Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 febbraio 1957
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Versione
6 marzo 1992
Art. 3. (( 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta ))
Entrata in vigore il 6 marzo 1992