(( (Notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore).)) ((1. La notificazione con modalita' telematiche e' eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalita' di cui al comma 1. La relazione deve contenere:
a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse e' stato nominato;
c) il nome e cognome del destinatario;
d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale e' stato estratto;
f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.
3. Quando l'atto da notificarsi e' redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformita' nel rispetto delle modalita' previste per i procedimenti civili.
4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalita' telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformita' all'originale, la relazione redatta con le modalita' di cui al comma 2, nonche' le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.))