Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2013, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03878/2013REG.PROV.COLL.
N. 08058/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8058 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DI ND, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
contro
Comune di Orbetello (Gr); Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Firenze, Sez. II, n. 3004 dd. 4 luglio 2006, resa tra le parti e concernente esclusione di un manufatto da rilascio del titolo edilizio in sanatoria, con conseguente emissione di ingiunzione a demolire il medesimo.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante ND DI l’Avv. Michele Costa e per gli appellati Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Siena l’Avvocato dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.L’attuale appellante, dott. ND DI, è proprietario di un fabbricato sito in via delle Mimose n. 10 ad Ansedonia, ben nota e rinomata frazione a vocazione turistica del Comune di Orbetello (GR).
Tale immobile ha subito talune modifiche senza il rilascio dei prescritti titoli edilizi; in particolare, nel 1978 sono stati realizzati un soggiorno-letto con bagno ( dependance ) staccato dal fabbricato principale e, nel 1989, un ripostiglio sotto la terrazza, l’ampliamento della cucina, del bagno, della camera da letto e della terrazza al primo piano, per una volumetria totale di mq. 69,92.
Con istanza Prot. 9645 dd. 31 marzo 1995 il DI ha chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria a’ sensi dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, richiamante a sua volta la disciplina contenuta nell’art. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche.
Il Comune di Orbetello ha quindi chiesto al medesimo DI con note Prot. n. 11138/X - 12 - 7 dd. 11 aprile 1996 e Prot. n. 17383/X - 12 - 7 dd. 24 giugno 1997, “espletate le necessarie verifiche e constatato il favorevole esito dell’istruttoria” . il deposito di ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del condono edilizio, nonchè il pagamento degli oneri concessori per tutte le opere per le quali era stata richiesta la sanatoria.
Il procedimento, nel corso del quale è stato assunto anche il parere della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Siena – e ciò in quanto i manufatti in questione insistono su zona assoggettata a vincolo paesistico a’ sensi dell’allora vigente L. 29 giugno 1497 del 1939 e ora a’ sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche – si è positivamente concluso con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, tranne che per il manufatto – dependance costituito da soggiorno e bagno.
Relativamente allo stesso il Comune ha pure emanato un’ingiunzione a demolire la realtà abusivamente edificata.
1.2. In dipendenza di ciò, il DI ha proposto sub R.G. 1229 del 1998 ricorso innanzi al T.A.R. per la Toscana, chiedendo segnatamente l’annullamento della disposizione dirigenziale n. 12/98/COND dd. 14 gennaio 1998 del Comune di Orbetello, con la quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere eseguite nel fabbricato sito in Ansedonia, via delle Mimose n. 10, con esclusione del manufatto dependance costituito da soggiorno-letto e bagno; del verbale n. 11/96 dd. 22 novembre 1996 della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Orbetello; in parte qua , dell’autorizzazione Prot. n. X - 12 - 7, senza data, del Comune di Orbetello, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, quale il parere dd. 9 giugno 1997 della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena e l’ingiunzione di demolizione n. 9/98 dd. 23 marzo 1998 emanata dal Comune di Orbetello.
In tale primo grado di giudizio il DI ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 31 e ss. della L. 47 del 1985, dell’art. 39 della L. 724 del 1994, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché dei principi discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere sotto più profili.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
1.3. In tale primo grado di giudizio non si è costituito in giudizio il Comune di Orbetello.
1.4. Si è viceversa costituita l’Amministrazione dei beni culturali, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.5. Con sentenza n. 3004 dd. 4 luglio 2006 la Sezione III dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso del DI, escludenso innanzitutto la fondatezza della censura di difetto di motivazione, in quanto “il condono è stato infatti negato sulla base di motivato parere, ivi richiamato, espresso dalla Commissione edilizia integrata.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
Susseguentemente, nella stessa sentenza si legge: “Il primo ordine di censure (nel motivo sub A) deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero in contraddizione con alcune note comunali dalle quali emergerebbe invece l’esito favorevole dell’istruttoria. Ma tali note non appaiono poter supportare la censura in esame, poiché evidentemente riferibili agli interventi che sono stati poi effettivamente sanati, mentre la controversia in esame attiene al diniego di sanatoria reso sul manufatto “dependance” che è stato oggetto invece di parere espressamente sfavorevole (dec 427/96) reso dalla Commissione edilizia integrata. Non assume rilievo poi il fatto che il ricorrente abbia pagato gli oneri di urbanizzazione, poiché tale adempimento, richiesto prima delle determinazioni finali sulla domanda di condono, non preclude che queste possano essere poi rese in senso negativo. Il mezzo svolto al punto B lamenta invece che il diniego avrebbe confuso la valutazione di impatto ambientale, prevista per le opere pubbliche con quella inerente il vincolo paesistico gravante sulla zona; anche tale motivo non ha fondamento. La locuzione “impatto ambientale” , utilizzata certamente in forma impropria se riferita al condono edilizio, non determina tuttavia alcun effetto sostanziale se nella fattispecie l’Amministrazione ha comunque effettuato, come prescrive la legge (art. 32 della L. 47 del 1985), una valutazione della sussistenza o meno del pregiudizio derivante dall’intervento a carico al bene tutelato dal vincolo. Si argomenta poi che il procedimento si sarebbe poi svolto in forma atipica, poiché la Sovrintendenza, esaminando l’autorizzazione emessa dal Comune ai sensi dell’art. 7 che escludeva l’intervento de quo, si sarebbe limitata ad apoditticamente concordare con tale esclusione. Al riguardo deve però rammentarsi che oggetto della valutazione sovrintendentizia , che ha funzione di controllo, sono le autorizzazioni comunali rilasciate nelle zone vincolate e non i dinieghi di autorizzazione, a nulla rilevando perciò che nella circostanza la Sovrintendenza abbia comunque condiviso detta esclusione. Per la medesima ragione, infine, non ha fondamento la censura per cui il parere della sovrintendenza, favorevolmente espresso per gli interventi autorizzati e poi sanati, si estenderebbe anche all’intervento escluso dall’autorizzazione e pertanto non sanato. Avverso la demolizione disposta in conseguenza del diniego di condono non sono stati svolti specifici motivi di ricorso.
II ricorso deve conclusivamente essere respinto” (cfr. ibidem , pag. 4 e ss.)
Lo stesso giudice ha quindi compensato integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente in primo grado e il Comune di Orbetello, nel mentre ha condannato il ricorrente medesimo al pagamento delle spese di giudizio dell’Amministrazione per i beni culturali, liquidate nella misura di € 1.500,00.-
2.1. Con l’appello in epigrafe il DI chiede ora la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le medesime censure da lui dedotte nel primo grado di giudizio e riferendole al contenuto della sentenza medesima.
2.2. Neppure nel presente grado di giudizio si è costituito il Comune di Orbetello.
2.3. Si è viceversa costituito anche nel presente grado d’appello il Ministero per i beni e le attività culturali, concludendo per la reiezione dell’appello.
2.4. Con ordinanza n. 6164 dd. 27 novembre 2007, emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, la Sezione ha accordato all’appellante la sospensione cautelare della sentenza impugnata limitatamente all’esecuzione dell’ingiunzione a demolire la realità non condonata, in considerazione dell’irreparabilità del dedotto pregiudizio.
2.5. L’appellante ha pure proposto motivi aggiunti d’impugnazione nel presente grado di giudizio, consistenti nella rilevata sussistenza in area finitima di altre edificazioni consimili alla propria e che consterebbero aver ottenuto, diversamente dal proprio caso, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
3. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto - a prescindere dai motivi aggiunti d’appello e dalla questione circa la loro proponibilità - avuto riguardo, in via assorbente, alla dedotta censura di difetto di motivazione e di istruttoria.
Dalla lettura del provvedimento impugnato consta infatti che il diniego è stato emesso in quanto la dependance , “per forma e materiali crea grave impatto ambientale” .
Il Collegio non ignora che per costante giurisprudenza il diniego di sanatoria di opere realizzate in zone vincolate è da ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo, e che in tal senso anche una motivazione scarna e sintetica, laddove riveli gli estremi logici dell’incompatibilità, va considerata soddisfacente (così, ad es., tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012 n. 4945); il che, peraltro, non assolve l’Amministrazione procedente dall’obbligo di evidenziare con puntualità, nella motivazione medesima, le ragioni tecnico-valutative emerse dall’istruttoria che impediscono nella fattispecie concreta il rilascio del titolo edilizio in sanatoria (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7785).
Nel caso in esame, peraltro, ciò non può reputarsi avvenuto, in quanto nella pur possibile breviloquenza della motivazione nella specie addotta non è dato di verificare se l’Amministrazione si è fatta carico di verificare in concreto l’ “impatto ambientale” del manufatto di cui trattasi, i cui muri portanti sono posati a secco, secondo la nota tecnica costruttiva correntemente seguita nella zona dell’Argentario prima del 1950, armonizzandosi con i muri dei terrazzamenti posti a monte dell’opera e realizzati – per l’appunto – con i medesimi materiali (scheggiosi di pietra calcarea locale) e la stessa tecnica.
Va anche evidenziato che il manufatto medesimo ha una superficie complessiva utile complessiva di mq. 51,23, un’altezza utile di m. 2,24, una forma geometrica assolutamente semplice e lineare, è parzialmente interrato per circa due terzi ed una copertura realizzata in legno ricoperto da un manto impermeabile inerbito che si confonde con la fitta vegetazione circostante composta in prevalenza da conifere sempreverdi: circostanza, questa, che non lo rende visibile né da Via delle Mimose – posta a monte della costruzione – né dalla strada vicinale di Ansedonia collocata all’opposto lato a mezzogiorno.
L’insieme di tali circostanze doveva dunque essere valutata nell’istruttoria in modo da evitare la formazione di un giudizio di difformità di quanto realizzato rispetto al valore proprio del vincolo paesistico ivi vigente, quanto mai apodittico proprio in quanto ignora gli elementi fattuali testè descritti.
Dall’accoglimento dell’appello consegue la necessità per l’Amministrazione di ripronunciarsi motivatamente sulla fattispecie mediante l’emissione di un nuovo provvedimento.
5. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra tutte le parti.
Va peraltro solidalmente posto a carico del Comune di Orbetello e del Ministero per i beni e le attività culturali il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla gli atti con esso impugnati, salve restando le ulteriori determinazioni di competenza delle Amministrazioni intimate.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Pone – altresì – solidalmente carico del Comune di Orbetello e del Ministero per i beni e le attività culturali il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2013
IL SEGRETARIO