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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 665/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Antonucci appellante
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna appellato
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 431/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023. L'udienza del 10 dicembre 2024 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Ciò posto l'appellante Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra rappresentata,
[...]
difesa e domiciliata, impugna gli avversi dedotti e precisa ex art. 352 c.p.c. le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nel proprio atto di citazione in appello e alle note scritte di trattazione del 11.12.2023, e in ogni caso di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila , contrariis reiectis:
1- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.111/2023, emessa in data 24.2.2023 e pubblicata in data 27.2.2023 dal Tribunale di Chieti in funzione di giudice civile, in persona del Giudice Unico Dott. Marcello Cozzolino e resa nel giudizio R.G. n.1299/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall' odierno appellante, comprese quelle assorbite e non esaminate, che qui si riportano: “1- condannare, ai sensi dell' art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, per tutte le motivazioni rappresentate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. e nella presente comparsa conclusionale , il in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della società
[...]
. , con sede in Lanciano Parte_1 Pt_3
(CH), Via Nasuti n. 159, della somma di €.58.873,50, o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, nei limiti della competenza del giudice adito, a titolo di retta degli interventi socio – assistenziali resi dall' attrice, in favore della minore
[...]
, oltre interessi moratori, ai sensi dell' art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 (ovvero gli Per_1
interessi legali se non dovuti quelli moratori) dal dì dovuto per ogni singola data e fino al saldo avvenuto;
pag. 2/11
2-con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre ad IVA e
CPA, come per legge.
Si insiste altresì su tutte le richieste istruttorie di cui alla memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2- in via istruttoria, si chiede, per il motivo n. 2 della parte in diritto dell'atto di appello
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico CTU, al fine di determinare il dovuto richiesto dall'attrice oggi appellante, ossia le rette spettanti, all'attrice, oggi appellante , ex art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 , nei confronti del per l' accoglienza della minore da Controparte_1 Persona_1
gennaio 2020 al maggio 2021;
3- condannare il in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese e compenso professionale, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022 , in favore di parte appellante, oltre rimborso forfettario, per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato:
“Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'interposto appello, siccome infondato in fatto e diritto, con ogni consequenziale
statuizione, anche in ordine alle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 111/23 pubblicata in data 27 febbraio 2023 il
Tribunale di Chieti così provvedeva: “- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda dell'allora attrice
, diretta a ottenere la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 di € 58.873,50 a titolo di retta per gli interventi socio–assistenziali resi in favore della minore dal gennaio 2020 a maggio 2021, ai sensi dell'art. 6 comma 4, l. n. Persona_1
328/2000, nella struttura di accoglienza Comunità Familiare sita in Lanciano e Pt_4
pag. 3/11 gestita dalla predetta , presso la quale la minore era stata collocata a seguito Parte_1
di affidamento della stessa ai servizi sociali di disposto con decreto del CP_1
Tribunale per i Minori di L'Aquila del 25.10.2013.
1.2 Si era costituito in giudizio il eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva sulla base della circostanza che obbligato al pagamento era il
, ai sensi dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, quale luogo Controparte_2
in cui la minore e i suoi genitori avevano la residenza prima del ricovero, oltre che la mancanza della preventiva comunicazione da parte della Cooperativa al CP_1 dell'avvenuto ricovero. Aveva contestato in ogni caso il quantum domandato,
[...]
eccependone l'unilaterale determinazione ad opera della richiedente.
1.3 Nel rigettare la domanda il Tribunale di Chieti rappresentava che già dal 4.10.2013, prima del suo ricovero presso la Comunità Pegaso avvenuto il 28.02.2015, la minore era residente nel Comune di circostanza che consentiva di individuare tale CP_1
amministrazione quale soggetto legittimato passivamente ai sensi dell'art. 6, comma 4,
l. n. 328/2000, a fronte della pretesa creditoria della ritenendo non Parte_1 condivisibile quanto dedotto a riguardo dall'allora convenuto secondo la cui prospettazione soggetto legittimato passivamente doveva essere il Comune di Fara S.
Martino, ove la minore risiedeva al momento dell'inizio della prestazione assistenziale.
Il Giudice di prime cure riconosceva, in particolare, la legittimazione del CP_1
in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto per il pagamento della
[...]
retta relativa a uno specifico periodo temporale (gennaio 2020/maggio 2021), ovvero quando la minore era già residente in non potendo pertanto essere considerato il CP_1
Comune di Fara S. Martino legittimato passivamente, quale Comune presso il quale la minore era residente al momento del primo ricovero.
A fronte della riconosciuta legittimazione passiva del il Tribunale Controparte_1 riteneva invece fondata l'eccezione sollevata dall relativa alla Controparte_3
mancanza di copertura finanziaria. Rilevava in proposito che la previsione dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 doveva essere in ogni caso raccordata con quanto previsto dagli artt. 183 e 191 del d. lgs. n. 267/2000 in materia di copertura finanziaria degli enti territoriali, in considerazione del fatto che l'assunzione dell'obbligo da parte del in una struttura assistenziale privata doveva necessariamente avere CP_1
pag. 4/11 l'attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo obbligatoria per l'Ente la registrazione dell'impegno contabile di spesa.
Il Tribunale osservava che la preventiva informativa al aveva la funzione di CP_1 assicurare all'ente la valutazione del bilanciamento tra l'obbligo di assistenza ai cittadini e le risorse disponibili al fine di permettere l'adozione degli stanziamenti di bilancio e gli impegni di spesa necessari a tale scopo. Ciò comportava che, risalendo l'informativa della Cooperativa al 6.03.2015, e dunque ad epoca successiva al ricovero della minore, il Comune non aveva potuto procedere alla valutazione del bilanciamento degli interessi, come noto all'allora attrice.
Il Tribunale riteneva, in definitiva, che la domanda della non poteva Parte_1 fondarsi sull'inadempimento dell'obbligazione ma, eventualmente, su una diversa responsabilità risarcitoria del o per indebito arricchimento, azioni Controparte_1
tuttavia non esercitate.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti ha proposto appello la
(nel proseguo, per Parte_2
brevità, sulla base di un unico articolato motivo che di seguito si riassume Parte_1
e con la riproposizione delle domande ed accezioni ritenute assorbite.
2.1 Motivazione erronea per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della L. n. 328/2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e
191 del D. Lgs n. 267 del 2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 38
Cost..
Con tale articolato motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza nella quale il
Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda dell'allora attrice per mancanza di preventivo impegno di spesa. Tale decisione sarebbe il frutto di un travisamento dei fatti.
Secondo l'appellante, a seguito della comunicazione effettuata dalla Cooperativa in data
6.03.2015, il Comune era a conoscenza della presa in carico della minore nella struttura, per cui in considerazione del fatto che il credito azionato era relativo alla retta del periodo gennaio 2020-maggio 2021, l'amministrazione aveva l'obbligo di provvedere all'integrazione economica con programmazione della spesa in bilancio e relativo impegno di spesa.
pag. 5/11 A parere dell'appellante, il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure, secondo il quale il non aveva potuto effettuare una adeguata valutazione dal momento CP_1
che la comunicazione era stata effettuata allorquando il ricovero della minore era già avvenuto, poteva riguardare la richiesta di pagamento relativa al 2015 e non il periodo oggetto di causa, in quanto solo per il 2015 il non avrebbe potuto procedere CP_1
alla necessaria valutazione, mentre per il periodo oggetto di pagamento la comunicazione aveva posto l'amministrazione comunale nella condizione di adottare gli stanziamenti di bilancio.
Prosegue la Cooperativa nell'evidenziare che il aveva negato il Controparte_1
pagamento sul presupposto del proprio difetto di legittimazione passiva e non per mancanza di copertura finanziaria, per cui il travisamento dei fatti da parte del Giudice era evidente in considerazione del fatto che: la richiesta di pagamenti era relativa al periodo 2020/2021; la comunicazione di marzo 2015 permetteva all'ente di provvedere agli stanziamenti di bilancio e impegni di spesa per il periodo richiesto;
il non CP_1
aveva eccepito la mancanza di copertura finanziaria.
La cooperativa contesta, inoltre, l'assunto del Giudice in forza del quale non sarebbe stato possibile provvedere al pagamento per mancanza di copertura finanziaria, stante le disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del d. lgs. 267/2000, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 38 della Cost. e dei principi ispiratori della l. n. 238/2000 nonché della giurisprudenza amministrativa richiamata nell'atto di appello.
2.2 L'appellante ripropone le eccezioni relative alla contestazione sul quantum debeatur argomentata dal invocando anche nel presente grado di giudizio una Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il dovuto e rappresentando che trattandosi di un appalto di servizi avrebbe trovato applicazione l'art. 1657 c.c. in tema di determinazione del prezzo secondo tariffe o gli usi o in mancanza dal Giudice.
3. Si è costituito l'appellato contestando nel merito il proposto Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 La Corte ritiene di procedere all'immediata disamina del merito del proposto gravame non essendo state sollevate questioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello, prendendo ulteriormente atto che la questione della riconosciuta pag. 6/11 legittimazione passiva del non è stata oggetto di impugnazione, per Controparte_1
cui sotto tale profilo la sentenza è passata in giudicato.
4.2 Nel merito questo Collegio ritiene l'appello infondato.
Non condivisibili risultano, infatti, le argomentazioni svolte dall'appellante, volte a confutare quanto statuito dal Tribunale in relazione alle conseguenze della riconosciuta mancanza del preventivo impegno contabile da parte del per la elargizione CP_1
delle somme pretese dalla Cooperativa e alla tardiva comunicazione dell'avvenuto ricovero della minore presso la struttura. condividendo questa Corte quanto contenuto nelle pagine 13, 14 e 15 – CP_4 escluso l'ultimo capoverso da “ciò posto”- dell'atto di citazione in appello, in quanto riproducente quasi in modo pedissequo il contenuto dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 5869/2022 (in parte motiva punti da 3.4 a 3.7), tuttavia la conclusione alla quale perviene parte appellante non rispecchia quanto argomentato dalla stessa Suprema
Corte nel proseguo della motivazione.
In proposito questo Collegio condivide pienamente quanto affermato dal Supremo consesso nell'ordinanza appena richiamata laddove, dato atto che la Corte territoriale aveva ritenuto che l'obbligazione dedotta aveva fonte legale, tuttavia rilevava che la stessa “mostra di non tenere conto del fatto che, in tema di servizi socio assistenziali, il citato art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183
e 191 del d. lgs. n. 267/2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone in strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (art.
2, 3 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere “preventivamente informato”, ravvisabile nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione. (…) In altri termini, le funzioni dell'art. 6 ed i relativi oneri economici scontano sempre e comunque, come puntualmente emerge dal comma 2 della medesima norma, il limite
pag. 7/11 della disponibilità delle risorse in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali” (Cass. Civ. Ord. n. 5869/2022, punti 3.6 e 3.6.1.).
Vengono nella fattispecie in esame in rilievo anche le disposizioni regionali e in particolare gli art. 4, 6 e 9 lett. e) LR Abruzzo n. 15/1989, che pongono a carico dei
Comuni “a) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di legge antecedenti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, della Regione, nonché dagli Enti nazionali di assistenza di cui alla tabella
b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva;
c) ogni altra funzione assistenziale attribuita agli Enti locali con legge dello Stato”, in favore di “indistintamente tutti i minori, aventi la residenza nei Comuni della Regione Abruzzo, che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione
e di educazione, o che sono sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, che impongano e che rendano necessari interventi e prestazioni socio- assistenziali o infine, che si trovano nello stato di bisogno di cui al successivo comma”.
La condizione di particolare disagio della famiglia è quindi solo una delle ipotesi disciplinate dalla legge regionale che prevede, quale fattispecie di intervento autonoma, quella di sottoposizione a “provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile”, come nel caso in esame.
Si prevede, inoltre, che se i comuni, come nel caso di specie, non gestiscono direttamente i servizi socio assistenziali ad essi demandati ex lege, hanno l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con gli enti privati ai quali sia stato affidato il minore;
prevede, infatti l'art. 18 in tema di gestione e finanziamento dei servizi che “Comuni singoli o associati gestiscono direttamente i servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge, oppure stipulano apposite convenzioni con enti assistenziali pubblici e privati, con cooperative, con associazioni di volontariato, in possesso di requisiti che garantiscono la conformita' del servizio convenzionato alle prescrizioni in detta legge contenute”.
Deve ritenersi, dunque, che nella Regione Abruzzo il carico economico del ricovero della minore presso la struttura privata possa gravare sul Comune di residenza solo in pag. 8/11 presenza di apposita convenzione da parte del Comune, nonché ai sensi degli artt. 183 e
191 d. lgs. 267/2000, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 della L. n. 328/2000.
Inoltre, la necessità della convenzione scritta discende dalla previsione della forma scritta ad substantiam (e quindi a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio), stabilita per la generalità dei contratti della P.A. dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923.
4.4. Per quanto concerne, poi, il valore da attribuire alla comunicazione del 6.03.2015 con la quale la Cooperativa notiziava il Comune dell'avvenuto ricovero della minore in data 28.02.2015, ritenuta inidonea dal Tribunale in quanto effettuata successivamente al ricovero, non permettendo al Comune di compiere le adeguate valutazioni in relazione alle “risorse disponibili”, ma che a parere dell'appellante non avrebbe dovuto avere conseguenze sul periodo di causa, questo Collegio rileva in primo luogo che “In linea generale va poi affermato che la previa informativa al comune, come richiesta dall'art.
6, comma 4 l. n. 328/00, non è surrogabile da una informativa postuma a ricovero già avvenuto. Come detto, l'informativa previa al comune ha il precipuo scopo di mettere
l'ente nelle condizioni di verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa che è tenuto a rispettare” (Cass. Civ. Ord. n. 24631/22, in parte motiva).
Peraltro va osservato come non risulti documentato se nel tempo intermedio, intercorso tra la comunicazione del marzo 2015 e la richiesta, da parte della , del Parte_1
rimborso delle rette relative al periodo gennaio 2020- maggio 2021, il ricovero della minore presso la struttura si sia protratto continuativamente, mentre è certo che, con riferimento ai periodi accertati, la debenza delle somme sia stata sempre contestata dal anche in sede giudiziaria (così come emerge dal lungo contenzioso Controparte_1 che ha visto la contrapporsi dapprima al – sentenza n, Parte_1 Controparte_1
pag. 9/11 431/2016 del Tribunale di Chieti- e successivamente al - Controparte_2
sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Chieti e sentenza 837/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00) in applicazione del DM 147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, avverso la sentenza n. 111/2023 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data
27 febbraio 2023, nei confronti del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 9.991,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 10/11 pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 665/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Antonucci appellante
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna appellato
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 431/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023. L'udienza del 10 dicembre 2024 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Ciò posto l'appellante Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra rappresentata,
[...]
difesa e domiciliata, impugna gli avversi dedotti e precisa ex art. 352 c.p.c. le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nel proprio atto di citazione in appello e alle note scritte di trattazione del 11.12.2023, e in ogni caso di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila , contrariis reiectis:
1- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.111/2023, emessa in data 24.2.2023 e pubblicata in data 27.2.2023 dal Tribunale di Chieti in funzione di giudice civile, in persona del Giudice Unico Dott. Marcello Cozzolino e resa nel giudizio R.G. n.1299/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall' odierno appellante, comprese quelle assorbite e non esaminate, che qui si riportano: “1- condannare, ai sensi dell' art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, per tutte le motivazioni rappresentate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. e nella presente comparsa conclusionale , il in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della società
[...]
. , con sede in Lanciano Parte_1 Pt_3
(CH), Via Nasuti n. 159, della somma di €.58.873,50, o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, nei limiti della competenza del giudice adito, a titolo di retta degli interventi socio – assistenziali resi dall' attrice, in favore della minore
[...]
, oltre interessi moratori, ai sensi dell' art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 (ovvero gli Per_1
interessi legali se non dovuti quelli moratori) dal dì dovuto per ogni singola data e fino al saldo avvenuto;
pag. 2/11
2-con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre ad IVA e
CPA, come per legge.
Si insiste altresì su tutte le richieste istruttorie di cui alla memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2- in via istruttoria, si chiede, per il motivo n. 2 della parte in diritto dell'atto di appello
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico CTU, al fine di determinare il dovuto richiesto dall'attrice oggi appellante, ossia le rette spettanti, all'attrice, oggi appellante , ex art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 , nei confronti del per l' accoglienza della minore da Controparte_1 Persona_1
gennaio 2020 al maggio 2021;
3- condannare il in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese e compenso professionale, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022 , in favore di parte appellante, oltre rimborso forfettario, per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato:
“Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'interposto appello, siccome infondato in fatto e diritto, con ogni consequenziale
statuizione, anche in ordine alle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 111/23 pubblicata in data 27 febbraio 2023 il
Tribunale di Chieti così provvedeva: “- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda dell'allora attrice
, diretta a ottenere la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 di € 58.873,50 a titolo di retta per gli interventi socio–assistenziali resi in favore della minore dal gennaio 2020 a maggio 2021, ai sensi dell'art. 6 comma 4, l. n. Persona_1
328/2000, nella struttura di accoglienza Comunità Familiare sita in Lanciano e Pt_4
pag. 3/11 gestita dalla predetta , presso la quale la minore era stata collocata a seguito Parte_1
di affidamento della stessa ai servizi sociali di disposto con decreto del CP_1
Tribunale per i Minori di L'Aquila del 25.10.2013.
1.2 Si era costituito in giudizio il eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva sulla base della circostanza che obbligato al pagamento era il
, ai sensi dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, quale luogo Controparte_2
in cui la minore e i suoi genitori avevano la residenza prima del ricovero, oltre che la mancanza della preventiva comunicazione da parte della Cooperativa al CP_1 dell'avvenuto ricovero. Aveva contestato in ogni caso il quantum domandato,
[...]
eccependone l'unilaterale determinazione ad opera della richiedente.
1.3 Nel rigettare la domanda il Tribunale di Chieti rappresentava che già dal 4.10.2013, prima del suo ricovero presso la Comunità Pegaso avvenuto il 28.02.2015, la minore era residente nel Comune di circostanza che consentiva di individuare tale CP_1
amministrazione quale soggetto legittimato passivamente ai sensi dell'art. 6, comma 4,
l. n. 328/2000, a fronte della pretesa creditoria della ritenendo non Parte_1 condivisibile quanto dedotto a riguardo dall'allora convenuto secondo la cui prospettazione soggetto legittimato passivamente doveva essere il Comune di Fara S.
Martino, ove la minore risiedeva al momento dell'inizio della prestazione assistenziale.
Il Giudice di prime cure riconosceva, in particolare, la legittimazione del CP_1
in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto per il pagamento della
[...]
retta relativa a uno specifico periodo temporale (gennaio 2020/maggio 2021), ovvero quando la minore era già residente in non potendo pertanto essere considerato il CP_1
Comune di Fara S. Martino legittimato passivamente, quale Comune presso il quale la minore era residente al momento del primo ricovero.
A fronte della riconosciuta legittimazione passiva del il Tribunale Controparte_1 riteneva invece fondata l'eccezione sollevata dall relativa alla Controparte_3
mancanza di copertura finanziaria. Rilevava in proposito che la previsione dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 doveva essere in ogni caso raccordata con quanto previsto dagli artt. 183 e 191 del d. lgs. n. 267/2000 in materia di copertura finanziaria degli enti territoriali, in considerazione del fatto che l'assunzione dell'obbligo da parte del in una struttura assistenziale privata doveva necessariamente avere CP_1
pag. 4/11 l'attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo obbligatoria per l'Ente la registrazione dell'impegno contabile di spesa.
Il Tribunale osservava che la preventiva informativa al aveva la funzione di CP_1 assicurare all'ente la valutazione del bilanciamento tra l'obbligo di assistenza ai cittadini e le risorse disponibili al fine di permettere l'adozione degli stanziamenti di bilancio e gli impegni di spesa necessari a tale scopo. Ciò comportava che, risalendo l'informativa della Cooperativa al 6.03.2015, e dunque ad epoca successiva al ricovero della minore, il Comune non aveva potuto procedere alla valutazione del bilanciamento degli interessi, come noto all'allora attrice.
Il Tribunale riteneva, in definitiva, che la domanda della non poteva Parte_1 fondarsi sull'inadempimento dell'obbligazione ma, eventualmente, su una diversa responsabilità risarcitoria del o per indebito arricchimento, azioni Controparte_1
tuttavia non esercitate.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti ha proposto appello la
(nel proseguo, per Parte_2
brevità, sulla base di un unico articolato motivo che di seguito si riassume Parte_1
e con la riproposizione delle domande ed accezioni ritenute assorbite.
2.1 Motivazione erronea per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della L. n. 328/2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e
191 del D. Lgs n. 267 del 2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 38
Cost..
Con tale articolato motivo, l'appellante contesta la parte della sentenza nella quale il
Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda dell'allora attrice per mancanza di preventivo impegno di spesa. Tale decisione sarebbe il frutto di un travisamento dei fatti.
Secondo l'appellante, a seguito della comunicazione effettuata dalla Cooperativa in data
6.03.2015, il Comune era a conoscenza della presa in carico della minore nella struttura, per cui in considerazione del fatto che il credito azionato era relativo alla retta del periodo gennaio 2020-maggio 2021, l'amministrazione aveva l'obbligo di provvedere all'integrazione economica con programmazione della spesa in bilancio e relativo impegno di spesa.
pag. 5/11 A parere dell'appellante, il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure, secondo il quale il non aveva potuto effettuare una adeguata valutazione dal momento CP_1
che la comunicazione era stata effettuata allorquando il ricovero della minore era già avvenuto, poteva riguardare la richiesta di pagamento relativa al 2015 e non il periodo oggetto di causa, in quanto solo per il 2015 il non avrebbe potuto procedere CP_1
alla necessaria valutazione, mentre per il periodo oggetto di pagamento la comunicazione aveva posto l'amministrazione comunale nella condizione di adottare gli stanziamenti di bilancio.
Prosegue la Cooperativa nell'evidenziare che il aveva negato il Controparte_1
pagamento sul presupposto del proprio difetto di legittimazione passiva e non per mancanza di copertura finanziaria, per cui il travisamento dei fatti da parte del Giudice era evidente in considerazione del fatto che: la richiesta di pagamenti era relativa al periodo 2020/2021; la comunicazione di marzo 2015 permetteva all'ente di provvedere agli stanziamenti di bilancio e impegni di spesa per il periodo richiesto;
il non CP_1
aveva eccepito la mancanza di copertura finanziaria.
La cooperativa contesta, inoltre, l'assunto del Giudice in forza del quale non sarebbe stato possibile provvedere al pagamento per mancanza di copertura finanziaria, stante le disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del d. lgs. 267/2000, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 38 della Cost. e dei principi ispiratori della l. n. 238/2000 nonché della giurisprudenza amministrativa richiamata nell'atto di appello.
2.2 L'appellante ripropone le eccezioni relative alla contestazione sul quantum debeatur argomentata dal invocando anche nel presente grado di giudizio una Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il dovuto e rappresentando che trattandosi di un appalto di servizi avrebbe trovato applicazione l'art. 1657 c.c. in tema di determinazione del prezzo secondo tariffe o gli usi o in mancanza dal Giudice.
3. Si è costituito l'appellato contestando nel merito il proposto Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
4) Motivi della decisione.
4.1 La Corte ritiene di procedere all'immediata disamina del merito del proposto gravame non essendo state sollevate questioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello, prendendo ulteriormente atto che la questione della riconosciuta pag. 6/11 legittimazione passiva del non è stata oggetto di impugnazione, per Controparte_1
cui sotto tale profilo la sentenza è passata in giudicato.
4.2 Nel merito questo Collegio ritiene l'appello infondato.
Non condivisibili risultano, infatti, le argomentazioni svolte dall'appellante, volte a confutare quanto statuito dal Tribunale in relazione alle conseguenze della riconosciuta mancanza del preventivo impegno contabile da parte del per la elargizione CP_1
delle somme pretese dalla Cooperativa e alla tardiva comunicazione dell'avvenuto ricovero della minore presso la struttura. condividendo questa Corte quanto contenuto nelle pagine 13, 14 e 15 – CP_4 escluso l'ultimo capoverso da “ciò posto”- dell'atto di citazione in appello, in quanto riproducente quasi in modo pedissequo il contenuto dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 5869/2022 (in parte motiva punti da 3.4 a 3.7), tuttavia la conclusione alla quale perviene parte appellante non rispecchia quanto argomentato dalla stessa Suprema
Corte nel proseguo della motivazione.
In proposito questo Collegio condivide pienamente quanto affermato dal Supremo consesso nell'ordinanza appena richiamata laddove, dato atto che la Corte territoriale aveva ritenuto che l'obbligazione dedotta aveva fonte legale, tuttavia rilevava che la stessa “mostra di non tenere conto del fatto che, in tema di servizi socio assistenziali, il citato art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183
e 191 del d. lgs. n. 267/2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone in strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (art.
2, 3 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere “preventivamente informato”, ravvisabile nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione. (…) In altri termini, le funzioni dell'art. 6 ed i relativi oneri economici scontano sempre e comunque, come puntualmente emerge dal comma 2 della medesima norma, il limite
pag. 7/11 della disponibilità delle risorse in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali” (Cass. Civ. Ord. n. 5869/2022, punti 3.6 e 3.6.1.).
Vengono nella fattispecie in esame in rilievo anche le disposizioni regionali e in particolare gli art. 4, 6 e 9 lett. e) LR Abruzzo n. 15/1989, che pongono a carico dei
Comuni “a) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di legge antecedenti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, della Regione, nonché dagli Enti nazionali di assistenza di cui alla tabella
b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva;
c) ogni altra funzione assistenziale attribuita agli Enti locali con legge dello Stato”, in favore di “indistintamente tutti i minori, aventi la residenza nei Comuni della Regione Abruzzo, che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione
e di educazione, o che sono sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, che impongano e che rendano necessari interventi e prestazioni socio- assistenziali o infine, che si trovano nello stato di bisogno di cui al successivo comma”.
La condizione di particolare disagio della famiglia è quindi solo una delle ipotesi disciplinate dalla legge regionale che prevede, quale fattispecie di intervento autonoma, quella di sottoposizione a “provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile”, come nel caso in esame.
Si prevede, inoltre, che se i comuni, come nel caso di specie, non gestiscono direttamente i servizi socio assistenziali ad essi demandati ex lege, hanno l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con gli enti privati ai quali sia stato affidato il minore;
prevede, infatti l'art. 18 in tema di gestione e finanziamento dei servizi che “Comuni singoli o associati gestiscono direttamente i servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge, oppure stipulano apposite convenzioni con enti assistenziali pubblici e privati, con cooperative, con associazioni di volontariato, in possesso di requisiti che garantiscono la conformita' del servizio convenzionato alle prescrizioni in detta legge contenute”.
Deve ritenersi, dunque, che nella Regione Abruzzo il carico economico del ricovero della minore presso la struttura privata possa gravare sul Comune di residenza solo in pag. 8/11 presenza di apposita convenzione da parte del Comune, nonché ai sensi degli artt. 183 e
191 d. lgs. 267/2000, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 della L. n. 328/2000.
Inoltre, la necessità della convenzione scritta discende dalla previsione della forma scritta ad substantiam (e quindi a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio), stabilita per la generalità dei contratti della P.A. dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923.
4.4. Per quanto concerne, poi, il valore da attribuire alla comunicazione del 6.03.2015 con la quale la Cooperativa notiziava il Comune dell'avvenuto ricovero della minore in data 28.02.2015, ritenuta inidonea dal Tribunale in quanto effettuata successivamente al ricovero, non permettendo al Comune di compiere le adeguate valutazioni in relazione alle “risorse disponibili”, ma che a parere dell'appellante non avrebbe dovuto avere conseguenze sul periodo di causa, questo Collegio rileva in primo luogo che “In linea generale va poi affermato che la previa informativa al comune, come richiesta dall'art.
6, comma 4 l. n. 328/00, non è surrogabile da una informativa postuma a ricovero già avvenuto. Come detto, l'informativa previa al comune ha il precipuo scopo di mettere
l'ente nelle condizioni di verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa che è tenuto a rispettare” (Cass. Civ. Ord. n. 24631/22, in parte motiva).
Peraltro va osservato come non risulti documentato se nel tempo intermedio, intercorso tra la comunicazione del marzo 2015 e la richiesta, da parte della , del Parte_1
rimborso delle rette relative al periodo gennaio 2020- maggio 2021, il ricovero della minore presso la struttura si sia protratto continuativamente, mentre è certo che, con riferimento ai periodi accertati, la debenza delle somme sia stata sempre contestata dal anche in sede giudiziaria (così come emerge dal lungo contenzioso Controparte_1 che ha visto la contrapporsi dapprima al – sentenza n, Parte_1 Controparte_1
pag. 9/11 431/2016 del Tribunale di Chieti- e successivamente al - Controparte_2
sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Chieti e sentenza 837/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della appellante come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00) in applicazione del DM 147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, avverso la sentenza n. 111/2023 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data
27 febbraio 2023, nei confronti del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 9.991,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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