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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/07/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Michael Pasian _1 C.F._1
e l'avv. Federico Acampora, elettivamente domiciliato in Milano, via Vivaio 24, come da procura in atti
-attore- contro
Controparte_1
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria (SIM) – contratti di borsa
Conclusioni delle parti
ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa _1 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025: “in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società
e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Euro 112.000,00, oltre rivalutazione _1 monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in
1 ogni caso: condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in cancelleria in data 9 giugno 2023,
[...] chiedeva che, previa fissazione di udienza di comparizione delle _1 parti, fosse condannata a pagare una somma di euro 112.000 a Controparte_1 titolo di restituzione dell'importo versato dall'attore in esecuzione di alcuni servizi finanziari erogati dalla convenuta.
Con decreto del 5 luglio 2023, il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22 novembre 2023, assegnando termini per la notificazione del ricorso e per la costituzione della resistente.
All'udienza del 23 novembre 2023 nessuno compariva per la resistente. Il giudice, pertanto, ordinava a parte attrice di provvedere alla rinnovazione della notificazione alla società resistente e ai legali rappresentanti e segretari della medesima entro il 15 febbraio
2024, previa estrazione di visura societaria aggiornata, rinviando la causa all'udienza del
8 maggio 2024.
Successivamente, all'udienza dell'8 maggio 2024, era disposto un ulteriore rinvio del processo al 19 giugno 2024 al fine di consentire al ricorrente di acquisire e depositare in giudizio la normativa civilistica o processual-civilistica di Cipro inerente l'eventuale ritualità della notificazione nei confronti del segretario della società.
All'udienza del 19 giugno 2024, il Giudice ritenuta la ritualità e tempestività della notificazione e rilevato che la resistente non si era costituita, dichiarava la contumacia di
, concedeva i termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava la Controparte_1 causa all'udienza del 16 ottobre 2024.
Successivamente, con ordinanza del 28 ottobre 2024, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2024, il giudice ordinava a P_
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio 1) l'originale del contratto-
[...] quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere all'atto della _1
2 registrazione sulla piattaforma di trading online “24Option” di proprietà della società resistente;
2) tutti i rendiconti redatti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse di ed i P_ _1 relativi costi delle operazioni. Il processo era rinviato all'udienza del 19 febbraio 2025 per la disamina dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione.
Successivamente, all'udienza del 19 febbraio 2025, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 28 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando termine per note conclusive.
Infine, all'udienza del 28 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La competenza giurisdizionale a conoscere di controversie civili che vedono coinvolti soggetti ubicati in differenti stati dell'Unione Europea è normata dal Reg. N. 1215/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Regolamento “Bruxelles 1 bis”). La regola generale prevista dalla citata disposizione di diritto eurounitario consiste nell'attribuzione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ubicata nello stato in cui parte convenuta ha il proprio domicilio, come previsto dall'art. 4.
Tale principio generale coesiste con alcuni criteri sussidiari per la determinazione dell'autorità giudiziaria provvista di competenza a giudicare. In particolare, l'art. 7, n. 2, prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno
Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Tenendo presente che parte ricorrente lamenta la violazione di una serie di disposizioni dettate in materia di prestazione di servizi di investimento, che il domicilio della predetta parte è ubicato in Italia, e che il danno si è verificato in tale paese, dato che i conti correnti dai quali erano disposti i pagamenti oggetto di domanda di ripetizione erano accesi presso banche aventi sede in Italia, e, che, pertanto, in tale paese è avvenuta la deminutio
3 patrimoniale, non può che giungersi alla conclusione che sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sussidiario previsto dal citato art. 7.
La giurisdizione del giudice italiano sussiste d'altronde anche sulla scorta del fatto che riveste la qualità di consumatore, trattandosi di soggetto che, _1 nel rivolgersi alla resistente onde usufruire dei servizi di investimento, ha agito per scopi estranei rispetto alla propria attività professionale. Egli, invero, come risulta dalle allegazioni della parte, era dipendente di una società operante nel settore sanitario, settore che nulla ha a che fare con l'investimento in valori mobiliari.
Da quanto sopra deriva che è applicabile il cd. Foro del consumatore di cui all'art. 18, secondo cui l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile all'odierna controversia, secondo il disposto dell'art. 6, reg. (CE) N. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) un contratto concluso da un consumatore, ovvero una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un professionista, ovvero un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista, tra l'altro, svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo.
Da tali argomentazioni deriva che deve farsi applicazione della legge italiana, luogo in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.
3.
Sempre preliminarmente rispetto al merito, deve confermarsi la legittimità della dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
Nell'impossibilità di procedere alla notificazione diretta nei confronti della società, come risulta dal modello “k” redatto ai sensi degli artt. 11,12 e 14 dall'Autorità ricevente cipriota in data 21 settembre 2023, nel quale la mancata notificazione è giustificata con
4 la motivazione “addressee cannot be located”, questo giudice ha ordinato la rinnovazione della notificazione mediante invio del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione di udienza e del verbale di udienza ai legali rappresentanti della società resistente. A riguardo, si osserva che l'art.
6.4 del codice civile cipriota prevede testualmente che “la notificazione di una copia autentica di un modulo di richiesta o di un'altra citazione al presidente o al direttore o ad un altro funzionario di grado elevato, o al tesoriere o al segretario di tale persona giuridica, o la notificazione di tale copia presso la sede legale di tale persona giuridica o presso la sede principale di tale persona giuridica a una persona che appaia autorizzata ad accettare tale notificazione, sarà una notifica valida”.
Ebbene, la notificazione è stata esperita, per il tramite della locale autorità ricevente, anche nei confronti del segretario della società, quale risultanti dalla visura camerale estratta in data 30 novembre 2023, e si è perfezionata, quanto a in Controparte_3 data 30 gennaio 2024, come risulta dal modello K redatto ai sensi del reg. UE 1784/2020, tempestivamente, pertanto, rispetto al termine del 15 febbraio 2024 assegnato in vista dell'udienza del 8 maggio 2024.
4.
Quanto al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.
5.
Allega e prova l'attore di avere disposto alcuni pagamenti a mezzo bonifico bancario tramite il proprio istituto di credito a favore di . La causale di tali Controparte_1 bonifici bancari era stata indicata come “24 option” e l'importo complessivo versato ammonta a complessivi euro 112.000,00, come si evince dagli estratti conto bancari versati dall'attore sub docc. 2 e 18.
Secondo la prospettazione attorea, tali pagamenti sarebbero stati disposti al fine di aderire ai servizi di investimento erogati dalla convenuta tramite la propria piattaforma definita “24 option”. Il , pertanto, avrebbe usufruito del servizio di _1 ricezione ed esecuzione degli ordini di investimento, erogato proprio tramite la citata piattaforma, nonché del servizio di consulenza finanziaria prestato telefonicamente dagli operatori della convenuta. In particolare, l'attore avrebbe eseguito operazioni di trading su prodotti complessi, quali le opzioni binarie, seguendo pedissequamente le indicazioni dei consulenti finanziari della società.
5 L'attore riferisce di essere stato contattato telefonicamente nell'anno 2014 dagli operatori della società, di essersi registrato on line sulla piattaforma 24 option, di avere inviato copia della propria carta di identità e della bolletta dell'utenza elettrica, di non avere sottoscritto alcun contratto quadro e di non avere ricevuto alcuna informazione in merito alle operazioni finanziarie che si accingeva a perfezionare. Infine, aderendo alle indicazioni telefoniche dei consulenti della convenuta, avrebbe corrisposto nel tempo e sino all'aprile 2015 la predetta somma di euro 112.000,00 senza ottenere alcun ritorno economico dall'investimento e perdendo tutto il capitale investito.
Inoltre, allega e prova che era sospesa _1 P_ nel giugno 2020 dall'autorità cipriota per la vigilanza sui mercati finanziari per non avere agito onestamente e lealmente nei confronti dei propri clienti (cfr. doc. 5), e che la medesima società rinunciava successivamente ai servizi di investimento.
In seguito, l'attore, avvedutosi delle ingenti perdite subite, provvedeva a instaurare un procedimento di mediazione nei confronti della convenuta che si concludeva per mancata adesione di , sebbene la convocazione sia stata Controparte_1 ritualmente inviata a mezzo lettera raccomandata, come dato atto nel verbale del procedimento allegato sub doc. 4.
6.
Deve ritenersi che la ricostruzione dei fatti come proposta dall'attore sia credibile, in quanto è provato che il dominio www.24option.com è di proprietà di P_
, o che, comunque è da quest'ultima gestito, come risulta dalla disamina del
[...] doc. 1, e come risulta dalla comunicazione a mezzo email del 31 maggio 2016, ove l'interlocutrice dell'attore espressamente si qualificava: “Sono la Sua Account Persona_1
Manager della =4option, il Brand name di ”. P_
Inoltre, è provato che i pagamenti oggetto del presente giudizio sono stati disposti dall'attore a favore della convenuta proprio per aderire a tale piattaforma, come risulta dal fatto che dalle stringhe dell'estratto conto agli atti risulta puntualmente, sia il nominativo di come intestatario del conto corrente destinatario Controparte_1 del pagamento, sia la dicitura “versamento 24 option Domen20”.
Inoltre, sempre dalla corrispondenza allegata sub doc. 19, si deduce che _1 era in contatto con soggetti che utilizzavano indirizzi e-mail facenti capo al
[...]
6 dominio 24option.com, e che da tali soggetti riceveva consigli ed indicazioni su come indirizzare i propri investimenti.
Inoltre, il fatto che non fosse stato formalizzato alcun contratto in forma scritta avente ad oggetto tali servizi, e che non è stato reso destinatario dei dovuti _1 obblighi informativi, può desumersi dal fatto che non ha Controparte_1 adempiuto all'ordine di esibizione adottato con ordinanza di questo giudice dell''originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere _1 all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online “24Option” di proprietà della società resistente e tutti i rendiconti redatti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse di P_ _1 ed i relativi costi delle operazioni. Tale ordinanza è stata ritualmente notificata
[...] in data 16 dicembre 2024 al segretario della convenuta, legittimato a ricevere le notificazioni in nome e per conto della persona giuridica secondo le previsioni del codice di procedura civile cipriota delle quali sopra si è detto.
Secondo il tenore dell'art. 210 c.p.c., se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice, tra l'altro, può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° c., c.p.c., con la conseguenza che il mancato adempimento rispetto al mezzo istruttorio non depone certo a favore dell'esistenza del contratto scritto.
7.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di cui sopra, ritiene il Tribunale che sia provato che abbia prestato servizi ed attività di investimento a favore di Controparte_1 [...]
e che, pertanto, la prestazione di tali attività dovesse essere _1 sottoposta alla regolamentazione prevista dagli artt. 21 e ss., D. Lgs. 58/1998, recante il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
In particolare, secondo la previsione di cui all'art. 23, D. Lgs cit, “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti
7 dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”
La citata disposizione normativa deve essere interpetrata nel senso che il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, con la conseguenza che il contratto- quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare solamente il consenso dell'intermediario a mezzo di comportamenti (Cass. Cic. SSUU 898/2018).
Quanto all'onere della prova del rispetto del requisito di forma imposto dalla normativa citata, deve ritenersi che tale onere sia addossato sull'intermediario, giusta la previsione di cui all'art. 23 cit., 6° c., secondo cui “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Tale disposizione deve essere interpetrata nel senso che, anche in caso di contestazioni con riguardo alla sussistenza del requisito di forma scritta del contratto, grava sull'intermediario, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di produrre in giudizio il documento, anche informatico, che attesta, viceversa, il rispetto di tale requisito.
Ebbene, si è del tutto sottratta rispetto a tale onere della prova, Controparte_1 al quale avrebbe potuto adempiere anche solo producendo un contratto formalizzato con la procedura “point & click” comprensivo dei relativi metadati. Tuttavia, a tale possibilità ha del tutto rinunciato, essendo rimasta contumace in questo giudizio, sebbene ritualmente citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro di prestazione di servizi finanziari in essere tra le parti, tenendo anche presente che la dichiarazione di nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento possono essere fatti valere solo dal cliente, in quanto si tratta di un'azione di protezione, che l'ordinamento attribuisce alla parte considerata più debole al fine di riequilibrare 'l'asimmetria informativa' che contraddistingue le relazioni tra intermediario e investitore. D'altronde, le esigenze di protezione dell'investitore privato emergono nel caso concreto anche dal tenore delle conversazioni via e-mail allegate sub
8 doc. 19, dalle quali si deduce che il era tutt'altro che esperto in materia _1 di investimenti, e che era di fatto in balia dei sedicenti consulenti della società resistente.
8.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del contratto quadro di investimento, deve essere accertato il diritto di a ripetere tutti _1
i pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto nullo, secondo quanto previsto dall'art. 2033 c.c. In altre parole, qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente
- l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. Civ. 14013/2017).
Sulla scorta di tali principi, deve pertanto essere riconosciuto a _1 il diritto a ripetere da la somma di euro 112.000,00, la
[...] P_ quale è stata versata in esecuzione del contratto quadro di investimento sopra meglio dettagliato.
Non può essere tuttavia accolta la domanda di condanna al pagamento dei frutti e degli interessi dal pagamento, in quanto non sono stati allegati sufficienti elementi idonei a comprovare un'effettiva mala fede della resistente.
9.
Tutte le altre questioni devono essere ritenute assorbite.
10.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Non emergono elementi idonei a fondare una pronuncia di condanna al risarcimento danni per malafede o colpa grave ex art. 69 c.p.c.
PQM
9 Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda;
2. DICHIARA la nullità del contratto quadro di investimento tra _1
e e, in accoglimento della domanda di
[...] Controparte_1 ripetizione di indebito oggettivo,
3. CONDANNA a pagare a Controparte_1 _1
, una somma di euro 112.000,00 oltre interessi ex art. 1284, 4° c.,
[...]
c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
4. CONDANNA a rimborsare a Controparte_1 _1
le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro
[...]
789,00 per anticipazioni ed euro 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 1° luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Michael Pasian _1 C.F._1
e l'avv. Federico Acampora, elettivamente domiciliato in Milano, via Vivaio 24, come da procura in atti
-attore- contro
Controparte_1
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria (SIM) – contratti di borsa
Conclusioni delle parti
ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa _1 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025: “in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società
e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Euro 112.000,00, oltre rivalutazione _1 monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in
1 ogni caso: condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in cancelleria in data 9 giugno 2023,
[...] chiedeva che, previa fissazione di udienza di comparizione delle _1 parti, fosse condannata a pagare una somma di euro 112.000 a Controparte_1 titolo di restituzione dell'importo versato dall'attore in esecuzione di alcuni servizi finanziari erogati dalla convenuta.
Con decreto del 5 luglio 2023, il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22 novembre 2023, assegnando termini per la notificazione del ricorso e per la costituzione della resistente.
All'udienza del 23 novembre 2023 nessuno compariva per la resistente. Il giudice, pertanto, ordinava a parte attrice di provvedere alla rinnovazione della notificazione alla società resistente e ai legali rappresentanti e segretari della medesima entro il 15 febbraio
2024, previa estrazione di visura societaria aggiornata, rinviando la causa all'udienza del
8 maggio 2024.
Successivamente, all'udienza dell'8 maggio 2024, era disposto un ulteriore rinvio del processo al 19 giugno 2024 al fine di consentire al ricorrente di acquisire e depositare in giudizio la normativa civilistica o processual-civilistica di Cipro inerente l'eventuale ritualità della notificazione nei confronti del segretario della società.
All'udienza del 19 giugno 2024, il Giudice ritenuta la ritualità e tempestività della notificazione e rilevato che la resistente non si era costituita, dichiarava la contumacia di
, concedeva i termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava la Controparte_1 causa all'udienza del 16 ottobre 2024.
Successivamente, con ordinanza del 28 ottobre 2024, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2024, il giudice ordinava a P_
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio 1) l'originale del contratto-
[...] quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere all'atto della _1
2 registrazione sulla piattaforma di trading online “24Option” di proprietà della società resistente;
2) tutti i rendiconti redatti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse di ed i P_ _1 relativi costi delle operazioni. Il processo era rinviato all'udienza del 19 febbraio 2025 per la disamina dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione.
Successivamente, all'udienza del 19 febbraio 2025, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 28 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando termine per note conclusive.
Infine, all'udienza del 28 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La competenza giurisdizionale a conoscere di controversie civili che vedono coinvolti soggetti ubicati in differenti stati dell'Unione Europea è normata dal Reg. N. 1215/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Regolamento “Bruxelles 1 bis”). La regola generale prevista dalla citata disposizione di diritto eurounitario consiste nell'attribuzione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ubicata nello stato in cui parte convenuta ha il proprio domicilio, come previsto dall'art. 4.
Tale principio generale coesiste con alcuni criteri sussidiari per la determinazione dell'autorità giudiziaria provvista di competenza a giudicare. In particolare, l'art. 7, n. 2, prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno
Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Tenendo presente che parte ricorrente lamenta la violazione di una serie di disposizioni dettate in materia di prestazione di servizi di investimento, che il domicilio della predetta parte è ubicato in Italia, e che il danno si è verificato in tale paese, dato che i conti correnti dai quali erano disposti i pagamenti oggetto di domanda di ripetizione erano accesi presso banche aventi sede in Italia, e, che, pertanto, in tale paese è avvenuta la deminutio
3 patrimoniale, non può che giungersi alla conclusione che sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sussidiario previsto dal citato art. 7.
La giurisdizione del giudice italiano sussiste d'altronde anche sulla scorta del fatto che riveste la qualità di consumatore, trattandosi di soggetto che, _1 nel rivolgersi alla resistente onde usufruire dei servizi di investimento, ha agito per scopi estranei rispetto alla propria attività professionale. Egli, invero, come risulta dalle allegazioni della parte, era dipendente di una società operante nel settore sanitario, settore che nulla ha a che fare con l'investimento in valori mobiliari.
Da quanto sopra deriva che è applicabile il cd. Foro del consumatore di cui all'art. 18, secondo cui l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile all'odierna controversia, secondo il disposto dell'art. 6, reg. (CE) N. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) un contratto concluso da un consumatore, ovvero una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un professionista, ovvero un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista, tra l'altro, svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo.
Da tali argomentazioni deriva che deve farsi applicazione della legge italiana, luogo in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.
3.
Sempre preliminarmente rispetto al merito, deve confermarsi la legittimità della dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
Nell'impossibilità di procedere alla notificazione diretta nei confronti della società, come risulta dal modello “k” redatto ai sensi degli artt. 11,12 e 14 dall'Autorità ricevente cipriota in data 21 settembre 2023, nel quale la mancata notificazione è giustificata con
4 la motivazione “addressee cannot be located”, questo giudice ha ordinato la rinnovazione della notificazione mediante invio del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione di udienza e del verbale di udienza ai legali rappresentanti della società resistente. A riguardo, si osserva che l'art.
6.4 del codice civile cipriota prevede testualmente che “la notificazione di una copia autentica di un modulo di richiesta o di un'altra citazione al presidente o al direttore o ad un altro funzionario di grado elevato, o al tesoriere o al segretario di tale persona giuridica, o la notificazione di tale copia presso la sede legale di tale persona giuridica o presso la sede principale di tale persona giuridica a una persona che appaia autorizzata ad accettare tale notificazione, sarà una notifica valida”.
Ebbene, la notificazione è stata esperita, per il tramite della locale autorità ricevente, anche nei confronti del segretario della società, quale risultanti dalla visura camerale estratta in data 30 novembre 2023, e si è perfezionata, quanto a in Controparte_3 data 30 gennaio 2024, come risulta dal modello K redatto ai sensi del reg. UE 1784/2020, tempestivamente, pertanto, rispetto al termine del 15 febbraio 2024 assegnato in vista dell'udienza del 8 maggio 2024.
4.
Quanto al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.
5.
Allega e prova l'attore di avere disposto alcuni pagamenti a mezzo bonifico bancario tramite il proprio istituto di credito a favore di . La causale di tali Controparte_1 bonifici bancari era stata indicata come “24 option” e l'importo complessivo versato ammonta a complessivi euro 112.000,00, come si evince dagli estratti conto bancari versati dall'attore sub docc. 2 e 18.
Secondo la prospettazione attorea, tali pagamenti sarebbero stati disposti al fine di aderire ai servizi di investimento erogati dalla convenuta tramite la propria piattaforma definita “24 option”. Il , pertanto, avrebbe usufruito del servizio di _1 ricezione ed esecuzione degli ordini di investimento, erogato proprio tramite la citata piattaforma, nonché del servizio di consulenza finanziaria prestato telefonicamente dagli operatori della convenuta. In particolare, l'attore avrebbe eseguito operazioni di trading su prodotti complessi, quali le opzioni binarie, seguendo pedissequamente le indicazioni dei consulenti finanziari della società.
5 L'attore riferisce di essere stato contattato telefonicamente nell'anno 2014 dagli operatori della società, di essersi registrato on line sulla piattaforma 24 option, di avere inviato copia della propria carta di identità e della bolletta dell'utenza elettrica, di non avere sottoscritto alcun contratto quadro e di non avere ricevuto alcuna informazione in merito alle operazioni finanziarie che si accingeva a perfezionare. Infine, aderendo alle indicazioni telefoniche dei consulenti della convenuta, avrebbe corrisposto nel tempo e sino all'aprile 2015 la predetta somma di euro 112.000,00 senza ottenere alcun ritorno economico dall'investimento e perdendo tutto il capitale investito.
Inoltre, allega e prova che era sospesa _1 P_ nel giugno 2020 dall'autorità cipriota per la vigilanza sui mercati finanziari per non avere agito onestamente e lealmente nei confronti dei propri clienti (cfr. doc. 5), e che la medesima società rinunciava successivamente ai servizi di investimento.
In seguito, l'attore, avvedutosi delle ingenti perdite subite, provvedeva a instaurare un procedimento di mediazione nei confronti della convenuta che si concludeva per mancata adesione di , sebbene la convocazione sia stata Controparte_1 ritualmente inviata a mezzo lettera raccomandata, come dato atto nel verbale del procedimento allegato sub doc. 4.
6.
Deve ritenersi che la ricostruzione dei fatti come proposta dall'attore sia credibile, in quanto è provato che il dominio www.24option.com è di proprietà di P_
, o che, comunque è da quest'ultima gestito, come risulta dalla disamina del
[...] doc. 1, e come risulta dalla comunicazione a mezzo email del 31 maggio 2016, ove l'interlocutrice dell'attore espressamente si qualificava: “Sono la Sua Account Persona_1
Manager della =4option, il Brand name di ”. P_
Inoltre, è provato che i pagamenti oggetto del presente giudizio sono stati disposti dall'attore a favore della convenuta proprio per aderire a tale piattaforma, come risulta dal fatto che dalle stringhe dell'estratto conto agli atti risulta puntualmente, sia il nominativo di come intestatario del conto corrente destinatario Controparte_1 del pagamento, sia la dicitura “versamento 24 option Domen20”.
Inoltre, sempre dalla corrispondenza allegata sub doc. 19, si deduce che _1 era in contatto con soggetti che utilizzavano indirizzi e-mail facenti capo al
[...]
6 dominio 24option.com, e che da tali soggetti riceveva consigli ed indicazioni su come indirizzare i propri investimenti.
Inoltre, il fatto che non fosse stato formalizzato alcun contratto in forma scritta avente ad oggetto tali servizi, e che non è stato reso destinatario dei dovuti _1 obblighi informativi, può desumersi dal fatto che non ha Controparte_1 adempiuto all'ordine di esibizione adottato con ordinanza di questo giudice dell''originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere _1 all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online “24Option” di proprietà della società resistente e tutti i rendiconti redatti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa e relativi ai servizi prestati da nell'interesse di P_ _1 ed i relativi costi delle operazioni. Tale ordinanza è stata ritualmente notificata
[...] in data 16 dicembre 2024 al segretario della convenuta, legittimato a ricevere le notificazioni in nome e per conto della persona giuridica secondo le previsioni del codice di procedura civile cipriota delle quali sopra si è detto.
Secondo il tenore dell'art. 210 c.p.c., se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice, tra l'altro, può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° c., c.p.c., con la conseguenza che il mancato adempimento rispetto al mezzo istruttorio non depone certo a favore dell'esistenza del contratto scritto.
7.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di cui sopra, ritiene il Tribunale che sia provato che abbia prestato servizi ed attività di investimento a favore di Controparte_1 [...]
e che, pertanto, la prestazione di tali attività dovesse essere _1 sottoposta alla regolamentazione prevista dagli artt. 21 e ss., D. Lgs. 58/1998, recante il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
In particolare, secondo la previsione di cui all'art. 23, D. Lgs cit, “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti
7 dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”
La citata disposizione normativa deve essere interpetrata nel senso che il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, con la conseguenza che il contratto- quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare solamente il consenso dell'intermediario a mezzo di comportamenti (Cass. Cic. SSUU 898/2018).
Quanto all'onere della prova del rispetto del requisito di forma imposto dalla normativa citata, deve ritenersi che tale onere sia addossato sull'intermediario, giusta la previsione di cui all'art. 23 cit., 6° c., secondo cui “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Tale disposizione deve essere interpetrata nel senso che, anche in caso di contestazioni con riguardo alla sussistenza del requisito di forma scritta del contratto, grava sull'intermediario, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di produrre in giudizio il documento, anche informatico, che attesta, viceversa, il rispetto di tale requisito.
Ebbene, si è del tutto sottratta rispetto a tale onere della prova, Controparte_1 al quale avrebbe potuto adempiere anche solo producendo un contratto formalizzato con la procedura “point & click” comprensivo dei relativi metadati. Tuttavia, a tale possibilità ha del tutto rinunciato, essendo rimasta contumace in questo giudizio, sebbene ritualmente citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro di prestazione di servizi finanziari in essere tra le parti, tenendo anche presente che la dichiarazione di nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento possono essere fatti valere solo dal cliente, in quanto si tratta di un'azione di protezione, che l'ordinamento attribuisce alla parte considerata più debole al fine di riequilibrare 'l'asimmetria informativa' che contraddistingue le relazioni tra intermediario e investitore. D'altronde, le esigenze di protezione dell'investitore privato emergono nel caso concreto anche dal tenore delle conversazioni via e-mail allegate sub
8 doc. 19, dalle quali si deduce che il era tutt'altro che esperto in materia _1 di investimenti, e che era di fatto in balia dei sedicenti consulenti della società resistente.
8.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del contratto quadro di investimento, deve essere accertato il diritto di a ripetere tutti _1
i pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto nullo, secondo quanto previsto dall'art. 2033 c.c. In altre parole, qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente
- l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. Civ. 14013/2017).
Sulla scorta di tali principi, deve pertanto essere riconosciuto a _1 il diritto a ripetere da la somma di euro 112.000,00, la
[...] P_ quale è stata versata in esecuzione del contratto quadro di investimento sopra meglio dettagliato.
Non può essere tuttavia accolta la domanda di condanna al pagamento dei frutti e degli interessi dal pagamento, in quanto non sono stati allegati sufficienti elementi idonei a comprovare un'effettiva mala fede della resistente.
9.
Tutte le altre questioni devono essere ritenute assorbite.
10.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Non emergono elementi idonei a fondare una pronuncia di condanna al risarcimento danni per malafede o colpa grave ex art. 69 c.p.c.
PQM
9 Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda;
2. DICHIARA la nullità del contratto quadro di investimento tra _1
e e, in accoglimento della domanda di
[...] Controparte_1 ripetizione di indebito oggettivo,
3. CONDANNA a pagare a Controparte_1 _1
, una somma di euro 112.000,00 oltre interessi ex art. 1284, 4° c.,
[...]
c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
4. CONDANNA a rimborsare a Controparte_1 _1
le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro
[...]
789,00 per anticipazioni ed euro 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 1° luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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