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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1772/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1772/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLETANO AUGUSTA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DAVELLI CATERINA ANTONIETTA ed C.F._3 elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
C.F./P.I. ), con sede in Desio (MB), via Fratelli Cervi n. 47, Controparte_2 P.IVA_1
PARTI RESISTENTI
e contro
C.F./P.I. , con sede in Desio (MB), via Fratelli Cervi n. 47, Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
I resistenti e hanno precisato le conclusioni come segue: CP_1 Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione: - Nel merito: accertare l'intervenuta accettazione della proposta conciliativa del giudice
pagina 1 di 8 mediante il pagamento della somma di € 70.606,00 da parte dei resistenti, come da atto di transazione che si deposita e per l'effetto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra la ricorrente ed i resistenti Sig.ri e;
- Sempre Parte_1 Controparte_1 Parte_2 nel merito: in accoglimento della domanda di manleva/regresso, porre l'onere del risarcimento a carico della terza chiamata per le ragioni esposte in narrativa, con rifusione di Controparte_2 spese e compensi professionali e rimborso spese CTU, come da documentazione che si deposita”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.1.2024 innanzi all'intestato Tribunale
[...]
ha chiesto di accertare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. di e Parte_1 Controparte_1
per i fenomeni infiltrativi occorsi nel suo appartamento, sito in via Dei Transiti 1, Parte_2
Milano, e, per l'effetto, di condannare i resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da lei patiti, oltre alla rifusione delle spese processuali.
La ricorrente a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che in data 17.8.2022 nell'appartamento di sua proprietà si sono verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante di proprietà dei resistenti ove erano in corso dei lavori di ristrutturazione;
- che la ricorrente al fine di accertare la causa delle infiltrazioni e di quantificare i danni subiti ha promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano (iscritto sub
R.G. 37598/2022), nel corso del quale i CTU nominati Arch. e Ing. hanno Per_1 Per_2
confermato la provenienza del fenomeno infiltrativo dall'appartamento di proprietà
[...]
e hanno quantificato i costi per le opere di ripristino in euro 31.642,09, Iva inclusa;
Parte_4
- che, a causa dell'impossibilità di accedere all'immobile verificata dai Vigili del Fuoco intervenuti,
è stata costretta a trasferirsi in un altro appartamento, sostenendo esborsi Parte_1
complessivi di euro 24.672,00, di cui chiede il risarcimento del danno, oltre al riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno non patrimoniale per i disagi subiti;
pagina 2 di 8 - che, essendo impossibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la ricorrente è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto ricorso ex art. 281 decies c.p.c).
Con decreto del 15.2.2024 il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 7.5.2024.
Il ricorso è stato notificato a e , nonché a Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Tramite deposito di memoria difensiva si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali, in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della Parte_2
società appaltatrice allegando che le infiltrazioni patite dalla ricorrente sono state Controparte_2 causate dall'errato “posizionamento di uno dei tappi posti dall'impresa a chiusura della tubazione idrica di collegamento dello scaldabagno” durante i lavori di ristrutturazione per cui la menzionata impresa è stata incaricata. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, e Controparte_1 [...]
hanno chiesto di porre “l'onere del risarcimento a carico della terza chiamata in Parte_2 manleva/regresso” (cfr. comparsa di costituzione).
Autorizzata la chiamata di terzo, il Giudice ha differito l'udienza al 9.7.2024; alla predetta udienza, il
Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne ha dichiarato la Controparte_2
contumacia e ha disposto l'acquisizione del fascicolo di istruzione preventiva iscritto sub r.g. n.
37598/2022. All'udienza del 24.9.2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c (cfr. verbale di udienza: “parte convenuta e la terza chiamata corrisponderanno a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente, conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma di euro 55.000,00, oltre spese di ctp e rimborso di quanto versato ai ctu in sede di atp, oltre contributo spese legali per compensi (complessivamente sia per il procedimento di atp sia per il presente) nella misura di euro 7.000,00, oltre accessori di legge (15% contributo forfetario spese generali, iva e c.p.a.), oltre contributi unificati e marche da bollo, spese di notifica per il presente giudizio e quello di atp”), accettata sia dalla parte ricorrente che dai resistenti.
All'udienza del 3.12.2024 il procuratore di e ha confermato il Controparte_1 Parte_2
raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sulla base della proposta del Giudice e, a fronte della richiesta di differimento dell'udienza, è stata fissata l'udienza del 17.12.204, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con le note scritte la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto al rapporto processuale instaurato con le parti resistenti pagina 3 di 8 e queste ultime, oltre ad aver formulato analoga richiesta, hanno altresì chiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di definire il rapporto processuale instaurato con
[...]
Con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, dato atto del deposito delle note in Controparte_2
sostituzione di udienza, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.1.2025.
In tale data il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti resistenti e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti di e . Controparte_1 Parte_2
In proposito, occorre precisare che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, che si condivide,
“la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass., sentenza n.
6909/2009); peraltro secondo la Suprema Corte “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass., sez. L, sentenza n. 16785 del 8.11.2003).
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che la cessazione della materia del contendere ricorre per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pagina 4 di 8 pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
30251 del 31/10/2023).
Ciò premesso, si osserva che, rispetto alle situazioni sostanziali dedotte in giudizio e alle domande proposte nell'interesse di è del tutto pacifico ed incontestato l'accordo Parte_1
stragiudiziale intervenuto in corso di causa sulla base della proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., volto all'abbandono della vertenza, previa corresponsione da parte dei resistenti degli importi indicati nella proposta conciliativa e riportati nell'atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti e versato in atti in data 10.1.2025. In aggiunta all'accordo transattivo, le parti resistenti hanno allegato la schermata attestante l'avvenuto pagamento in favore della ricorrente. Peraltro, già all'udienza del
3.12.2024 il procuratore di e aveva rappresentato il Controparte_1 Parte_5 raggiungimento dell'accordo, circostanza che è stata confermata anche dalla parte ricorrente che con la nota scritta del 16.12.2025 ha formulato conclusioni conformi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, confermando l'intervenuto accordo inter partes.
Pertanto, stante il pacifico intervenuto accordo per la definizione delle pretese fatte valere da
[...]
nei confronti di e nel presente giudizio, nonché ad Parte_1 Controparte_1 Parte_5
abundantiam degli intervenuti pagamenti in corso di causa in favore della menzionata ricorrente e della formulazione di conclusioni congiunte da parte di dette parti, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al rapporto processuale tra loro pendente.
Ciò premesso, e hanno domandato “di porre l'onere del Controparte_1 Parte_2 risarcimento a carico della terza chiamata a titolo di manleva o di regresso. Controparte_2
Orbene, si osserva innanzitutto che la domanda dalle parti resistenti formulata dev'essere correttamente qualificata come un'azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dell'impresa contumace. Infatti, nel doc. 1 versato in atti dai resistenti, che ben può essere qualificato come contratto di appalto, non è contenuta una clausola con cui l'impresa appaltatrice si impegna a tenere indenni i terzi dei danni da essa cagionati. La pretesa avanzata nei confronti di rientra nell'ambito delle Controparte_2
obbligazioni solidali, caratterizzate dalla simultanea presenza di più parti, idem debitum ed eadem causa obligandi, sì che i resistenti e la terza chiamata rispondono nei confronti del danneggiato di tutti i danni derivanti del fatto illecito che hanno concorso a cagionare, con possibilità di promuovere azione pagina 5 di 8 di regresso verso i condebitori in solido nei limiti e per la rispettiva quota di responsabilità ex art. 2055
c.c.
Inoltre risulta provato che nell'unità immobiliare di proprietà erano in corso lavori Parte_4
di ristrutturazione da parte della quando si è verificato un allagamento causato da Controparte_2
“un tappo di chiusura dell'impianto” (cfr. verbale dei VVFF doc 6 e consulenza tecnica dell'atp), sì che i resistenti e la terza chiamata sarebbero tenuti a rispondere in solido ex artt. 2051 e 2043 c.c. dei danni arrecati alla ricorrente;
la domanda di e non può pertanto Controparte_1 Parte_2
che essere qualificata come azione di regresso.
Ciò premesso si osserva che nell'atto di transazione versato in atti dalle parti resistenti, al punto 2.5 è stato pattuito che: “con la sottoscrizione del presente atto i signori e Controparte_1 [...]
dichiarano di cedere, come cedono, alla Società Reale Mutua che accetta ogni loro diritto Parte_2 di regresso nei confronti della condebitrice solidale (cfr. atto di transazione). Dal Controparte_2
tenore letterale di tale pattuizione emerge chiaramente che i resistenti hanno ceduto il loro diritto di regresso, in qualità di condebitori solidali con l'impresa rispetto alle obbligazioni Controparte_2
risarcitorie della ricorrente, alla compagnia assicuratrice Reale Mutua.
Orbene, con la sottoscrizione della menzionata scrittura privata del 22.11.2024 la cessione del diritto di regresso determina l'insorgenza di un nuovo diritto di credito in capo al cessionario
[...]
diritto nuovo e autonomo rispetto a quello di credito originario;
si verte in specie in una Parte_6
fattispecie di cessione di credito ex art. 1260 c.c. Sul punto, giova evidenziare che la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti c.c., è un contratto consensuale a forma libera, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, in quanto la titolarità del diritto di credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente tra detti soggetti (cfr. art. 1260 comma 1 c.c.). Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario, tramite la manifestazione dei consensi, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario in assenza di conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.
pagina 6 di 8 Il perfezionamento della cessione del credito tra cedente e cessionario si verifica pertanto con la stipula dell'accordo di cessione, che diventa opponibile al ceduto solo in caso di sua espressa adesione o di comunicazione del patto a quest'ultimo.
Ne consegue che il contratto di cessione del credito, intercorso tra cedente e cessionario, comporta una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, attribuendo esclusivamente a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione in via esecutiva (cfr. Cass, Civ. n.
15364/2011, Cass. Civ. n. 4713/2019).
Applicando i predetti principi al caso di specie si evince che, mediante accordo sottoscritto dalla parte ricorrente, da e , nonché da i resistenti Controparte_1 Parte_2 Parte_6 hanno ceduto a quest'ultima, ex art. 1260 c.c., il diritto di credito, derivante dall'azione di regresso in ragione della responsabilità solidale con nei confronti di , a Controparte_2 Parte_1
Reale Mutua, che ha accettato la cessione diventando quindi unica titolare del predetto diritto.
Alla luce di quanto esposto, ne deriva che, a seguito della cessione del diritto di regresso a
[...]
e a si sono privati della titolarità attiva per Parte_6 Controparte_1 Parte_2
promuovere la predetta azione di regresso nel presente giudizio.
Si tratta di un fatto-diritto sopravvenuto e documentato in atti di cui non si può tenere conto anche d'ufficio, atteso che esso fonda il venir meno l'elemento costitutivo del diritto fatto valere dagli odierni resistenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951: “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” e Cass. SU n. 11337/2015: “tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato;
l'ambito della rilevabilità a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva”).
La domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
deve quindi essere rigettata per sopravvenuta carenza di titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
pagina 7 di 8 Dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e dall'assenza di reiterazione della richiesta di provvedere sulle spese di lite da parte della ricorrente consegue che non occorre provvedere sulle stesse.
Le spese sostenute da e nei confronti del convenuto contumace Controparte_1 Parte_2
devono invece essere dichiarate irripetibili. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte da
[...]
nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2
2. rigetta la domanda di regresso proposta da e da nei confronti Controparte_1 Parte_2
di Controparte_2
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale instaurato da nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalle parti resistenti rispetto al convenuto contumace
[...]
Controparte_2
Milano, 11.2.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1772/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLETANO AUGUSTA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DAVELLI CATERINA ANTONIETTA ed C.F._3 elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
C.F./P.I. ), con sede in Desio (MB), via Fratelli Cervi n. 47, Controparte_2 P.IVA_1
PARTI RESISTENTI
e contro
C.F./P.I. , con sede in Desio (MB), via Fratelli Cervi n. 47, Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
I resistenti e hanno precisato le conclusioni come segue: CP_1 Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione: - Nel merito: accertare l'intervenuta accettazione della proposta conciliativa del giudice
pagina 1 di 8 mediante il pagamento della somma di € 70.606,00 da parte dei resistenti, come da atto di transazione che si deposita e per l'effetto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra la ricorrente ed i resistenti Sig.ri e;
- Sempre Parte_1 Controparte_1 Parte_2 nel merito: in accoglimento della domanda di manleva/regresso, porre l'onere del risarcimento a carico della terza chiamata per le ragioni esposte in narrativa, con rifusione di Controparte_2 spese e compensi professionali e rimborso spese CTU, come da documentazione che si deposita”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.1.2024 innanzi all'intestato Tribunale
[...]
ha chiesto di accertare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. di e Parte_1 Controparte_1
per i fenomeni infiltrativi occorsi nel suo appartamento, sito in via Dei Transiti 1, Parte_2
Milano, e, per l'effetto, di condannare i resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da lei patiti, oltre alla rifusione delle spese processuali.
La ricorrente a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che in data 17.8.2022 nell'appartamento di sua proprietà si sono verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'immobile soprastante di proprietà dei resistenti ove erano in corso dei lavori di ristrutturazione;
- che la ricorrente al fine di accertare la causa delle infiltrazioni e di quantificare i danni subiti ha promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano (iscritto sub
R.G. 37598/2022), nel corso del quale i CTU nominati Arch. e Ing. hanno Per_1 Per_2
confermato la provenienza del fenomeno infiltrativo dall'appartamento di proprietà
[...]
e hanno quantificato i costi per le opere di ripristino in euro 31.642,09, Iva inclusa;
Parte_4
- che, a causa dell'impossibilità di accedere all'immobile verificata dai Vigili del Fuoco intervenuti,
è stata costretta a trasferirsi in un altro appartamento, sostenendo esborsi Parte_1
complessivi di euro 24.672,00, di cui chiede il risarcimento del danno, oltre al riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno non patrimoniale per i disagi subiti;
pagina 2 di 8 - che, essendo impossibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la ricorrente è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto ricorso ex art. 281 decies c.p.c).
Con decreto del 15.2.2024 il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 7.5.2024.
Il ricorso è stato notificato a e , nonché a Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Tramite deposito di memoria difensiva si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali, in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della Parte_2
società appaltatrice allegando che le infiltrazioni patite dalla ricorrente sono state Controparte_2 causate dall'errato “posizionamento di uno dei tappi posti dall'impresa a chiusura della tubazione idrica di collegamento dello scaldabagno” durante i lavori di ristrutturazione per cui la menzionata impresa è stata incaricata. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, e Controparte_1 [...]
hanno chiesto di porre “l'onere del risarcimento a carico della terza chiamata in Parte_2 manleva/regresso” (cfr. comparsa di costituzione).
Autorizzata la chiamata di terzo, il Giudice ha differito l'udienza al 9.7.2024; alla predetta udienza, il
Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne ha dichiarato la Controparte_2
contumacia e ha disposto l'acquisizione del fascicolo di istruzione preventiva iscritto sub r.g. n.
37598/2022. All'udienza del 24.9.2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c (cfr. verbale di udienza: “parte convenuta e la terza chiamata corrisponderanno a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente, conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma di euro 55.000,00, oltre spese di ctp e rimborso di quanto versato ai ctu in sede di atp, oltre contributo spese legali per compensi (complessivamente sia per il procedimento di atp sia per il presente) nella misura di euro 7.000,00, oltre accessori di legge (15% contributo forfetario spese generali, iva e c.p.a.), oltre contributi unificati e marche da bollo, spese di notifica per il presente giudizio e quello di atp”), accettata sia dalla parte ricorrente che dai resistenti.
All'udienza del 3.12.2024 il procuratore di e ha confermato il Controparte_1 Parte_2
raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sulla base della proposta del Giudice e, a fronte della richiesta di differimento dell'udienza, è stata fissata l'udienza del 17.12.204, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con le note scritte la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto al rapporto processuale instaurato con le parti resistenti pagina 3 di 8 e queste ultime, oltre ad aver formulato analoga richiesta, hanno altresì chiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di definire il rapporto processuale instaurato con
[...]
Con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, dato atto del deposito delle note in Controparte_2
sostituzione di udienza, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.1.2025.
In tale data il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti resistenti e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
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Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti di e . Controparte_1 Parte_2
In proposito, occorre precisare che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, che si condivide,
“la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass., sentenza n.
6909/2009); peraltro secondo la Suprema Corte “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass., sez. L, sentenza n. 16785 del 8.11.2003).
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che la cessazione della materia del contendere ricorre per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pagina 4 di 8 pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
30251 del 31/10/2023).
Ciò premesso, si osserva che, rispetto alle situazioni sostanziali dedotte in giudizio e alle domande proposte nell'interesse di è del tutto pacifico ed incontestato l'accordo Parte_1
stragiudiziale intervenuto in corso di causa sulla base della proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., volto all'abbandono della vertenza, previa corresponsione da parte dei resistenti degli importi indicati nella proposta conciliativa e riportati nell'atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti e versato in atti in data 10.1.2025. In aggiunta all'accordo transattivo, le parti resistenti hanno allegato la schermata attestante l'avvenuto pagamento in favore della ricorrente. Peraltro, già all'udienza del
3.12.2024 il procuratore di e aveva rappresentato il Controparte_1 Parte_5 raggiungimento dell'accordo, circostanza che è stata confermata anche dalla parte ricorrente che con la nota scritta del 16.12.2025 ha formulato conclusioni conformi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, confermando l'intervenuto accordo inter partes.
Pertanto, stante il pacifico intervenuto accordo per la definizione delle pretese fatte valere da
[...]
nei confronti di e nel presente giudizio, nonché ad Parte_1 Controparte_1 Parte_5
abundantiam degli intervenuti pagamenti in corso di causa in favore della menzionata ricorrente e della formulazione di conclusioni congiunte da parte di dette parti, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al rapporto processuale tra loro pendente.
Ciò premesso, e hanno domandato “di porre l'onere del Controparte_1 Parte_2 risarcimento a carico della terza chiamata a titolo di manleva o di regresso. Controparte_2
Orbene, si osserva innanzitutto che la domanda dalle parti resistenti formulata dev'essere correttamente qualificata come un'azione di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dell'impresa contumace. Infatti, nel doc. 1 versato in atti dai resistenti, che ben può essere qualificato come contratto di appalto, non è contenuta una clausola con cui l'impresa appaltatrice si impegna a tenere indenni i terzi dei danni da essa cagionati. La pretesa avanzata nei confronti di rientra nell'ambito delle Controparte_2
obbligazioni solidali, caratterizzate dalla simultanea presenza di più parti, idem debitum ed eadem causa obligandi, sì che i resistenti e la terza chiamata rispondono nei confronti del danneggiato di tutti i danni derivanti del fatto illecito che hanno concorso a cagionare, con possibilità di promuovere azione pagina 5 di 8 di regresso verso i condebitori in solido nei limiti e per la rispettiva quota di responsabilità ex art. 2055
c.c.
Inoltre risulta provato che nell'unità immobiliare di proprietà erano in corso lavori Parte_4
di ristrutturazione da parte della quando si è verificato un allagamento causato da Controparte_2
“un tappo di chiusura dell'impianto” (cfr. verbale dei VVFF doc 6 e consulenza tecnica dell'atp), sì che i resistenti e la terza chiamata sarebbero tenuti a rispondere in solido ex artt. 2051 e 2043 c.c. dei danni arrecati alla ricorrente;
la domanda di e non può pertanto Controparte_1 Parte_2
che essere qualificata come azione di regresso.
Ciò premesso si osserva che nell'atto di transazione versato in atti dalle parti resistenti, al punto 2.5 è stato pattuito che: “con la sottoscrizione del presente atto i signori e Controparte_1 [...]
dichiarano di cedere, come cedono, alla Società Reale Mutua che accetta ogni loro diritto Parte_2 di regresso nei confronti della condebitrice solidale (cfr. atto di transazione). Dal Controparte_2
tenore letterale di tale pattuizione emerge chiaramente che i resistenti hanno ceduto il loro diritto di regresso, in qualità di condebitori solidali con l'impresa rispetto alle obbligazioni Controparte_2
risarcitorie della ricorrente, alla compagnia assicuratrice Reale Mutua.
Orbene, con la sottoscrizione della menzionata scrittura privata del 22.11.2024 la cessione del diritto di regresso determina l'insorgenza di un nuovo diritto di credito in capo al cessionario
[...]
diritto nuovo e autonomo rispetto a quello di credito originario;
si verte in specie in una Parte_6
fattispecie di cessione di credito ex art. 1260 c.c. Sul punto, giova evidenziare che la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti c.c., è un contratto consensuale a forma libera, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, in quanto la titolarità del diritto di credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente tra detti soggetti (cfr. art. 1260 comma 1 c.c.). Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario, tramite la manifestazione dei consensi, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario in assenza di conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.
pagina 6 di 8 Il perfezionamento della cessione del credito tra cedente e cessionario si verifica pertanto con la stipula dell'accordo di cessione, che diventa opponibile al ceduto solo in caso di sua espressa adesione o di comunicazione del patto a quest'ultimo.
Ne consegue che il contratto di cessione del credito, intercorso tra cedente e cessionario, comporta una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, attribuendo esclusivamente a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione in via esecutiva (cfr. Cass, Civ. n.
15364/2011, Cass. Civ. n. 4713/2019).
Applicando i predetti principi al caso di specie si evince che, mediante accordo sottoscritto dalla parte ricorrente, da e , nonché da i resistenti Controparte_1 Parte_2 Parte_6 hanno ceduto a quest'ultima, ex art. 1260 c.c., il diritto di credito, derivante dall'azione di regresso in ragione della responsabilità solidale con nei confronti di , a Controparte_2 Parte_1
Reale Mutua, che ha accettato la cessione diventando quindi unica titolare del predetto diritto.
Alla luce di quanto esposto, ne deriva che, a seguito della cessione del diritto di regresso a
[...]
e a si sono privati della titolarità attiva per Parte_6 Controparte_1 Parte_2
promuovere la predetta azione di regresso nel presente giudizio.
Si tratta di un fatto-diritto sopravvenuto e documentato in atti di cui non si può tenere conto anche d'ufficio, atteso che esso fonda il venir meno l'elemento costitutivo del diritto fatto valere dagli odierni resistenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951: “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” e Cass. SU n. 11337/2015: “tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato;
l'ambito della rilevabilità a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva”).
La domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
deve quindi essere rigettata per sopravvenuta carenza di titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
pagina 7 di 8 Dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e dall'assenza di reiterazione della richiesta di provvedere sulle spese di lite da parte della ricorrente consegue che non occorre provvedere sulle stesse.
Le spese sostenute da e nei confronti del convenuto contumace Controparte_1 Parte_2
devono invece essere dichiarate irripetibili. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte da
[...]
nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2
2. rigetta la domanda di regresso proposta da e da nei confronti Controparte_1 Parte_2
di Controparte_2
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale instaurato da nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1 Parte_2
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalle parti resistenti rispetto al convenuto contumace
[...]
Controparte_2
Milano, 11.2.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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