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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai IGnori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 98/2024 R.G. promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Milena Barbagallo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Luca Pedullà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza dinnanzi al Nuovo
Giudice Istruttore deIGnato Cons. dott. Cannata Baratta, la
1 causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 20/6/2007 aveva contratto con e dal quale Parte_2
erano nati i figli il 24/11/2008 ed il 3/4/2014. Per_1 Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge con sentenza del maggio 2022 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitasi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande Controparte_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024, le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiungevano Controparte_1
l'accordo che trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data
2 18/10/2024, in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 2100/2022 emanata dal Tribunale di Catania in data 6/5-14/6/2022, passata in cosa giudicata. L'impossibilità
della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dalle parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiunto alla Controparte_1
udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi
3 difensori sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla medesima udienza, il Tribunale, ultroneo apparendo l'ascolto dei figli minorenni e , fermo restando che Per_3 Per_4
entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli - rispettivamente di 15 anni compiuti ed Per_1 Per_2
di 10 anni compiuti - in concreto palesata, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
adottata dal ConIGlio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282), così statuisce:
4 affidamento dei figli minorenni ed ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi con la madre Controparte_1
assegnazione in uso esclusivo a Controparte_1
della “casa coniugale, nonché l'annesso garage, di proprietà del siti in Catania via dei Gelsi n. Pt_1
18” perché ivi la stessa conviva con i figli con la stessa collocati “sino a quando questi ultimi non saranno entrambi economicamente autosufficienti”;
“il IG. , sin d'ora, si obbliga irrevocabilmente e Pt_1
senza ulteriore richiesta ad onerarsi dell'intero pagamento delle rate di mutuo cointestato con la IG.ra manlevando quest'ultima dall'onere di pagare i CP_1
ratei pregressi e futuri, nonché da qualsiasi richiesta avanzata dalla banca mutuante e/o da eventuali cessionarie del credito. A tal fini il si obbliga, Pt_1
altresì, ad avviare le trattative con la banca mutuante volte all'accollo integrale del mutuo da parte del IG.
[...]
con consequenziale estromissione della IG.ra Pt_1
; CP_1
5 la IG.ra rinunzia al contributo di mantenimento CP_1
statuito in sede di separazione in suo favore pari ad euro
150,00 rinunciando conseguentemente anche alla dazione ex art. 156 co. 6 cc” imposizione a carico di dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli minorenni ed Per_1
con la madre collocati, con un assegno Persona_2
mensile di euro 600,00 – euro 300,00 pro capite – da versare alla madre collocataria Controparte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare automaticamente ogni anno secondo indici
ISTAT ex art. 150 disp att cpc “dal secondo anno”, oltre al 50% delle spese straordinarie per i detti figli secondo le
Linee Guida del Tribunale di Catania 2018 “e dovranno necessariamente essere concordate e documentate”;
“le parti statuiscono che l'assegno unico sarà introitato interamente dalla IG.ra ”; CP_1
“il padre potrà tenere con sé la prole in base ai giorni e agli orari statuiti in sede di separazione personale tra le parti” precisando tuttavia “che qualora il per Pt_1
qualsivoglia impedimento non potesse prendere con sé i
6 figli nel giorno e/o nell'orario stabilito avviserà per tempo la IG.ra comunicando, altresì, quando CP_1
intenderebbe recuperare la giornata con i figli. Inoltre per eIGenze organizzative della IG.ra , il IG. CP_1 [...]
le comunicherà entro il mese di maggio il periodo Pt_1
estivo in cui terrà continuativamente con sé i figli” postocchè entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli
- rispettivamente di 15 anni compiuti ed Per_1 Per_2
di 10 anni compiuti - in concreto palesata, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
adottata dal ConIGlio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282).
7 Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente IGnificativa e IGnificante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente IGnificativa e IGnificante che
8 l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei
9 genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti IGnificativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'eIGenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso
10 esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal ConIGlio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte
Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un
11 ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si
12 svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal ConIGlio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve
13 essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
Prende infine atto il Tribunale che “le parti rinunziano reciprocamente alle richieste di risarcimento del danno formulate a qualsiasi titolo in pendenza della separazione”.
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il
20/6/2007 tra nato in [...] il Parte_1
4/7/1979 e , nata in [...] il Controparte_1
31/12/1980 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 2007, n. 284,
parte II, S. A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
14 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di ConIGlio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai IGnori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 98/2024 R.G. promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Milena Barbagallo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Luca Pedullà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza dinnanzi al Nuovo
Giudice Istruttore deIGnato Cons. dott. Cannata Baratta, la
1 causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 20/6/2007 aveva contratto con e dal quale Parte_2
erano nati i figli il 24/11/2008 ed il 3/4/2014. Per_1 Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge con sentenza del maggio 2022 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitasi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande Controparte_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024, le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiungevano Controparte_1
l'accordo che trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data
2 18/10/2024, in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 2100/2022 emanata dal Tribunale di Catania in data 6/5-14/6/2022, passata in cosa giudicata. L'impossibilità
della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dalle parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiunto alla Controparte_1
udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi
3 difensori sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla medesima udienza, il Tribunale, ultroneo apparendo l'ascolto dei figli minorenni e , fermo restando che Per_3 Per_4
entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli - rispettivamente di 15 anni compiuti ed Per_1 Per_2
di 10 anni compiuti - in concreto palesata, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
adottata dal ConIGlio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282), così statuisce:
4 affidamento dei figli minorenni ed ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi con la madre Controparte_1
assegnazione in uso esclusivo a Controparte_1
della “casa coniugale, nonché l'annesso garage, di proprietà del siti in Catania via dei Gelsi n. Pt_1
18” perché ivi la stessa conviva con i figli con la stessa collocati “sino a quando questi ultimi non saranno entrambi economicamente autosufficienti”;
“il IG. , sin d'ora, si obbliga irrevocabilmente e Pt_1
senza ulteriore richiesta ad onerarsi dell'intero pagamento delle rate di mutuo cointestato con la IG.ra manlevando quest'ultima dall'onere di pagare i CP_1
ratei pregressi e futuri, nonché da qualsiasi richiesta avanzata dalla banca mutuante e/o da eventuali cessionarie del credito. A tal fini il si obbliga, Pt_1
altresì, ad avviare le trattative con la banca mutuante volte all'accollo integrale del mutuo da parte del IG.
[...]
con consequenziale estromissione della IG.ra Pt_1
; CP_1
5 la IG.ra rinunzia al contributo di mantenimento CP_1
statuito in sede di separazione in suo favore pari ad euro
150,00 rinunciando conseguentemente anche alla dazione ex art. 156 co. 6 cc” imposizione a carico di dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli minorenni ed Per_1
con la madre collocati, con un assegno Persona_2
mensile di euro 600,00 – euro 300,00 pro capite – da versare alla madre collocataria Controparte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare automaticamente ogni anno secondo indici
ISTAT ex art. 150 disp att cpc “dal secondo anno”, oltre al 50% delle spese straordinarie per i detti figli secondo le
Linee Guida del Tribunale di Catania 2018 “e dovranno necessariamente essere concordate e documentate”;
“le parti statuiscono che l'assegno unico sarà introitato interamente dalla IG.ra ”; CP_1
“il padre potrà tenere con sé la prole in base ai giorni e agli orari statuiti in sede di separazione personale tra le parti” precisando tuttavia “che qualora il per Pt_1
qualsivoglia impedimento non potesse prendere con sé i
6 figli nel giorno e/o nell'orario stabilito avviserà per tempo la IG.ra comunicando, altresì, quando CP_1
intenderebbe recuperare la giornata con i figli. Inoltre per eIGenze organizzative della IG.ra , il IG. CP_1 [...]
le comunicherà entro il mese di maggio il periodo Pt_1
estivo in cui terrà continuativamente con sé i figli” postocchè entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli
- rispettivamente di 15 anni compiuti ed Per_1 Per_2
di 10 anni compiuti - in concreto palesata, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
adottata dal ConIGlio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282).
7 Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente IGnificativa e IGnificante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente IGnificativa e IGnificante che
8 l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei
9 genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti IGnificativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'eIGenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso
10 esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal ConIGlio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte
Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un
11 ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si
12 svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal ConIGlio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve
13 essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
Prende infine atto il Tribunale che “le parti rinunziano reciprocamente alle richieste di risarcimento del danno formulate a qualsiasi titolo in pendenza della separazione”.
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il
20/6/2007 tra nato in [...] il Parte_1
4/7/1979 e , nata in [...] il Controparte_1
31/12/1980 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 2007, n. 284,
parte II, S. A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
14 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di ConIGlio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
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