Art. 4. Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica). 1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61 , oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica e' quello fissato dall' articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61 .
2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica e' quello fissato dall' articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61 .