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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. ME IL, nella causa iscritta al n 9967/2024 R.G.L., promossa
D A
c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Venezia n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Abbate per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma in via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
CP_
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.6.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità sulla pensione n. 14036793 Cat.
VO in godimento al defunto padre.
A sostegno del ricorso deduceva di essere in possesso dei requisiti di legge, ma l Controparte_2
aveva rigettato la domanda inoltrata in data 22.07.2022 non avendolo riconosciuto inabile alla data della morte del familiare.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 17/9/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
La domanda è infondata.
Ai sensi l'art. 13 R.D.L. 14/4/1939, n. 636, così come sostituito dall'art. 22 L. 903/65 è previsto che
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
L'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n. 818, prevede che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Ora nel caso di specie parte ricorrente non ha dato prova della condizione sanitaria di inabilità, come da CTU agli atti.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente soggetto non inabile al 100% così concludendo:
“In conclusione il ricorrente all'esito della valutazione medico-legale effettuata dalla scrivente su
richiesta del Sig. Giudice del Lavoro risulta invalido civile con riduzione permanente della capacità
lavorativa nella misura del 82% (all'esito della seguente somma a scalare 35% (obesità con complicanze artrosiche)+30 %(cecità monoculare)+ 21% (cardiopatia ipertensiva)+21% (DM tipo
2 senza complicanze per analogia)+35 %(emosiderosi epatica per analogia) = 82%). In
conclusione, NON sono presenti i requisiti sanitari previsti per l'inabilità totale e permanente al
100%.”
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
Tenuto conto della insussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge la domanda deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, la parte soccombente non va condannata al pagamento, tenuto conto del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese per la CP_1
consulenza tecnica.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 30.9.2025
Il Giudice Onorario
ME IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. ME IL, nella causa iscritta al n 9967/2024 R.G.L., promossa
D A
c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Venezia n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Abbate per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma in via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 17.9.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
CP_
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.6.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità sulla pensione n. 14036793 Cat.
VO in godimento al defunto padre.
A sostegno del ricorso deduceva di essere in possesso dei requisiti di legge, ma l Controparte_2
aveva rigettato la domanda inoltrata in data 22.07.2022 non avendolo riconosciuto inabile alla data della morte del familiare.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 17/9/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa.
La domanda è infondata.
Ai sensi l'art. 13 R.D.L. 14/4/1939, n. 636, così come sostituito dall'art. 22 L. 903/65 è previsto che
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
L'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n. 818, prevede che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Ora nel caso di specie parte ricorrente non ha dato prova della condizione sanitaria di inabilità, come da CTU agli atti.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente soggetto non inabile al 100% così concludendo:
“In conclusione il ricorrente all'esito della valutazione medico-legale effettuata dalla scrivente su
richiesta del Sig. Giudice del Lavoro risulta invalido civile con riduzione permanente della capacità
lavorativa nella misura del 82% (all'esito della seguente somma a scalare 35% (obesità con complicanze artrosiche)+30 %(cecità monoculare)+ 21% (cardiopatia ipertensiva)+21% (DM tipo
2 senza complicanze per analogia)+35 %(emosiderosi epatica per analogia) = 82%). In
conclusione, NON sono presenti i requisiti sanitari previsti per l'inabilità totale e permanente al
100%.”
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
Tenuto conto della insussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge la domanda deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, la parte soccombente non va condannata al pagamento, tenuto conto del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese per la CP_1
consulenza tecnica.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 30.9.2025
Il Giudice Onorario
ME IL