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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 625/2023 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, nella persona del giudice designato Ilario Nasso, ha emesso il seguente
decreto
nel procedimento iscritto al n. 625 del Reg. Gen. A.C. dell'anno 2023, vertente tra la ricorrente avvocata (del Foro di Messina) (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da sé medesima, e il C.F._1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, resistente
[...]
contumace.
1. La ricorrente chiede la riforma del decreto n. 706/23, emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 23 novembre 2023, e notificato in pari data all'avvocata.
1.2. La medesima – in particolare – censura la parte del decreto in cui il Collegio, dopo aver fatto richiamo al protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia
Penale presso il Tribunale di Reggio Calabria, relativamente alla liquidazione del suo compenso per il procedimento incidentale d'esecuzione, invece di determinarlo nella somma di 850,00 euro, lo liquida – a suo avviso senza fornire adeguata motivazione – nella somma inferiore di 700,00 euro.
1.3. La stessa evidenzia, poi, come il Collegio – sempre nella determinazione del suo onorario – abbia omesso, altresì, di liquidare il compenso relativo a uno dei ricorsi per ZI (riqualificato come opposizione dalla Corte suprema, conseguentemente restituito alla Corte territoriale, e da quest'ultima trattato come incidente d'esecuzione) pure proposti nel complessivo iter processuale.
1.4. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, infatti, con il decreto di liquidazione opposto avrebbe dovuto accordare il compenso (per l'attività svolta dalla difensora) tanto nel giudizio per incidente di esecuzione n. 327/19 RGE quanto per quello n.
75/2021RGE (esordito come gravame di legittimità, quindi – come visto – rimesso alla Corte di provenienza del procedimento): ciascuno per l'importo pari a 850,00 euro, così come contemplato alla voce n. 20 del Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia Penale presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2. Nella contumacia del convenuto, correttamente evocato in giudizio ma CP_2 non costituitosi, all'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
3. Secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio presso il Tribunale di
Reggio Calabria sulla Giustizia Penale, di liquidazione degli onorari degli avvocati in processi in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella voce parcella n. 20 – relativa all'incidente d'esecuzione – è previsto, in caso di composizione collegiale dell'Ufficio, un importo concordato pari a 850,00 euro.
3.1. Attesa, dunque, la mancata enunciazione – da parte della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria – di ragioni idonee a determinare una diminuzione di tale compenso, va accolto il primo motivo del ricorso, e conseguentemente riformato congruentemente il decreto gravato.
3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, il Collegio ha determinato correttamente (sul piano quantitativo) le spettanze inerenti al ricorso per cassazione, ma ha – invece – errato nel considerare la sussistenza d'uno solo di detti ricorsi (“Fase giudizio di ZI (fase introduttiva min.: €. 1.260,00 + fase decisionale min.: €. 1.305,00 - riduzione di 1/3 su 2.565,00 per gratuito patrocinio ex art. 106 bis Dpr 115/200: F • 855,00) = Compenso al netto delle riduzioni:
€.1.710,00).
3.3. Onerata di documentare la duplicità delle iniziative processuali assunte all'indirizzo della Corte di cassazione, e previo rinvio della causa dal 12 novembre 2024 al 14 gennaio 205, ex art. 309 c.p.c. (data l'iniziale, mancata presentazione di note da parte ricorrente), l'esponente ha provveduto a versare alla causa elementi inequivocabilmente deponenti nel senso dell'effettiva proposizione e coltivazione di due ricorsi per cassazione
(sebbene il primo dei quali poi riqualificato come incidente d'esecuzione): ne
2 discendono l'accoglimento anche di siffatta doglianza, e la correlata liquidazione – anche per il primo ricorso in ZI – d'una somma calcolata con le stesse modalità, e sulla base degli identici presupposti, della prima impugnazione per cassazione.
4. Le spese della presente procedura si conformano al principio di soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità),
e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso integralmente;
- per l'effetto, liquida a il compenso – accreditato per Parte_1
l'attività svolta in favore di – nella somma pari a 5.120,00 euro Parte_2
(di cui complessivi 1.700,00 euro per i procedimenti camerali svoltisi in fase d'appello, e complessivi 3.420,00 euro per i due rispettivi giudizi di legittimità); quanto sopra, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), alle eventuali spese documentate, e a I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna, infine, il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, alla rifusione – in favore dell'avversaria – delle spese di lite del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.458,00 euro, oltre a spese generali al 15%, spese documentate, IVA e CPA, come per legge.
3 Reggio Calabria, 15 gennaio 2025.
Il consigliere
Ilario Nasso
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, nella persona del giudice designato Ilario Nasso, ha emesso il seguente
decreto
nel procedimento iscritto al n. 625 del Reg. Gen. A.C. dell'anno 2023, vertente tra la ricorrente avvocata (del Foro di Messina) (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da sé medesima, e il C.F._1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, resistente
[...]
contumace.
1. La ricorrente chiede la riforma del decreto n. 706/23, emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 23 novembre 2023, e notificato in pari data all'avvocata.
1.2. La medesima – in particolare – censura la parte del decreto in cui il Collegio, dopo aver fatto richiamo al protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia
Penale presso il Tribunale di Reggio Calabria, relativamente alla liquidazione del suo compenso per il procedimento incidentale d'esecuzione, invece di determinarlo nella somma di 850,00 euro, lo liquida – a suo avviso senza fornire adeguata motivazione – nella somma inferiore di 700,00 euro.
1.3. La stessa evidenzia, poi, come il Collegio – sempre nella determinazione del suo onorario – abbia omesso, altresì, di liquidare il compenso relativo a uno dei ricorsi per ZI (riqualificato come opposizione dalla Corte suprema, conseguentemente restituito alla Corte territoriale, e da quest'ultima trattato come incidente d'esecuzione) pure proposti nel complessivo iter processuale.
1.4. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, infatti, con il decreto di liquidazione opposto avrebbe dovuto accordare il compenso (per l'attività svolta dalla difensora) tanto nel giudizio per incidente di esecuzione n. 327/19 RGE quanto per quello n.
75/2021RGE (esordito come gravame di legittimità, quindi – come visto – rimesso alla Corte di provenienza del procedimento): ciascuno per l'importo pari a 850,00 euro, così come contemplato alla voce n. 20 del Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia Penale presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2. Nella contumacia del convenuto, correttamente evocato in giudizio ma CP_2 non costituitosi, all'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
3. Secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio presso il Tribunale di
Reggio Calabria sulla Giustizia Penale, di liquidazione degli onorari degli avvocati in processi in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella voce parcella n. 20 – relativa all'incidente d'esecuzione – è previsto, in caso di composizione collegiale dell'Ufficio, un importo concordato pari a 850,00 euro.
3.1. Attesa, dunque, la mancata enunciazione – da parte della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria – di ragioni idonee a determinare una diminuzione di tale compenso, va accolto il primo motivo del ricorso, e conseguentemente riformato congruentemente il decreto gravato.
3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, il Collegio ha determinato correttamente (sul piano quantitativo) le spettanze inerenti al ricorso per cassazione, ma ha – invece – errato nel considerare la sussistenza d'uno solo di detti ricorsi (“Fase giudizio di ZI (fase introduttiva min.: €. 1.260,00 + fase decisionale min.: €. 1.305,00 - riduzione di 1/3 su 2.565,00 per gratuito patrocinio ex art. 106 bis Dpr 115/200: F • 855,00) = Compenso al netto delle riduzioni:
€.1.710,00).
3.3. Onerata di documentare la duplicità delle iniziative processuali assunte all'indirizzo della Corte di cassazione, e previo rinvio della causa dal 12 novembre 2024 al 14 gennaio 205, ex art. 309 c.p.c. (data l'iniziale, mancata presentazione di note da parte ricorrente), l'esponente ha provveduto a versare alla causa elementi inequivocabilmente deponenti nel senso dell'effettiva proposizione e coltivazione di due ricorsi per cassazione
(sebbene il primo dei quali poi riqualificato come incidente d'esecuzione): ne
2 discendono l'accoglimento anche di siffatta doglianza, e la correlata liquidazione – anche per il primo ricorso in ZI – d'una somma calcolata con le stesse modalità, e sulla base degli identici presupposti, della prima impugnazione per cassazione.
4. Le spese della presente procedura si conformano al principio di soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità),
e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso integralmente;
- per l'effetto, liquida a il compenso – accreditato per Parte_1
l'attività svolta in favore di – nella somma pari a 5.120,00 euro Parte_2
(di cui complessivi 1.700,00 euro per i procedimenti camerali svoltisi in fase d'appello, e complessivi 3.420,00 euro per i due rispettivi giudizi di legittimità); quanto sopra, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), alle eventuali spese documentate, e a I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna, infine, il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, alla rifusione – in favore dell'avversaria – delle spese di lite del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.458,00 euro, oltre a spese generali al 15%, spese documentate, IVA e CPA, come per legge.
3 Reggio Calabria, 15 gennaio 2025.
Il consigliere
Ilario Nasso
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