Art. 23.
Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale e' aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonche' degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area.
Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.
Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale e' aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonche' degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area.
Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.