Articolo 2 della Legge 12 marzo 1973, n. 83
Articolo 1
Versione
29 aprile 1973
Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 aprile 1973