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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5052/2021 R.G., ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava De' Tirreni n. 360/2021, promosso
da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca
Andrea Cantone e Davide Murino ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via
Cucci n.11;
- parte appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero De Rosa ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cava De' Tirreni al Corso G. Marconi n.61;
-parte appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
a impugnato la sentenza n. 360/2021 depositata dal Giudice di Pace di Cava
[...]
1 dè Tirreni in data 10.03.2021, deducendo l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure per aver individuato la banca quale soggetto legittimato passivamente rispetto alla richiesta formulata dall'odierno appellato di restituzione dei costi di intermediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.01.2022, si è Controparte_1 costituito in giudizio ed ha dedotto: a) di aver sottoscritto in data 05.06.2015 un contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo di quote della pensione per l'importo di
€.28.800,00 mediante pagamento di n. 120 rate per l'importo di €.240,00; b) che, allo scadere della cinquantesima rata, aveva provveduto all'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza;
c) che, tuttavia, non era stata riconosciuta un'equa riduzione dei costi collegati al finanziamento, ivi comprese le commissioni di intermediazione.
Tanto premesso in fatto, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1 n. 2 c.p.c., non avendo l'istituto di credito indicato le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, senza che vi siano le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione.
In proposito, è stato precisato che “gli artt. 342 e 434, nel testo ivi considerato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
S.U., n. 27199/2017).
In ogni caso, anche a voler esaminare il motivo, l'appello andrebbe rigettato.
Infatti, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...] la quale sosteneva che la domanda di ripetizione Parte_1 delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, ovvero la società di intermediazione Controparte_2
Invero, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento sono soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.
2 La fattispecie analizzata rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) che sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, T.U.B. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi
a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
3 In tal senso, da ultimo, anche Tribunale Torino sentenza del 21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
Tali principi poi trovano riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale nella sentenza n. 263/2022, in cui – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del
25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub - ha tuttavia precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Pertanto, non dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
Nè possono essere richiamati l'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e l'art. 22, commi
15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio
4 unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Infatti, tali norme non escludono di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.
11209).
5 Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso sino ad €. 5.200,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata la somma di €.
1.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Cosi' deciso in data 08.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5052/2021 R.G., ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava De' Tirreni n. 360/2021, promosso
da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca
Andrea Cantone e Davide Murino ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via
Cucci n.11;
- parte appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero De Rosa ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cava De' Tirreni al Corso G. Marconi n.61;
-parte appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
a impugnato la sentenza n. 360/2021 depositata dal Giudice di Pace di Cava
[...]
1 dè Tirreni in data 10.03.2021, deducendo l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure per aver individuato la banca quale soggetto legittimato passivamente rispetto alla richiesta formulata dall'odierno appellato di restituzione dei costi di intermediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.01.2022, si è Controparte_1 costituito in giudizio ed ha dedotto: a) di aver sottoscritto in data 05.06.2015 un contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo di quote della pensione per l'importo di
€.28.800,00 mediante pagamento di n. 120 rate per l'importo di €.240,00; b) che, allo scadere della cinquantesima rata, aveva provveduto all'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza;
c) che, tuttavia, non era stata riconosciuta un'equa riduzione dei costi collegati al finanziamento, ivi comprese le commissioni di intermediazione.
Tanto premesso in fatto, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1 n. 2 c.p.c., non avendo l'istituto di credito indicato le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, senza che vi siano le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione.
In proposito, è stato precisato che “gli artt. 342 e 434, nel testo ivi considerato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
S.U., n. 27199/2017).
In ogni caso, anche a voler esaminare il motivo, l'appello andrebbe rigettato.
Infatti, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...] la quale sosteneva che la domanda di ripetizione Parte_1 delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, ovvero la società di intermediazione Controparte_2
Invero, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento sono soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.
2 La fattispecie analizzata rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) che sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, T.U.B. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi
a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
3 In tal senso, da ultimo, anche Tribunale Torino sentenza del 21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
Tali principi poi trovano riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale nella sentenza n. 263/2022, in cui – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del
25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub - ha tuttavia precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Pertanto, non dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
Nè possono essere richiamati l'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e l'art. 22, commi
15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio
4 unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Infatti, tali norme non escludono di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.
11209).
5 Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso sino ad €. 5.200,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata la somma di €.
1.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Cosi' deciso in data 08.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso
6