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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. TARTAGLIONE GIACOMO ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15.09.2021, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con il resistente in Marcianise (CE) in data 31.07.1999 dal quale erano nati due figli:
(il 4.04.2000) e GI (il 2.10.2002). I rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a Persona_1 causa del comportamento del resistente, il quale intratteneva anche una relazione extraconiugale e
1 pertanto, era venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione a carico del resistente di un assegno per sé e per i figli di euro 1000,00 mensili, la condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale cagionatole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 4.01.2022, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, fissava in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie e in euro 200,00 mensili, per dodici mensilità, il contributo al mantenimento della moglie.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.12.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione, di risarcimento dei danni non patrimoniali e di mantenimento per la stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione,
l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
In relazione al mantenimento dei figli e GI, maggiorenni ma non Persona_1 economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 4.01.2022 atteso che in assenza di circostanze sopravvenute la situazione reddituale delle parti deve presumersi pressocché invariata. Inoltre, sebbene i figli abbiano raggiunto la maggiore età non risultano allo stato economicamente autosufficienti in quanto la figlia
(25 anni), secondo quanto riferito dalla ricorrente (cfr. udienza del 4.01.2022), è Persona_1 regolarmente iscritta alla facoltà di medicina di Teramo mentre il figlio GI (23 anni) presenta
2 diverse disabilità che limitano il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. allegato n.3). Pertanto, va confermata la previsione a carico del resistente di un contributo per il mantenimento dei figli di euro 600,00 (euro 300,00 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o previamente concordate e documentate.
Parte resistente con note di trattazione scritta dell'11.12.2025 ha rinunciato alle ulteriori domande di addebito della separazione al marito, della condanna del resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali e della previsione di un assegno di mantenimento per la stessa.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 26.02.1977 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 121, parte II, Serie A, anno 1999);
3) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
4) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente la somma mensile di €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. TARTAGLIONE GIACOMO ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15.09.2021, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con il resistente in Marcianise (CE) in data 31.07.1999 dal quale erano nati due figli:
(il 4.04.2000) e GI (il 2.10.2002). I rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a Persona_1 causa del comportamento del resistente, il quale intratteneva anche una relazione extraconiugale e
1 pertanto, era venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione a carico del resistente di un assegno per sé e per i figli di euro 1000,00 mensili, la condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale cagionatole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 4.01.2022, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, fissava in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie e in euro 200,00 mensili, per dodici mensilità, il contributo al mantenimento della moglie.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.12.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione, di risarcimento dei danni non patrimoniali e di mantenimento per la stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione,
l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
In relazione al mantenimento dei figli e GI, maggiorenni ma non Persona_1 economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 4.01.2022 atteso che in assenza di circostanze sopravvenute la situazione reddituale delle parti deve presumersi pressocché invariata. Inoltre, sebbene i figli abbiano raggiunto la maggiore età non risultano allo stato economicamente autosufficienti in quanto la figlia
(25 anni), secondo quanto riferito dalla ricorrente (cfr. udienza del 4.01.2022), è Persona_1 regolarmente iscritta alla facoltà di medicina di Teramo mentre il figlio GI (23 anni) presenta
2 diverse disabilità che limitano il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. allegato n.3). Pertanto, va confermata la previsione a carico del resistente di un contributo per il mantenimento dei figli di euro 600,00 (euro 300,00 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o previamente concordate e documentate.
Parte resistente con note di trattazione scritta dell'11.12.2025 ha rinunciato alle ulteriori domande di addebito della separazione al marito, della condanna del resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali e della previsione di un assegno di mantenimento per la stessa.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 26.02.1977 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 121, parte II, Serie A, anno 1999);
3) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
4) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente la somma mensile di €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est. dott. GI D'Onofrio
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