Art. 77.
(Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse).
Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto.
I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinche' le convenzioni siano lealmente osservate.
(Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse).
Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto.
I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinche' le convenzioni siano lealmente osservate.