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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2609 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'avv. Rossella Filacaro e dall'avv. Filippo Zazzera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ovidio n. 32, giusta delega in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. n. 77778/19476 Persona_1 del 23/01/2011, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 172/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 30/01/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado premesso di aver presentato Parte_1
CP_ domanda di rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62, accolta dall' in data 31.12.2014, nonché richiesta di prepensionamento parimenti accolta con CP_ decorrenza dal 1 febbraio 2015, dopo aver ricevuto la disposizione dell' di
Roma Eur n. 700200-18-0086 del 30.05.2018 con la quale le veniva notificato l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia “per irregolarità della prova del rapporto di lavoro”, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro l' per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rendita vitalizia ex 13 L. 1338/62 con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela n° 700200-18-0086 del 30.05.2018 e conferma della pensione n. 13584546; - In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la revoca della rendita vitalizia, condannare l' al risarcimento del danno CP_1 subito dalla ricorrente per la revoca della rendita vitalizia e della pensione, da quantificarsi nella misura della pensione mensile in godimento al momento della revoca, capitalizzata in relazione all'aspettativa di vita della ricorrente, nonché la restituzione dell'intero importo già versato ai fini nella costituzione della rendita vitalizia pari a Euro 57.106,50 . - in estremo subordine, condannare
l' alla restituzione dell'intero importo già versato pari a Euro 57.106,50 CP_1 poiché indebitamente percepito nonché condannare l'ente convenuto al risarcimento del danno in via equitativa comunque parametrato alla gravità dello stesso, per le rassegnate dimissioni, la mancanza di occupazione e la perdita del diritto a pensione.Con vittoria di spese e competenze legali.”
Deduceva la ricorrente, in sintesi, di aver presentato - dopo aver verificato l'omesso versamento dei contributi da parte dei suoi datori di lavoro per il periodo compreso tra il 4.1.82 ed il 31.3.1987 - domanda per rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/62, alla quale aveva allegato copia conforme del proprio libretto di lavoro e che detta domanda aveva trovato accoglimento con CP_ provvedimento dell' notificatole in data 31.12.2014.
Rappresentava, inoltre, che anche la domanda di prepensionamento, alla quale aveva allegato tutta la documentazione richiesta dall'Ente, veniva accolta CP_ dall' in data 1.1.2015, e che proprio in forza dei suddetti riconoscimenti aveva proceduto a rassegnare le proprie dimissioni. Deduceva poi, di aver ricevuto soltanto in data 26.07.2016, ad oltre 18 mesi dal CP_ procedimento di accoglimento, richiesta da parte dell' di “esibizione del libretto di lavoro in originale o in copia autentica”, richiesta che per causa a lei non imputabile non poteva essere soddisfatta, non gravando più sul datore di lavoro l'obbligo di conservazione della richiesta documentazione, e che in conseguenza di ciò l' aveva provveduto a notificarle, con CP_2 disposizione n.700200-18-0086 del 30.05.2018, dopo quasi 4 anni,
l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia “per irregolarità della prova del rapporto di lavoro, in quanto agli atti risulta consegnata copia del libretto di lavoro, autenticata dalla ditta SEAT
PAGINE GIALLE ITALIA S.pA. con timbro della società e firma illeggibile, non idonea perché trattasi di copia non autenticata dal pubblico ufficiale secondo la normativa vigente”, con conseguente revoca della prestazione pensionistica.
La ritenendo illegittimi i suddetti provvedimenti, adiva pertanto il Giudice Pt_1 del Lavoro. CP_ Nella resistenza dell' il quale chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto, il primo giudice, espletata l'istruttoria documentale accoglieva parzialmente il ricorso cosi decidendo: “condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte ricorrente, di euro 57.106,50, oltre accessori di legge;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale di prime cure in sintesi: i) ha rilevato che, in forza dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nella materia previdenziale il regime di prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e che pertanto “la questione dell'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione”; ii) richiamata la normativa in materia, ed in particolare l'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 ed il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L n. 636/1939 e dell'art. 3 della L. n. 335/1995,ha rilevato che, poiché il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia è assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale,
“nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 22/9/2014) il termine di prescrizione dei contributi omessi – decorrente dal momento in cui i singoli contributi sarebbero dovuti essere versati (nel periodo dal 4/01/1982 al 31/03/1987) – risulta interamente decorso, non essendo stai posti in essere medio tempore atti interruttivi della prescrizione, e pertanto tali contributi non posso più essere versati”, “ e che neppure risulta essere stata effettuata la denuncia ex art. 3 , co
. 9, lett. a II periodo della L. n. 335/1995”; iii) ha pertanto dichiarato l'estinzione del diritto della lavoratrice alla rendita vitalizia per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità del provvedimento del 1/02/2014 di accoglimento della domanda di rendita vitalizia presentata dalla ricorrente, e di legittimità del CP_ provvedimento emesso da in autotutela in data 30/05/2018 avente ad oggetto l'annullamento del precedente provvedimento, e di riflesso l'obbligo dell' di restituire il capitale versato dal lavoratore al fine della costituzione CP_1 della predetta rendita (pari ad euro 57.106,50); iv) ha ritenuto non condivisibile la tesi di parte ricorrente circa l'avvenuta consumazione del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale in forza del lasso di tempo temporale di 4 anni intercorso tra l'accoglimento della domanda e l'esercizio del suddetto potere, affermando che “ il rapporto previdenziale intercorrente tra le parti è di natura privatistica e nell'ambito di esso sussistono soltanto diritti soggettivi ed obblighi: pertanto tale rapporto non è assoggettato, di per sé, alle disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) che riguardano prevalentemente l'attività autoritativa (discrezionale o vincolata) della p.a. e non quella paritetica” e che anche a voler applicare al caso di specie L. n. 241/1990 e s.m.i, il potere di autotutela sarebbe stato esercitato comunque legittimamente dall'Ente, in forza del co. 2 bis dell'art. 21- nonies della citata legge, laddove si legge che “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà false o mendaci…, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi di cui al. Co. 1”, essendo stata accolta, nel caso di specie, la domanda amministrativa di rendita vitalizia sulla base di una semplice fotocopia del libretto di lavoro, la cui conformità all'originale non era stata attestata; vii) ha infine affermato che “dal rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità del provvedimento in autotutela n. 700200-18-0086 del 30.05.2018, deriva altresì il rigetto della domanda di conferma della pensione n. 13584546, in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accoglimento della prima”, nonché
“l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima parte ricorrente per effetto della revoca della rendita vitalizia e della pensione (erroneamente formulata in via subordinata dalla parte ricorrente), in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento della legittimità degli atti posti in essere dalla parte convenuta”.
Con ricorso in appello, ha impugnato la decisione con quattro Parte_1 distinti motivi di gravame, al fine di ottenere, in riforma della pronuncia appellata, il riconoscimento del suo diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 .L
1338/62 con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela e la conferma della pensione n. 13584546, nonché in subordine il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa della negligenza dell' per non aver verificato tutti i presupposti di legge necessari CP_1 all'accoglimento della domanda presentata.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale resistendo al gravame ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.10.2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per “erronea applicazione e/o falsa interpretazione dell'art. 13 L. n.
1338/1962, nonché dell'art. 55, co. 2 R.D.L. n. 1827/1935”, nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della rendita vitalizia sul presupposto del rilievo d'ufficio del decorso del termine di prescrizione decennale del diritto della lavoratrice di chiedere la costituzione della predetta CP_ rendita, senza considerare che l' mai prima della costituzione nel giudizio di primo grado, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e che anche in sede di annullamento in autotutela, il provvedimento era stato emesso esclusivamente per presunta “irregolarità della prova del rapporto di lavoro”.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, infatti, attesa la natura risarcitoria e ripristinatoria da sempre riconosciute al diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, tale diritto avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina civilistica di cui all'art. 2937 c.c., e non a quella previdenziale, come erroneamente statuito dal primo giudice.
Secondo l'applicazione della suddetta normativa civilistica, infatti, CP_ l'accoglimento dell' della relativa domanda, seppur presentata a distanza di oltre 10 anni dalla prescrizione dei contributi omessi, costituirebbe una tacita rinuncia da parte dell'Ente a far valere la compiuta prescrizione del diritto di cui all'art. 13 L. 1338/1962, ai sensi dell'art. 2937 co. 2 e 3 c.c.
Tale tesi non risulta condivisibile.
La questione controversa in causa, è stata infatti affrontata dalle sezioni unite della S.C. con la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: "il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione".
Successivamente, con ordinanza n. 27683 del 3.12.2020, la Corte ha affermato che “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione della L. n. 1338 del 1962, ex art.
13, e quella ex art. 2116 c.c., comma 2, e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez. un., n. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi, senza che rilevi la conoscenza
o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.)”.
Per poter meglio comprendere gli approdi giurisprudenziali più recenti è opportuno richiamare la ricostruzione dell'istituto, così come esaustivamente operata dalla Corte appello Brescia sez. lav., con la recente pronuncia n. 158 del
24/05/2023 secondo cui:- << Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 che dispone: “ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi” stabilendo anche che “ il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. >>
Delineato dunque il quadro normativo e giurisprudenziale, risulta evidente che in materia previdenziale, proprio in virtù dei principi di indisponibilità della prescrizione e di irricevibilità della contribuzione prescritta, correttamente richiamati dal primo giudice nell'impianto motivazionale, vigono importanti deroghe alle regole civilistiche ed in particolare a quelle fissate negli artt. 2937,
2938 e 2040 c.c, che in tale ambito non possono dunque trovare applicazione, come sostenuto invece da parte appellante.
La prescrizione del diritto di credito come regolata dal codice civile è infatti informata al principio della disponibilità, sicché ha efficacia meramente preclusiva: con la maturazione della prescrizione l'obbligazione non è estinta, ma il debitore acquista il potere di far valere l'estinzione. La prescrizione dei crediti per contributi previdenziali, al contrario, si fonda su un principio di assoluta indisponibilità, desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c, sicché ha efficacia estintiva automatica (Cass., 10 agosto 2020, n. 16865, Rv.658584;
Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 6328871) perché è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass., 4 dicembre 2018, n. 31345).
Sulla scorta di tali principi, dunque, anche l'ulteriore osservazione sollevata dall'appellante, per cui la prescrizione non sarebbe stata posta a fondamento del provvedimento di revoca, appare irrilevante.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, risulta che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato i richiamati principi giurisprudenziali poiché ha calcolato che tra la proposizione della domanda di rendita vitalizia (avvenuta il
22.09.2014) e il periodo scoperto dal versamento dei contributi (dal 4.01.1982 al 31.3.1987) sono decorsi più di dieci anni per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta “l'erronea applicazione e/o falsa interpretazione dell'art. 13, co. 4 e 5 della l. 1338/1962 nonché dell'art. 21 nonies, L. 241/1990” dolendosi dell'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 21 nonies co. 1 1 della Legge n. 241/90, ritendo al più che nel caso de quo ricorresse l'ipotesi derogatoria di cui al co. 2 bis del medesimo articolo (autotutela esercitabile anche oltre i 18 mesi) in quanto il provvedimento di accoglimento CP_ della rendita vitalizia e dunque della pensione da parte dell' sarebbero stati conseguiti dalla ula base di una falsa rappresentazione della realtà per non Pt_1 aver fornito adeguate prove circa i rapporti lavorativi intercorsi negli anni di interesse.
Anche tale motivo di gravame è infondato.
Appaiono sul punto assorbenti le condivisibili considerazioni ribadite dalla S.C.
(ex multis Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003, conforme Cass. Sez.
L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014) secondo cui: “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Ente previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti,
è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta.”.
Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa CP_ in disfunzioni procedimentali addebitabili all' salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento del medesimo.
In sostanza deve essere affermata l'indifferenza dell'eventuale violazione procedurale rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria.
(Cass.n.2804/03).
Sempre sulla questione dell'applicabilità, nella materia pensionistica di cui si discute, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, il Collegio concorda peraltro con quanto già da questa stessa Corte espresso in simile fattispecie (si veda sent. 304 del 22.1.2023 che richiama la sentenza n. 3837/2022): “l'art. 21 nonies cit. si riferisce al procedimento amministrativo di autotutela in relazione a provvedimenti amministrativi di “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ossia a provvedimenti amministrativi adottati con tipico esercizio della discrezionalità amministrativa e che abbiano ad oggetto l'attribuzione di
“vantaggi economici”, tanto che appunto, l'esercizio dell'autotutela necessita anche della valutazione “degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.
Si tratta, pertanto, di norma non applicabile in materia di riconoscimento del diritto alla pensione, e finanche in tema di costituzione della rendita vitalizia, CP_ laddove l' non “attribuisce” con esercizio di discrezionalità amministrativa alcun vantaggio, ma svolge una attività meramente ricognitiva di posizioni giuridiche di diritti soggettivi prevista dalla normativa pubblicistica. Sotto questo profilo pertanto, l'art. 21 nonies cit. non è applicabile all' nei casi richiamati, potendo l' sempre intervenire nell'esercizio dei propri poteri CP_3 di controllo della corrispondenza alla normativa in vigore.”
Giova rammentare, inoltre, che avendo il rapporto contributivo natura pubblicistica ed essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico che danno luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, è sempre riconosciuto all' Ente il potere di annullare d'ufficio in sede di CP_4 autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento risultante ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1399 del 08/02/2000, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n.
809 del 19/01/2021).
Le ulteriori doglianze che impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto al più applicabile alla fattispecie il 2° co. dell'art
21 nonies, non risultano meritevoli di disamina in quanto assorbite dall'esame della doglianza che ha portato a ritenere inapplicabile al caso di specie le disposizioni di cui all'art. 21 L. 241/1990.
Con il terzo motivo di gravame la lavoratrice impugna la sentenza per “mancata applicazione dell'art. 52 co. 2 della L. 88/89” che espressamente prevede che in assenza di dolo da parte del percipiente, il legittimo affidamento impedisce ogni forma di recupero delle somme indebitamente percepite,” lamentando che il
Primo Giudice non avrebbe tenuto conto della sussistenza di un affidamento legittimo della lavoratrice conseguente all'adozione del provvedimento di concessione della rendita vitalizia.
Il motivo di appello è infondato.
Questa Corte rileva che l'appurata legale infondatezza del diritto alla rendita per intervenuta prescrizione rende irrilevante ogni stato soggettivo, in quanto l'errore sulla norma di legge, da una parte obbliga l'Amministrazione a porvi rimedio, dall'altra, non autorizza l'iscritto ad invocare a proprio favore l'affidamente in tesi creatosi su di un provvedimento radicalmente nullo e/o illegittimo.
Nello specifico, è noto che il riconoscimento dell'indebito previdenziale è CP_ subordinato alla ricorrenza dell'errore di qualsiasi natura imputabile all' e all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
(Cass.n.10627/21, Cass.n.17417/16, Cass.14517/20).
Secondo la consolidata giurisprudenza “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (così l'art. 80, terzo comma, rd. n. 1422 del
1924; l'art. 52 I. n. 88 del 1989; l'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in I. n. 638 del 1983; l'art. 13, primo comma, I. 412 del 1991)”
(v. Cass. n. 11498 del 1996).
Alla luce degli eventi esaminati, non può escludersi con certezza nel caso di specie la ricorrenza del dolo, dal momento che si è di fronte comunque ad una falsa rappresentazione dei fatti relativi al rapporto di lavoro (vista l'inidoneità probatoria della copia del libretto del lavoro consegnato dalla lavoratrice) né, tantomeno, può ipotizzarsi la buona fede dell'accipiens, considerando che la ricorrente non è un soggetto che “involontariamente” è stato posto nelle condizioni di essere destinatario di una prestazione indebita, ma è soggetto che si è attivamente adoperato per ottenerla in base ad una documentazione oggettivamente non valida, attesa altresì la irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, soggetto ad un regime pubblicistico (cfr. Corte d'appello di Roma, Sent. n. 2547/2022 del 15-06-2022).
Peraltro, osserva questa Corte che, non può non assumere rilievo la condotta tenuta dall'appellante, la quale, invece di fornire la prova scritta del rapporto di lavoro ai fini della costituzione della rendita vitalizia, si è limitata semplicemente ad affermare che all'epoca non sussisteva più alcun obbligo di mantenere l'originale del libretto del lavoro e che la responsabilità dovesse essere imputabile esclusivamente all' che aveva comunque accolto la sua CP_1 domanda, anche in carenza di una valida prova del rapporto di lavoro. Senza, si aggiunge, indicare ad esempio come avesse ottenuto la predetta copia e senza indicare chi l'avrebbe rilasciata per dimostrarne la presunta idoneità.
Anche nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente nulla ha provato o chiesto di provare circa l'esistenza del predetto rapporto, né ha integrato in via amministrativa o in sede giurisdizionale la prova necessaria ai fini in esame.
Con il quarto motivo di appello, che parimenti non può essere accolto, viene censurata poi la sentenza del Tribunale di Velletri nella parte in cui il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata per il danno dalla stessa subito a causa delle rassegnate dimissioni, della mancata occupazione e della perdita del diritto alla pensione, eventi tutti ricollegabili alla CP_ sola negligenza dell' per non aver verificato correttamente l'esistenza di tutti i necessari presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia.
Il motivo non dialoga con la sentenza, limitandosi soltanto a rivendicare, sulla base delle stesse motivazioni prospettate in primo grado, il diritto al risarcimento del danno, senza indicare in base a quali elementi il primo Giudice avrebbe errato, se non invocando nuovamente il principio del legittimo affidamento, su cui si è già avuto modo di argomentare in ordine alla insussistenza.
Risulta invero, corretto il ragionamento logico – giuridico effettuato dal
Tribunale, laddove ha affermato che : “dal rigetto delle domande della parte ricorrente aventi per oggetto, rispettivamente, l'accertamento del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, la dichiarazione di invalidità del provvedimento in autotutela n. 700200-18-0086 del 30.05.2018 e la conferma della pensione n. 13584546, deriva altresì l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima parte ricorrente per effetto della revoca della rendita vitalizia e della pensione (erroneamente formulata in via subordinata da parte ricorrente), in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento della illegittimità degli atti posti in essere dalla parte convenuta”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere pertanto integralmente rigettato.
L'esito complessivo della lite, legittima la pronuncia di compensazione delle spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall''art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 10 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2609 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'avv. Rossella Filacaro e dall'avv. Filippo Zazzera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ovidio n. 32, giusta delega in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. n. 77778/19476 Persona_1 del 23/01/2011, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 172/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 30/01/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado premesso di aver presentato Parte_1
CP_ domanda di rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62, accolta dall' in data 31.12.2014, nonché richiesta di prepensionamento parimenti accolta con CP_ decorrenza dal 1 febbraio 2015, dopo aver ricevuto la disposizione dell' di
Roma Eur n. 700200-18-0086 del 30.05.2018 con la quale le veniva notificato l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia “per irregolarità della prova del rapporto di lavoro”, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro l' per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rendita vitalizia ex 13 L. 1338/62 con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela n° 700200-18-0086 del 30.05.2018 e conferma della pensione n. 13584546; - In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la revoca della rendita vitalizia, condannare l' al risarcimento del danno CP_1 subito dalla ricorrente per la revoca della rendita vitalizia e della pensione, da quantificarsi nella misura della pensione mensile in godimento al momento della revoca, capitalizzata in relazione all'aspettativa di vita della ricorrente, nonché la restituzione dell'intero importo già versato ai fini nella costituzione della rendita vitalizia pari a Euro 57.106,50 . - in estremo subordine, condannare
l' alla restituzione dell'intero importo già versato pari a Euro 57.106,50 CP_1 poiché indebitamente percepito nonché condannare l'ente convenuto al risarcimento del danno in via equitativa comunque parametrato alla gravità dello stesso, per le rassegnate dimissioni, la mancanza di occupazione e la perdita del diritto a pensione.Con vittoria di spese e competenze legali.”
Deduceva la ricorrente, in sintesi, di aver presentato - dopo aver verificato l'omesso versamento dei contributi da parte dei suoi datori di lavoro per il periodo compreso tra il 4.1.82 ed il 31.3.1987 - domanda per rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/62, alla quale aveva allegato copia conforme del proprio libretto di lavoro e che detta domanda aveva trovato accoglimento con CP_ provvedimento dell' notificatole in data 31.12.2014.
Rappresentava, inoltre, che anche la domanda di prepensionamento, alla quale aveva allegato tutta la documentazione richiesta dall'Ente, veniva accolta CP_ dall' in data 1.1.2015, e che proprio in forza dei suddetti riconoscimenti aveva proceduto a rassegnare le proprie dimissioni. Deduceva poi, di aver ricevuto soltanto in data 26.07.2016, ad oltre 18 mesi dal CP_ procedimento di accoglimento, richiesta da parte dell' di “esibizione del libretto di lavoro in originale o in copia autentica”, richiesta che per causa a lei non imputabile non poteva essere soddisfatta, non gravando più sul datore di lavoro l'obbligo di conservazione della richiesta documentazione, e che in conseguenza di ciò l' aveva provveduto a notificarle, con CP_2 disposizione n.700200-18-0086 del 30.05.2018, dopo quasi 4 anni,
l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della rendita vitalizia “per irregolarità della prova del rapporto di lavoro, in quanto agli atti risulta consegnata copia del libretto di lavoro, autenticata dalla ditta SEAT
PAGINE GIALLE ITALIA S.pA. con timbro della società e firma illeggibile, non idonea perché trattasi di copia non autenticata dal pubblico ufficiale secondo la normativa vigente”, con conseguente revoca della prestazione pensionistica.
La ritenendo illegittimi i suddetti provvedimenti, adiva pertanto il Giudice Pt_1 del Lavoro. CP_ Nella resistenza dell' il quale chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto, il primo giudice, espletata l'istruttoria documentale accoglieva parzialmente il ricorso cosi decidendo: “condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte ricorrente, di euro 57.106,50, oltre accessori di legge;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale di prime cure in sintesi: i) ha rilevato che, in forza dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nella materia previdenziale il regime di prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e che pertanto “la questione dell'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione”; ii) richiamata la normativa in materia, ed in particolare l'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 ed il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L n. 636/1939 e dell'art. 3 della L. n. 335/1995,ha rilevato che, poiché il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia è assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale,
“nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 22/9/2014) il termine di prescrizione dei contributi omessi – decorrente dal momento in cui i singoli contributi sarebbero dovuti essere versati (nel periodo dal 4/01/1982 al 31/03/1987) – risulta interamente decorso, non essendo stai posti in essere medio tempore atti interruttivi della prescrizione, e pertanto tali contributi non posso più essere versati”, “ e che neppure risulta essere stata effettuata la denuncia ex art. 3 , co
. 9, lett. a II periodo della L. n. 335/1995”; iii) ha pertanto dichiarato l'estinzione del diritto della lavoratrice alla rendita vitalizia per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità del provvedimento del 1/02/2014 di accoglimento della domanda di rendita vitalizia presentata dalla ricorrente, e di legittimità del CP_ provvedimento emesso da in autotutela in data 30/05/2018 avente ad oggetto l'annullamento del precedente provvedimento, e di riflesso l'obbligo dell' di restituire il capitale versato dal lavoratore al fine della costituzione CP_1 della predetta rendita (pari ad euro 57.106,50); iv) ha ritenuto non condivisibile la tesi di parte ricorrente circa l'avvenuta consumazione del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale in forza del lasso di tempo temporale di 4 anni intercorso tra l'accoglimento della domanda e l'esercizio del suddetto potere, affermando che “ il rapporto previdenziale intercorrente tra le parti è di natura privatistica e nell'ambito di esso sussistono soltanto diritti soggettivi ed obblighi: pertanto tale rapporto non è assoggettato, di per sé, alle disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) che riguardano prevalentemente l'attività autoritativa (discrezionale o vincolata) della p.a. e non quella paritetica” e che anche a voler applicare al caso di specie L. n. 241/1990 e s.m.i, il potere di autotutela sarebbe stato esercitato comunque legittimamente dall'Ente, in forza del co. 2 bis dell'art. 21- nonies della citata legge, laddove si legge che “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà false o mendaci…, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi di cui al. Co. 1”, essendo stata accolta, nel caso di specie, la domanda amministrativa di rendita vitalizia sulla base di una semplice fotocopia del libretto di lavoro, la cui conformità all'originale non era stata attestata; vii) ha infine affermato che “dal rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità del provvedimento in autotutela n. 700200-18-0086 del 30.05.2018, deriva altresì il rigetto della domanda di conferma della pensione n. 13584546, in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accoglimento della prima”, nonché
“l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima parte ricorrente per effetto della revoca della rendita vitalizia e della pensione (erroneamente formulata in via subordinata dalla parte ricorrente), in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento della legittimità degli atti posti in essere dalla parte convenuta”.
Con ricorso in appello, ha impugnato la decisione con quattro Parte_1 distinti motivi di gravame, al fine di ottenere, in riforma della pronuncia appellata, il riconoscimento del suo diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 .L
1338/62 con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela e la conferma della pensione n. 13584546, nonché in subordine il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa della negligenza dell' per non aver verificato tutti i presupposti di legge necessari CP_1 all'accoglimento della domanda presentata.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale resistendo al gravame ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.10.2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per “erronea applicazione e/o falsa interpretazione dell'art. 13 L. n.
1338/1962, nonché dell'art. 55, co. 2 R.D.L. n. 1827/1935”, nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della rendita vitalizia sul presupposto del rilievo d'ufficio del decorso del termine di prescrizione decennale del diritto della lavoratrice di chiedere la costituzione della predetta CP_ rendita, senza considerare che l' mai prima della costituzione nel giudizio di primo grado, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e che anche in sede di annullamento in autotutela, il provvedimento era stato emesso esclusivamente per presunta “irregolarità della prova del rapporto di lavoro”.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, infatti, attesa la natura risarcitoria e ripristinatoria da sempre riconosciute al diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, tale diritto avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina civilistica di cui all'art. 2937 c.c., e non a quella previdenziale, come erroneamente statuito dal primo giudice.
Secondo l'applicazione della suddetta normativa civilistica, infatti, CP_ l'accoglimento dell' della relativa domanda, seppur presentata a distanza di oltre 10 anni dalla prescrizione dei contributi omessi, costituirebbe una tacita rinuncia da parte dell'Ente a far valere la compiuta prescrizione del diritto di cui all'art. 13 L. 1338/1962, ai sensi dell'art. 2937 co. 2 e 3 c.c.
Tale tesi non risulta condivisibile.
La questione controversa in causa, è stata infatti affrontata dalle sezioni unite della S.C. con la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: "il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione".
Successivamente, con ordinanza n. 27683 del 3.12.2020, la Corte ha affermato che “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione della L. n. 1338 del 1962, ex art.
13, e quella ex art. 2116 c.c., comma 2, e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez. un., n. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi, senza che rilevi la conoscenza
o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.)”.
Per poter meglio comprendere gli approdi giurisprudenziali più recenti è opportuno richiamare la ricostruzione dell'istituto, così come esaustivamente operata dalla Corte appello Brescia sez. lav., con la recente pronuncia n. 158 del
24/05/2023 secondo cui:- << Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 che dispone: “ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi” stabilendo anche che “ il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. >>
Delineato dunque il quadro normativo e giurisprudenziale, risulta evidente che in materia previdenziale, proprio in virtù dei principi di indisponibilità della prescrizione e di irricevibilità della contribuzione prescritta, correttamente richiamati dal primo giudice nell'impianto motivazionale, vigono importanti deroghe alle regole civilistiche ed in particolare a quelle fissate negli artt. 2937,
2938 e 2040 c.c, che in tale ambito non possono dunque trovare applicazione, come sostenuto invece da parte appellante.
La prescrizione del diritto di credito come regolata dal codice civile è infatti informata al principio della disponibilità, sicché ha efficacia meramente preclusiva: con la maturazione della prescrizione l'obbligazione non è estinta, ma il debitore acquista il potere di far valere l'estinzione. La prescrizione dei crediti per contributi previdenziali, al contrario, si fonda su un principio di assoluta indisponibilità, desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c, sicché ha efficacia estintiva automatica (Cass., 10 agosto 2020, n. 16865, Rv.658584;
Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 6328871) perché è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass., 4 dicembre 2018, n. 31345).
Sulla scorta di tali principi, dunque, anche l'ulteriore osservazione sollevata dall'appellante, per cui la prescrizione non sarebbe stata posta a fondamento del provvedimento di revoca, appare irrilevante.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, risulta che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato i richiamati principi giurisprudenziali poiché ha calcolato che tra la proposizione della domanda di rendita vitalizia (avvenuta il
22.09.2014) e il periodo scoperto dal versamento dei contributi (dal 4.01.1982 al 31.3.1987) sono decorsi più di dieci anni per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta “l'erronea applicazione e/o falsa interpretazione dell'art. 13, co. 4 e 5 della l. 1338/1962 nonché dell'art. 21 nonies, L. 241/1990” dolendosi dell'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 21 nonies co. 1 1 della Legge n. 241/90, ritendo al più che nel caso de quo ricorresse l'ipotesi derogatoria di cui al co. 2 bis del medesimo articolo (autotutela esercitabile anche oltre i 18 mesi) in quanto il provvedimento di accoglimento CP_ della rendita vitalizia e dunque della pensione da parte dell' sarebbero stati conseguiti dalla ula base di una falsa rappresentazione della realtà per non Pt_1 aver fornito adeguate prove circa i rapporti lavorativi intercorsi negli anni di interesse.
Anche tale motivo di gravame è infondato.
Appaiono sul punto assorbenti le condivisibili considerazioni ribadite dalla S.C.
(ex multis Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 2804 del 24/02/2003, conforme Cass. Sez.
L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014) secondo cui: “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Ente previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti,
è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta.”.
Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa CP_ in disfunzioni procedimentali addebitabili all' salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento del medesimo.
In sostanza deve essere affermata l'indifferenza dell'eventuale violazione procedurale rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria.
(Cass.n.2804/03).
Sempre sulla questione dell'applicabilità, nella materia pensionistica di cui si discute, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, il Collegio concorda peraltro con quanto già da questa stessa Corte espresso in simile fattispecie (si veda sent. 304 del 22.1.2023 che richiama la sentenza n. 3837/2022): “l'art. 21 nonies cit. si riferisce al procedimento amministrativo di autotutela in relazione a provvedimenti amministrativi di “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ossia a provvedimenti amministrativi adottati con tipico esercizio della discrezionalità amministrativa e che abbiano ad oggetto l'attribuzione di
“vantaggi economici”, tanto che appunto, l'esercizio dell'autotutela necessita anche della valutazione “degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.
Si tratta, pertanto, di norma non applicabile in materia di riconoscimento del diritto alla pensione, e finanche in tema di costituzione della rendita vitalizia, CP_ laddove l' non “attribuisce” con esercizio di discrezionalità amministrativa alcun vantaggio, ma svolge una attività meramente ricognitiva di posizioni giuridiche di diritti soggettivi prevista dalla normativa pubblicistica. Sotto questo profilo pertanto, l'art. 21 nonies cit. non è applicabile all' nei casi richiamati, potendo l' sempre intervenire nell'esercizio dei propri poteri CP_3 di controllo della corrispondenza alla normativa in vigore.”
Giova rammentare, inoltre, che avendo il rapporto contributivo natura pubblicistica ed essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico che danno luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, è sempre riconosciuto all' Ente il potere di annullare d'ufficio in sede di CP_4 autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento risultante ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1399 del 08/02/2000, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n.
809 del 19/01/2021).
Le ulteriori doglianze che impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto al più applicabile alla fattispecie il 2° co. dell'art
21 nonies, non risultano meritevoli di disamina in quanto assorbite dall'esame della doglianza che ha portato a ritenere inapplicabile al caso di specie le disposizioni di cui all'art. 21 L. 241/1990.
Con il terzo motivo di gravame la lavoratrice impugna la sentenza per “mancata applicazione dell'art. 52 co. 2 della L. 88/89” che espressamente prevede che in assenza di dolo da parte del percipiente, il legittimo affidamento impedisce ogni forma di recupero delle somme indebitamente percepite,” lamentando che il
Primo Giudice non avrebbe tenuto conto della sussistenza di un affidamento legittimo della lavoratrice conseguente all'adozione del provvedimento di concessione della rendita vitalizia.
Il motivo di appello è infondato.
Questa Corte rileva che l'appurata legale infondatezza del diritto alla rendita per intervenuta prescrizione rende irrilevante ogni stato soggettivo, in quanto l'errore sulla norma di legge, da una parte obbliga l'Amministrazione a porvi rimedio, dall'altra, non autorizza l'iscritto ad invocare a proprio favore l'affidamente in tesi creatosi su di un provvedimento radicalmente nullo e/o illegittimo.
Nello specifico, è noto che il riconoscimento dell'indebito previdenziale è CP_ subordinato alla ricorrenza dell'errore di qualsiasi natura imputabile all' e all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
(Cass.n.10627/21, Cass.n.17417/16, Cass.14517/20).
Secondo la consolidata giurisprudenza “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (così l'art. 80, terzo comma, rd. n. 1422 del
1924; l'art. 52 I. n. 88 del 1989; l'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in I. n. 638 del 1983; l'art. 13, primo comma, I. 412 del 1991)”
(v. Cass. n. 11498 del 1996).
Alla luce degli eventi esaminati, non può escludersi con certezza nel caso di specie la ricorrenza del dolo, dal momento che si è di fronte comunque ad una falsa rappresentazione dei fatti relativi al rapporto di lavoro (vista l'inidoneità probatoria della copia del libretto del lavoro consegnato dalla lavoratrice) né, tantomeno, può ipotizzarsi la buona fede dell'accipiens, considerando che la ricorrente non è un soggetto che “involontariamente” è stato posto nelle condizioni di essere destinatario di una prestazione indebita, ma è soggetto che si è attivamente adoperato per ottenerla in base ad una documentazione oggettivamente non valida, attesa altresì la irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, soggetto ad un regime pubblicistico (cfr. Corte d'appello di Roma, Sent. n. 2547/2022 del 15-06-2022).
Peraltro, osserva questa Corte che, non può non assumere rilievo la condotta tenuta dall'appellante, la quale, invece di fornire la prova scritta del rapporto di lavoro ai fini della costituzione della rendita vitalizia, si è limitata semplicemente ad affermare che all'epoca non sussisteva più alcun obbligo di mantenere l'originale del libretto del lavoro e che la responsabilità dovesse essere imputabile esclusivamente all' che aveva comunque accolto la sua CP_1 domanda, anche in carenza di una valida prova del rapporto di lavoro. Senza, si aggiunge, indicare ad esempio come avesse ottenuto la predetta copia e senza indicare chi l'avrebbe rilasciata per dimostrarne la presunta idoneità.
Anche nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente nulla ha provato o chiesto di provare circa l'esistenza del predetto rapporto, né ha integrato in via amministrativa o in sede giurisdizionale la prova necessaria ai fini in esame.
Con il quarto motivo di appello, che parimenti non può essere accolto, viene censurata poi la sentenza del Tribunale di Velletri nella parte in cui il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata per il danno dalla stessa subito a causa delle rassegnate dimissioni, della mancata occupazione e della perdita del diritto alla pensione, eventi tutti ricollegabili alla CP_ sola negligenza dell' per non aver verificato correttamente l'esistenza di tutti i necessari presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia.
Il motivo non dialoga con la sentenza, limitandosi soltanto a rivendicare, sulla base delle stesse motivazioni prospettate in primo grado, il diritto al risarcimento del danno, senza indicare in base a quali elementi il primo Giudice avrebbe errato, se non invocando nuovamente il principio del legittimo affidamento, su cui si è già avuto modo di argomentare in ordine alla insussistenza.
Risulta invero, corretto il ragionamento logico – giuridico effettuato dal
Tribunale, laddove ha affermato che : “dal rigetto delle domande della parte ricorrente aventi per oggetto, rispettivamente, l'accertamento del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, la dichiarazione di invalidità del provvedimento in autotutela n. 700200-18-0086 del 30.05.2018 e la conferma della pensione n. 13584546, deriva altresì l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima parte ricorrente per effetto della revoca della rendita vitalizia e della pensione (erroneamente formulata in via subordinata da parte ricorrente), in quanto logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento della illegittimità degli atti posti in essere dalla parte convenuta”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere pertanto integralmente rigettato.
L'esito complessivo della lite, legittima la pronuncia di compensazione delle spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall''art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 10 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario