Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il 31 luglio Parte_1 C.F._1
2973 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BRUNI MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MACCHIA ANTHONY che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
1) I figli minori e rimangono affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Persona_2 collocazione stabile e residenza anagrafica, presso la madre sita in Desio alla Via Montenero, n. 74.
Si dà atto che la IG.ra con i figli halasciato la casa coniugale ove vive il IG. Pt_2 Parte_1
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue:
a) a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
c) nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, il padre potrà vederli e tenerli con sé nel giorno di martedì con pernottamento, dall'uscita da scuola del martedì e con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
d) durante le vacanze natalizie e di fine anno, ad anni alterni:
- un genitore avrà i figli dall'uscita da scuola fino al 25 dicembre alle ore 10;
- l'altro genitore avrà i figli dal 25 dicembre alle ore 10 sino al 2 gennaio, all'ora di pranzo;
- il genitore che li avrà avuti il 24 dicembre li avrà poi dal 2 gennaio ad ora di pranzo sino alla ripresa scolastica (riportandoli a scuola nel primo giorno della ripresa).
e) le vacanze scolastiche per la Pasqua saranno trascorse dai figli per l'intero con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni dall'uscita da scuola l'ultimo giorno prima della vacanza e accompagnandoli a scuola il primo giorno dopo la vacanza.
f) quanto al mese di agosto, ad anni alterni i genitori terranno i figli la prima o la seconda metà del mese di agosto, salvi diversi accordi tra loro;
ciascuno dei genitori terrà poi con sé i figli un'ulteriore settimana nei mesi di giugno e di luglio: queste settimane saranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere organizzate tenendo conto, possibilmente, degli impegni dei figli (grest, oratorio, campi scuola e così via);
g) i “ponti” (25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre) saranno alternati tra i genitori, senza che questo modifichi l'alternanza dei fine settimana che non fanno parte del “ponte”;
h) i giorni di vacanza scolastica in occasione del Carnevale saranno trascorsi dai figli ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Il Carnevale 2023 i figli saranno col papà; i) il giorno della “festa del papà” sarà trascorso dai figli col papà; se il 19 marzo fosse giorno di scuola, dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente;
qualora la festa cadesse in un fine settimana già di spettanza del padre, il padre avrà il fine settimana secondo i tempi normali;
qualora la festa cadesse in un fine settimana di spettanza materna i figli staranno col papà dalla mattina alle ore 10,00 sino al giorno dopo con riaccompagno dalla mamma alle ore 10,00 o a scuola.
Il giorno della “festa della mamma” sarà trascorso dai figli con la mamma;
qualora cadesse in una domenica di spettanza paterna i figli staranno con la mamma dalla mattina della domenica alle 10 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo.
In ogni caso l'alternanza dei fine settimana rimarrà invariata j) i giorni del compleanno dei figli saranno festeggiati presso il genitore che, secondo la normale alternanza, avrà il figlio nel giorno del compleanno;
l'altro genitore potrà organizzare, se lo desidera, un festeggiamento nei giorni di sua competenza immediatamente prima o dopo il compleanno;
3) in caso di impedimenti o assenze di ciascun genitore per motivi di lavoro, salute o vacanze, le parti si impegnano a favorire la presenza dell'altro genitore rispetto a baby sitter, nonni o parenti;
4) i genitori si impegnano a favorire e a non ostacolare i rapporti tra i minori e le famiglie materne e paterne. 5) le parti si impegnano a tenersi informate e aggiornate circa i maggiori eventi che riguardano la vita dei figli e lo stato di salute dei minori, nonché a comunicarsi con almeno tre giorni di anticipo le date programmate per le visite mediche alle quali dovranno sottoporsi i minori, salve ragioni di urgenza.
6) i genitori metteranno a disposizione la propria utenza telefonica e favoriranno la comunicazione tra genitore non collocatario e figli, garantendo almeno due telefonate al giorno. Dall'inizio della prima media in poi e potranno avere un proprio cellulare;
Per_1 Persona_2
7) Per i prossimi due anni (a partire da Maggio 2025 sino a Maggio 2027) Parte_1 corrisponderà a l'importo di € 650 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli. Pt_2
A partire da maggio 2027 corrisponderà nuovamente l'importo di € 750,00 mensili. Parte_1
8) le spese mediche tutte relative ai figli, ordinarie e urgenti (per visite anche specialistiche, farmaci non da banco, esami diagnostici, interventi chirurgici, trattamenti sanitari, fisioterapici, protesici, ticket ecc.) ivi comprese le spese per cure dentistiche e ortodontiche, nonché oculistiche e per occhiali, saranno interamente a carico del IG. che effettuerà la spesa direttamente Parte_1 trattenendo i relativi giustificativi di spesa. Nel caso in cui il IG. non possa essere presente, Parte_1
o nei casi di urgenza o nei casi in cui non possa provvedere all'immediato acquisto del farmaco necessario, la IG.ra , avvisandolo immediatamente, anticiperà il relativo importo che il IG. Pt_2 rimborserà contestualmente al pagamento del primo assegno di concorso nel mantenimento Parte_1 dei figli successivo a questa spesa (la IG.ra consegnerà al IG. i giustificativi delle Pt_2 Parte_1 spese anticipate);
9) le spese sportive relative ai figli (corsi, iscrizioni e eventuale attrezzatura necessaria), fermo restando che le attività dovranno essere previamente concordate dai genitori, saranno integralmente a carico del IG. che effettuerà la spesa direttamente trattenendo i relativi Parte_1 giustificativi di spesa;
10) tutte le altre spese extra saranno divise al 50% secondo il Protocollo di Monza salvi diversi accorti tra i genitori;
11) i IG.ri reciprocamente autorizzano il rilascio/rinnovo dei documenti di espatrio Parte_3 anche con riferimento ai figli minori;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con . Parte_2
Le parti, comparse all'udienza del 13 maggio 2025 hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del proprio divorzio.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto 18 aprile 2019.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1). Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio da e in Parte_1 Parte_2 data 21 luglio 2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (atto n. 39 parte II serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di DESIO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti