Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/03/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05634/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5634 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. N. P-CE/L/N/-OMISSIS- EM DOM_2020 del 08/09/2021 – Prefettura Caserta – Sportello Unico per l'Immigrazione – con il quale è stata rigetta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato, presentata ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. 34/2020, in favore della ricorrente;
- del parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dall'Ispettorato del Lavoro (ITL);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e comunque lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 15.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento Prot. N. P-CE/L/N/-OMISSIS- EM DOM_2020 del 08/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore in data 25/06/2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020;
- Si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria di mera forma;
- con nota del 8 maggio 2023, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione del ricorso e chiesto la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
AR OR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OR | AO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.