Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4597 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA PACINI 5 - 90013 Parte_1
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via TRIPOLI, 1 - 14049 NIZZA Controparte_1
MONFERRATO, presso lo studio dell'Avv. PESCE LUISA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E
AVV. (C.F. ) con studio in Palermo, via Liber- Controparte_2 C.F._1 tà n.107, n.q. di curatore speciale del minore, nata ad [...] Persona_1
l'11.11.2017
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: revisione condizioni di regolamentazione filiazione naturale.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la modi- Parte_1 fica dei provvedimenti di cui al decreto dell'11.07.2018, R.G. n. 1082/2018, emesso dal
Tribunale di Alessandria – Sez. Volontaria giurisdizione, sul punto in cui era stato stabilito il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, per la minore nata in data [...] ad [...] e asse- Persona_1 gno di mantenimento a carico del padre per € 300,00 mensili oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie.
Con la domanda di revisione, la ricorrente chiedeva, quindi, la modifica del regime in esclusivo allegando la sostanziale assenza del padre e le difficoltà di concordare decisioni di maggiore interesse per la minore, specie sul versante scolastico.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti Controparte_1 Per_ per la modifica del regime di affido, chiedendo disporsi che la minore trascorresse in compagnia del padre, a decorrere dall'estate 2023 , un mese continuativo nel periodo estivo nonché i periodi di festività infrannuali con il padre, salva l'eventuale alternanza annuale del giorno di Natale (un anno col padre ed un anno con la madre).
Rappresentava che in data 22/02/2019 la ricorrente aveva già adito il Tribunale di Ge- nova per chiedere la modifica del provvedimento pronunciato dal Tribunale di Alessandria con la previsione di visita del padre alla figlia una volta alla settimana, per la durata di due ore, alla presenza e presso l'abitazione materna , trascorsi sei mesi di continuità delle pre- dette modalità di frequentazione, una visita settimanale per mezza giornata e, dopo il com- pimento del terzo anno di età un'intera giornata settimanale. Esponeva ancora che in quel procedimento le parti avevano raggiunto il seguente accordo
Lamentando, tuttavia, un mancato dialogo tra le parti per condotta imputabile alla ricor- rente, chiedeva confermarsi l'affido condiviso e la regolamentazione di un regime di fre- quentazione che, compatibilmente con la distanza delle due attuali residenze, consenta al
- 2 - padre una lunga frequentazione della figlia nel periodo estivo e durante le festività annuali, onerando la madre dei maggiori costi che il padre è costretto a sopportare per esercitare il suo ruolo paterno.
Con provvedimento del 6/07/2023, veniva così provvisoriamente stabilito “il padre pos- sa incontrare la figlia allorquando egli si rechi presso il luogo di residenza della medesima minore, secondo modalità che verranno di volta in volta concordate dalle parti nell'interesse e per il bene della figlia” e veniva dato incarico ai consultori familiari di rispettiva compe- tenza territoriale di ciascuna parte di sostenerle nell'esercizio delle loro competenze genito- riali e di raccordarsi al fine di predisporre un progetto di sostegno della genitorialità delle parti.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del regime di affidamento della figlia della coppia.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudi- ziaria adita, invocata stante il trasferimento della minore, congiuntamente alla madre, in
Orsara Bormida, avvicinandosi così alla famiglia paterna ed al padre stesso: nessuna deroga all'art. 473 bis 11 c.p.c. appare sussistente, essendo stato correttamente incardinato il giudi- zio nel tribunale dell'ultima residenza della minore prima del trasferimento, avvenuto in corso di causa.
Ancora in via preliminare va detto che, con nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., la ricorrente ha modificato la domanda chiedendo pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente. A tale domanda il resistente si è opposto, deducendo in primo luogo la inammissibilità per tardività.
In punto di rito, deve rigettarsi l'eccezione sollevata atteso che, ai sensi dell'art. 473 bis
19 c.p.c., le parti possono sempre introdurre domande nuove relative all'affidamento dei fi- gli, non sussistendo neppure il limite temporale della precisazione delle conclusioni – qui comunque rispettato – previsto per le domande a contenuto economico.
Nel merito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, e di re- cente anche con la pronuncia Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708, che in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti.
Pertanto, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qua- lora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, at-
- 3 - traverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con rife- rimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei ser- vizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Infatti, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita
(Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
In altri termini, il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accer- tamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della re- sponsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Ciò detto, il collegio non ritiene che ci siano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della nuova domanda, quanto piuttosto di quella originaria di modifica del regime di affido che, per comodità espositiva, devono essere trattate insieme
Si giunge a tale conclusione esaminando le relazioni di tutti i servizi coinvolti nel caso.
Prendendo le mosse dalla posizione della minore, dalla valutazione operata dalla NPIA nella relazione del settembre 2024 di cui si riportano di seguito le conclusioni:
- 4 - Per_ non è emerso quel pregiudizio irreversibile per , nei termini sopra sintetizzati.
D'altro canto, dalla relazione coeva del Consultorio Familiare a recepimento del Pt_2 lavoro svolto in modalità coordinata coi servizi del luogo di residenza del resistente, è risul- tato che confermato nella relazione del Consorzio Intercomunale socio-assistenziale di Nizza
Monferrato che ha specificato: “Il signor rimane fermo sulla sua posizione riferen- CP_1 do con aggressività e rabbia “capisco perché gli uomini ammazzano le donne, so solo io quanto sono stato male per questo sistema ingiusto”. Alla luce delle ultime affermazioni ri- portate dal signor la scrivente ha convenuto con la psicologa della Neuropsichiatria CP_1
Infantile di Nizza Monferrato (AT) che temporaneamente sarebbe meglio non insistere nel Per_ proporre al padre di prendere parte ai contatti già esistenti tra e la nonna. La nonna Per_ paterna continua a mantenere contatti telefonici con la minor e riferisce che nel mese di Giugno ha visto sua IP in presenza anche della madre. Il signor non ha volu- CP_1 to effettuare videochiamate e attuare comportamenti che consentano una ripresa graduale dei rapporti con la minore. Inoltre, il servizio di riferimento della madre e della minore ha riferito che, vista anche la poca flessibilità del signor , non sia possibile pro- Controparte_1 porre soggiorni della minore presso il padre senza preventivamente attuare un riavvicina- mento graduale. La circostanza farebbe ritenere necessario la continuazione di un supporto psicologico a favore del signor ”. Controparte_1
Anziché focalizzarsi sul suo ruolo di padre, infatti, il ha posto come unica possi- CP_1
- 5 - bilità quella di tenere con sé la bambina periodicamente presso il proprio Comune di resi- denza trascurando anche i consigli degli operatori
Quel che è emerso, pertanto, è una forte criticità attuale nel recupero della relazione pa- dre-figlia imputabile esclusivamente ad una incapacità del resistente di approcciarsi con consapevolezza a tale problema, non riconoscendolo nemmeno come tale.
Da qui, se la decadenza dalla responsabilità genitoriale va dichiarata quando la relazione genitore-figlio sia ormai irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile, oppure ancora quando mantenere una responsabilità genitoriale rappresenta in sé pregiu- dizio per il minore, è vero altresì che le criticità nel rapporto possono giustificare la misura dell'affido super-esclusivo, che è adeguata alla tutela dell'interesse del minore, in quanto idonea ad assicurarne la tutela ed evitare ogni possibile pregiudizio, mantenendo comunque un potere di vigilanza del genitore che non risulta costituire, di per sé , pregiudizio per il fi- glio.
Va, quindi, accolta la domanda di modifica del regime di affido in esclusivo e, onde scon- giurare la possibile (rectius probabile, poiché già verificatasi) paralisi decisionale su que- stioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario -
- 6 - nell'interesse superiore della prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Al contempo appare necessario disporre la continuazione della presa in carico del servi- zio socio-assistenziale locale per sostegno alla capacità genitoriale del padre, secondo le in- dicazioni già fornite dagli operatori coinvolti, considerando tale percorso un tassello impre- scindibile nel recupero della relazione parentale nel suo connotato più profondo.
Quanto alle frequentazioni con il padre, qualora lo stesso manifesterà l'interesse a incon- trare la figlia, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza alcuna frequentazione, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti.
Sull'aspetto economico nessuna statuizione va adottata in assenza di domanda e tenuto conto dell'avvicinamento geografico della figlia al padre.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti di;
Controparte_1 modifica le condizioni di cui al decreto dell'11.07.2018, R.G. n. 1082/2018, emesso dal
- 7 - Tribunale di Alessandria – Sez. Volontaria giurisdizione e, per l'effetto, dispone l'affido esclusivo di nata in data [...] ad [...] alla madre, con- Persona_1 centrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità ge- nitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare la figlia, dovrà rivol- gersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza della minore al fine di organizzare gli incontri protetti;
dispone la continuazione della presa in carico del servizio socio-assistenziale locale per sostegno alla capacità genitoriale del padre, secondo le indicazioni già fornite dagli operato- ri coinvolti, con invito all'ente a relazionare al Giudice Tutelare del nuovo luogo di residen- za della minore;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 05/06/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Donata D'Agostino
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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