agreement) Contr stipulato nella città di Tirana tra la Repubblica di BA e in data 5.4.2013 (“HGA”), la terza pignorata deve corrispondere la Corporate Income Tax (tassa sui redditi CP_11 d'impresa) perché ha stabilito una filiale in BA;
- ai sensi della legge n. 102/2014 4 e dell'HGA, TAP deve corrispondere l'IVA CP_11
(determinata dalle autorità doganali albanesi) sul gas naturale importato in BA dalla Grecia attraverso il Gasdotto TAP;
Contr
- deve corrispondere la Withholding Tax for Land Compensation (ritenuta d'acconto per Contr compensazione fondiaria), pari al 15% del prezzo pagato da per acquistare e/o prendere in locazione alcuni lotti di terreno in BA sulla base di contratti conclusi con terze parti private;
Contr
- secondo la decisione del Consiglio dei ministri albanese n. 557/20215, deve corrispondere la Liability for Land Use a titolo di riparazione per aver compromesso talune aree del territorio in cui transita il Gasdotto TAP;
CP_11 Contr
- ai sensi della legge n. 9632/20066 e dell'HGA, deve corrispondere la Real CP_11
Estate Property Tax (ossia, una somma a titolo d'imposta sulla proprietà immobiliare) agli enti locali sul cui territorio ( ) possiede beni immobili, CP_11 Contr
- ai sensi di un accordo tra e il in data 15.2.2021 e Controparte_13 Contr successive modifiche, deve corrispondere la Parte_3
ossia una somma a titolo di fondi per investimenti sociali e ambientali da
[...] destinare alla ristrutturazione dell'auditorio dell'Università di Tirana. Contr Tutti i crediti dell'BA nei confronti della filiale albanese di hanno natura fiscale e hanno ad oggetto gli importi che quest'ultima deve corrispondere a titolo di imposte e tasse per la gestione della tratta del c.d. Gasdotto Trans-Adriatico (“Gasdotto TAP”). È indubbio che i crediti CP_11 Contr dell'BA nei confronti di non possano in alcun modo ritenersi “localizzati” in Italia, poiché Contr (come detto) afferiscono a rapporti tra la filiale albanese di (società avente sede legale in Svizzera) e l'BA relativi alla gestione della tratta del Gasdotto TAP. CP_11
Sono crediti sorti e che devono essere soddisfatti in BA perché, avendo natura fiscale, non possono che essere ivi adempiuti e, comunque, ivi è il destinatario del pagamento e il luogo di adempimento dell'obbligazione in base alle norme civilistiche applicabili (art. 448 del codice civile e art. 1182 c.c.). CP_11
7 Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice della Repubblica di BA, a conoscere della esecuzione forzata azionata da
, e nei confronti della Repubblica di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 BA presso il terzo pignorato Controparte_4
Le spese di lite
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile, per carenza di interesse, avuto riguardo ai terzi pignorati e Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_7
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice della Repubblica di BA, a conoscere della esecuzione forzata azionata da CP_1
, e nei confronti della Repubblica di BA
[...] Controparte_1 Controparte_2 Contr presso il terzo pignorato;
Controparte_4
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 06.09.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12470 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
REPUBBLICA DI AN
(Avv. Conte Antonio)
Opponente esecutata
E
Controparte_1
[...]
Controparte_2
(Avv.ti Scozzafava e De Bonis Daniele) Controparte_3
Opposti esecutanti
E NEI CONFRONTI
Controparte_4
(Avv.ti Emanuele Carlo Ferdinando, Beroli Paolo e De Gasparre Alice)
Terza pignorata
1 [...]
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
[...]
(contumaci)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione R.G.E. n. 6144/2021
CONCLUSIONI
Per la Repubblica di BA: “Voglia il Giudice dichiarare insussistente il diritto delle Controparti a procedere esecutivamente nei confronti della Repubblica di BA per quanto sopra rappresentato;
in ogni caso dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria Italiana relativamente al pignoramento descritto in premessa nei confronti della Repubblica di BA;
in via di subordine, Voglia il Giudice dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Roma relativamente al pignoramento descritto in premessa nei confronti della Repubblica di BA per essere territorialmente competente, al più, il Tribunale di Cuneo per quanto riguarda le
[...]
Meda Impianti, , rigettare comunque ogni e Controparte_8 CP_6 CP_7 CP_9 qualsivoglia richiesta svolta dai Sigg.ri Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti della Repubblica di BA. Con vittoria di spese ed onorari, IVA, CPA oltre rimborso forfetario 15%”.
Per , e : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale di rito: trasmettere il fascicolo al Presidente al fine della assegnazione alla Sezione ed al giudice competenti in via tabellare;
- in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di impignorabilità dei beni;
- in via principale di merito: rigettare l'opposizione perché infonda in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:
1. Controparte_10 in via principale e in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Repubblica d'BA, dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e/o l'impignorabilità dei crediti della stessa Repubblica d'BA per le ragioni esposte in narrativa;
2. in via subordinata, dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di per le ragioni Controparte_4 esposte in narrativa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio (oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge)”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi, , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 (creditori procedenti) promuovevano ai danni della Repubblica di BA (debitrice esecutata) espropriazione presso terzi per l'esazione del complessivo importo di € 114.972.471,52 e di $ 731.686,22 (per capitale, interessi e spese) in forza del lodo arbitrale internazionale n. ARB/15/28 emesso in data 18/24.4.2019 dal Tribunale Arbitrale ICSID ai sensi della Convenzione, firmata a Washington il 18.3.1965, per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati - Convenzione ICSID.
L'esecuzione de qua veniva eseguita presso Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
(terzi pignorati). Controparte_7 CP_7 Controparte_4
CP_
rilasciavano, ai Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_7 sensi dell'art. 547 c.p.c., dichiarazioni negative, non contestate dai creditori procedenti ex art. 549 c.p.c.
invece, dapprima rendeva dichiarazione negativa e, Controparte_4 successivamente, dichiarazione positiva. In particolare, dall'ultima dichiarazione risulta che “al Cont 24.11.2021, deve all'BA:
(i) una somma non determinata nel suo ammontare (ossia, non liquida) né esigibile a titolo di tasse sui redditi d'impresa (Corporate Income Tax). In particolare, ai sensi della legge albanese n. Cont 8438/19982 e di un contratto (Host Government Agreement) tra l'BA e in data 5.4.2013 (“HGA”)3, quest'ultima deve corrispondere la Corporate Income Tax perché vi ha stabilito una Cont filiale. avrebbe dovuto pagare due acconti della Corporate Income Tax per l'anno fiscale 2021 pari a complessivi Euro 300.000 rispettivamente il 20.10.2021 e il 20.11.2021, ma ha trattenuto i relativi importi.
(ii) una somma non liquida né esigibile a titolo di IVA sulle importazioni di gas. In particolare, ai sensi della legge albanese n. 102/2014 4 e dell'HGA, TAP deve corrispondere l'IVA sul gas naturale importato dalla Grecia attraverso il Gasdotto TAP. L'importo di questo debito: (a) è determinato all'inizio di ogni mese dalle autorità doganali albanesi in base alle fatture relative alle Cont importazioni di gas loro inviate da;
(b) deve essere pagato entro il decimo giorno dello stesso Cont mese. deve prontamente pagare tali periodici debiti per evitare che l'BA interrompa le Cont importazioni di gas naturale necessarie per operare il Gasdotto TAP. Fra il 17.2.2021 e oggi, ha complessivamente pagato Euro 2.890.044.
(iii) una somma non liquida né esigibile a titolo di ritenuta d'acconto per compensazione fondiaria (Withholding Tax for Land Compensation). In particolare, la Withholding Tax for Land Cont Compensation è pari al 15% del prezzo pagato da per acquistare e/o prendere in locazione alcuni lotti di terreno in BA sulla base di contratti conclusi con terze parti private. L'importo Cont che deve pagare a questo titolo è esigibile il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha pagato il prezzo dovuto in base ai richiamati contratti.
(iv) una somma non liquida né esigibile a titolo di risarcimento per uso del suolo (Liability for Land Use). In particolare, secondo la decisione del Consiglio dei Ministri albanese n. 557/20215, Cont
deve corrispondere la Liability for Land Use a titolo di riparazione per aver compromesso talune aree in cui transita il Gasdotto TAP. L'importo da pagare e il termine di pagamento saranno Cont stabiliti in un accordo tra e il (già Controparte_11
). Controparte_12
(v) una somma non liquida né esigibile a titolo d'imposta sulla proprietà immobiliare (Real Estate Cont Property Tax). In particolare, ai sensi della legge albanese n. 9632/20066 e dell'HGA, deve corrispondere la Real Estate Property Tax agli enti locali sul cui territorio possiede beni immobili.
3 L'importo da pagare è determinato ogni anno dagli enti locali interessati ed è dovuto nei primi mesi del successivo anno.
(vi) una somma non liquida né esigibile a titolo di fondi per investimenti sociali e ambientali Cont (Funds on Social and Environmental Investments). Ai sensi di un accordo tra e il
[...]
in data 15.2.2021 e successive modifiche7, gli importi dovranno essere Controparte_13 utilizzati per ristrutturare l'auditorio dell' di Tirana e pagati entro dieci giorni dalla Parte_1 Cont data in cui lo stesso avrà inviato a le fatture relative a tali lavori. CP_11
c. Sugli indicati debiti non sono stati eseguiti precedenti pignoramenti né sequestri e non sono state notificate o accettate da TAP cessioni a carico dell'A”.
In data 22.11.2021, la Repubblica di BA (debitrice esecutata) proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) ed invocava, ai sensi dell'art 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione eccependo, in particolare:
a) la c.d. “immunità esecutiva” dei crediti staggiti, prevista dall'art 19 della Convenzione delle Nazioni Unite siglata a New York il 02.12.2004;
b) il difetto di giurisdizione del giudice italiano (in quanto nessuno dei crediti subastati aveva
“punti di collegamento con l'Italia”);
c) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
d) la omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto.
, e si costituivano nel sub-procedimento Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare ed insistevano nell'assegnazione delle somme pignorate.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 27.12.2022 rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, compensava le spese di lite e assegnava termine perentorio fino al 28.02.2023 per l'introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente. Con separata ordinanza, emessa in pari data, il G.E. disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente comunicato, la ha Parte_2 convenuto in giudizio i creditori procedenti e i terzi pignorati, riproponendo i motivi di opposizione sub lett. a), b) e c) spiegati nella precedente fase cautelare, valorizzando – in relazione al motivo di Contr opposizione sub lett. a) - la impignorabilità dei crediti vantati dall'BA nei confronti di in quanto destinati al soddisfacimento di finalità istituzionali (i c.d. “scopi di servizio pubblico non commerciali”).
, e si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Anche si è costituita, aderendo alle eccezioni proposte dalla Controparte_4 Repubblica di BA e rassegnando, quindi, le conclusioni come sopra formulate.
e sebbene Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_7 ritualmente citate, non si sono costituite e con ordinanza del 25.01.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'udienza del 05.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Secondo la Suprema Corte, il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti (Cass. Ord. n. 29422/2024).
Ed allora, ai fini della decisione, occorre esaminare l'opposizione tenuto conto dei diversi terzi pignorati e del diverso contenuto delle dichiarazioni rese, alcune di carattere negativo ed una (quella di TAP) di carattere positivo.
L'esecuzione nei confronti dei terzi pignorati Controparte_5 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 CP_7
Avuto riguardo ai terzi pignorati Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 e che ai sensi dell'art. 547 c.p.c. hanno reso dichiarazione negativa, non contestata
[...] CP_7 dai creditori procedenti ex art. 549 c.p.c., si osserva quanto segue.
La mancata contestazione della dichiarazione negativa e, dunque, il mancato avvio del sub- procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato determinano, di diritto, l'estinzione in parte qua dell'esecuzione. Ciò in quanto la «istanza di parte», di cui all'art. 549 c.p.c., oltre ad escludere la possibilità di un accertamento officioso in ossequio al generale principio della domanda ex art. 99 c.p.c., postula, quale condizione di procedibilità dell'incidente, un atto di impulso, necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito e, in tal guisa, al perfezionamento del pignoramento (v., da ultimo, Cass. Sent. n. 23123/2022).
Se, dunque, l'esecuzione doveva ritenersi estinta (di diritto) in parte qua già all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti dinnanzi al giudice dell'esecuzione, in mancanza di un atto di impulso di parte creditrice all'avvio dell'incidente endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo a fronte delle dichiarazioni negative rese, deve concludersi nel senso che difetta l'interesse della Repubblica ad introdurre il presente giudizio di merito dell'opposizione esecutiva Parte_2 avuto riguardo ai detti terzi pignorati, già liberati (di diritto) dal vincolo pignoratizio al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione. Del resto, parte esecutata ha eccepito taluni vizi della procedura esecutiva (quali, il difetto di giurisdizione e di competenza) e la l'impignorabilità dei beni: trattasi di questioni che attengono strettamente alla permanenza del vincolo del pignoramento imposto dal pignoramento;
vincolo che si esaurisce con l'estinzione dell'esecuzione.
L'esecuzione nei confronti del terzo pignorato Controparte_4
Avuto riguardo al terzo pignorato , che ha reso dichiarazione Controparte_4 positiva (la Suprema Corte, nell'ambito di un orientamento costante, ha stabilito l'assoggettabilità a pignoramento anche dei crediti non esigibili, condizionati ed eventuali, allorquando sia riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
v. sul punto, Cass. Ord. 15607/2017, Cass. Sent. 6206/1994, Cass. Sent. n. 5235/2004, Cass. Sent. n. 19967/2005, Cass. Sent. n. 19501/2009 e, da ultimo, Cass. Ord. n. 15607/2017), si osserva quanto segue.
Per ordine pregiudiziale (art. 276 c.p.c.) deve essere delibata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano nel procedimento esecutivo promosso dai creditori procedenti.
In particolare, la debitrice esecutata eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché l'esecuzione è stata intrapresa su crediti di uno Stato estero e “nessuno dei crediti subastati [ha] punti di collegamento con l'Italia” (vd., atto di citazione in opposizione, pg. 8);
5 L'eccezione così proposta deve essere disattesa per le seguenti ragioni.
L'ambito della giurisdizione italiana nei procedimenti esecutivi è particolarmente controverso in quanto i criteri di collegamento stabiliti dalla L. n. 218/95, fondati sulla competenza per territorio, sono ritenuti applicabili ai soli giudizi di cognizione: si afferma, infatti, che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 218 cit. sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando il convenuto (e non il debitore o il creditore) è domiciliato ovvero residente in Italia ovvero vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. (comma 1); ovvero, qualora si tratti di una materia compresa nei regolamenti comunitari, anche allorché il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro (comma 2, prima parte); e anche “Rispetto alle altre materie” il criterio di collegamento non potrebbe che riferirsi alla competenza per territorio prevista per i giudizi di cognizione (comma 2, ultima parte).
Piuttosto, nei procedimenti esecutivi, esclusa l'applicabilità dei criteri di collegamento stabiliti dalla L. n. 218/95 (per le ragioni anzidette), si tende a determinare l'ambito della giurisdizione in base al principio di territorialità e, così, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano se “sul territorio italiano” sono localizzati i beni da aggredire in executivis.
Nel caso di espropriazione di crediti, l'orientamento in esame, avallato dalla stessa Giurisprudenza compulsata dalla debitrice (Cass. n. 5827/1981), precisa che la giurisdizione italiana sussiste se il credito, oggetto di espropriazione “è sorto” o “deve essere soddisfatto …nel territorio dello Stato italiano”: l'ambito della giurisdizione del giudice italiano nel procedimento esecutivo va così determinato in relazione all'ubicazione o meno nel territorio dello Stato dell'oggetto dell'esecuzione, tenuto conto che un siffatto criterio di collegamento, ancorché non espressamente enunciato dalla legge (interna), si evince dal principio generale (internazionale) della “territorialità della sovranità dello Stato”, della quale il potere giudiziario esecutivo configura un'espressione; detto criterio di collegamento, con specifico riguardo alla espropriazione forzata di un credito del debitore verso uno straniero, “comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano quando il credito stesso sia sorto o debba essere soddisfatto nel territorio dello Stato” (Cass. Sez. Un., n. 5827/1981).
L'orientamento, così autorevolmente espresso, è condiviso da questo Giudice in quanto il principio di territorialità nei procedimenti esecutivi – che, appunto, determina l'ambito della giurisdizione in base alla localizzazione del bene sottoposto ad esecuzione - è un principio di diritto internazionale generalmente accettato e, dunque, direttamente applicabile nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10 Cost.: esso è stato infatti codificato, ancorché implicitamente, proprio dalla Convenzione di New York del 2.12.2004, ratificata in Italia con L. n. 5/2013, nella parte in cui, assicurando l'impignorabilità dei beni di uno Stato “in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato” (vd., artt. 18 e 19 della detta Convenzione), presuppone evidentemente che, in ambito esecutivo, la giurisdizione sia determinata sulla base della ubicazione del bene sottoposto ad esecuzione forzata (infatti, l'immunità esecutiva di cui godono i beni di uno Stato estero è questione di merito che va tenuta distinta dalla questione di giurisdizione);
Il principio di territorialità nei procedimenti esecutivi è stato, infine, ribadito, per quanto di interesse, dallo stesso regolamento arbitrale (ICSID) cui le parti hanno fatto ricorso per dirimere la controversia tra loro insorta: la Convenzione ICSID dispone, infatti, che “ogni Stato Contraente” riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla Convenzione “e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso” (art. 54, comma 1); “Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza sul territorio d'uno Stato contraente, la Parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario generale, al Tribunale competente o ad altra autorità che lo Stato contraente in questione ha designato in proposito …” (art. 54 comma 2); e “Negli Stati sul cui territorio si cerca di procedere,
6 l'esecuzione è disciplinata dalla legislazione, ivi in vigore, concernente l'esecuzione delle sentenze (art. 54 comma 3).
Per assicurare “sul proprio territorio” l'esecuzione della sentenza arbitrale è ovviamente necessario che sul territorio dello Stato, su cui si cerca di procedere in executivis, siano situati i beni da aggredire: dunque, anche ai sensi del regolamento arbitrale, nei procedimenti esecutivi sussiste la giurisdizione italiana, non tanto per “scelta di parte”, ma se “sul proprio territorio” sono localizzati i beni da aggredire e, con riferimento all'espropriazione di crediti, se il credito, oggetto di esecuzione, è sorto o deve eseguirsi “sul proprio territorio”. Tale conclusione, circa la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione all'ubicazione del bene e del credito (nell'accezione sopra riferita), non è affatto contraddetta, ma è anzi confermata dall'art. 55 della Convenzione ICSID (secondo cui “Nessuna disposizione dell'articolo 54 può essere interpretata come eccezione al diritto vigente in uno Stato Contraente in materia di immunità dello Stato stesso, o di uno Stato estero, dall'esecuzione”). Contr Nel caso di specie, dall'esame della dichiarazione della terza pignorata e dai successivi atti e documenti allegati nella procedura esecutiva, risulta che:
- ai sensi della legge albanese n. 8438/19982 e di un contratto (Host Government Agreement) Contr stipulato nella città di Tirana tra la Repubblica di BA e in data 5.4.2013 (“HGA”), la terza pignorata deve corrispondere la Corporate Income Tax (tassa sui redditi CP_11 d'impresa) perché ha stabilito una filiale in BA;
- ai sensi della legge n. 102/2014 4 e dell'HGA, TAP deve corrispondere l'IVA CP_11
(determinata dalle autorità doganali albanesi) sul gas naturale importato in BA dalla Grecia attraverso il Gasdotto TAP;
Contr
- deve corrispondere la Withholding Tax for Land Compensation (ritenuta d'acconto per Contr compensazione fondiaria), pari al 15% del prezzo pagato da per acquistare e/o prendere in locazione alcuni lotti di terreno in BA sulla base di contratti conclusi con terze parti private;
Contr
- secondo la decisione del Consiglio dei ministri albanese n. 557/20215, deve corrispondere la Liability for Land Use a titolo di riparazione per aver compromesso talune aree del territorio in cui transita il Gasdotto TAP;
CP_11 Contr
- ai sensi della legge n. 9632/20066 e dell'HGA, deve corrispondere la Real CP_11
Estate Property Tax (ossia, una somma a titolo d'imposta sulla proprietà immobiliare) agli enti locali sul cui territorio ( ) possiede beni immobili, CP_11 Contr
- ai sensi di un accordo tra e il in data 15.2.2021 e Controparte_13 Contr successive modifiche, deve corrispondere la Parte_3
ossia una somma a titolo di fondi per investimenti sociali e ambientali da
[...] destinare alla ristrutturazione dell'auditorio dell'Università di Tirana. Contr Tutti i crediti dell'BA nei confronti della filiale albanese di hanno natura fiscale e hanno ad oggetto gli importi che quest'ultima deve corrispondere a titolo di imposte e tasse per la gestione della tratta del c.d. Gasdotto Trans-Adriatico (“Gasdotto TAP”). È indubbio che i crediti CP_11 Contr dell'BA nei confronti di non possano in alcun modo ritenersi “localizzati” in Italia, poiché Contr (come detto) afferiscono a rapporti tra la filiale albanese di (società avente sede legale in Svizzera) e l'BA relativi alla gestione della tratta del Gasdotto TAP. CP_11
Sono crediti sorti e che devono essere soddisfatti in BA perché, avendo natura fiscale, non possono che essere ivi adempiuti e, comunque, ivi è il destinatario del pagamento e il luogo di adempimento dell'obbligazione in base alle norme civilistiche applicabili (art. 448 del codice civile e art. 1182 c.c.). CP_11
7 Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice della Repubblica di BA, a conoscere della esecuzione forzata azionata da
, e nei confronti della Repubblica di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 BA presso il terzo pignorato Controparte_4
Le spese di lite
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile, per carenza di interesse, avuto riguardo ai terzi pignorati e Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_7
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice della Repubblica di BA, a conoscere della esecuzione forzata azionata da CP_1
, e nei confronti della Repubblica di BA
[...] Controparte_1 Controparte_2 Contr presso il terzo pignorato;
Controparte_4
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 06.09.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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