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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PETTENUZZO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e unitisi CP_1 Parte_1 in matrimonio con rito concordatario in Vicenza il 08.04.96 (atto n. 44, parte II, serie A, anno 1996), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
i coniugi vivranno separati - come fanno dal Novembre 2023 - con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra e ove la stessa è rimasta a vivere con CP_1
i figli e (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), rimarrà nella sua Per_1 Per_2 esclusiva disponibilità, essendosi il sig. trasferito a vivere altrove;
il medesimo provvederà a Pt_1 spostare anche la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
1 separazione;
3. Sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo dei figli, la sig.ra si CP_1 farà carico del loro mantenimento ordinario e straordinario, mentre il sig. provvederà Pt_1 integralmente al pagamento delle utenze della casa coniugale (gas, elettricità, acqua, connessione a internet); il finanziamento personalmente acceso dal medesimo per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile (in ordine al quale beneficia delle relative detrazioni, al 50%) rimarrà a suo carico sino ad estinzione;
4. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5. Essendo i figli maggiorenni, il padre gestirà il relativo rapporto direttamente con loro;
qualora il medesimo faccia loro visita presso la casa coniugale, Egli ne darà preavviso alla sig.ra ; CP_1
6. Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 08/04/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di in qualità di genitore CP_1 convivente con i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti, il loro mantenimento ordinario e straordinario;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di reciproco contributo al mantenimento;
il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna
2 pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, co. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti CP_1 Parte_1 in matrimonio in VICENZA (VI) in data 08/04/1996 con atto trascritto al n. 44, parte II, serie A, anno
1996, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PETTENUZZO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e unitisi CP_1 Parte_1 in matrimonio con rito concordatario in Vicenza il 08.04.96 (atto n. 44, parte II, serie A, anno 1996), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
i coniugi vivranno separati - come fanno dal Novembre 2023 - con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra e ove la stessa è rimasta a vivere con CP_1
i figli e (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), rimarrà nella sua Per_1 Per_2 esclusiva disponibilità, essendosi il sig. trasferito a vivere altrove;
il medesimo provvederà a Pt_1 spostare anche la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
1 separazione;
3. Sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo dei figli, la sig.ra si CP_1 farà carico del loro mantenimento ordinario e straordinario, mentre il sig. provvederà Pt_1 integralmente al pagamento delle utenze della casa coniugale (gas, elettricità, acqua, connessione a internet); il finanziamento personalmente acceso dal medesimo per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile (in ordine al quale beneficia delle relative detrazioni, al 50%) rimarrà a suo carico sino ad estinzione;
4. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5. Essendo i figli maggiorenni, il padre gestirà il relativo rapporto direttamente con loro;
qualora il medesimo faccia loro visita presso la casa coniugale, Egli ne darà preavviso alla sig.ra ; CP_1
6. Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 08/04/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di in qualità di genitore CP_1 convivente con i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti, il loro mantenimento ordinario e straordinario;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e nulla chiedono a titolo di reciproco contributo al mantenimento;
il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna
2 pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, co. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti CP_1 Parte_1 in matrimonio in VICENZA (VI) in data 08/04/1996 con atto trascritto al n. 44, parte II, serie A, anno
1996, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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