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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2869/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2869/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SI AL
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SI AL
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bari (BA) il 10/09/2011 e che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio . _1
Con provvedimento depositato in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di BARI (BA) di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bari (BA) il 10/09/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36 P.2 Serie B anno 2011. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale sita in Livorno, Via Parte_2
Renato Natali n. 40, di sua esclusiva proprietà, unitamente al figlio;
_1
3) il sig. ha già trasferito la propria residenza in Via del Seminario Parte_1
n. 15, Livorno (in un appartamento che ha acquistato tramite mutuo con MPS in data 12.2.2025) ed ha provveduto a ritirare dall'appartamento di Via Natali n. 40 tutti i propri beni personali;
4) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
5) Il padre e la madre si impegnano a svolgere la loro funzione genitoriale con diritto per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, secondo le modalità del piano genitoriale allegato al presente ricorso, che di seguito si riportano integralmente:
PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITÀ
- I genitori condivideranno le principali decisioni relative al figlio, sempre nel preminente interesse del medesimo.
- Ogni decisione relativa alla salute o alla sicurezza del figlio dovrà essere presa dai genitori concordemente.
- Ogni genitore: - a) deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio. - b) deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. - c) ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino. - d) deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. e) deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro nonché tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
DIRITTI DEI FIGLI
- Ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità ed a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro. a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
[...]
frequenta la scuola media statale Teseo Tesei, sita in Livorno, Borgo dei Parte_3
Cappuccini.
- Per la scelta della sua futura scuola superiore i genitori terranno conto anche delle richieste di e soprattutto delle sue inclinazioni e dei suoi interessi. _1
SPESE STRAORDINARIE
- Le spese straordinarie, ovvero quelle scolastiche (libri di testo, mensa, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche), mediche non mutuabili (tra cui visite specialistiche), sportive ed anche le altre spese extrascolastiche (sport, vacanze studio, corsi di lingua o altri corsi ludici e centro estivo), saranno suddivise al 50% tra i genitori.
- Ogni spesa superiore ad € 100,00 mensile dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori e documentata.
- Per le spese straordinarie si fa riferimento alle Linee Guida del CNF del 29.11.17. - Per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite email all'altro genitore e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere;
la spesa si riterrà accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta.
- Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato l'ha effettuata dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta.
- Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte al genitore che l'ha sostenuta entro 15 giorni dalla richiesta avvenuta tramite messaggio WhatsApp o via email, mediante bonifico bancario.
- Per le attività extra-curriculari i genitori dovranno preventivamente accordarsi al fine di scegliere l'attività più consona al figlio, tenendo conto anche delle richieste del medesimo e della compatibilità del costo da sostenere con le possibilità economiche tanto del padre quanto della madre.
- Le parti, in accordo tra di loro, potranno stabilire modalità diverse di suddivisione e di rimborso delle spese per il figlio.
VISITE MEDICHE
-I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche.
- In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
- Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore almeno cinque giorni prima in modo che costui possa partecipare.
COMUNICAZIONE CON I FIGLI
- I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé il minore.
- Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo.
- I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
- potrà telefonare direttamente ad entrambi i genitori. _1
- I genitori dovranno monitorare l'uso che il figlio farà del computer e del cellulare per garantire la sua sicurezza.
- I genitori concordano, altresì, nell'installare programmi di controllo del computer e/o del telefono cellulare in uso al figlio.
COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
- I genitori comunicheranno tra di loro per le questioni riguardanti il figlio mediante il telefono cellulare, Whatsapp o via email.
- I genitori potranno concordemente stabilire ulteriori e diverse modalità di comunicazione
PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEL MINORE
- I nonni materni, che risiedono a Livorno, si prenderanno cura del nipote, anche portandolo a scuola e/o andando a riprenderlo e/o riportandolo all'altro genitore, quando ed per motivi di lavoro, non potranno accudire direttamente Pt_2 Pt_1
. _1
- I genitori potranno selezionare concordemente altre persone che potranno prendersi cura del figlio in caso di loro assenza.
CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
-Durante tutti i trasferimenti del figlio da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza di . _1
- Ogni genitore deve garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
- Ogni genitore deve fare in modo che il figlio ritorni dall'altro genitore con i compiti scolastici già eseguiti e gli indumenti puliti.
PIANO MENSILE PER LE FREQUENTAZIONI
- Nel periodo scolastico
- Lunedì e martedì: starà con la madre, che si occuperà di accompagnarlo e di _1 andare a prenderlo a scuola ed alle eventuali attività ricreative.
- Mercoledì e giovedì: la madre accompagnerà a scuola il mercoledì mattina, _1 mentre il padre lo andrà a prendere all'uscita e lo terrà con sé anche per il pernotto, accompagnando a scuola il giovedì mattina;
la madre andrà a prendere il figlio _1 il giovedì all'uscita da scuola.
- Venerdì: starà con la madre, che lo accompagnerà a scuola ed andrà a _1 riprenderlo.
- Sabato e domenica: i genitori si alterneranno secondo la seguente modalità: il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese il padre andrà a prendere all'uscita di scuola _1
e lo terrà con sé fino alla domenica sera alle ore 21.30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre: il secondo e il quarto fine settimana del mese sarà con la madre. _1 - Nel periodo estivo
- I genitori seguiranno lo stesso calendario del periodo scolastico, con la precisazione che il mercoledì il padre andrà a prendere alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà della _1 madre il mattino successivo prima di entrare a lavoro;
mentre nei fine settimana in cui il bambino sarà con il padre, quest'ultimo lo andrà a prendere il sabato alle 14.00 dalla madre e lo riaccompagnerà dalla stessa la domenica sera alle 21.30.
- Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere concordate tra i genitori. PERIODI DI VACANZA
- trascorrerà: - _1
- periodo estivo: due periodi di 7 giorni ciascuno con il padre e parimenti con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
- Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio, all'interno del territorio nazionale, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui risiederanno durante la vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura.
- Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
- festività natalizie e pasquali: trascorrerà ad anni alterni il 24, il 25 e il 26 _1 dicembre con un genitore, il 30, il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, a partire dall'anno 2025 in cui il bambino sarà con il padre il 24, il 25 e il 26 dicembre e con la madre il 30, il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- Pasqua 2026 verrà trascorsa da con il padre e Pasquetta con la madre, salva _1 facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro il giorno 30 del mese precedente le festività.
DEDUZIONI FISCALI
- sarà fiscalmente a carico dei genitori al 50% _1
- L'Assegno unico sarà beneficiato dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 al 50%.
- il sig. verserà alla signora la somma mensile di 350,00 Parte_1 Parte_2 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio : la sopra indicata somma _1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la casa coniugale, sita in Via Renato Natali n. 40 – Livorno, di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla stessa, che vi continuerà ad abitare con il figlio Parte_2
. _1
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino
Il Presidente
dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2869/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SI AL
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SI AL
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bari (BA) il 10/09/2011 e che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio . _1
Con provvedimento depositato in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di BARI (BA) di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bari (BA) il 10/09/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 36 P.2 Serie B anno 2011. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale sita in Livorno, Via Parte_2
Renato Natali n. 40, di sua esclusiva proprietà, unitamente al figlio;
_1
3) il sig. ha già trasferito la propria residenza in Via del Seminario Parte_1
n. 15, Livorno (in un appartamento che ha acquistato tramite mutuo con MPS in data 12.2.2025) ed ha provveduto a ritirare dall'appartamento di Via Natali n. 40 tutti i propri beni personali;
4) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
5) Il padre e la madre si impegnano a svolgere la loro funzione genitoriale con diritto per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, secondo le modalità del piano genitoriale allegato al presente ricorso, che di seguito si riportano integralmente:
PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITÀ
- I genitori condivideranno le principali decisioni relative al figlio, sempre nel preminente interesse del medesimo.
- Ogni decisione relativa alla salute o alla sicurezza del figlio dovrà essere presa dai genitori concordemente.
- Ogni genitore: - a) deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio. - b) deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. - c) ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino. - d) deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. e) deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro nonché tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
DIRITTI DEI FIGLI
- Ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità ed a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro. a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
[...]
frequenta la scuola media statale Teseo Tesei, sita in Livorno, Borgo dei Parte_3
Cappuccini.
- Per la scelta della sua futura scuola superiore i genitori terranno conto anche delle richieste di e soprattutto delle sue inclinazioni e dei suoi interessi. _1
SPESE STRAORDINARIE
- Le spese straordinarie, ovvero quelle scolastiche (libri di testo, mensa, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche), mediche non mutuabili (tra cui visite specialistiche), sportive ed anche le altre spese extrascolastiche (sport, vacanze studio, corsi di lingua o altri corsi ludici e centro estivo), saranno suddivise al 50% tra i genitori.
- Ogni spesa superiore ad € 100,00 mensile dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori e documentata.
- Per le spese straordinarie si fa riferimento alle Linee Guida del CNF del 29.11.17. - Per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite email all'altro genitore e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere;
la spesa si riterrà accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta.
- Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato l'ha effettuata dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta.
- Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte al genitore che l'ha sostenuta entro 15 giorni dalla richiesta avvenuta tramite messaggio WhatsApp o via email, mediante bonifico bancario.
- Per le attività extra-curriculari i genitori dovranno preventivamente accordarsi al fine di scegliere l'attività più consona al figlio, tenendo conto anche delle richieste del medesimo e della compatibilità del costo da sostenere con le possibilità economiche tanto del padre quanto della madre.
- Le parti, in accordo tra di loro, potranno stabilire modalità diverse di suddivisione e di rimborso delle spese per il figlio.
VISITE MEDICHE
-I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche.
- In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
- Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore almeno cinque giorni prima in modo che costui possa partecipare.
COMUNICAZIONE CON I FIGLI
- I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé il minore.
- Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo.
- I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
- potrà telefonare direttamente ad entrambi i genitori. _1
- I genitori dovranno monitorare l'uso che il figlio farà del computer e del cellulare per garantire la sua sicurezza.
- I genitori concordano, altresì, nell'installare programmi di controllo del computer e/o del telefono cellulare in uso al figlio.
COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
- I genitori comunicheranno tra di loro per le questioni riguardanti il figlio mediante il telefono cellulare, Whatsapp o via email.
- I genitori potranno concordemente stabilire ulteriori e diverse modalità di comunicazione
PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEL MINORE
- I nonni materni, che risiedono a Livorno, si prenderanno cura del nipote, anche portandolo a scuola e/o andando a riprenderlo e/o riportandolo all'altro genitore, quando ed per motivi di lavoro, non potranno accudire direttamente Pt_2 Pt_1
. _1
- I genitori potranno selezionare concordemente altre persone che potranno prendersi cura del figlio in caso di loro assenza.
CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
-Durante tutti i trasferimenti del figlio da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza di . _1
- Ogni genitore deve garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
- Ogni genitore deve fare in modo che il figlio ritorni dall'altro genitore con i compiti scolastici già eseguiti e gli indumenti puliti.
PIANO MENSILE PER LE FREQUENTAZIONI
- Nel periodo scolastico
- Lunedì e martedì: starà con la madre, che si occuperà di accompagnarlo e di _1 andare a prenderlo a scuola ed alle eventuali attività ricreative.
- Mercoledì e giovedì: la madre accompagnerà a scuola il mercoledì mattina, _1 mentre il padre lo andrà a prendere all'uscita e lo terrà con sé anche per il pernotto, accompagnando a scuola il giovedì mattina;
la madre andrà a prendere il figlio _1 il giovedì all'uscita da scuola.
- Venerdì: starà con la madre, che lo accompagnerà a scuola ed andrà a _1 riprenderlo.
- Sabato e domenica: i genitori si alterneranno secondo la seguente modalità: il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese il padre andrà a prendere all'uscita di scuola _1
e lo terrà con sé fino alla domenica sera alle ore 21.30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre: il secondo e il quarto fine settimana del mese sarà con la madre. _1 - Nel periodo estivo
- I genitori seguiranno lo stesso calendario del periodo scolastico, con la precisazione che il mercoledì il padre andrà a prendere alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà della _1 madre il mattino successivo prima di entrare a lavoro;
mentre nei fine settimana in cui il bambino sarà con il padre, quest'ultimo lo andrà a prendere il sabato alle 14.00 dalla madre e lo riaccompagnerà dalla stessa la domenica sera alle 21.30.
- Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere concordate tra i genitori. PERIODI DI VACANZA
- trascorrerà: - _1
- periodo estivo: due periodi di 7 giorni ciascuno con il padre e parimenti con la madre. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
- Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio, all'interno del territorio nazionale, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui risiederanno durante la vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura.
- Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
- festività natalizie e pasquali: trascorrerà ad anni alterni il 24, il 25 e il 26 _1 dicembre con un genitore, il 30, il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, a partire dall'anno 2025 in cui il bambino sarà con il padre il 24, il 25 e il 26 dicembre e con la madre il 30, il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- Pasqua 2026 verrà trascorsa da con il padre e Pasquetta con la madre, salva _1 facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro il giorno 30 del mese precedente le festività.
DEDUZIONI FISCALI
- sarà fiscalmente a carico dei genitori al 50% _1
- L'Assegno unico sarà beneficiato dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 al 50%.
- il sig. verserà alla signora la somma mensile di 350,00 Parte_1 Parte_2 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio : la sopra indicata somma _1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la casa coniugale, sita in Via Renato Natali n. 40 – Livorno, di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla stessa, che vi continuerà ad abitare con il figlio Parte_2
. _1
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino
Il Presidente
dott.ssa Azzurra Fodra