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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/11/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con gli avv. MAURO RD, Parte_1 P.IVA_1
RA SE , PO RD e TO AR CP_1 attrice contro
C.F. ), con l'avv. PIETRO MARZANO e l'avv. STEFANO CP_2 P.IVA_2
ZI DI LS convenuta
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito, in via principale:
1 1) Accertare e dichiarare, con sentenza di accertamento o costitutiva, risolto e/o comunque cessato ad ogni effetto di legge il contratto di guardiania sottoscritto in data 29/6/2020 (all. 3) per inadempimento imputabile a colpa grave di parte convenuta e/o comunque, a prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per colpa grave della convenuta come meglio in atti;
2) A prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare che parte attrice ha subito, a causa del comportamento inadempiente di controparte, un danno emergente pari ad € 167.691,20 ed un lucro cessante pari ad € 106.328,04 e che Con l'assicurazione ha rimborsato parzialmente nella misura di € 150.000,00 (che vengono quindi detratti nella domanda di condanna di cui nel prosieguo);
3) Condannare parte convenuta, a prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto ma previo accertamento e dichiarazione della colpa grave della convenuta, e comunque ordinare alla stessa di pagare alla attrice il risarcimento dei danni tutti subiti e/o subendi per i fatti di cui è causa comprensivi del lucro cessante e del danno emergente pari ad €
124.019,24, o nella maggior o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi commerciali e moratori ex d. lgs. 231/2002 ex D.L. 12\9\14 n 132 G.U. 12\9\14 convertito con
Legge 10\11\14 n. 162 in G.U. 10\11\14 n. 261 in vigore dal 11\11\14 e successive integrazioni e rettifiche sulle somme rivalutate dalla data del recesso ed ordinare a CP_2
Con di pagare a pari importo accertando e dichiarando l'esistenza di detto diritto di credito in linea capitale, interessi ed accessori in capo a parte attrice;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15%, IVA e CPA e successive occorrende;
5) In via istruttoria, la comparente GIV chiede:
A) Di essere ammessa a provare per testi, senza inversione dell'onere della prova, le seguenti circostanze:
2 1) Vero che nella notte del 13 marzo 2016 (all. 14), sempre nel corso di vigenza di altro Con contratto di vigilanza con i RANGERS, aveva subito un precedente grave furto nella propria cantina di Pastrengo per un valore di 209.366,00 euro;
2) Vero che nella notte di sabato 11/12/2021, all'incirca alle ore 22:15, quattro soggetti ad Con oggi ignoti entravano nel magazzino di sito in Pastrengo, via Gardesana, 13/15, e ne uscivano verso le 3:30 di domenica 12/12/21, e che le relative immagini, che mi vengono rammostrate, venivano riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nello stabilimento;
3) Vero che i ponti radio e comunque i collegamenti fra il sistema di allarme presente presso lo stabilimento e la centrale operativa della RANGERS erano di proprietà della CP_2 erano stati installati da tecnici della stessa nel 2012, erano stati smontati e ritirati sempre da tecnici della stessa nel mese di marzo del 2022;
Con 4) Vero che il sistema d'allarme installato presso consentiva a di sapere che CP_2
l'allarme scattato la notte del 11/12/21 era l'allarme del magazzino;
5) Vero che l'operatore dei RANGERS intervenuto in loco disattivava e reinseriva il solo allarme del locale uffici e che nessun intervento veniva effettuato sulla centralina dell'allarme del magazzino/deposito, come emerge dai tabulati estratti dalle centraline di allarme degli uffici dello stabilimento (allegato 5 bis) e del magazzino (allegato 5 ter) ove vengono registrati tutti gli eventi che interessano il sistema d'allarme (inserimenti, disinserimenti, accessi, avvisi, manomissioni ecc) che mi si rammostrano;
6) Vero che l'operatore della intervenuto la notte del furto effettuava solo CP_2 un'ispezione del perimetro esterno dello stabilimento e degli uffici senza entrare all'interno del magazzino;
7) Vero che dai locali adibiti ad ufficio ove il vigilante della era entrato per CP_2 disinserire l'impianto di allarme degli uffici si accede ai locali adibiti a magazzino senza necessità di utilizzo di chiave alcuna con un tempo di percorrenza a piedi massimo di uno o due minuti;
3 8) Vero che nella reception sita all'ingresso degli uffici di Pastrengo era all'epoca dei fatti ed
è posta una bacheca liberamente apribile contenente tutte le chiavi dello stabilimento comprese quelle necessarie per entrare nel magazzino mediante accessi esterni e senza passare dagli uffici ed accanto a detta bacheca vi era una mappa dello stabilimento come da foto all. 50 che mi si rammostra;
9) Vero che in data 13 dicembre 2021, con successiva integrazione iniziata in data 18 dicembre 2021, i sigg. e , supportati dai sig. e Parte_2 CP_4 Testimone_1
, procedevano dell'inventario delle merci in magazzino che si concludeva con la Tes_2 redazione dei documenti all. 18, 51, 52, 53, 54 che mi si rammostrano che denunciavano
22.152 bottiglie mancanti come in detti documenti indicato;
10) Vero che la mattina del 13 dicembre 2021, alla riapertura dello stabilimento, sul pavimento del magazzino erano presenti bancali vuoti, bottiglie sparse, materiale di confezionamento e cartoni di vino sventrati;
11) Vero che i cartoni delle quattro tipologie di vino vengono caricate sui bancali come da scheda all. 60 che mi si rammostra;
Con 12) Vero che il dott. , responsabile dello stabilimento di , telefonava nella Pt_2 mattinata del 13/12/2021 alla RANGERS, ove parlava con il sig. referente Parte_3 commerciale di controparte, comunicandogli l'intervenuto furto;
13)Vero che il sig. dei RANGERS, si recava in Pastrengo martedì Testimone_3
14/12/21 per verificare di persona l'accaduto;
14)Vero che le foto di cui agli allegati 13a, 13b, 13c, 13d, 13e che mi si rammostrano sono fotogrammi della registrazione a circuito chiuso della notte del furto e che dette immagini così come le indicazioni di data, ora e luogo sono state estrapolate direttamente dalla registrazione originale;
4 15) Vero che le foto di cui agli allegati 15bis, 15ter che mi si rammostrano rappresentano i sensori installati all'interno del magazzino di Pastrengo via Gardesana 13/15 e manomessi la notte del furto;
16) Vero che il furto del vino intervenuto come in atti ha avuto come oggetto:
- N. 324 cartoni di CO LD extra dry bottiglie da 1,5 litri (si precisa che ogni cartone conteneva una sola bottiglia) per un totale di 324 bottiglie;
- N. 380 cartoni di d/v Docg produzione 2017 bottiglie da 0,75 litri Pt_4 Controparte_5
(si precisa che ogni cartone conteneva 6 bottiglie) per un totale di 2.280 bottiglie;
- N. 157 cartoni di Classico Docg produzione 2016 cantina LL Parte_5 bottiglie da 0,75 litri (si precisa che ogni cartone conteneva 12 bottiglie) per un totale di
1.884 bottiglie;
- N. 2944 cartoni di Classico Riserva Docg produzione 2016 a marchio Parte_5
LL bottiglie da 0,75 litri (si precisa che ogni cartone conteneva 6 Controparte_6 bottiglie) per un totale di 17.664 bottiglie.
Il tutto per un totale di 22.152 bottiglie.
17) Vero che i 2944 cartoni (17.664 bottiglie) di Docg Parte_6 produzione 2016 a marchio bottiglie da 0,75 rubati nella notte del Controparte_7
11/12/21 erano stati prodotti nell'ambito ed a fronte dell'ordine fatto dal cliente cinese (la
Qingdao Long Vision Global International Inc) che con contratto del 11/5/2021 aveva ordinato n. 24.000 bottiglie (4.000 cartoni) di detto vino;
18) Vero che il vino viene prodotto in quantità limitate in quanto Parte_7 condizionate dalla alta qualità richiesta da detto vino e quindi risulta integralmente prenotato dai clienti anno per anno con conseguente inesistenza di scorte disponibili per ulteriori richieste aggiuntive;
5 19)Vero che l'unico vino classico Riserva Docg produzione 2016 a Parte_5
Con marchio riservato e destinato al mercato cinese da era quello di cui al CP_6 contratto del 11/5/2021 (all. 46) sottoscritto con la Qingdao Long Vision Global
International Inc;
20)Vero che le fatture di cui agli allegati 20, 21 e 22, che mi si rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da GIV per la preparazione delle bottiglie da
1,5 litri di CO LD extra dry oggetto di furto;
21) Vero che la fattura di cui all'allegato 22 bis che mi si rammostra ha ad oggetto l'acquisto del vino sfuso utilizzato per realizzare le bottiglie di d/v Docg produzione 2017 Pt_4
oggetto di furto;
Controparte_5
22) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, che mi si rammostrano, Con hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da 0,75 litri di
Amarone d/v Docg produzione 2017 oggetto di furto;
Controparte_5
23)Vero che la fattura di cui all'allegato 31 che mi si rammostra ha ad oggetto l'acquisto del vino sfuso utilizzato per realizzare le bottiglie di Docg Parte_6 produzione 2016 cantina e di Docg produzione CP_7 Parte_6
2016 a marchio cantina LL oggetto di furto;
CP_6
24) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, che mi si Con rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da
0,75 litri di Classico Docg produzione 2016 cantina oggetto di Parte_5 CP_7 furto;
25) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, che mi si Con rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da
0,75 litri di Amarone classico Riserva Docg produzione 2016 a marchio Parte_5 [...] cantina oggetto di furto;
CP_6 CP_7
26) Vero che in data 11/5/2021 veniva sottoscritto il contratto sub all. 46 che mi si rammostra mediante il quale il cliente cinese Qingdao Long Vision Global International Inc aveva
6 Con ordinato a , impegnandosi all'acquisto, n. 24.000 bottiglie (4.000 cartoni) di
[...]
2016 Docg a marchio per un prezzo a bottiglia di € Parte_6 CP_6
14,75 e che il valore globale del contratto era pertanto pari ad € 354.000,00 (vedasi pagina 4 del contratto all. 46) e che detto contratto precisava che la lettera di credito relativa sarebbe stata aperta dalla;
Controparte_8
27) Vero che il cliente cinese di cui sopra, tramite la , Controparte_8 aveva rilasciato in data 30/11/21 in favore di GIV una lettera di credito bancario irrevocabile, che mi si rammostra, avente ad oggetto l'ordine de quo ove era prevista come data ultima di spedizione “latest date of shipment” il 31/01/2022 (all. 47) ed un corrispettivo di € 354.000,00;
28) Vero che GIV consegnava in data 16 febbraio 2022 al cliente cinese il minor numero di
8.712 bottiglie (e cioè 1452 cartoni) per un corrispettivo totale di € 128.502,00 (come da fattura/documento di trasporto all. 48) sull'ordine del 11/5/2021 all. 46;
29) Vero che nell'anno 2022 l'unico lotto di Riserva 2016 Parte_6
Docg a marchio venduto e/o consegnato al cliente cinese Qingdao Long Vision CP_6
Global International Inc e/o destinato e consegnato in Cina è stato quello costituito da 8.712 bottiglie (e cioè 1452 cartoni) di cui al capitolo di prova che precede;
30) Vero che l' Riserva 2016 Docg a marchio viene Parte_6 CP_6 prodotto come di seguito: zona di produzione , 240-300 Parte_8 Parte_9 esposizione solare a sud ovest, vigne vecchie allevate su terreno profondo, molto calcareo, ricco di calcareniti e vulcaniti, con utilizzo di pergola veronese, con vendemmia a mani con uve selezionate, affinamento in piccoli fusti di rovere da 500 litri per 14 mesi, e quindi per successivi 36 mesi in botti da 40 hl e quindi da 70 hl, ed infine affinamento in bottiglia per 12 mesi, gradazione 15,5% vol, il tutto come da scheda descrittiva del prodotto (all. 49).
31)Vero che nello stabilimento di (ove veniva prodotto l' CP_9 Parte_10 sono state imbottigliate globalmente (e cioè di qualsivoglia tipologia di vino) nel 2020
7 numero 10.860.000 bottiglie, nel 2021 numero 9.980.000 bottiglie, nel 2022 numero
9.957.000 bottiglie e che nell'ambito di questi quantitativi e nelle medesime annate veniva prodotto il seguente numero di bottiglie di Parte_7
A) anno solare 2020: 40.392 bottiglie da 750 ml;
B) anno solare 2021: 44.844 bottiglie da 750 ml;
C) anno solare 2022: 36.978 bottiglie da 750 ml.
32) Vero che i documenti prodotti sub all. 61 e 62 che mi si rammostrano corrispondono agli effettivi trasferimenti di vino allo stabilimento di Pastrengo;
Parte_7
33) Vero che le schede di magazzino prodotte sub all. 51, 52 (la 52 relativa all' Parte_10
, 53, 54 e 62 (la 62 relativa all' che mi si rammostrano
[...] Parte_10 rappresentano le effettive giacenze di magazzino e la movimentazione dei prodotti ivi indicati nelle date riportate in dette schede;
34) Vero che l'allegato 59 che mi si rammostra rappresenta lo stabilimento di Pastrengo e che le indicazioni ivi riportate sono corrette;
Si indicano a testi su tutti i capitoli i seguenti nominativi:
1) (sede Pastrengo) Parte_2
2) (capo manutentori Pastrengo) CP_4
3) (responsabile logistica Pastrengo) CP_10
4) (collaboratore logistica Pastrengo) Testimone_1
5) (collaboratore logistica Pastrengo) Tes_2
6) (sede Calmasino- Bardolino) CP_11
7) (sede Calmasino – Bardolino); CP_12
8) (sede Calmasino- Bardolino) CP_13
8 9) (sede Calmasino. Bardolino) CP_14
10) (sede San Pietro in Cariano). Controparte_15 CP_9
Tutti domiciliati presso parte attrice presso le unità produttive sopra indicate.
B) Detti testi vengono altresì indicati a prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti da parte avversa, nella denegata ipotesi di loro ammissione, senza inversione dell'onere della prova.
C) Chiediamo volersi ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta sui capitoli già indicati per la prova testimoniale sub i numeri: 1), 3), 4), 5), 6);
D) Chiediamo altresì di essere autorizzati alla produzione mediante deposito in cancelleria di una chiavetta USB contenente i filmati completi raccolti nella notte del furto;
E) Laddove ritenuto necessario, chiediamo CTU tecnica al fine di A) accertare e quantificare Con tutti i costi e/o gli oneri e/o le spese sostenute da così come quantificare il danno emergente e lucro cessante subiti dalla stessa a causa del furto subito sulla base della documentazione prodotta nonchè B) il numero massimo di bottiglie che possono essere caricate su una motrice come individuata nell'all. 57) e dalle foto in atti ovviamente mediante un caricamento forzato al massimo e quindi al di fuori ed anche contro la normativa sul trasporto e la sicurezza;
F) Sempre ove ritenuto necessario, chiedere informazioni al Consorzio per la tutela dei Vini
Valpolicella circa le modalità di pigiatura e produttive necessarie per il vino Pt_4
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.
Per parte convenuta
Rigettare per tutte le ragioni esposte in comparsa ciascuna delle avverse domande sia di accertamento che di condanna, in quanto del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, oltre
9 che generiche, apodittiche e in ogni caso del tutto sproporzionate e spropositate. In via subordinata, tenuto conto delle limitazioni di responsabilità stabilite dalle parti, limitare il risarcimento dell'ipotetico danno ex art.
6.5 delle condizioni generali di contratto alla somma massima di € 1.666,66 o nella misura che il Giudice riterrà congrua. In via ulteriormente subordinata, ridurre ex art. 1227 I co. c.c. la quota di responsabilità per i danni oggetto di Con causa denegatamente ricondotti in capo a tenuto conto del concorso di colpa di . CP_2
Ci si oppone ancora alla richiesta di ammissione della CTU e della prova testimoniale già articolata in citazione dall'attrice, dal momento che quest'ultima, nell'assoluta irrilevanza e carenza probatoria delle affermazioni rese nei propri scritti difensivi, cerca di colmare tale vuoto facendo ricorso al predetto mezzo istruttorio. Peraltro, tutti i capi di prova ex adverso formulati sono palesemente inammissibili in quanto:
- le circostanze di fatto ivi indicate sono del tutto generiche ed indeterminate, oltre a non essere suscettibili di prova per testi, ben potendo, ed anzi dovendo, essere suffragate da adeguata e valida dimostrazione documentale;
- le stesse circostanze indicate presuppongono valutazioni e non rappresentazioni dei fatti, cercando surrettiziamente di indurre i testi a fornire risposta affermative sulle circostanze ivi genericamente dedotte.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 29.6.2020 (di seguito GIV), azienda che produce e Parte_1 commercializza prodotti vitivinicoli, ha stipulato con un contratto per il servizio CP_2 di “vigilanza con ispezioni” relativo allo stabilimento della società, sito a Pastrengo (VR) in via Gardesana.
Nella notte tra sabato 11.12.2021 e domenica 12.12.2021 ignoti si sono introdotto nello stabilimento sottraendo beni.
10 Con Il furto è stato scoperto solo la mattina di lunedì 13.12.2021 dai dipendenti di .
Con missiva del 28.12.2022 GIV ha contestato a una serie di inadempienze che CP_2 avrebbero reso possibile il furto dell'11 e 12.12.2021 e ha dichiarato di intendere risolto il contratto per inadempimento dell'istituto di vigilanza.
2. Svolgimento del processo
Con Con citazione notificata il 25.10.2023 ha convenuto avanti questo CP_2
Tribunale perché venisse condannata a risarcire il danno patito dall'attrice in conseguenza dell'allegata inadempienza della convenuta.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_2
Con ordinanza 29.6.2024 il giudice istruttore ha formulato una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.c. che ha trovato adesione solo della parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
3. An debeatur
3.1 Il contratto 29.6.2020 prevedeva che l'istituto di vigilanza effettuasse tre ispezioni notturne e servizio di pattugliamento nel periodo compreso tra le 21.45 e le 6.00.
Con Nella denuncia presentata ai Carabinieri il 14.12.2021 riferisce di avere visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza e di avere constatato che quattro persone travisate sarebbero entrate nello stabilimento di Pastrengo alle 22.15 dell'11.12.2021 mediante effrazione del cancello carraio e sarebbero penetrate, forzando una porta, nel magazzino dell'azienda. I sensori posti all'interno del capannone avrebbero rilevato la presenza dei ladri facendo scattare l'allarme. I sensori sarebbero stati poi coperti, e posti quindi in condizione di non funzionare, con vernice oscurante. Alle 22.53 sarebbe arrivata nello stabilimento una vettura di senza tuttavia rilevare la presenza degli CP_2
11 estranei, nel frattempo nascostisi. Il rapportino steso dall'operatore intervenuto dà atto dell'ispezione esterna svolta a seguito dell'allarme e indica “esternamente sembra tutto ok”.
Una volta allontanatosi il mezzo della vigilanza, i quattro soggetti incappucciati sarebbero ritornati visibili alle telecamere dalle 00.04. Essi avrebbero fatto entrare nello stabilimento, in sequenza, due motrici telonate sulle quali avrebbero caricato un totale di 56 bancali di vino, con più di 21.000 bottiglie, operando indisturbati fino alle 3.30 del 12.11.2021.
Con
ha ricevuto un indennizzo di € 150.000,00 dalla propria compagnia di assicurazione.
3.2 L'attrice contesta alla convenuta una serie di inadempienze gravi, che avrebbero consentito ai terzi di portare a termine il furto senza essere scoperti.
3.2.1 In primo luogo viene contestato a di avere effettuato solo due ispezioni CP_2 nella notte del furto (una all'inizio del turno, alle 21.44, e una alle 22.53, sollecitata dall'allarme scattato), mancando di eseguire il terzo accesso previsto e omettendo di svolgere il servizio di pattugliamento – inteso come “monitoraggio costante” – pure previsto dal contratto.
Con
3.2.2 In secondo luogo lamenta che l'operatore di vigilanza intervenuto a seguito dell'attivazione dell'allarme del magazzino si sarebbe limitato a disinserire e reinserire l'allarme della zona uffici. Ove la medesima procedura fosse stata eseguita sull'allarme scattato, cioè quello dei magazzini, il sistema avrebbe rilevato l'anomalia dei sensori offuscati, così rendendo palese che era in corso un tentativo di furto. Inoltre la centrale operativa di avrebbe mancato di rilevare le segnalazioni di manomissione e gli CP_2 allarmi scattati in diverse zone del magazzino, pur ricevendo i relativi tabulati.
3.2.3 In terzo luogo viene rilevato che, ove i vigilanti avessero avvisato i referenti dell'attrice, essi avrebbero potuto visionare da remoto le telecamere di sicurezza, così accorgendosi di quanto stava accadendo ed avvisando le forze dell'ordine.
12 3.2.4 In quarto luogo, ad avviso dell'attrice, dal momento dell'attivazione dell'allarme gli uffici preposti dell'istituto convenuto avrebbero dovuto visionare da remoto il sistema di videosorveglianza esterno ed in tal caso avrebbero potuto vedere le motrici in fase di carico, così avendo cognizione di quanto stava accadendo.
Con
3.2.5 In quinto luogo si duole che l'operatore intervenuto alle 22.53 dell'11.12.2021 si sia limitato ad un'ispezione sommaria del perimetro esterno dell'edificio, invece di entrare nel magazzino dove era scattato l'allarme.
La negligenza della convenuta sarebbe particolarmente grave, sostiene la società attrice, anche perché lo stesso stabilimento sarebbe stato già in precedenza oggetto di un furto, avvenuto il
13.3.2016, nel corso della vigenza di un precedente contratto di vigilanza con CP_2
Quest'ultima avrebbe dovuto quindi sapere dell'elevato rischio connotante l'attività in discorso.
nega tutti gli addebiti. Controparte_16
3.3.1 Quanto al numero delle ispezioni, osserva che quattro pattuglie hanno visitato lo Con stabilimento di nella notte dei fatti: una prima alle 21.49, due in occasione dell'allarme scattato e una quarta alle 7.47 del 12.12.2021. Nega, inoltre, di avere garantito un
“monitoraggio costante” dello stabile, chiarendo che il servizio di vigilanza da effettuarsi mediante ispezioni saltuarie non può garantire una “copertura totale di ogni evento delittuoso che possa o debba verificarsi ogni notte presso il sito del committente” ma può svolgere unicamente una “funzione di deterrenza”.
3.3.2 Con riguardo al mancato intervento dell'operatore presso l'allarme del magazzino, in occasione del sopralluogo delle 21.53, osserva che la centralina di allarme del CP_2 magazzino (denominata “ex BC”, dal nome dell'azienda che in precedenza occupava Con quella zona dello stabilimento, cui è subentrata), attivatosi alle 22.35, si era già automaticamente ripristinato alle 22.39, quindi prima dell'arrivo della pattuglia, facendo così
13 cessare ogni allarme. Di conseguenza l'operato della guardia intervenuta sarebbe esente da censure.
La convenuta produce una relazione tecnica dalla quale risulta che solo l'allarme attivato dal sensore di movimento n. 84 alle 22.35.06 è stato trasmesso al ponte radio e registrato dalla centrale operativa di mentre, né dieci d successive segnalazioni registrate dalla CP_2 centralina di allarme ex BC né la segnalazione di allarme per la manomissione del sensore n. 85 registrata dalla medesima centralina alle 22.35.11, sarebbero state trasmesse al ponte radio e alla centrale operativa. precisa di non avere la possibilità di visionare la CP_2 centralina dell'impianto di allarme Ex BC (“né in remoto né in loco”), potendo ricevere solo segnalazioni tramite il ponte radio. Evidenzia che la mancata funzionalità degli impianti, Con dei sensori e delle centraline di proprietà – vera causa del mancato rilevamento del furto
- non è in alcun modo imputabile alla convenuta, non essendo questa stata investita di alcun compito di manutenzione, revisione o collaudo della stessa.
3.3.3 La convenuta nega, poi, qualsiasi mancanza per l'omesso avviso dato ai soggetti Con reperibili indicati da , giacché il contratto prevedeva tale obbligo solo in caso di anomalie, situazioni di pericolo o altre emergenze, tutte escluse dalla situazione rilevata al momento del sopralluogo effettuato e rilevabile dalla centrale operativa.
3.3.4 Quanto all'impianto di videosorveglianza esterna, dà atto che la propria CP_2 centrale operativa era in grado di accedere a tale sistema (di proprietà GIV), ma “solo tramite
l'accesso da parte della centrale ad una VPN (virtual private network – rete privata CP_2 virtuale) aziendale, di proprietà e gestione GIV, con tempi di attivazione particolarmente lunghi”. Evidenzia inoltre che detto sistema non disponeva della funzione di “motion detection”, sicché non era in grado di rilevare movimenti di persone e mezzi e quindi di suscitare l'attenzione degli operatori di vigilanza.
3.3.5 Infine la convenuta replica alla contestazione di non avere fatto accesso ai magazzini in occasione del sopralluogo delle 22.53 deducendo che, ai sensi del contratto in essere, i propri
14 operatori non disponevano delle chiavi del magazzino ed erano quindi nelle condizioni di ispezionare unicamente gli uffici e l'area esterna.
3.4 Si ricava dalle immagini video prodotte che i ladri sono entrati nell'area magazzino dello Con stabilimento alle 22.35, facendo così scattare l'allarme. Uno degli allarmi scattati (quello delle 22.35.06, zona 86) è stato trasmesso tramite ponte radio alla centrale operativa CP_2 che ha inviato sul posto una pattuglia. Appena entrati nel magazzino è certo (e d'altronde ovvio) che i ladri abbiano, per prima cosa, manomesso i sensori presenti al suo interno, oscurandoli con una vernice spray: se ne trae conferma dall'allarme per manomissione registrato dalla centralina alle 22.35.15.
Da quanto sopra si può dedurre che, quando la pattuglia 21 di è arrivata sul Tes_4 CP_2 posto, alle 22.53, ove l'operatore fosse entrato nel magazzino, avrebbe potuto facilmente accertare (anche in mancanza di altri segni di effrazione o anomalie, e pur essendosi i ladri nascosti in altra zona dello stabilimento) che i sensori erano stati coperti dalla vernice (dalle fotografie prodotte dalla convenuta il 13.10.2025, con il nome “foto sopralluogo”, si ricava che l'operazione aveva lasciato evidenti tracce di spray anche sulla parete circostante i sensori).
E' pacifico, invece, che la guardia intervenuta si sia limitata ad un controllo esterno e ad accedere nella zona degli uffici. Ciò si configura come una grave mancanza rispetto agli obblighi contrattualmente assunti da nei confronti di GIV. Il contratto 29.6.2020 CP_2 prevedeva, infatti, che il servizio di vigilanza di effettuasse mediante ispezioni “interne”, “con chiavi”. Era cioè stabilito che le ispezioni non si limitassero all'esterno dell'edificio (è questa un'opzione del modulo contrattuale che risulta non prescelta nel caso in esame, mentre è chiaramente indicata, con la spunta dell'apposito spazio, l'opzione delle ispezioni interne) e che il personale fosse dotato di chiavi per accedere allo stabile.
15 La tesi della convenuta - secondo la quale gli accordi negoziali avrebbero previsto unicamente l'accesso agli uffici e il personale di vigilanza non avrebbe avuto la materiale possibilità di entrare nel magazzino - è stata smentita dall'istruttoria.
In primo luogo il contratto non prevede una limitazione delle ispezioni interne ad una sola parte degli stabili aziendali. Il fatto che, prima del contratto del 2020, l'area del magazzino fosse in gestione ad altra azienda (la BC Food & Beverage s.r.l.) e che il contratto stipulato da con questa non prevedesse la consegna di chiavi è irrilevante. Il CP_2 contratto 29.6.2020 – l'unico in essere al tempo dei fatti – è qualificato come “rinnovo” e Con
“cambio gestione Bcube”, a segnalare che era subentrata nell'immobile vigilato da ma, come detto, in esso sono ridefinite tutte le condizioni del servizio;
sono infatti CP_2
Con riportate con chiarezza le tipologie di servizio erogato dalla convenuta a , con l'apposizione di spunte in corrispondenza di opzioni dal significato univoco, nel senso sopra spiegato.
Le prove testimoniali hanno poi smentito ciò che la convenuta ha sostenuto in ordine alla mancata consegna delle chiavi del magazzino. Il teste , vale a dire l'operatore Testimone_5 della pattuglia Lima 21 di intervenuto, ha dichiarato: “Non avevamo le chiavi CP_2 per entrare né i badge per entrare nell'area magazzino BC”; ha poi specificato “Quando avvenne il furto c'era ancora BC”. Quest'ultimo punto fa ritenere che non fosse Tes_5 informato del cambio di contratto, essendo pacifico che BC Food & Beverage s.r.l. non era più la committente del servizio per l'area magazzino alla data del furto. E' possibile quindi che vi sia stato un difetto di organizzazione interna di che non ha CP_2 aggiornato le direttive per il servizio adeguandole al mutato quadro contrattuale. Anche l'altro teste di parte convenuta, responsabile della centrale operativa di Testimone_6 CP_2 ha dichiarato: “Nella nostra anagrafica avevamo indicazione della possibilità di accesso al perimetro dello stabilimento e all'area uffici GIV. Mi risulta che non vi fosse l'accesso all'area magazzino. Solo dopo il furto venne fatta una riunione per istruire il personale circa
16 le modalità di accesso a quell'area”. Evidentemente la “anagrafica” interna dell'istituto non può prevalere sul dato contrattuale.
In ogni modo il teste , di GIV, ha riferito che “i Rangers avevano i badge per Parte_2 aprire le porte elettrificate, un mazzo di 14 chiavi e un mazzo interno con le chiavi di tutte le Con porte”. Lo stesso , nonché altro dipendente , hanno poi Pt_2 CP_10 dichiarato che l'accesso al magazzino era agevole anche dall'interno degli uffici. Tali deposizioni sono concordi e vanno ritenute attendibili
Si deve quindi concludere che gli operatori aveva la materiale possibilità e l'obbligo contrattuale di accedere ai magazzini;
date le circostanze, tale accesso era quantomai opportuno in presenza di un allarme trasmesso proprio dalla centralina dei magazzini.
3.5 La convenuta deduce, al fine di fornire una spiegazione alla propria condotta, che:
3.5.1 L'allarme attivatosi alle 22.35 si era già spento da solo al momento dell'arrivo della pattuglia, la quale avrebbe quindi trovato una situazione apparentemente riportata alla normalità
3.5.2 L'accesso al capannone dei magazzini da parte dei ladri non avrebbe lasciato segni di effrazione visibili, come può rilevarsi dalle fotografie dimesse, eseguite dal perito dell'assicurazione il 20.12.2021, e sarebbe quindi assai difficile per la guardia che ispezionò il fabbricato accorgersi che lo stesso era stato violato.
Con
3.5.3 Nei mesi precedenti ai fatti si era più volte lamentata con delle CP_2 frequenti attivazioni “a vuoto” dell'allarme, sicché quello dell'11.12.2021 poteva essere facilmente scambiato per l'ennesimo falso allarme generato dal sistema.
Con
3.5.4 I sistemi antintrusione di proprietà installati nello stabilimento erano inadeguati e da ciò sarebbe derivata la mancata attivazione di controlli più approfonditi da parte dell'istituto.
17 3.6 Le suesposte deduzioni difensive non meritano di essere condivise.
3.6.1 Il primo profilo è irrilevante. L'attivazione di un allarme imponeva alla vigilanza di effettuare un controllo ben più accurato di quello eseguito, anche se dopo qualche minuto l'allarme si era spento in automatico. L'intervento della pattuglia avrebbe dovuto, per ragioni evidenti, comportare un accesso del personale nella zona dove si trova l'allarme innescatosi, perché solo in tal modo era possibile accertare se si fosse trattato di un falso allarme o della conseguenza di un accesso abusivo allo stabile.
3.6.2 Il secondo aspetto è pure non decisivo. E' vero che lo scasso della porta forzata dai ladri, posta sul retro del magazzino, ha lasciato pochi segni visibili, come si apprezza dalle fotografie del perito assicurativo. I testi e hanno riferito di segni “visibili su Pt_2 CP_10 una porta di accesso al magazzino lato sud”, rilevati anche nel corso del sopralluogo dei
Carabinieri svoltosi a poche ore dai fatti, ma non hanno precisato se tali segni fossero facilmente rilevabili da un'ispezione sommaria esterna. Inoltre va considerato che la guardia di ha effettuato tale ispezione in orario notturno. CP_2
Va tuttavia ribadito che il difetto nell'operazione di controllo non attiene a una qualche disattenzione nella verifica effettuata all'esterno dell'edificio o nella zona uffici ma consiste nel mancato ingresso nei magazzini. Anche ipotizzando che l'effrazione della porta non fosse rilevabile facilmente neppure dall'interno, si deve ricordare che i ladri avevano coperto di vernice tre sensori interni: un controllo di tali dispositivi, pienamente esigibile in considerazione dell'occasione e dello scopo dell'ispezione, avrebbe senz'altro portato l'operatore ad accorgersi dell'avvenuto accesso di estranei malintenzionati. E' poi verosimile che la manomissione dei sensori avrebbe determinato un'anomalia del sistema – e la conseguente attivazioni di controlli più attenti - anche ove la guardia avesse spento e riattivato il sistema d'allarme della zona magazzini.
3.6.3 I problemi emersi nel corso del rapporto contrattuale per le frequenti attivazioni immotivate degli allarmi non possono giustificare l'incompletezza dei controlli svolti dall'istituto convenuto. Dalla corrispondenza dimessa si ricava che i problemi riguardavano,
18 perlopiù, un allarme posto nella zona dei silos, quindi in un'area specifica dello stabilimento
(ove, secondo GIV, la presenza di uccelli faceva scattare l'allarme), mentre l'11.2.2021
l'allarme si è attivato nel magazzino. Questo aspetto avrebbe dovuto comunque sollecitare una maggiore attenzione della vigilanza.
In ogni caso, anche in tale contesto, la centrale operativa ha inviato la pattuglia dopo l'attivazione dell'allarme e ciò avrebbe dovuto comportare un'ispezione effettuata con la dovuta diligenza. Il controllo effettuato, solo esterno e negli uffici – probabilmente condotto da un dipendente dell'istituto convinto che l'accesso nel magazzino non rientrasse nei suoi doveri, per una cattiva informazione interna all'organizzazione circa gli accordi presi con il cliente – non supera la soglia minima di diligenza esigibile da un operatore professionale come e ha reso del tutto inadeguata la vigilanza offerta dalla società convenuta. CP_2
3.6.4 Il tema dell'inadeguatezza delle centraline e degli altri sistemi antifurto di proprietà dell'attrice è privo di rilievo, una volta che si osservi come il sistema ha comunque inviato un allarme alla centrale operativa di e determinato un'ispezione straordinaria del CP_2 servizio di pattugliamento dell'istituto. Se all'accesso fosse seguita un'ispezione adeguata, il controllo avrebbe, con ogni probabilità, impedito l'evento danno patito dall'attrice. Il fatto che il ponte radio di non abbia ricevuto tutti gli altri segnali di allarme e le CP_2 segnalazioni di manomissione e che il sistema di videosorveglianza non fosse dotato della funzione di rilevamento del movimento è irrilevante, dato che, anche in mancanza delle ulteriori sollecitazioni che un sistema più efficiente avrebbe garantito alla convenuta, questa aveva ricevuto un segnale di allarm sufficiente ad attivare le proprie funzioni di ispezione e verifica in modo idoneo ad evitare il completamento del furto.
Da quanto sopra discende anche l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. Se le pretese insufficienze degli impianti antiintrusione GIV è rimasta ininfluente ai fini del prodursi del danno, ne consegue che non vi sono le condizioni per una riduzione del risarcimento correlata ad un'eventuale colpa del danneggiato.
19 3.7 L'esame delle altre inadempienze che l'attrice contesta alla convenuta risulta superfluo, considerata la gravità e rilevanza causale del profilo di cui si è detto, relativo alle modalità seguite nell'ispezione svolta a seguito dell'allarme delle 22.35. La difformità tra l'ispezione condotta e lo standard richiesto dalle previsioni contrattuali e da un criterio di minima diligenza ha indotto a ritenere che non vi fosse motivo di svolgere altre CP_2
Con verifiche. Ciò ha fatto sì che l'istituto non avvisasse i referenti di (che avrebbero potuto visionare da remoto le telecamere poste all'esterno dello stabile), non visionasse esso stesso le immagini della videosorveglianza mediante la VPN accessibile alla convenuta e non attivasse una successiva ispezione in orario più ravvicinato a quella delle 22.50.
Poiché l'inadempimento di risulta connotato da colpa grave, per tutte le ragioni CP_2 esposte, opera la previsione di cui all'art.
6.2 delle condizioni generali del contratto, secondo la quale l'istituto è, in tal caso, pienamente responsabile dei danni causati al cliente.
4. Quantum debeatur
4.1 GIV ha dedotto che i ladri avrebbero sottratto 22.152 bottiglie di vino (suddivise in 3.805 cartoni, posti su 56 bancali) di prosecco e quest'ultimo con marchio Villa delle Pt_5
Rose, LL e Le Origini.
Ha quantificato il danno emergente in € 194.525,40, in citazione, secondo il calcolo seguente:
bottiglie/
totale costo
costo totale cartoni cartone bottiglie unitario prosecco 324 1 324 8,110 2.627,64
amarone 380 6 2.280 6,880 15.686,40 Pt_11
CP_
amarone 157 12 1.884 7,320 13.790,88
amar. 2.944 6 17.664 9,195 162.420,48 CP_6
totale 3.805 22.152 194.525,40
20 Con Ha dedotto altresì una voce di danno da lucro cessante, correlata al fatto che avesse concluso l'11.5.2021 un contratto con un importatore cinese (Qingdao Long Vision Global
International Inc.) per la vendita di 24.000 bottiglie di classico Riserva Parte_5
Docg 2016 a marchio per un prezzo di € 14,75 a bottiglia e quindi per un prezzo CP_6 complessivo di € 354.000,00. La data ultima di consegna prevista nel contratto era il Con 31.1.2022. A seguito del furto dell'11.12.2021, ha potuto consegnare al compratore cinese, il 10.2.2022, solo 8.712 bottiglie, ricevendo un prezzo complessivo di € 128.502,00. Con Poiché per ciascuna delle 15.288 bottiglie che non ha potuto consegnare essa avrebbe lucrato un guadagno di € 5,555 (14,750-9,195), l'attrice ha esposto in citazione di avere sofferto un danno da lucro cessante di € 84.924,84. Ha precisato che la tipologia del vino in questione e la complessità del relativo ciclo produttivo le avrebbe impedito di sostituire le bottiglie sottratte nel limitato tempo intercorso tra la scoperta del furto (13.12.2021) e la consegna promessa (31.1.2022).
Le suesposte deduzioni hanno trovato conferma nei documenti dimessi dall'attore (da 20 a 49)
e nelle deposizioni dei testi introdotti da GIV: , Parte_2 CP_10 [...]
, . CP_15 CP_11
4.2 La convenuta ha contestato la valorizzazione del costo di produzione dell'amarone, sostenendo che mancherebbe la prova di alcune delle voci di costo esposte (i “costi vari” per
“affinamento del vino”, “utilizzo energia elettrica”, “utilizzo manodopera”, “attività di imbottigliamento”).
L'attrice, nella prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c., ha accettato (con l'obbiettivo di facilitare l'istruttoria) la stima del costo unitario proposta dall'avversario. Ciò porta alla diversa quantificazione del danno emergente nei seguenti termini:
21 cartoni bottiglie/
totale costo
costo totale cartone bottiglie unitario prosecco 324 1 324 8,110 2.627,64
380 6 2.280 6,412 14.619,36 Parte_12
157 12 1.884 6,385 12.029,34 Parte_13
2.944 6 17.664 7,846 138.591,74 Parte_7
totale 3.805 22.152 167.868,08
Con
, all'esito di tale ridimensionamento della domanda, ha ridotto l'entità del risarcimento chiesto per danno emergente alla somma di € 167.691,20.
Anche la stima del lucro cessante è mutata in conseguenza della ridefinizione del costo di produzione dell' Il margine di guadagno di GIV sulla vendita al cliente Parte_7 cinese dell' diventa pari ad € 6,904 (14,75 – 7,846) e quindi la perdita di lucro patita Pt_5 per la mancata vendita di 15.288 bottiglie ammonta nel complesso ad € 105.548,35.
4.3 Parte convenuta ha altresì posto in dubbio la possibilità che le due motrici usate dai ladri abbiano potuto caricare 56 bancali di vino, ritenendo che, per questioni di spazio, esse potessero caricare al massimo 48 bancali.
I calcoli e le stime effettuate dalla convenuta sono stati adeguatamente contrastati dall'attrice che, con il documento 60, ha svolto una diversa valutazione della compatibilità tra lo spazio presente sulle motrici e l'ingombro dei cartoni sottratti. In ogni modo le quantità di cartoni e bottiglie sottratti indicate negli atti e documenti dell'attrice sono stati confermati dai testimoni di parte attrice, i quali hanno riferito l'esito delle verifiche svolte in azienda dopo il furto.
Dell'attendibilità delle deposizioni di tali testi non vi è motivo di dubitare. Quanto alle modalità usate dai ladri per caricare i loro mezzi è logico pensare che essi abbiano cercato di
22 massimizzare il carico utilizzando ogni possibile accorgimento per sottrarre quanti più colli possibili.
Con
4.4 In ordine al lucro cessante, dubita del fatto che non fosse in grado di CP_2 dare piena esecuzione al contratto di vendita con il cliente cinese, sostituendo le bottiglie venute meno a seguito del furto con altre di propria produzione, e ritiene che le prove offerte non siano sufficienti per escludere che l'attrice abbia dato seguito all'ordine.
In realtà anche su questo profilo parte attrice ha fornito una prova soddisfacente, dimettendo l'ordine ricevuto dall'acquirente, la lettera di credito relativo al previsto pagamento del prezzo totale pattuito, il documento di trasporto attestante la consegna parziale (docc. 46, 47 e 48).
Tale prova documentale ha trovato idoneo completamento nella prova testimoniale (testi e ), con la quale è stato confermato che la vendita ha avuto un'esecuzione solo CP_10 CP_11 parziale.
Non è affatto inverosimile che l'azienda attrice, nel breve tempo compreso tra la perdita del prodotto dovuta al furto e la scadenza di consegna concordata, non sia stata in grado di ovviare mediante la propria produzione. Il bene venduto è infatti, notoriamente, un vino di pregio, la cui produzione è limitata e richiede tempi adeguati.
Con
4.5 Il danno complessivo patito da a causa della grave inadempienza di è CP_2 quantificato in € 273.239,55 (167.691,20 + 105.548,35). Da tale importo va detratto l'indennizzo percepito dalla compagnia assicuratrice, pari ad € 150.000,00, e conseguentemente spetta all'attrice un risarcimento pari ad € 123.239,55.
Tale importo va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
(al tasso di cui al comma primo fino all'introduzione della causa, a quello di cui al comma 4 per il periodo seguente), calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 28.12.2022
(data del recesso contrattuale) al saldo.
23
5. Spese di lite
Segue alla soccombenza della convenuta la sua condanna alla rifusione delle spese di difesa.
Esse vengono liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € CP_2 Parte_1
123.239,55, maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali di cui all'art. 1284
c.c. - al tasso di cui al comma primo fino all'introduzione della causa, a quello di cui al comma 4 per il periodo seguente - calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 28.12.2022 al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, CP_2 Parte_1 liquidate in € 16.886,00, di cui € 14.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con gli avv. MAURO RD, Parte_1 P.IVA_1
RA SE , PO RD e TO AR CP_1 attrice contro
C.F. ), con l'avv. PIETRO MARZANO e l'avv. STEFANO CP_2 P.IVA_2
ZI DI LS convenuta
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito, in via principale:
1 1) Accertare e dichiarare, con sentenza di accertamento o costitutiva, risolto e/o comunque cessato ad ogni effetto di legge il contratto di guardiania sottoscritto in data 29/6/2020 (all. 3) per inadempimento imputabile a colpa grave di parte convenuta e/o comunque, a prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per colpa grave della convenuta come meglio in atti;
2) A prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare che parte attrice ha subito, a causa del comportamento inadempiente di controparte, un danno emergente pari ad € 167.691,20 ed un lucro cessante pari ad € 106.328,04 e che Con l'assicurazione ha rimborsato parzialmente nella misura di € 150.000,00 (che vengono quindi detratti nella domanda di condanna di cui nel prosieguo);
3) Condannare parte convenuta, a prescindere dalla declaratoria di risoluzione del contratto ma previo accertamento e dichiarazione della colpa grave della convenuta, e comunque ordinare alla stessa di pagare alla attrice il risarcimento dei danni tutti subiti e/o subendi per i fatti di cui è causa comprensivi del lucro cessante e del danno emergente pari ad €
124.019,24, o nella maggior o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi commerciali e moratori ex d. lgs. 231/2002 ex D.L. 12\9\14 n 132 G.U. 12\9\14 convertito con
Legge 10\11\14 n. 162 in G.U. 10\11\14 n. 261 in vigore dal 11\11\14 e successive integrazioni e rettifiche sulle somme rivalutate dalla data del recesso ed ordinare a CP_2
Con di pagare a pari importo accertando e dichiarando l'esistenza di detto diritto di credito in linea capitale, interessi ed accessori in capo a parte attrice;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15%, IVA e CPA e successive occorrende;
5) In via istruttoria, la comparente GIV chiede:
A) Di essere ammessa a provare per testi, senza inversione dell'onere della prova, le seguenti circostanze:
2 1) Vero che nella notte del 13 marzo 2016 (all. 14), sempre nel corso di vigenza di altro Con contratto di vigilanza con i RANGERS, aveva subito un precedente grave furto nella propria cantina di Pastrengo per un valore di 209.366,00 euro;
2) Vero che nella notte di sabato 11/12/2021, all'incirca alle ore 22:15, quattro soggetti ad Con oggi ignoti entravano nel magazzino di sito in Pastrengo, via Gardesana, 13/15, e ne uscivano verso le 3:30 di domenica 12/12/21, e che le relative immagini, che mi vengono rammostrate, venivano riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nello stabilimento;
3) Vero che i ponti radio e comunque i collegamenti fra il sistema di allarme presente presso lo stabilimento e la centrale operativa della RANGERS erano di proprietà della CP_2 erano stati installati da tecnici della stessa nel 2012, erano stati smontati e ritirati sempre da tecnici della stessa nel mese di marzo del 2022;
Con 4) Vero che il sistema d'allarme installato presso consentiva a di sapere che CP_2
l'allarme scattato la notte del 11/12/21 era l'allarme del magazzino;
5) Vero che l'operatore dei RANGERS intervenuto in loco disattivava e reinseriva il solo allarme del locale uffici e che nessun intervento veniva effettuato sulla centralina dell'allarme del magazzino/deposito, come emerge dai tabulati estratti dalle centraline di allarme degli uffici dello stabilimento (allegato 5 bis) e del magazzino (allegato 5 ter) ove vengono registrati tutti gli eventi che interessano il sistema d'allarme (inserimenti, disinserimenti, accessi, avvisi, manomissioni ecc) che mi si rammostrano;
6) Vero che l'operatore della intervenuto la notte del furto effettuava solo CP_2 un'ispezione del perimetro esterno dello stabilimento e degli uffici senza entrare all'interno del magazzino;
7) Vero che dai locali adibiti ad ufficio ove il vigilante della era entrato per CP_2 disinserire l'impianto di allarme degli uffici si accede ai locali adibiti a magazzino senza necessità di utilizzo di chiave alcuna con un tempo di percorrenza a piedi massimo di uno o due minuti;
3 8) Vero che nella reception sita all'ingresso degli uffici di Pastrengo era all'epoca dei fatti ed
è posta una bacheca liberamente apribile contenente tutte le chiavi dello stabilimento comprese quelle necessarie per entrare nel magazzino mediante accessi esterni e senza passare dagli uffici ed accanto a detta bacheca vi era una mappa dello stabilimento come da foto all. 50 che mi si rammostra;
9) Vero che in data 13 dicembre 2021, con successiva integrazione iniziata in data 18 dicembre 2021, i sigg. e , supportati dai sig. e Parte_2 CP_4 Testimone_1
, procedevano dell'inventario delle merci in magazzino che si concludeva con la Tes_2 redazione dei documenti all. 18, 51, 52, 53, 54 che mi si rammostrano che denunciavano
22.152 bottiglie mancanti come in detti documenti indicato;
10) Vero che la mattina del 13 dicembre 2021, alla riapertura dello stabilimento, sul pavimento del magazzino erano presenti bancali vuoti, bottiglie sparse, materiale di confezionamento e cartoni di vino sventrati;
11) Vero che i cartoni delle quattro tipologie di vino vengono caricate sui bancali come da scheda all. 60 che mi si rammostra;
Con 12) Vero che il dott. , responsabile dello stabilimento di , telefonava nella Pt_2 mattinata del 13/12/2021 alla RANGERS, ove parlava con il sig. referente Parte_3 commerciale di controparte, comunicandogli l'intervenuto furto;
13)Vero che il sig. dei RANGERS, si recava in Pastrengo martedì Testimone_3
14/12/21 per verificare di persona l'accaduto;
14)Vero che le foto di cui agli allegati 13a, 13b, 13c, 13d, 13e che mi si rammostrano sono fotogrammi della registrazione a circuito chiuso della notte del furto e che dette immagini così come le indicazioni di data, ora e luogo sono state estrapolate direttamente dalla registrazione originale;
4 15) Vero che le foto di cui agli allegati 15bis, 15ter che mi si rammostrano rappresentano i sensori installati all'interno del magazzino di Pastrengo via Gardesana 13/15 e manomessi la notte del furto;
16) Vero che il furto del vino intervenuto come in atti ha avuto come oggetto:
- N. 324 cartoni di CO LD extra dry bottiglie da 1,5 litri (si precisa che ogni cartone conteneva una sola bottiglia) per un totale di 324 bottiglie;
- N. 380 cartoni di d/v Docg produzione 2017 bottiglie da 0,75 litri Pt_4 Controparte_5
(si precisa che ogni cartone conteneva 6 bottiglie) per un totale di 2.280 bottiglie;
- N. 157 cartoni di Classico Docg produzione 2016 cantina LL Parte_5 bottiglie da 0,75 litri (si precisa che ogni cartone conteneva 12 bottiglie) per un totale di
1.884 bottiglie;
- N. 2944 cartoni di Classico Riserva Docg produzione 2016 a marchio Parte_5
LL bottiglie da 0,75 litri (si precisa che ogni cartone conteneva 6 Controparte_6 bottiglie) per un totale di 17.664 bottiglie.
Il tutto per un totale di 22.152 bottiglie.
17) Vero che i 2944 cartoni (17.664 bottiglie) di Docg Parte_6 produzione 2016 a marchio bottiglie da 0,75 rubati nella notte del Controparte_7
11/12/21 erano stati prodotti nell'ambito ed a fronte dell'ordine fatto dal cliente cinese (la
Qingdao Long Vision Global International Inc) che con contratto del 11/5/2021 aveva ordinato n. 24.000 bottiglie (4.000 cartoni) di detto vino;
18) Vero che il vino viene prodotto in quantità limitate in quanto Parte_7 condizionate dalla alta qualità richiesta da detto vino e quindi risulta integralmente prenotato dai clienti anno per anno con conseguente inesistenza di scorte disponibili per ulteriori richieste aggiuntive;
5 19)Vero che l'unico vino classico Riserva Docg produzione 2016 a Parte_5
Con marchio riservato e destinato al mercato cinese da era quello di cui al CP_6 contratto del 11/5/2021 (all. 46) sottoscritto con la Qingdao Long Vision Global
International Inc;
20)Vero che le fatture di cui agli allegati 20, 21 e 22, che mi si rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da GIV per la preparazione delle bottiglie da
1,5 litri di CO LD extra dry oggetto di furto;
21) Vero che la fattura di cui all'allegato 22 bis che mi si rammostra ha ad oggetto l'acquisto del vino sfuso utilizzato per realizzare le bottiglie di d/v Docg produzione 2017 Pt_4
oggetto di furto;
Controparte_5
22) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, che mi si rammostrano, Con hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da 0,75 litri di
Amarone d/v Docg produzione 2017 oggetto di furto;
Controparte_5
23)Vero che la fattura di cui all'allegato 31 che mi si rammostra ha ad oggetto l'acquisto del vino sfuso utilizzato per realizzare le bottiglie di Docg Parte_6 produzione 2016 cantina e di Docg produzione CP_7 Parte_6
2016 a marchio cantina LL oggetto di furto;
CP_6
24) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, che mi si Con rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da
0,75 litri di Classico Docg produzione 2016 cantina oggetto di Parte_5 CP_7 furto;
25) Vero che le fatture di cui agli allegati 24, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, che mi si Con rammostrano, hanno ad oggetto i costi sostenuti da per la preparazione delle bottiglie da
0,75 litri di Amarone classico Riserva Docg produzione 2016 a marchio Parte_5 [...] cantina oggetto di furto;
CP_6 CP_7
26) Vero che in data 11/5/2021 veniva sottoscritto il contratto sub all. 46 che mi si rammostra mediante il quale il cliente cinese Qingdao Long Vision Global International Inc aveva
6 Con ordinato a , impegnandosi all'acquisto, n. 24.000 bottiglie (4.000 cartoni) di
[...]
2016 Docg a marchio per un prezzo a bottiglia di € Parte_6 CP_6
14,75 e che il valore globale del contratto era pertanto pari ad € 354.000,00 (vedasi pagina 4 del contratto all. 46) e che detto contratto precisava che la lettera di credito relativa sarebbe stata aperta dalla;
Controparte_8
27) Vero che il cliente cinese di cui sopra, tramite la , Controparte_8 aveva rilasciato in data 30/11/21 in favore di GIV una lettera di credito bancario irrevocabile, che mi si rammostra, avente ad oggetto l'ordine de quo ove era prevista come data ultima di spedizione “latest date of shipment” il 31/01/2022 (all. 47) ed un corrispettivo di € 354.000,00;
28) Vero che GIV consegnava in data 16 febbraio 2022 al cliente cinese il minor numero di
8.712 bottiglie (e cioè 1452 cartoni) per un corrispettivo totale di € 128.502,00 (come da fattura/documento di trasporto all. 48) sull'ordine del 11/5/2021 all. 46;
29) Vero che nell'anno 2022 l'unico lotto di Riserva 2016 Parte_6
Docg a marchio venduto e/o consegnato al cliente cinese Qingdao Long Vision CP_6
Global International Inc e/o destinato e consegnato in Cina è stato quello costituito da 8.712 bottiglie (e cioè 1452 cartoni) di cui al capitolo di prova che precede;
30) Vero che l' Riserva 2016 Docg a marchio viene Parte_6 CP_6 prodotto come di seguito: zona di produzione , 240-300 Parte_8 Parte_9 esposizione solare a sud ovest, vigne vecchie allevate su terreno profondo, molto calcareo, ricco di calcareniti e vulcaniti, con utilizzo di pergola veronese, con vendemmia a mani con uve selezionate, affinamento in piccoli fusti di rovere da 500 litri per 14 mesi, e quindi per successivi 36 mesi in botti da 40 hl e quindi da 70 hl, ed infine affinamento in bottiglia per 12 mesi, gradazione 15,5% vol, il tutto come da scheda descrittiva del prodotto (all. 49).
31)Vero che nello stabilimento di (ove veniva prodotto l' CP_9 Parte_10 sono state imbottigliate globalmente (e cioè di qualsivoglia tipologia di vino) nel 2020
7 numero 10.860.000 bottiglie, nel 2021 numero 9.980.000 bottiglie, nel 2022 numero
9.957.000 bottiglie e che nell'ambito di questi quantitativi e nelle medesime annate veniva prodotto il seguente numero di bottiglie di Parte_7
A) anno solare 2020: 40.392 bottiglie da 750 ml;
B) anno solare 2021: 44.844 bottiglie da 750 ml;
C) anno solare 2022: 36.978 bottiglie da 750 ml.
32) Vero che i documenti prodotti sub all. 61 e 62 che mi si rammostrano corrispondono agli effettivi trasferimenti di vino allo stabilimento di Pastrengo;
Parte_7
33) Vero che le schede di magazzino prodotte sub all. 51, 52 (la 52 relativa all' Parte_10
, 53, 54 e 62 (la 62 relativa all' che mi si rammostrano
[...] Parte_10 rappresentano le effettive giacenze di magazzino e la movimentazione dei prodotti ivi indicati nelle date riportate in dette schede;
34) Vero che l'allegato 59 che mi si rammostra rappresenta lo stabilimento di Pastrengo e che le indicazioni ivi riportate sono corrette;
Si indicano a testi su tutti i capitoli i seguenti nominativi:
1) (sede Pastrengo) Parte_2
2) (capo manutentori Pastrengo) CP_4
3) (responsabile logistica Pastrengo) CP_10
4) (collaboratore logistica Pastrengo) Testimone_1
5) (collaboratore logistica Pastrengo) Tes_2
6) (sede Calmasino- Bardolino) CP_11
7) (sede Calmasino – Bardolino); CP_12
8) (sede Calmasino- Bardolino) CP_13
8 9) (sede Calmasino. Bardolino) CP_14
10) (sede San Pietro in Cariano). Controparte_15 CP_9
Tutti domiciliati presso parte attrice presso le unità produttive sopra indicate.
B) Detti testi vengono altresì indicati a prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti da parte avversa, nella denegata ipotesi di loro ammissione, senza inversione dell'onere della prova.
C) Chiediamo volersi ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta sui capitoli già indicati per la prova testimoniale sub i numeri: 1), 3), 4), 5), 6);
D) Chiediamo altresì di essere autorizzati alla produzione mediante deposito in cancelleria di una chiavetta USB contenente i filmati completi raccolti nella notte del furto;
E) Laddove ritenuto necessario, chiediamo CTU tecnica al fine di A) accertare e quantificare Con tutti i costi e/o gli oneri e/o le spese sostenute da così come quantificare il danno emergente e lucro cessante subiti dalla stessa a causa del furto subito sulla base della documentazione prodotta nonchè B) il numero massimo di bottiglie che possono essere caricate su una motrice come individuata nell'all. 57) e dalle foto in atti ovviamente mediante un caricamento forzato al massimo e quindi al di fuori ed anche contro la normativa sul trasporto e la sicurezza;
F) Sempre ove ritenuto necessario, chiedere informazioni al Consorzio per la tutela dei Vini
Valpolicella circa le modalità di pigiatura e produttive necessarie per il vino Pt_4
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.
Per parte convenuta
Rigettare per tutte le ragioni esposte in comparsa ciascuna delle avverse domande sia di accertamento che di condanna, in quanto del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, oltre
9 che generiche, apodittiche e in ogni caso del tutto sproporzionate e spropositate. In via subordinata, tenuto conto delle limitazioni di responsabilità stabilite dalle parti, limitare il risarcimento dell'ipotetico danno ex art.
6.5 delle condizioni generali di contratto alla somma massima di € 1.666,66 o nella misura che il Giudice riterrà congrua. In via ulteriormente subordinata, ridurre ex art. 1227 I co. c.c. la quota di responsabilità per i danni oggetto di Con causa denegatamente ricondotti in capo a tenuto conto del concorso di colpa di . CP_2
Ci si oppone ancora alla richiesta di ammissione della CTU e della prova testimoniale già articolata in citazione dall'attrice, dal momento che quest'ultima, nell'assoluta irrilevanza e carenza probatoria delle affermazioni rese nei propri scritti difensivi, cerca di colmare tale vuoto facendo ricorso al predetto mezzo istruttorio. Peraltro, tutti i capi di prova ex adverso formulati sono palesemente inammissibili in quanto:
- le circostanze di fatto ivi indicate sono del tutto generiche ed indeterminate, oltre a non essere suscettibili di prova per testi, ben potendo, ed anzi dovendo, essere suffragate da adeguata e valida dimostrazione documentale;
- le stesse circostanze indicate presuppongono valutazioni e non rappresentazioni dei fatti, cercando surrettiziamente di indurre i testi a fornire risposta affermative sulle circostanze ivi genericamente dedotte.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 29.6.2020 (di seguito GIV), azienda che produce e Parte_1 commercializza prodotti vitivinicoli, ha stipulato con un contratto per il servizio CP_2 di “vigilanza con ispezioni” relativo allo stabilimento della società, sito a Pastrengo (VR) in via Gardesana.
Nella notte tra sabato 11.12.2021 e domenica 12.12.2021 ignoti si sono introdotto nello stabilimento sottraendo beni.
10 Con Il furto è stato scoperto solo la mattina di lunedì 13.12.2021 dai dipendenti di .
Con missiva del 28.12.2022 GIV ha contestato a una serie di inadempienze che CP_2 avrebbero reso possibile il furto dell'11 e 12.12.2021 e ha dichiarato di intendere risolto il contratto per inadempimento dell'istituto di vigilanza.
2. Svolgimento del processo
Con Con citazione notificata il 25.10.2023 ha convenuto avanti questo CP_2
Tribunale perché venisse condannata a risarcire il danno patito dall'attrice in conseguenza dell'allegata inadempienza della convenuta.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_2
Con ordinanza 29.6.2024 il giudice istruttore ha formulato una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.c. che ha trovato adesione solo della parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
3. An debeatur
3.1 Il contratto 29.6.2020 prevedeva che l'istituto di vigilanza effettuasse tre ispezioni notturne e servizio di pattugliamento nel periodo compreso tra le 21.45 e le 6.00.
Con Nella denuncia presentata ai Carabinieri il 14.12.2021 riferisce di avere visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza e di avere constatato che quattro persone travisate sarebbero entrate nello stabilimento di Pastrengo alle 22.15 dell'11.12.2021 mediante effrazione del cancello carraio e sarebbero penetrate, forzando una porta, nel magazzino dell'azienda. I sensori posti all'interno del capannone avrebbero rilevato la presenza dei ladri facendo scattare l'allarme. I sensori sarebbero stati poi coperti, e posti quindi in condizione di non funzionare, con vernice oscurante. Alle 22.53 sarebbe arrivata nello stabilimento una vettura di senza tuttavia rilevare la presenza degli CP_2
11 estranei, nel frattempo nascostisi. Il rapportino steso dall'operatore intervenuto dà atto dell'ispezione esterna svolta a seguito dell'allarme e indica “esternamente sembra tutto ok”.
Una volta allontanatosi il mezzo della vigilanza, i quattro soggetti incappucciati sarebbero ritornati visibili alle telecamere dalle 00.04. Essi avrebbero fatto entrare nello stabilimento, in sequenza, due motrici telonate sulle quali avrebbero caricato un totale di 56 bancali di vino, con più di 21.000 bottiglie, operando indisturbati fino alle 3.30 del 12.11.2021.
Con
ha ricevuto un indennizzo di € 150.000,00 dalla propria compagnia di assicurazione.
3.2 L'attrice contesta alla convenuta una serie di inadempienze gravi, che avrebbero consentito ai terzi di portare a termine il furto senza essere scoperti.
3.2.1 In primo luogo viene contestato a di avere effettuato solo due ispezioni CP_2 nella notte del furto (una all'inizio del turno, alle 21.44, e una alle 22.53, sollecitata dall'allarme scattato), mancando di eseguire il terzo accesso previsto e omettendo di svolgere il servizio di pattugliamento – inteso come “monitoraggio costante” – pure previsto dal contratto.
Con
3.2.2 In secondo luogo lamenta che l'operatore di vigilanza intervenuto a seguito dell'attivazione dell'allarme del magazzino si sarebbe limitato a disinserire e reinserire l'allarme della zona uffici. Ove la medesima procedura fosse stata eseguita sull'allarme scattato, cioè quello dei magazzini, il sistema avrebbe rilevato l'anomalia dei sensori offuscati, così rendendo palese che era in corso un tentativo di furto. Inoltre la centrale operativa di avrebbe mancato di rilevare le segnalazioni di manomissione e gli CP_2 allarmi scattati in diverse zone del magazzino, pur ricevendo i relativi tabulati.
3.2.3 In terzo luogo viene rilevato che, ove i vigilanti avessero avvisato i referenti dell'attrice, essi avrebbero potuto visionare da remoto le telecamere di sicurezza, così accorgendosi di quanto stava accadendo ed avvisando le forze dell'ordine.
12 3.2.4 In quarto luogo, ad avviso dell'attrice, dal momento dell'attivazione dell'allarme gli uffici preposti dell'istituto convenuto avrebbero dovuto visionare da remoto il sistema di videosorveglianza esterno ed in tal caso avrebbero potuto vedere le motrici in fase di carico, così avendo cognizione di quanto stava accadendo.
Con
3.2.5 In quinto luogo si duole che l'operatore intervenuto alle 22.53 dell'11.12.2021 si sia limitato ad un'ispezione sommaria del perimetro esterno dell'edificio, invece di entrare nel magazzino dove era scattato l'allarme.
La negligenza della convenuta sarebbe particolarmente grave, sostiene la società attrice, anche perché lo stesso stabilimento sarebbe stato già in precedenza oggetto di un furto, avvenuto il
13.3.2016, nel corso della vigenza di un precedente contratto di vigilanza con CP_2
Quest'ultima avrebbe dovuto quindi sapere dell'elevato rischio connotante l'attività in discorso.
nega tutti gli addebiti. Controparte_16
3.3.1 Quanto al numero delle ispezioni, osserva che quattro pattuglie hanno visitato lo Con stabilimento di nella notte dei fatti: una prima alle 21.49, due in occasione dell'allarme scattato e una quarta alle 7.47 del 12.12.2021. Nega, inoltre, di avere garantito un
“monitoraggio costante” dello stabile, chiarendo che il servizio di vigilanza da effettuarsi mediante ispezioni saltuarie non può garantire una “copertura totale di ogni evento delittuoso che possa o debba verificarsi ogni notte presso il sito del committente” ma può svolgere unicamente una “funzione di deterrenza”.
3.3.2 Con riguardo al mancato intervento dell'operatore presso l'allarme del magazzino, in occasione del sopralluogo delle 21.53, osserva che la centralina di allarme del CP_2 magazzino (denominata “ex BC”, dal nome dell'azienda che in precedenza occupava Con quella zona dello stabilimento, cui è subentrata), attivatosi alle 22.35, si era già automaticamente ripristinato alle 22.39, quindi prima dell'arrivo della pattuglia, facendo così
13 cessare ogni allarme. Di conseguenza l'operato della guardia intervenuta sarebbe esente da censure.
La convenuta produce una relazione tecnica dalla quale risulta che solo l'allarme attivato dal sensore di movimento n. 84 alle 22.35.06 è stato trasmesso al ponte radio e registrato dalla centrale operativa di mentre, né dieci d successive segnalazioni registrate dalla CP_2 centralina di allarme ex BC né la segnalazione di allarme per la manomissione del sensore n. 85 registrata dalla medesima centralina alle 22.35.11, sarebbero state trasmesse al ponte radio e alla centrale operativa. precisa di non avere la possibilità di visionare la CP_2 centralina dell'impianto di allarme Ex BC (“né in remoto né in loco”), potendo ricevere solo segnalazioni tramite il ponte radio. Evidenzia che la mancata funzionalità degli impianti, Con dei sensori e delle centraline di proprietà – vera causa del mancato rilevamento del furto
- non è in alcun modo imputabile alla convenuta, non essendo questa stata investita di alcun compito di manutenzione, revisione o collaudo della stessa.
3.3.3 La convenuta nega, poi, qualsiasi mancanza per l'omesso avviso dato ai soggetti Con reperibili indicati da , giacché il contratto prevedeva tale obbligo solo in caso di anomalie, situazioni di pericolo o altre emergenze, tutte escluse dalla situazione rilevata al momento del sopralluogo effettuato e rilevabile dalla centrale operativa.
3.3.4 Quanto all'impianto di videosorveglianza esterna, dà atto che la propria CP_2 centrale operativa era in grado di accedere a tale sistema (di proprietà GIV), ma “solo tramite
l'accesso da parte della centrale ad una VPN (virtual private network – rete privata CP_2 virtuale) aziendale, di proprietà e gestione GIV, con tempi di attivazione particolarmente lunghi”. Evidenzia inoltre che detto sistema non disponeva della funzione di “motion detection”, sicché non era in grado di rilevare movimenti di persone e mezzi e quindi di suscitare l'attenzione degli operatori di vigilanza.
3.3.5 Infine la convenuta replica alla contestazione di non avere fatto accesso ai magazzini in occasione del sopralluogo delle 22.53 deducendo che, ai sensi del contratto in essere, i propri
14 operatori non disponevano delle chiavi del magazzino ed erano quindi nelle condizioni di ispezionare unicamente gli uffici e l'area esterna.
3.4 Si ricava dalle immagini video prodotte che i ladri sono entrati nell'area magazzino dello Con stabilimento alle 22.35, facendo così scattare l'allarme. Uno degli allarmi scattati (quello delle 22.35.06, zona 86) è stato trasmesso tramite ponte radio alla centrale operativa CP_2 che ha inviato sul posto una pattuglia. Appena entrati nel magazzino è certo (e d'altronde ovvio) che i ladri abbiano, per prima cosa, manomesso i sensori presenti al suo interno, oscurandoli con una vernice spray: se ne trae conferma dall'allarme per manomissione registrato dalla centralina alle 22.35.15.
Da quanto sopra si può dedurre che, quando la pattuglia 21 di è arrivata sul Tes_4 CP_2 posto, alle 22.53, ove l'operatore fosse entrato nel magazzino, avrebbe potuto facilmente accertare (anche in mancanza di altri segni di effrazione o anomalie, e pur essendosi i ladri nascosti in altra zona dello stabilimento) che i sensori erano stati coperti dalla vernice (dalle fotografie prodotte dalla convenuta il 13.10.2025, con il nome “foto sopralluogo”, si ricava che l'operazione aveva lasciato evidenti tracce di spray anche sulla parete circostante i sensori).
E' pacifico, invece, che la guardia intervenuta si sia limitata ad un controllo esterno e ad accedere nella zona degli uffici. Ciò si configura come una grave mancanza rispetto agli obblighi contrattualmente assunti da nei confronti di GIV. Il contratto 29.6.2020 CP_2 prevedeva, infatti, che il servizio di vigilanza di effettuasse mediante ispezioni “interne”, “con chiavi”. Era cioè stabilito che le ispezioni non si limitassero all'esterno dell'edificio (è questa un'opzione del modulo contrattuale che risulta non prescelta nel caso in esame, mentre è chiaramente indicata, con la spunta dell'apposito spazio, l'opzione delle ispezioni interne) e che il personale fosse dotato di chiavi per accedere allo stabile.
15 La tesi della convenuta - secondo la quale gli accordi negoziali avrebbero previsto unicamente l'accesso agli uffici e il personale di vigilanza non avrebbe avuto la materiale possibilità di entrare nel magazzino - è stata smentita dall'istruttoria.
In primo luogo il contratto non prevede una limitazione delle ispezioni interne ad una sola parte degli stabili aziendali. Il fatto che, prima del contratto del 2020, l'area del magazzino fosse in gestione ad altra azienda (la BC Food & Beverage s.r.l.) e che il contratto stipulato da con questa non prevedesse la consegna di chiavi è irrilevante. Il CP_2 contratto 29.6.2020 – l'unico in essere al tempo dei fatti – è qualificato come “rinnovo” e Con
“cambio gestione Bcube”, a segnalare che era subentrata nell'immobile vigilato da ma, come detto, in esso sono ridefinite tutte le condizioni del servizio;
sono infatti CP_2
Con riportate con chiarezza le tipologie di servizio erogato dalla convenuta a , con l'apposizione di spunte in corrispondenza di opzioni dal significato univoco, nel senso sopra spiegato.
Le prove testimoniali hanno poi smentito ciò che la convenuta ha sostenuto in ordine alla mancata consegna delle chiavi del magazzino. Il teste , vale a dire l'operatore Testimone_5 della pattuglia Lima 21 di intervenuto, ha dichiarato: “Non avevamo le chiavi CP_2 per entrare né i badge per entrare nell'area magazzino BC”; ha poi specificato “Quando avvenne il furto c'era ancora BC”. Quest'ultimo punto fa ritenere che non fosse Tes_5 informato del cambio di contratto, essendo pacifico che BC Food & Beverage s.r.l. non era più la committente del servizio per l'area magazzino alla data del furto. E' possibile quindi che vi sia stato un difetto di organizzazione interna di che non ha CP_2 aggiornato le direttive per il servizio adeguandole al mutato quadro contrattuale. Anche l'altro teste di parte convenuta, responsabile della centrale operativa di Testimone_6 CP_2 ha dichiarato: “Nella nostra anagrafica avevamo indicazione della possibilità di accesso al perimetro dello stabilimento e all'area uffici GIV. Mi risulta che non vi fosse l'accesso all'area magazzino. Solo dopo il furto venne fatta una riunione per istruire il personale circa
16 le modalità di accesso a quell'area”. Evidentemente la “anagrafica” interna dell'istituto non può prevalere sul dato contrattuale.
In ogni modo il teste , di GIV, ha riferito che “i Rangers avevano i badge per Parte_2 aprire le porte elettrificate, un mazzo di 14 chiavi e un mazzo interno con le chiavi di tutte le Con porte”. Lo stesso , nonché altro dipendente , hanno poi Pt_2 CP_10 dichiarato che l'accesso al magazzino era agevole anche dall'interno degli uffici. Tali deposizioni sono concordi e vanno ritenute attendibili
Si deve quindi concludere che gli operatori aveva la materiale possibilità e l'obbligo contrattuale di accedere ai magazzini;
date le circostanze, tale accesso era quantomai opportuno in presenza di un allarme trasmesso proprio dalla centralina dei magazzini.
3.5 La convenuta deduce, al fine di fornire una spiegazione alla propria condotta, che:
3.5.1 L'allarme attivatosi alle 22.35 si era già spento da solo al momento dell'arrivo della pattuglia, la quale avrebbe quindi trovato una situazione apparentemente riportata alla normalità
3.5.2 L'accesso al capannone dei magazzini da parte dei ladri non avrebbe lasciato segni di effrazione visibili, come può rilevarsi dalle fotografie dimesse, eseguite dal perito dell'assicurazione il 20.12.2021, e sarebbe quindi assai difficile per la guardia che ispezionò il fabbricato accorgersi che lo stesso era stato violato.
Con
3.5.3 Nei mesi precedenti ai fatti si era più volte lamentata con delle CP_2 frequenti attivazioni “a vuoto” dell'allarme, sicché quello dell'11.12.2021 poteva essere facilmente scambiato per l'ennesimo falso allarme generato dal sistema.
Con
3.5.4 I sistemi antintrusione di proprietà installati nello stabilimento erano inadeguati e da ciò sarebbe derivata la mancata attivazione di controlli più approfonditi da parte dell'istituto.
17 3.6 Le suesposte deduzioni difensive non meritano di essere condivise.
3.6.1 Il primo profilo è irrilevante. L'attivazione di un allarme imponeva alla vigilanza di effettuare un controllo ben più accurato di quello eseguito, anche se dopo qualche minuto l'allarme si era spento in automatico. L'intervento della pattuglia avrebbe dovuto, per ragioni evidenti, comportare un accesso del personale nella zona dove si trova l'allarme innescatosi, perché solo in tal modo era possibile accertare se si fosse trattato di un falso allarme o della conseguenza di un accesso abusivo allo stabile.
3.6.2 Il secondo aspetto è pure non decisivo. E' vero che lo scasso della porta forzata dai ladri, posta sul retro del magazzino, ha lasciato pochi segni visibili, come si apprezza dalle fotografie del perito assicurativo. I testi e hanno riferito di segni “visibili su Pt_2 CP_10 una porta di accesso al magazzino lato sud”, rilevati anche nel corso del sopralluogo dei
Carabinieri svoltosi a poche ore dai fatti, ma non hanno precisato se tali segni fossero facilmente rilevabili da un'ispezione sommaria esterna. Inoltre va considerato che la guardia di ha effettuato tale ispezione in orario notturno. CP_2
Va tuttavia ribadito che il difetto nell'operazione di controllo non attiene a una qualche disattenzione nella verifica effettuata all'esterno dell'edificio o nella zona uffici ma consiste nel mancato ingresso nei magazzini. Anche ipotizzando che l'effrazione della porta non fosse rilevabile facilmente neppure dall'interno, si deve ricordare che i ladri avevano coperto di vernice tre sensori interni: un controllo di tali dispositivi, pienamente esigibile in considerazione dell'occasione e dello scopo dell'ispezione, avrebbe senz'altro portato l'operatore ad accorgersi dell'avvenuto accesso di estranei malintenzionati. E' poi verosimile che la manomissione dei sensori avrebbe determinato un'anomalia del sistema – e la conseguente attivazioni di controlli più attenti - anche ove la guardia avesse spento e riattivato il sistema d'allarme della zona magazzini.
3.6.3 I problemi emersi nel corso del rapporto contrattuale per le frequenti attivazioni immotivate degli allarmi non possono giustificare l'incompletezza dei controlli svolti dall'istituto convenuto. Dalla corrispondenza dimessa si ricava che i problemi riguardavano,
18 perlopiù, un allarme posto nella zona dei silos, quindi in un'area specifica dello stabilimento
(ove, secondo GIV, la presenza di uccelli faceva scattare l'allarme), mentre l'11.2.2021
l'allarme si è attivato nel magazzino. Questo aspetto avrebbe dovuto comunque sollecitare una maggiore attenzione della vigilanza.
In ogni caso, anche in tale contesto, la centrale operativa ha inviato la pattuglia dopo l'attivazione dell'allarme e ciò avrebbe dovuto comportare un'ispezione effettuata con la dovuta diligenza. Il controllo effettuato, solo esterno e negli uffici – probabilmente condotto da un dipendente dell'istituto convinto che l'accesso nel magazzino non rientrasse nei suoi doveri, per una cattiva informazione interna all'organizzazione circa gli accordi presi con il cliente – non supera la soglia minima di diligenza esigibile da un operatore professionale come e ha reso del tutto inadeguata la vigilanza offerta dalla società convenuta. CP_2
3.6.4 Il tema dell'inadeguatezza delle centraline e degli altri sistemi antifurto di proprietà dell'attrice è privo di rilievo, una volta che si osservi come il sistema ha comunque inviato un allarme alla centrale operativa di e determinato un'ispezione straordinaria del CP_2 servizio di pattugliamento dell'istituto. Se all'accesso fosse seguita un'ispezione adeguata, il controllo avrebbe, con ogni probabilità, impedito l'evento danno patito dall'attrice. Il fatto che il ponte radio di non abbia ricevuto tutti gli altri segnali di allarme e le CP_2 segnalazioni di manomissione e che il sistema di videosorveglianza non fosse dotato della funzione di rilevamento del movimento è irrilevante, dato che, anche in mancanza delle ulteriori sollecitazioni che un sistema più efficiente avrebbe garantito alla convenuta, questa aveva ricevuto un segnale di allarm sufficiente ad attivare le proprie funzioni di ispezione e verifica in modo idoneo ad evitare il completamento del furto.
Da quanto sopra discende anche l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. Se le pretese insufficienze degli impianti antiintrusione GIV è rimasta ininfluente ai fini del prodursi del danno, ne consegue che non vi sono le condizioni per una riduzione del risarcimento correlata ad un'eventuale colpa del danneggiato.
19 3.7 L'esame delle altre inadempienze che l'attrice contesta alla convenuta risulta superfluo, considerata la gravità e rilevanza causale del profilo di cui si è detto, relativo alle modalità seguite nell'ispezione svolta a seguito dell'allarme delle 22.35. La difformità tra l'ispezione condotta e lo standard richiesto dalle previsioni contrattuali e da un criterio di minima diligenza ha indotto a ritenere che non vi fosse motivo di svolgere altre CP_2
Con verifiche. Ciò ha fatto sì che l'istituto non avvisasse i referenti di (che avrebbero potuto visionare da remoto le telecamere poste all'esterno dello stabile), non visionasse esso stesso le immagini della videosorveglianza mediante la VPN accessibile alla convenuta e non attivasse una successiva ispezione in orario più ravvicinato a quella delle 22.50.
Poiché l'inadempimento di risulta connotato da colpa grave, per tutte le ragioni CP_2 esposte, opera la previsione di cui all'art.
6.2 delle condizioni generali del contratto, secondo la quale l'istituto è, in tal caso, pienamente responsabile dei danni causati al cliente.
4. Quantum debeatur
4.1 GIV ha dedotto che i ladri avrebbero sottratto 22.152 bottiglie di vino (suddivise in 3.805 cartoni, posti su 56 bancali) di prosecco e quest'ultimo con marchio Villa delle Pt_5
Rose, LL e Le Origini.
Ha quantificato il danno emergente in € 194.525,40, in citazione, secondo il calcolo seguente:
bottiglie/
totale costo
costo totale cartoni cartone bottiglie unitario prosecco 324 1 324 8,110 2.627,64
amarone 380 6 2.280 6,880 15.686,40 Pt_11
CP_
amarone 157 12 1.884 7,320 13.790,88
amar. 2.944 6 17.664 9,195 162.420,48 CP_6
totale 3.805 22.152 194.525,40
20 Con Ha dedotto altresì una voce di danno da lucro cessante, correlata al fatto che avesse concluso l'11.5.2021 un contratto con un importatore cinese (Qingdao Long Vision Global
International Inc.) per la vendita di 24.000 bottiglie di classico Riserva Parte_5
Docg 2016 a marchio per un prezzo di € 14,75 a bottiglia e quindi per un prezzo CP_6 complessivo di € 354.000,00. La data ultima di consegna prevista nel contratto era il Con 31.1.2022. A seguito del furto dell'11.12.2021, ha potuto consegnare al compratore cinese, il 10.2.2022, solo 8.712 bottiglie, ricevendo un prezzo complessivo di € 128.502,00. Con Poiché per ciascuna delle 15.288 bottiglie che non ha potuto consegnare essa avrebbe lucrato un guadagno di € 5,555 (14,750-9,195), l'attrice ha esposto in citazione di avere sofferto un danno da lucro cessante di € 84.924,84. Ha precisato che la tipologia del vino in questione e la complessità del relativo ciclo produttivo le avrebbe impedito di sostituire le bottiglie sottratte nel limitato tempo intercorso tra la scoperta del furto (13.12.2021) e la consegna promessa (31.1.2022).
Le suesposte deduzioni hanno trovato conferma nei documenti dimessi dall'attore (da 20 a 49)
e nelle deposizioni dei testi introdotti da GIV: , Parte_2 CP_10 [...]
, . CP_15 CP_11
4.2 La convenuta ha contestato la valorizzazione del costo di produzione dell'amarone, sostenendo che mancherebbe la prova di alcune delle voci di costo esposte (i “costi vari” per
“affinamento del vino”, “utilizzo energia elettrica”, “utilizzo manodopera”, “attività di imbottigliamento”).
L'attrice, nella prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c., ha accettato (con l'obbiettivo di facilitare l'istruttoria) la stima del costo unitario proposta dall'avversario. Ciò porta alla diversa quantificazione del danno emergente nei seguenti termini:
21 cartoni bottiglie/
totale costo
costo totale cartone bottiglie unitario prosecco 324 1 324 8,110 2.627,64
380 6 2.280 6,412 14.619,36 Parte_12
157 12 1.884 6,385 12.029,34 Parte_13
2.944 6 17.664 7,846 138.591,74 Parte_7
totale 3.805 22.152 167.868,08
Con
, all'esito di tale ridimensionamento della domanda, ha ridotto l'entità del risarcimento chiesto per danno emergente alla somma di € 167.691,20.
Anche la stima del lucro cessante è mutata in conseguenza della ridefinizione del costo di produzione dell' Il margine di guadagno di GIV sulla vendita al cliente Parte_7 cinese dell' diventa pari ad € 6,904 (14,75 – 7,846) e quindi la perdita di lucro patita Pt_5 per la mancata vendita di 15.288 bottiglie ammonta nel complesso ad € 105.548,35.
4.3 Parte convenuta ha altresì posto in dubbio la possibilità che le due motrici usate dai ladri abbiano potuto caricare 56 bancali di vino, ritenendo che, per questioni di spazio, esse potessero caricare al massimo 48 bancali.
I calcoli e le stime effettuate dalla convenuta sono stati adeguatamente contrastati dall'attrice che, con il documento 60, ha svolto una diversa valutazione della compatibilità tra lo spazio presente sulle motrici e l'ingombro dei cartoni sottratti. In ogni modo le quantità di cartoni e bottiglie sottratti indicate negli atti e documenti dell'attrice sono stati confermati dai testimoni di parte attrice, i quali hanno riferito l'esito delle verifiche svolte in azienda dopo il furto.
Dell'attendibilità delle deposizioni di tali testi non vi è motivo di dubitare. Quanto alle modalità usate dai ladri per caricare i loro mezzi è logico pensare che essi abbiano cercato di
22 massimizzare il carico utilizzando ogni possibile accorgimento per sottrarre quanti più colli possibili.
Con
4.4 In ordine al lucro cessante, dubita del fatto che non fosse in grado di CP_2 dare piena esecuzione al contratto di vendita con il cliente cinese, sostituendo le bottiglie venute meno a seguito del furto con altre di propria produzione, e ritiene che le prove offerte non siano sufficienti per escludere che l'attrice abbia dato seguito all'ordine.
In realtà anche su questo profilo parte attrice ha fornito una prova soddisfacente, dimettendo l'ordine ricevuto dall'acquirente, la lettera di credito relativo al previsto pagamento del prezzo totale pattuito, il documento di trasporto attestante la consegna parziale (docc. 46, 47 e 48).
Tale prova documentale ha trovato idoneo completamento nella prova testimoniale (testi e ), con la quale è stato confermato che la vendita ha avuto un'esecuzione solo CP_10 CP_11 parziale.
Non è affatto inverosimile che l'azienda attrice, nel breve tempo compreso tra la perdita del prodotto dovuta al furto e la scadenza di consegna concordata, non sia stata in grado di ovviare mediante la propria produzione. Il bene venduto è infatti, notoriamente, un vino di pregio, la cui produzione è limitata e richiede tempi adeguati.
Con
4.5 Il danno complessivo patito da a causa della grave inadempienza di è CP_2 quantificato in € 273.239,55 (167.691,20 + 105.548,35). Da tale importo va detratto l'indennizzo percepito dalla compagnia assicuratrice, pari ad € 150.000,00, e conseguentemente spetta all'attrice un risarcimento pari ad € 123.239,55.
Tale importo va maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
(al tasso di cui al comma primo fino all'introduzione della causa, a quello di cui al comma 4 per il periodo seguente), calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 28.12.2022
(data del recesso contrattuale) al saldo.
23
5. Spese di lite
Segue alla soccombenza della convenuta la sua condanna alla rifusione delle spese di difesa.
Esse vengono liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € CP_2 Parte_1
123.239,55, maggiorata con la rivalutazione e gli interessi legali di cui all'art. 1284
c.c. - al tasso di cui al comma primo fino all'introduzione della causa, a quello di cui al comma 4 per il periodo seguente - calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 28.12.2022 al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, CP_2 Parte_1 liquidate in € 16.886,00, di cui € 14.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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