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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1314/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ambrosio Gianluca (C.F. ); C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lanziello Elena Controparte_1 P.IVA_1
Nicolina (C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato alla ha Controparte_1 Parte_1
convenuto in giudizio la citata società, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni biologici patiti in ragione del sinistro verificatosi in San Giuseppe
Vesuviano in data 25.06.2008.
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 25.06.2008, alle ore 13.30 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Lavinaio, il motociclo Yamaha tg. DE57798, di proprietà dell'attore e condotto dal medesimo, è stato urtato nel lato anteriore sinistro da un'automobile proveniente dalla corsia opposta, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, rimanendo quindi non identificato;
• in ragione dell'impatto, l'istante è rovinato al suolo;
• a seguito dell'incidente, ha riportato gravi lesioni personali, che hanno Parte_1
reso necessaria una operazione chirurgica per la riduzione della frattura pluriframmentaria al condillo femorale sinistro.
L'attore ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della conventa al pagamento di €
84.638,00, a titolo di risarcimento del danno.
1.2 – Con comparsa depositata in data 03.04.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo la nullità dell'atto introduttivo, la prescrizione del diritto al risarcimento
[...]
dell'attore, l'improponibilità della domanda alla luce degli art. 283, 287 e seguenti del d.lgs.
209/2005; ha evidenziato l'infondatezza della domanda sia con riferimento all'an debeatur che al quantum e, conseguentemente, ne ha chiesto il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammessa ed acquisita la prova testimoniale richiesta da parte attrice,
è stata espletata una CTU medico legale al fine di quantificare il danno lamentato;
successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge 162/2014, atteso che parte attrice ha documentato di aver trasmesso alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, in data 08.05.2018.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per il combinato disposto degli artt. 163 commi III, VI, VII e 164
c.p.c..
2 3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, poiché parte attrice ha specificato il petitum e la causa petendi della propria domanda, indicando analiticamente i fatti materiali da cui assume che sia derivato il danno, il pregiudizio patito e i criteri di liquidazione del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n. 13328).
3.2 – Inoltre, ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 6 c.p.c., l'atto di citazione contiene l'indicazione dei dati del procuratore dell'attore e l'indicazione della procura, oltre agli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c..
In definitiva, dunque, l'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata.
4 – Deve essere rigettata, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore.
4.1 – Sul punto, si richiama, innanzitutto, la motivazione indicata all'interno dell'ordinanza del
20.10.2020, in cui è stato rilevato che “l'art. 2947 c.c. dispone per i diritti risarcitori derivanti da fatto illecito il termine di prescrizione di 5 anni (2 anni se il fatto è prodotto dalla circolazione di veicoli), ma dispone che, se il fatto illecito integra un reato e per detto reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applichi all'azione civile: dunque, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato (nella fattispecie, lesioni colpose), si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per
3 quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore”.
4.2 – Inoltre, si osserva che l'attore ha versato in atti svariate richieste di risarcimento del danno, interruttive della prescrizione, notificate a e si tratta di Controparte_1 CP_2
missive consegnate in data 17.02.2009, in data 21.12.2009, in data 27.10.2011, in data
06.08.2013, in data 24.10.2014, in data 15.06.2015, in data 04.04.2017, in data 08.02.2018.
L'invito a stipulate una convenzione di negoziazione assistita è stato trasmesso in data
08.05.2018 e l'atto di citazione è stato notificato il 22.02.2019.
Tra i vari atti interruttivi, dunque, non è mai intercorso un intervallo di tempo superiore al termine di prescrizione;
pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
5 – Deve essere disattesa, peraltro, l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, con riferimento al rispetto del termine decorrente dalla richiesta risarcitoria, previsto dall'art. 287 del d.lgs. 209/2005.
In effetti, come già rilevato al paragrafo precedente, la prima richiesta risarcitoria è stata trasmessa dall'attore alla compagnia assicuratrice nell'anno 2009, mentre la domanda è stata formulata nell'anno 2019. Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla citata disposizione normativa, quindi, risulta ampiamente rispettato.
6 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è infondata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, non può considerarsi provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
6.1 – Invero, si osserva che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto
4 esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4213; Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
6.2 – Nel caso di specie, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha chiesto l'escussione del teste . Il teste citato ha Testimone_1
confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, le dichiarazioni rese non possono essere considerate attendibili.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso nel presente giudizio si caratterizzano, in primo luogo, per la presenza di svariate significative lacune: egli non ha indicato il punto di impatto tra la motocicletta condotta dall'attore e il veicolo rimasto ignoto;
non ha specificato il lato su cui è caduto il motociclo, impedendo di verificare la compatibilità della caduta con le lesioni riportate;
non ha fornito alcuna indicazione sulla condotta di guida tenuta dal motociclista.
In secondo luogo, deve essere segnalata la grave contraddizione sussistente tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione versata in atti. Invero, ha riferito che “dopo Testimone_1
l'urto la macchina investitrice se ne è andata senza fermarsi”; tuttavia tale affermazione risulta diametralmente opposta rispetto a quella resa dall'attore in sede di pronto soccorso presso la Casa di Salute “Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano;
in effetti, all'interno del referto n. 2451/08 del 25.06.08, è stato riportato: “Riferisce incidente stradale con un'auto mentre era motociclista.
Non vi è omissione di soccorso”. È evidente, dunque, che la fuga dell'auto investitrice, riferita dal teste escusso, risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal danneggiato, nello stesso giorno del sinistro, agli operatori sanitari che lo hanno soccorso.
5 Del resto, le dichiarazioni testimoniali non trovano riscontro neppure all'interno verbale di accettazione n. 42736/2008, datato 25.06.2008, stilato presso l'Azienda Ospedaliera “San
Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona” di Salerno, dove l'attore è autonomamente si è recato dopo aver lasciato la Casa di Salute “Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. In tale sede, difatti,
l'odierno attore si è limitato a riferire di un incidente con responsabilità di terzi, ma non ha fornito alcuna indicazione sulla sussistenza dell'omissione di soccorso.
Allo stesso modo, la Scheda di ammissione ospedaliera redatta in data 25.06.2008 presso l'Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona” e la cartella clinica fanno riferimento esclusivamente a un incidente stradale e, dunque, non è possibile trarne alcuna conferma in merito all'asserita omissione di soccorso.
La segnalata lacunosità delle dichiarazioni testimoniali e la significativa contraddizione segnalata costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste;
tale conclusione è imposta dalla rilevanza della circostanza su cui verte la segnalata discrasia tra la prova testimoniale e quella documentale, non essendo possibile affermare con certezza che il sinistro si è verificato a causa di un veicolo non identificato.
La prova testimoniale, dunque, è inidonea a dimostrare la fondatezza della domanda attorea che, al contrario, è smentita dalla documentazione versata in atti.
7 – D'altra parte, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/12/2016, n. 27541; Cassazione civile sez. III,
17/02/2016, n. 3019; Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Cassazione civile sez. III,
02/09/2013, n. 20066).
7.1 – Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna denuncia presentata alle Autorità penale relativamente al sinistro per cui è causa. L'omessa denuncia, alla luce della citata giurisprudenza, costituisce un indizio che, valutato unitamente alla contraddittorietà rilevata tra le dichiarazioni
6 testimoniali e le prove documentali in merito alla sussistenza di una omissione di soccorso, conferma l'infondatezza della domanda formulata da parte attrice.
8 – Alla luce delle esposte osservazioni, il sinistro lamentato da parte attrice non può considerarsi provato. Conseguentemente, la domanda formulata nei confronti di deve Controparte_1
essere rigettata.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte attrice, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Controparte_1
tabella II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione delle caratteristiche delle difese svolte e dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
9.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'attore, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidandole in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1314/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ambrosio Gianluca (C.F. ); C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lanziello Elena Controparte_1 P.IVA_1
Nicolina (C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
03.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato alla ha Controparte_1 Parte_1
convenuto in giudizio la citata società, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni biologici patiti in ragione del sinistro verificatosi in San Giuseppe
Vesuviano in data 25.06.2008.
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 25.06.2008, alle ore 13.30 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Lavinaio, il motociclo Yamaha tg. DE57798, di proprietà dell'attore e condotto dal medesimo, è stato urtato nel lato anteriore sinistro da un'automobile proveniente dalla corsia opposta, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, rimanendo quindi non identificato;
• in ragione dell'impatto, l'istante è rovinato al suolo;
• a seguito dell'incidente, ha riportato gravi lesioni personali, che hanno Parte_1
reso necessaria una operazione chirurgica per la riduzione della frattura pluriframmentaria al condillo femorale sinistro.
L'attore ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della conventa al pagamento di €
84.638,00, a titolo di risarcimento del danno.
1.2 – Con comparsa depositata in data 03.04.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo la nullità dell'atto introduttivo, la prescrizione del diritto al risarcimento
[...]
dell'attore, l'improponibilità della domanda alla luce degli art. 283, 287 e seguenti del d.lgs.
209/2005; ha evidenziato l'infondatezza della domanda sia con riferimento all'an debeatur che al quantum e, conseguentemente, ne ha chiesto il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammessa ed acquisita la prova testimoniale richiesta da parte attrice,
è stata espletata una CTU medico legale al fine di quantificare il danno lamentato;
successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge 162/2014, atteso che parte attrice ha documentato di aver trasmesso alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, in data 08.05.2018.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per il combinato disposto degli artt. 163 commi III, VI, VII e 164
c.p.c..
2 3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, poiché parte attrice ha specificato il petitum e la causa petendi della propria domanda, indicando analiticamente i fatti materiali da cui assume che sia derivato il danno, il pregiudizio patito e i criteri di liquidazione del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n. 13328).
3.2 – Inoltre, ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 6 c.p.c., l'atto di citazione contiene l'indicazione dei dati del procuratore dell'attore e l'indicazione della procura, oltre agli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c..
In definitiva, dunque, l'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata.
4 – Deve essere rigettata, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore.
4.1 – Sul punto, si richiama, innanzitutto, la motivazione indicata all'interno dell'ordinanza del
20.10.2020, in cui è stato rilevato che “l'art. 2947 c.c. dispone per i diritti risarcitori derivanti da fatto illecito il termine di prescrizione di 5 anni (2 anni se il fatto è prodotto dalla circolazione di veicoli), ma dispone che, se il fatto illecito integra un reato e per detto reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applichi all'azione civile: dunque, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato (nella fattispecie, lesioni colpose), si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per
3 quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore”.
4.2 – Inoltre, si osserva che l'attore ha versato in atti svariate richieste di risarcimento del danno, interruttive della prescrizione, notificate a e si tratta di Controparte_1 CP_2
missive consegnate in data 17.02.2009, in data 21.12.2009, in data 27.10.2011, in data
06.08.2013, in data 24.10.2014, in data 15.06.2015, in data 04.04.2017, in data 08.02.2018.
L'invito a stipulate una convenzione di negoziazione assistita è stato trasmesso in data
08.05.2018 e l'atto di citazione è stato notificato il 22.02.2019.
Tra i vari atti interruttivi, dunque, non è mai intercorso un intervallo di tempo superiore al termine di prescrizione;
pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
5 – Deve essere disattesa, peraltro, l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, con riferimento al rispetto del termine decorrente dalla richiesta risarcitoria, previsto dall'art. 287 del d.lgs. 209/2005.
In effetti, come già rilevato al paragrafo precedente, la prima richiesta risarcitoria è stata trasmessa dall'attore alla compagnia assicuratrice nell'anno 2009, mentre la domanda è stata formulata nell'anno 2019. Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla citata disposizione normativa, quindi, risulta ampiamente rispettato.
6 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è infondata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, non può considerarsi provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
6.1 – Invero, si osserva che, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale (art. 2697 c.c.), l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato. Egli, pertanto, è tenuto a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo non identificato;
deve fornire prova, inoltre, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto
4 esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4213; Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n. 10540; Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
6.2 – Nel caso di specie, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha chiesto l'escussione del teste . Il teste citato ha Testimone_1
confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, le dichiarazioni rese non possono essere considerate attendibili.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso nel presente giudizio si caratterizzano, in primo luogo, per la presenza di svariate significative lacune: egli non ha indicato il punto di impatto tra la motocicletta condotta dall'attore e il veicolo rimasto ignoto;
non ha specificato il lato su cui è caduto il motociclo, impedendo di verificare la compatibilità della caduta con le lesioni riportate;
non ha fornito alcuna indicazione sulla condotta di guida tenuta dal motociclista.
In secondo luogo, deve essere segnalata la grave contraddizione sussistente tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione versata in atti. Invero, ha riferito che “dopo Testimone_1
l'urto la macchina investitrice se ne è andata senza fermarsi”; tuttavia tale affermazione risulta diametralmente opposta rispetto a quella resa dall'attore in sede di pronto soccorso presso la Casa di Salute “Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano;
in effetti, all'interno del referto n. 2451/08 del 25.06.08, è stato riportato: “Riferisce incidente stradale con un'auto mentre era motociclista.
Non vi è omissione di soccorso”. È evidente, dunque, che la fuga dell'auto investitrice, riferita dal teste escusso, risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal danneggiato, nello stesso giorno del sinistro, agli operatori sanitari che lo hanno soccorso.
5 Del resto, le dichiarazioni testimoniali non trovano riscontro neppure all'interno verbale di accettazione n. 42736/2008, datato 25.06.2008, stilato presso l'Azienda Ospedaliera “San
Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona” di Salerno, dove l'attore è autonomamente si è recato dopo aver lasciato la Casa di Salute “Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano. In tale sede, difatti,
l'odierno attore si è limitato a riferire di un incidente con responsabilità di terzi, ma non ha fornito alcuna indicazione sulla sussistenza dell'omissione di soccorso.
Allo stesso modo, la Scheda di ammissione ospedaliera redatta in data 25.06.2008 presso l'Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona” e la cartella clinica fanno riferimento esclusivamente a un incidente stradale e, dunque, non è possibile trarne alcuna conferma in merito all'asserita omissione di soccorso.
La segnalata lacunosità delle dichiarazioni testimoniali e la significativa contraddizione segnalata costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste;
tale conclusione è imposta dalla rilevanza della circostanza su cui verte la segnalata discrasia tra la prova testimoniale e quella documentale, non essendo possibile affermare con certezza che il sinistro si è verificato a causa di un veicolo non identificato.
La prova testimoniale, dunque, è inidonea a dimostrare la fondatezza della domanda attorea che, al contrario, è smentita dalla documentazione versata in atti.
7 – D'altra parte, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/12/2016, n. 27541; Cassazione civile sez. III,
17/02/2016, n. 3019; Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Cassazione civile sez. III,
02/09/2013, n. 20066).
7.1 – Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna denuncia presentata alle Autorità penale relativamente al sinistro per cui è causa. L'omessa denuncia, alla luce della citata giurisprudenza, costituisce un indizio che, valutato unitamente alla contraddittorietà rilevata tra le dichiarazioni
6 testimoniali e le prove documentali in merito alla sussistenza di una omissione di soccorso, conferma l'infondatezza della domanda formulata da parte attrice.
8 – Alla luce delle esposte osservazioni, il sinistro lamentato da parte attrice non può considerarsi provato. Conseguentemente, la domanda formulata nei confronti di deve Controparte_1
essere rigettata.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte attrice, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Controparte_1
tabella II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione delle caratteristiche delle difese svolte e dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
9.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'attore, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidandole in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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