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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente avv. Valter Militi, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avvocato (C.F. ) – che Parte_2 C.F._1
intende ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via fax 049/8210564 o p.e.c.
– con domicilio eletto presso il suindicato indirizzo Email_1
pec
Parte appellante contro
, cf , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]n. 49, a mezzo dei suoi difensori, procuratori e domiciliatari Avv. Giovanni
Vanzo (cf ; pec ed Avv. Beatrice C.F._3 Email_2
Verrati (cf ; pec , con studio in C.F._4 Email_3
Venezia, Piazzetta Gaetano Zorzetto, 1, giusta procura in atti
1 Parte appellata e appellante incidentale nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Parte appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 208/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“1) Rigettare i ricorsi in opposizione a cartella esattoriale proposti dall'avv. CP_1
confermando la cartella di pagamento n. 077 2020 0014499817000 nonché la cartella di pagamento
n. 077 2022 0021566058000 e dichiarando che l'avv. è tenuta al pagamento in favore CP_1
di della somma di € 44.285,73 a titolo di Parte_3
contributo integrativo in autoliquidazione e relativi sanzioni e interessi per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2014, nonché a titolo di sanzioni per la mancata comunicazione a mezzo Modello 5 del
reddito professionale ai fini IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA per gli anni 2013, 2014, 2015,
5 per Parte_4
l'anno 2019, oltre spese ulteriori;
2) Spese ed onorari rifusi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale : CP_1
“in via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in atti.
Competenze e spese rifuse.
nel merito
- Rigettarsi l'appello.
Competenze e spese rifuse.
- In accoglimento dell'appello incidentale riformarsi parzialmente la sentenza n. 208/2024 del
Tribunale di Padova - Sezione Lavoro, per i motivi esposti in atti.
Competenze e spese rifuse.”
2 Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dell'avv. , CP_1
dichiarando la nullità delle cartelle di pagamento impugnate. Ha, altresì, condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della , compensando quelle relative al rapporto CP_1
processuale con l . CP_2 Controparte_3
L'avv. ha ricevuto la cartella di pagamento n. 07720200014499817000 per € CP_1
44.734,64 notificata il 25.5.2022 – avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 e di sanzioni per aver omesso di comunicare alla i redditi professionali per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – nonché la cartella di Pt_1
pagamento n. 07720220021566058000 per € 453,88, notificata il 24.1.2023, avente ad oggetto il pagamento di sanzione per aver omesso di comunicare alla i redditi professionali per l'anno Pt_1
2019. Ritenendo illegittima la pretesa creditoria, la sig.ra ha instaurato la presente causa. CP_1
Il primo giudice ha accolto le domande della professionista, così motivando:
“quanto alla prospettata insussistenza dei presupposti costitutivi dell'obbligo contributivo e
dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali, in via assorbente ritenuto che:
- quanto alla questione dell'entrata in vigore del Regolamento n. 833/2004, ai sensi dell'art.
91 il Regolamento «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di applicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno Stato membro»;
- il Regolamento di applicazione (CE) n. 988/2009 è entrato in vigore il 1° maggio 2010.
Pertanto, è a partire da tale data che il Regolamento n. 833/2004 deve trovare applicazione. Non ha
invece fondamento normativo la prospettazione difensiva di parte ricorrente secondo cui il
Regolamento n. 833/2004 sarebbe entrato in vigore il 21/8/2014: quest'ultima è la data dell'entrata
in vigore della legge n. 247 del 31/12/2012, la quale nulla ha a che vedere con il termine a quo di
applicazione cui l'art. 91 del Regolamento n. 833/2004 fa riferimento. Nemmeno sarebbe possibile,
per il legislatore nazionale, derogare l'ambito applicativo di una disposizione regolamentare, la
quale, come noto, è di diretta applicazione nell'ordinamento nazionale;
3 - tanto chiarito, l'art. 87, comma 8 del Regolamento n. 833/2004 stabilisce, a titolo di diritto
transitorio, che «se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo
II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima
legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla
data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per
essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda
è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento
all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente
regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di
applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale
termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo';
- pertanto, i «10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono scaduti
il 1° maggio 2020;
- ne consegue che i fatti oggetto di giudizio ricadono tutti nell'ambito temporale di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71;
- l'art. 14 bis, § 2 del Regolamento CEE n. 1408/71 stabilisce che «la persona che di norma
esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di
tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui
risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività
principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo
98»;
- nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente risiede da sempre in Germania nella città di
Duisburg. Quanto meno a partire dall'anno 2003, in tale città la ricorrente ha continuato a svolgere
la propria attività professionale di avvocato, essendo iscritta all'albo degli avvocati di Dusseldorf e
alla Cassa di Previdenza per gli avvocati del Land Nordreno-Vestfaila dal 7/3/2003;
4 - la ricorrente afferma di aver assunto la residenza, dal 2016, anche nella città di Milano in
quanto così imposto dal diritto italiano quale requisito per l'iscrizione come avvocato stabilito
nell'Albo degli avvocati. Tale iscrizione è effettivamente avvenuta in data 3/3/2016. Tali assunti non
sono chiaramente contestati dall'Ente impositore;
- a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1476/2013) ha affermato il principio
di diritto secondo cui, in tema di previdenza degli avvocati, in caso di simultaneo svolgimento di
attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più Stati membri, il Regolamento CE n. 883/2004
(ma altrettanto può dirsi del Regolamento CE n. 1408/71) individua la disciplina statale applicabile
sulla base del criterio della residenza del professionista, intendendosi per tale «il luogo liberamente
fissato dallo stesso quale stabile dimora». Ne consegue che non può ritenersi tale il luogo che sia
stato indicato dal professionista per effetto dell'obbligo imposto da una normativa nazionale, ove
quest'ultima sia in contrasto con il diritto comunitario. A giudizio della Cassazione, la norma di diritto
nazionale che imponga l'obbligo per l'avvocato di risiedere nel circondario del tribunale da cui
dipende il foro di iscrizione si pone in conflitto con il diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del TCE,
ora art. 49 TFUE (v. sul tema CGUE, sentenza 7 marzo 2002, Commissione c. Repubblica Italiana,
C-145/99). La residenza, così come definita dall'art. 43, comma 2 c.c. e dall'art. 1, lett. h) del
Regolamento CE n. 1408/71, esprimendo una relazione fattuale (appunto in termini di abitualità della
dimora) tra un soggetto e un determinato ambito territoriale, non è suscettibile di essere influenzata
dal sopravvenire di nuove norme giuridiche che si limitino a modificare gli effetti di tale relazione;
- nel caso di specie, l'abitualità della dimora della ricorrente (ovverosia del luogo di sua
residenza) sussisteva nel territorio tedesco, non in quello italiano;
- per le medesime ragioni, non può trovare applicazione, in quanto inconferente, l'alternativo
criterio, sempre previsto dall'art 14 bis, che individua quale legge applicabile la «legislazione dello
Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale», atteso che nel caso di specie non
si tratta di una professionista la quale «non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui
risiede»;
- quanto alla questione del «diritto di opzione in favore della cassa tedesca» che parte
ricorrente allega di aver esercitato in passato (v. pag. 11 del ricorso RG n. 1254/22), e alla quale la
5 sentenza della Corte di Cassazione n. 15.610/2023 sembra dare rilevanza determinante ai fini della
decisione di un caso in parte qua analogo intercorso tra le medesime parti (v. anche sentenza della
Corte d'Appello di Venezia del 14/12/2023, RG n. 395/2020), né la difesa ricorrente, né la Corte di
Cassazione nel precedente da ultimo citato hanno esplicitato quali sarebbero le ragioni di fatto e di
diritto che renderebbero rilevante tale questione, e a quali effetti. Oltretutto, parte ricorrente
nemmeno ha indicato in che data tale diritto di opzione sarebbe stato concretamente esercitato, e
comunque ha omesso di produrre qualsivoglia riscontro documentale che ne dia conto. Ad ogni
modo, nel presente giudizio non sono dedotti elementi sufficienti a comprendere quale sia il ruolo
che tale elemento possa giocare ai fini della decisione;
- alla luce di tutto quanto dedotto, deve essere escluso che, in relazione agli anni cui le
cartelle di pagamento oggetto di opposizione si riferiscono, la ricorrente fosse assoggettata
all'obbligo contributivo in favore della;
Parte_1
- per le medesime ragioni deve essere escluso che la ricorrente fosse assoggettata
all'obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 576/1980;
- è pertanto accertato che nulla è dovuto per i titoli dedotti nelle cartelle di pagamento oggetto
di opposizione;
- ogni altra questione è assorbita;
- nei rapporti tra la ricorrente e , le spese di lite seguono la Parte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dello scaglione euro
26.000,00-euro 52.000,00 del D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi relativamente alla fase di
studio e decisionale, valori minimi relativamente alla fase introduttiva e di istruttoria e trattazione.
- nei rapporti tra la ricorrente e le spese di lite sono compensate” (pagg. 10-15). CP_4
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
sulla base di due motivi. Parte_1
2.1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per omessa Pt_1
motivazione e comunque errata interpretazione della data di entrata in vigore del Regolamento CE
883/2004.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto applicabile la norma transitoria dell'art. 6 87, comma 8, Regolamento CE 883/2004 e quindi ha applicato, in concreto, il Regolamento CE
1408/1971. Evidenzia che Cass. n. 15610/2023 (resa proprio tra la e la ha ritenuto il CP_1 Pt_1
Regolamento CE 883/2004 “efficace a decorrere dal 1.5.2010” – quindi applicabile al caso di specie
– e comunque se il primo giudice avesse proceduto alla comparazione tra il Regolamento CE
1408/1971 e quello CE 833/2004 avrebbe constatato che essi individuano la disciplina statale applicabile sulla base del medesimo criterio della residenza (Cass. n. 1476/2013). Rileva, altresì,
che il primo giudice non ha valorizzato la circostanza che la professionista nel 2016 aveva stabilito la propria residenza in Italia, dove svolge parte dell'attività professionale.
2.2. Con il secondo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per Pt_1
errata interpretazione dei criteri della residenza e dell'esercizio dell'attività principale, come individuati dal Regolamento CE 1408/1971.
L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la residenza italiana fissata dalla professionista, in quanto conseguente ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale che contrasta con il diritto di stabilimento di cui all'art. 52 TCE (ora art. 49
TFUE). Evidenzia che la professionista ha liberamente fissato la propria residenza in Italia
accettando di osservare le norme legislative, professionali e deontologiche italiane e, dunque, non può ritenersi che sia stato limitato il diritto di stabilimento di cui alla normativa europea (cfr. Cass. n.
6776/2018). La richiama Cass. n. 5376/2019, relativa all'obbligo di contribuzione per Pt_1
l'avvocato iscritto all'Albo indipendentemente dalla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'UE, e osserva che non vi è violazione del diritto europeo nell'interpretare la normativa italiana estendendo anche agli avvocati stabiliti l'obbligo di comunicazione dei redditi professionali, poiché
espressamente previsto dall'art. 6 Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con D.Lgs. 96/2001. Afferma
che sussistono i criteri di collegamento per individuare la legislazione applicabile come previsti dall'art. 13 Regolamento CE 883/2004, integrato dal regolamento applicativo n. 987/2009, mentre la professionista non ha fornito elementi circa la ricorrenza dei criteri di collegamento previsti per non essere assoggettata alla legislazione italiana.
2.3. La ribadisce che non è rilevante l'opzione della professionista per l'iscrizione Pt_1
all'Albo e alla Cassa tedeschi. Sostiene che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la
7 professionista non ha provato di aver esercitato l'opzione per il versamento all'ente previdenziale tedesco ex art. 1, comma 4, D.M. 22.5.1997 e neppure ha allegato la data in cui l'avrebbe esercitata.
Contesta, comunque, l'esistenza e validità di tale diritto di opzione, non essendo stata allegata né
provata la sussistenza di una legge che lo riconosca e che disciplini il regime di contribuzione per i redditi prodotti in Italia (cfr. Cass. n. 6776/2018).
2.4. La ribadisce che il contributo integrativo ha finalità solidaristica e prescinde Pt_1
dall'iscrizione alla , poiché deriva dall'esercizio della prestazione professionale ed èripetibile Pt_1
dal cliente (cfr. Cass. n. 5376/2019). Afferma pertanto che, sussistendo i criteri di cui alla normativa comunitaria per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana, la professionista è tenuta al pagamento dei contributi integrativi e delle sanzioni di cui alle cartelle di pagamento opposte.
3. Si è costituita l'avv. chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, CP_1
appello incidentale. Precisa che vi sono precedenti pronunce sulle questioni oggetto di causa tra le parti (Cass. n. 15610/2023, con conferma di CdA Venezia n. 495/2016, e CdA Venezia n. 844/2023)
e che ella, iscritta alla Cassa previdenziale per avvocati del Land tedesco Nordreno – Vestfalia, non può essere iscritta contemporaneamente alla Cassa di previdenza italiana, stante il principio di unicità della legge previdenziale applicabile. Richiama Cass. n. 1476/2013, secondo cui l'avvocato comunitario, obbligato a fissare la residenza in Italia per l'iscrizione all'albo locale, non è tenuto alla contribuzione nei confronti della italiana, anche alla luce del Regolamento CE 883/2004. Pt_1
La professionista, richiamando giurisprudenza in materia, reitera le eccezioni di decadenza
(art. 14 L. 689/1981) e di prescrizione (art. 28, comma 1, L. 689/1981) delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle opposte.
La professionista eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi e rileva che, stanti le precedenti pronunce a lei favorevoli, l'impugnazione avversaria non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto al primo motivo di appello, la professionista ritiene che il Regolamento CE 883/2004
è entrato in vigore in data 21.8.2014 e comunque controparte non ha motivato la pretesa non applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 87, comma 8, dello stesso. Osserva che nel caso di specie deve applicarsi il Regolamento CE 1408/1971, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
8 CE 883/2004 all'art. 87, comma 1 (secondo cui il nuovo Regolamento disciplina soltanto i rapporti previdenziali costituiti successivamente alla sua vigenza) e all'art. 87, comma 8, come peraltro già
precisato dalle precedenti pronunce sul medesimo contenzioso tra le parti.
Quanto al secondo motivo di appello, la professionista afferma la correttezza della sentenza impugnata e al riguardo richiama Cass. n. 1476/2013 nonché CdA Venezia n. 844/2023. Ribadisce,
altresì, la sussistenza del diritto di opzione, nel caso di specie esercitato dal 2003 per la Cassa di previdenza tedesca, come ritenuto da Cass. n. 15610/2023 che ha confermato CdA Venezia n.
495/2016.
3.1. La ha, altresì, proposto appello incidentale, sulla base di tre motivi. CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale, la professionista ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia circa la violazione dell'art. 14 L. 689/1981. Evidenzia che l'irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito nel termine di 90
giorni dall'accertamento e, nel caso di specie, neppure vi è stata contestazione o comunque in ipotesi è avvenuta tardivamente.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la professionista ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia circa la violazione dell'art. 28, comma 1, L. 689/1981. Rileva la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative e accessorie nonché – ex art. 2948, comma 1, c.c. –
degli interessi anteriori al quinquennio.
Con il terzo motivo di appello incidentale, la professionista ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia sull'applicabilità del diritto di opzione ex art. 1, comma 4, D.M. 22.5.1997 dopo il
1.5.2010. Lamenta che il primo giudice non ha considerato la rilevanza dell'esercizio del diritto di opzione ex art. 1, comma 4, D.M. 22.5.1997 nel determinare l'esclusione dall'obbligo contributivo e dichiarativo nei confronti della italiana. Precisa che CdA Venezia n. 495/2016 e Cass. n. Pt_1
15610/2023 hanno già accertato tra le parti che l'opzione è stata esercitata nel 2003. Sostiene che,
pertanto, la cartella opposta doveva essere annullata a prescindere dall'applicabilità o meno del
Regolamento CE 883/2004.
4. All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da giurisprudenza in atti.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale della deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che Pt_1
assorbono ogni ulteriore questione.
L'eccezione preliminare proposta dalla di inammissibilità dell'appello è infondata, CP_1
avendo la contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento Pt_1
del ricorso confutando la ricostruzione in diritto effettuata in sentenza. Quanto ai precedenti giurisprudenziali, deve essere comunque vagliata la loro applicabilità anche nel presente giudizio.
Nondimeno l'appello della è infondato nel merito. Pt_1
6. I due motivi di appello sono esaminabili congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati, per come formulati.
Sulle questioni di causa è intervenuta tra le medesime parti Cass. 15610/2023 che ha statuito principi non superati dai motivi di appello e che, per tale ragione, il Collegio richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo tale pronuncia “trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 233 del 11/01/2006, Rv. 586337 - 01), secondo il quale l'obbligo
di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla è correlato Parte_1
all'iscrizione alla medesima, a prescindere dalla nazionalità, e non sussiste per gli avvocati Pt_1
iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza, alla stregua dell'art. 17 della legge
n.576 del 1980 e delle istruzioni della con le quali, in sede di Parte_1
autoregolamentazione, la ha escluso, per tali avvocati, l'obbligo di comunicazione;
pertanto, Pt_1
l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di
provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non ha alcun obbligo di comunicazione alla
[...]
dell'ammontare del reddito professionale, conseguendone l'illegittimità della Controparte_5
penalità comminata, dalla , per l'asserita violazione (Conf. anche Sez. L, Parte_1
Sentenza n. 24784 del 25/11/2009, Rv. 611700 - 01). Né può ritenersi che incida sulla materia
l'articolo 13 paragrafo 2 del regolamento comunitario n. 883/2004 (che prevede che si applichi la
legislazione italiana ove parte sostanziale dell'attività sia svolta in Italia e, per altro verso, esclude la
facoltà di scelta del regime statale previdenziale), perché l'efficacia del regolamento -ai sensi dell'art.
10 91 co. 2 del medesimo- opera dall'entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (nella
specie, il regolamento attuativo n. 987/2009, efficace a decorrere dal 1.5.2010 ai sensi dell'art. 97
dello stesso). A differenza di quanto verificatosi in altre fattispecie (oggetto delle pronunce Cass.
Sez. Lav., ordinanze n. 6776/18 e 6826/23), nel caso di specie l'intervento della è escluso Pt_1
dall'opzione in favore della Cassa estera all'epoca esercitabile (ed in concreto esercitata dal
professionista), mentre il su richiamato regolamento comunitario non può riguardare i redditi degli
anni precedenti al 2010.”.
Tali principi sono stati, del resto, già recepiti da questa Corte con la sentenza n. 844/2023,
pronuncia anch'essa condivisa da questo Collegio e richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c., non essendo stati addotti motivi tali da indurre a discostarsene.
La Corte d'appello di Venezia ha, in particolare, ritenuto – in coerenza con il dictum della
Suprema Corte di Cassazione - che il regolamento 883 si applica dal 1.5.2010.
Sicchè, da tale data, deve essere applicato anche l'art. 87 par. 8 del reg. n. 883/2004, il quale prevede che: “Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo
II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima
legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla
data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per
essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda
è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento
all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente
regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di
applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale
termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo”.
Il precedente di questa Corte, ribadito che la è iscritta alla Cassa previdenziale CP_1
tedesca, a cui versa la contribuzione, ha, quindi, ritenuto: “Orbene nel caso di specie non risulta che
la abbia chiesto di essere assicurata in Italia, pertanto, conformemente alla disciplina CP_1
11 transitoria di cui all'art. 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, deve essere considerata
(quanto meno per le annualità in esame del 2010 e 2011) – anche dopo il 1° maggio 2010 - soggetta
alla legislazione previdenziale tedesca.”
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento ai periodi contributivi che vengono in rilievo nella presente causa, tutti rientranti nel decennio dall'applicazione del Regolamento 883
(come detto, maggio 2010), stante l'invarianza della situazione di fatto rispetto al 2010.
In ordine a tale profilo (invarianza della situazione in fatto), invero, la contesta che nel Pt_1
2016 la ha preso residenza (anche) in Italia. Tale circostanza non è, tuttavia, dirimente posto CP_1
che, ai fini dell'applicazione dei Regolamenti UE, per “residenza” deve intendersi quella liberamente fissata dall'interessato (nel caso di specie, in Germania, luogo in cui pacificamente si colloca il centro di interessi della e luogo di svolgimento principale della professione) e non quella imposta CP_1
ex lege per l'iscrizione all'Albo in Italia (arg. ex Cass. 1476/2013). Inoltre, va rilevato che incombeva sulla l'onere di provare che la , negli anni per cui è causa, svolgeva la “parte Pt_1 CP_1
sostanziale” dell'attività in Italia (ex art. 13 Reg. 883/04), prova che non ha offerto. Del resto, è
verosimile che la “parte sostanziale” dell'attività della sia collocabile in Germania, posto che CP_1
ella vive e lavora in Germania e in Italia ha pacificamente in essere un rapporto di mera collaborazione in un studio professionale di titolarità di terzi.
7. Quanto alla corretta interpretazione dell'art. 17 della l. n. 576/1980 e anche dell'art. 4 del d.m. 22 maggio 1997, il citato arresto della Corte d'appello di Venezia con specifico riferimento all'obbligo dichiarativo ha così statuito: “Va anche precisato come la dichiarazione non abbia senso
qualora sia comunque escluso in radice la possibilità di assoggettare a contribuzione i redditi oggetto
dell'(omessa) dichiarazione per l'avvenuto (legittimo e consentito) esercizio dell'opzione per la
Cassa estera non sussistendo a carico dell'avvocato stabilito alcun obbligo contributivo, nemmeno
potenziale.
La ratio della norma è quella di consentire alla di conoscere i flussi di reddito Parte_1
professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o comunque potenziali destinatari di
prestazioni previdenziali laddove tale potere accertativo e sostitutivo sarebbe inutiliter data in manca
della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 17 cit..
12 Allora non solo per le annualità antecedenti al 2010 (allorquando la aveva CP_1
esercitato l'opzione in favore della Cassa estera all'epoca esercitabile), ma anche per quelle
successive (per effetto della norma transitoria di cui all'art. 87 par. 8 del reg. n. 883/2004, non avendo
l'avvocato stabilito esercitato l'opzione per l'iscrizione alla Cassa Forense italiana) non sorge
l'obbligo di comunicazione dei redditi ex art. 17, comma 1°, della l. n. 576/1980.”.
Con riferimento all'obbligo contributivo (relativamente alle annualità 2010 e 2011, ma con considerazioni che valgono anche nel presente contenzioso, relativo a annualità ricomprese nel decennio dall'applicazione del reg. 883), il citato arresto della CdA di Venezia, dato atto che l'esercizio del diritto di opzione della per la di previdenza tedesca dal 2003 è stato CP_1 Pt_1
accertato da CdA Venezia n. 495/2016, confermata da Cass. n. 15610/2023 (e sul punto la Pt_1
nulla ha contestato in modo specifico), ha ritenuto: “Per le annualità 2010 e 2011 non risulta
sussistere – come detto ai sensi dell'art. 87 par. 8 del reg. (UE) n. 883/2004 - alcun obbligo
contributivo a carico della . CP_1
Infatti:
a) la situazione dell'assicurata è rimasta invariata rispetto al 2003 essendo a tutt'oggi iscritta all'albo
tedesco, alla Cassa Forense tedesca così come all'albo in Italia (ma non alla Cassa Forense italiana)
ed avendo il proprio
studio e la residenza in Germania oltre che la residenza in Italia ove collabora con lo Parte_5
[...]
b) non sono decorsi dieci anni dall'applicazione del regolamento;
c) l'assicurata non ha presentato domanda di applicazione del regolamento 883/2004”.
Come detto, invero, non rileva la residenza in Italia, in quanto non liberamente scelta ma fissata in adempimento del d.lgs. 96/2001 ai soli fini dell'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Milano come “avvocato stabilito”.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello principale della deve essere rigettato. Un tanto determina l'assorbimento dei motivi di appello incidentale (da Pt_1
ritenersi condizionato) della , posto che il loro accoglimento non determinerebbe alcuna CP_1
modifica al decisum del primo giudice (accertamento della nullità di entrambe le cartelle impugnate).
13 9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della delle CP_1
spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato. Nulla nel rapporto processuale con l , non costituita. Controparte_2
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna la appellante alla refusione in favore di delle spese Pt_1 CP_1
di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
nulla sulle spese nel rapporto processuale con;
Controparte_2
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 29.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
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