Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 859/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA M. STABILE n. 85, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI ENRICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA M. STABILE n. 85, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI ENRICO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 28/6/2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/2/2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 10/2/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati, continuando a rispettarsi e ad essere solidali fra loro, come hanno sempre fatto, non perché vincolati da un obbligo di legge, ma per un'effettiva affectio che permane tuttora.
2) Nella casa familiare sita in Palermo, in Viale dei Fiori 15, continuerà ad abitare la Sig.ra insieme alle figlie. e gestiscono in piena Pt_1 Per_1 Per_2 autonomia la loro relazione con il papà, stabilendo concordemente quando e come trascorrere il tempo insieme.
3) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, riconoscono non dovuto alcun assegno di mantenimento reciproco. A solo titolo di contributo alle spese per la conduzione della casa familiare, il Sig. continuerà a CP_1 corrispondere le spese e gli oneri connessi necessari all'assistenza domestica presso l'abitazione di Viale dei Fiori, impegnandosi a riconoscere tali spese e oneri connessi anche in caso di sostituzione dell'attuale collaboratrice e ciò fino a che le figlie manterranno il loro domicilio presso l'abitazione familiare.
4) A titolo di contributo diretto per il mantenimento delle figlie, il Sig. CP_1 verserà alle stesse, a mezzo bonifico sui loro rispettivi c/c e/o ricarica delle rispettive carte prepagate, un importo mensile pari ad €.
1.000.00 ciascuna.
Entrambi i genitori continueranno ad educare le figlie ad un uso consapevole del denaro, stimolando il risparmio in vista delle loro future necessità.
5) Il Sig. si impegna a sostenere integralmente le spese universitarie Pt_2
e post-universitarie delle figlie, anche presso università private, nonché le eventuali spese di alloggio in caso di scelte che implichino il loro trasferimento in altre sedi.
6) A tutte le altre spese straordinarie (assicurazioni sanitarie private,
2 iscrizione a circoli o a club, eventuale vestiario straordinario, viaggi, sport e hobbies) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno.
7) Resta comunque inteso che entrami i genitori continueranno, come sempre fatto, a mantenere, curare ed assistere materialmente e moralmente le loro figlie, assecondando le loro necessità, sia in termini di spese ordinarie, sia stmordinarie, autonomamente e proporzionalmente alle rispettive possibilità e capacità reddituali e patrimoniali, impegnandosi a condividere eventuali spese impreviste e straordinarie e assicurandosi reciprocamente piena solidarietà e condivisione nell'assunzione delle occorrende decisioni”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 859/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 10/2/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 23 p. 2, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3 4