TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 21689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21689/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCA SELENA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOLPIN MONICA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] ed nato a [...] il [...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/09/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, al regime di visita ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido CP_2 CP_3
condiviso, con collocamento alternato dei ragazzi presso ciascun genitore a settimane alterne, così come attualmente in atto, mantenendo residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse [come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare i figli nel loro percorso educativo e di crescita, con le quali i genitori intratterranno rapporti), all'educazione], ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337, comma 3, c.p.c. relativamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che per quanto concerne le festività, vacanze e ponti, i genitori concordano che:
• durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé e CP_2
per almeno quindici giorni anche non consecutivi o un tempo maggiore in accordo con CP_3
i minori e nel restante periodo di vacanze scolastiche estive i genitori proseguiranno secondo l'alternanza ordinaria;
• durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i ragazzi, ad anni alterni, la settimana di Natale dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e quella di Capodanno dal 31 dicembre sino al
6 gennaio;
nel 2024 la prima settimana sarà trascorsa con la madre e la successiva con il padre,
e cosi in via alternata negli anni successivi fatti salvi diversi accordi;
• e trascorreranno le vacanze di Pasqua al 50% con ciascun genitore: Pasqua 2025 CP_2 CP_3
con la mamma e Pasquetta 2025 col papà e così via ad anni alterni tra loro, fatti salvi diversi accordi;
• e trascorreranno le vacanze di Carnevale col genitore assegnatario della relativa CP_2 CP_3
settimana ex calendario ordinario fatti salvi diversi accordi;
• i genitori trascorreranno con i figli le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre col genitore assegnatario della relativa settimana ex calendario ordinario.
Laddove le festività coincidano con un “ponte” scolastico, i figli trascorreranno tale periodo con il genitore assegnatario del relativo weekend di pertinenza. Ciò fatti salvi diversi accordi;
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento di e in via diretta per il tempo CP_2 CP_3
in cui ciascuno li avrà con sé, ciò in ragione del collocamento alternato in virtù del quale entrambi i genitori provvedono fattivamente ai ragazzi in maniera paritaria;
DISPONE che i genitori concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, nonché, altresì, delle spese – indicate in via esemplificativa – per abbigliamento anche sportivo, calzature e così via sostenute nell'interesse di e I coniugi concordano di indicare in CP_2 CP_3
quindici giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché la somma possa essere messa a disposizione da parte di entrambi i genitori prima di sostenere la spesa stessa;
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito al 50% da CP_4
ciascun genitore;
DÀ ATTO che i genitori stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
Dà ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per i figli minori del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21689/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCA SELENA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOLPIN MONICA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] ed nato a [...] il [...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/09/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, al regime di visita ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido CP_2 CP_3
condiviso, con collocamento alternato dei ragazzi presso ciascun genitore a settimane alterne, così come attualmente in atto, mantenendo residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse [come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare i figli nel loro percorso educativo e di crescita, con le quali i genitori intratterranno rapporti), all'educazione], ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337, comma 3, c.p.c. relativamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che per quanto concerne le festività, vacanze e ponti, i genitori concordano che:
• durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé e CP_2
per almeno quindici giorni anche non consecutivi o un tempo maggiore in accordo con CP_3
i minori e nel restante periodo di vacanze scolastiche estive i genitori proseguiranno secondo l'alternanza ordinaria;
• durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i ragazzi, ad anni alterni, la settimana di Natale dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e quella di Capodanno dal 31 dicembre sino al
6 gennaio;
nel 2024 la prima settimana sarà trascorsa con la madre e la successiva con il padre,
e cosi in via alternata negli anni successivi fatti salvi diversi accordi;
• e trascorreranno le vacanze di Pasqua al 50% con ciascun genitore: Pasqua 2025 CP_2 CP_3
con la mamma e Pasquetta 2025 col papà e così via ad anni alterni tra loro, fatti salvi diversi accordi;
• e trascorreranno le vacanze di Carnevale col genitore assegnatario della relativa CP_2 CP_3
settimana ex calendario ordinario fatti salvi diversi accordi;
• i genitori trascorreranno con i figli le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre col genitore assegnatario della relativa settimana ex calendario ordinario.
Laddove le festività coincidano con un “ponte” scolastico, i figli trascorreranno tale periodo con il genitore assegnatario del relativo weekend di pertinenza. Ciò fatti salvi diversi accordi;
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento di e in via diretta per il tempo CP_2 CP_3
in cui ciascuno li avrà con sé, ciò in ragione del collocamento alternato in virtù del quale entrambi i genitori provvedono fattivamente ai ragazzi in maniera paritaria;
DISPONE che i genitori concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, nonché, altresì, delle spese – indicate in via esemplificativa – per abbigliamento anche sportivo, calzature e così via sostenute nell'interesse di e I coniugi concordano di indicare in CP_2 CP_3
quindici giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché la somma possa essere messa a disposizione da parte di entrambi i genitori prima di sostenere la spesa stessa;
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito al 50% da CP_4
ciascun genitore;
DÀ ATTO che i genitori stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
Dà ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per i figli minori del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.