Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3312/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti NCri (deposito bancario, etc)”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo di Palma Parte_1 C.F._1
Caccioppoli e Marina di Palma Caccioppoli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli alla via Nazionale n. 112.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. n. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Vittorio Colomba e Valentina Zanni Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Modena alla via Lamborghini n. 81.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 202/2021, rubricato al R.G. n. 8187/2020, pubblicato dall'Intestato Tribunale l'08.11.2020, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale successore della società CP_1 Controparte_2
per effetto di un'operazione di cartolarizzazione attuata pro soluto ai sensi della Legge n.
[...]
130/1999, ingiungeva al sig. il pagamento dell'importo di euro 12.930,70 – a titolo Parte_1
PA GR ED NC ed il sig. , originariamente ceduto in blocco alla società Parte_1
- oltre interessi e spese della procedura monitoria. Controparte_2
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1
a fondamento della quale lamentava l'inefficacia del decreto di ingiunzione, per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la carenza di legittimazione processuale della società
[...]
l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la nullità CP_1 dell'intercorso contratto di finanziamento per violazione degli artt. 117, 124 e 125 bis comma 8
T.U.B., nonché dell'art. 3 D. Lgs. n. 374/1999 – con disconoscimento della copia del contratto attinente alla posizione creditoria de quibus - nonché il difetto di prova scritta del credito ingiunto, instando per la revoca dell'opposto provvedimento monitorio, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 30.09.2022 il G.O.P., preso atto della tempestività della notifica del ricorso monitorio, rigettava l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, concedeva la provvisoria esecuzione dello stesso e, contestualmente, onerava le parti a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 03.03.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 05.03.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le doglianze circa l'improcedibilità della domanda monitoria, puntualmente sollevate da parte opposta all'udienza del 03.03.23 e reiterate nelle memorie conclusionali, per violazione dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 28/20.
In particolare, la mediazione obbligatoria, introdotta dal decreto legislativo n. 28/2010, mira a favorire la composizione delle controversie evitando il ricorso al processo.
L'art. 5 del decreto stabilisce che il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, mentre l'art. 8 richiede la presenza personale delle parti e dei loro avvocati durante il procedimento. La delega a un rappresentante, compreso l'avvocato, è ammessa, purché il delegato sia dotato di procura sostanziale che non si identifica con la mera procura alle liti in quanto la delega deve consentire al delegato di disporre dei diritti oggetto di mediazione.
Le parti coinvolte in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sono onerate, quindi, a presenziare personalmente alla mediazione o delegare un rappresentante qualificato.
In caso di delega, la stessa deve essere demandata attraverso una specifica procura sostanziale, inclusiva dei poteri dispositivi sui diritti in discussione, la cui mancanza non compromette soltanto il tentativo di conciliazione ma rende improcedibile l'intera domanda giudiziale.
Al riguardo, va chiarito che “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale" (Cfr. Cassazione, sentenza n.
8473/2019).
Nel caso in esame, all'incontro per la mediazione del 10.11.2022, parte opposta, su impulso della quale è stato introdotto il procedimento previsto dal D. Lgs. n. 28/20, veniva assistita dalla dottoressa la quale, in virtù della procura del 10.03.2021, rilasciata dall'Amministratore Controparte_3
Delegato della società ed autenticata dal Notaio , veniva delegata, in uno ai procuratori Per_1
e “a rappresentare la Società " nei Parte_2 Parte_3 Controparte_1
procedimenti di mediazione promossi innanzi ai diversi organismi di mediazione/conciliazione territorialmente competenti, attribuendo alle sopra citate persone, in forma disgiunta tra di loro, a tal fine, ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di transigere le controversie e sottoscrivere ogni documento, tra cui anche verbali e/o accordi di conciliazione, inerenti le procedure con espresso impegno di rato et valido. Il tutto con promessa fin d'ora di tenere per rato e valido il di loro operato”.
Sicché, va rilevato che il procedimento di mediazione sia stato regolarmente svolto avendo il delegato, comparso in luogo del delegante, previamente ricevuto valida procura a conciliare, con la conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità, a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020). Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti : ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma
“non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di ces sione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale , “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra evidenziato, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Orbene, a sostegno delle proprie pretese, parte opposta depositava in giudizio: cessione del
12.12.2018 tra e con estratto in G.U. del Parte_4 Controparte_2
18.12.2018; Accordo Quadro del 29.06.2018 tra PA GR ED NC e Controparte_2
cessione del 03.12.2021 tra e con Avviso
[...] Controparte_2 Controparte_1
di Pubblicazione in G.U.; elenco singole posizioni cedute;
raccomandata a/r del 31.05.2018 di decadenza dal beneficio del termine;
diffida legale del 17.06.2020.
Tale documentazione, a fronte delle tempestive e dettagliate censure mosse dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto fatto valere da parte opposta. In primo luogo, gli Estratti in G.U. si appalesano privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene una descrizione vaga e onnicomprensiva, priva di riferimento temporale, dei crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati.
Altresì, non emerge alcun allineamento dei criteri identificativi riportati alla lettera d) del medesimo estratto G.U. - riferibili ai crediti i cui debitori sono classificati come “non performing” secondo le
Istruzioni di Vigilanza della NC d'Italia - rispetto alle caratteristiche del credito ingiunto.
Per quel che concerne il contratto di cessione intercorrente tra PA GR ED NC e esso richiama integralmente l'Accordo Quadro del 29.06.2018, il quale Controparte_2 afferisce a crediti deteriorati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., senza, tuttavia, alcuna indicazione della loro tipologia né delle loro peculiarità.
Analogamente, il contratto sottoscritto tra e fa Controparte_2 Controparte_1
generico riferimento a crediti residui, comprensivi di interessi ed accessori: non va sottaciuto che il contratto in questione, in realtà, consiste in una mera proposta contrattuale, proveniente da
[...]
la quale richiede, ai sensi dell'art. 1326 c.c. comma 4, un'accettazione conforme che, nel CP_1 caso concreto, risulta assente.
Inoltre, i summenzionati contratti di cessione richiamano, per l'individuazione dei crediti ceduti, svariati allegati che non sono stati prodotti in giudizio.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevante come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024).
Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione. In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. n. 202/2021, rubricato al R.G. n. 8187/2020, pubblicato dall'Intestato Tribunale il 08.11.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 6.6.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente