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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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24 settembre 2015
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7 giugno 2026
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Art. 17. (Permessi) 1. Le consigliere e i consiglieri di parita' ((...)) regionali, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie.
L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa alla disponibilita' finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parita' effettivi. ((18)) 2. L'ente territoriale che ha proceduto alla ((nomina)) puo' attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il riconoscimento della predetta indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza. ((18)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1 e 2 e l'abrogazione del comma 3 decorrono "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".
L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa alla disponibilita' finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parita' effettivi. ((18)) 2. L'ente territoriale che ha proceduto alla ((nomina)) puo' attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Il riconoscimento della predetta indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza. ((18)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1 e 2 e l'abrogazione del comma 3 decorrono "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".
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- 1. Permesso non retribuitoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021 · 10.221325
[…]
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Giurisprudenza • 28
- 1. Trib. Enna, sentenza 14/05/2026, n. 326Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA Sezione civile In persona del G.O.P. Dott. Giuseppe Fausto Elia Milazzo ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 743/2023 R.G. promossa da Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Venerando Barbagallo, come da procura in atti – Opponente CONTRO Controparte_1 C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giuliana Manto e dall'Avv. Raffaella Sette – Opposta E Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Opposta Avente a oggetto: opposizione a cartella di pagamento. Conclusioni: …Leggi di più...
- art. 479 c.p.c.·
- interessi legali·
- art. 17 d.lgs. 46/1999·
- art. 3 l. 241/1990·
- motivazione cartella di pagamento·
- art. 21 d.lgs. 46/1999·
- art. 480 c.p.c.·
- art. 615 c.p.c.·
- riscossione coattiva·
- legittimazione passiva·
- opposizione a cartella di pagamento·
- titolo esecutivo·
- art. 617 c.p.c.·
- art. 7 l. 212/2000·
- art. 127-ter c.p.c.