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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.170/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Leanza come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
- (C.F. elettivamente domiciliata in Catania piazza S.
[...] P.IVA_1
M. di Gesù, 5 presso l'azienda, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 25/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.171/2023, pubblicata il 12.1.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata nei riguardi della in assenza di responsabilità dei sanitari per Controparte_2 Parte_1
la condotta tenuta in relazione agli interventi cui era stata sottoposta la paziente, con la condanna al pagamento delle spese.
Con atto di citazione notificato il 8.2.2023, proponeva appello avverso Parte_1
la detta sentenza e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva l' Controparte_1
- per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con la
[...]
condanna della controparte a pagare le spese di causa.
1) Il primo motivo con cui l'appellante ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è stato rinunciato con la comparsa conclusionale, sicchè non vi è luogo a provvedere.
2) Con il secondo motivo, contenente più censure, l'appellante in primo luogo critica la statuizione di prime cure per carenza motivazionale oltre che per illogicità della stessa essendo sovrapponibile all'elaborato peritale.
Assume che non sia comprensibile cosa i consulenti d'ufficio abbiano voluto esprimere affermando che la rimozione del distanziatore interspinoso fosse avvenuta anche per la variazione clinica presentata dalla paziente, senza considerare invece il ritardo con cui i sanitari si erano accorti del disancoraggio del predetto distanziatore che andava immediatamente rimosso.
Rileva che i sanitari progettarono l'intervento di decompressione radicolare senza tenere conto del risultato da ottenere visto che non indicarono, in modo specifico, la sede ed il lato della decompressione, mentre l'assenza di radiografie dinamiche impediva di verificare se vi fosse una stabilità e quindi una mancanza di scivolamento della vertebra che non necessitava di intervento chirurgico, oltre l'assenza di prova che il dolore fosse causato da una listesi.
Contesta che l'intervento di stabilizzazione sia stato eseguito a regola d'arte, anzi il dislocamento dell'impianto avrebbe provocato un peggioramento della sintomatologia dolorosa, di conseguenza ha chiesto, ai sensi dell'art.210 c,p.c., l'acquisizione del video intraoperatorio.
Avuto riguardo poi al successivo intervento del 18.12.2008, assume che sarebbe stata eseguita una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo necessario per favorire la fusione
2 delle vertebre, né era stata indagata l'esistenza di osteoporosi con rischio di frattura dei processi spinosi, con necessità in tal caso di procedere ad altro tipo di intervento.
Infine deduce come i c.t.u. abbiano fatto riferimento all'esistenza di una frattura di uno dei processi spinosi solo in sede di risposta ai quesiti, senza attenzionare che il referto rx del rachide lombare postoperatorio non riportava fratture che probabilmente si verificarono al momento dell'impianto del distanziatore, con conseguente peggioramento della lesione, quindi ha chiesto rinnovarsi la consulenza medico legale.
3) In primo luogo la richiesta di acquisire ai sensi dell'art.210 c.p.c. il video intraoperatorio, poiché formulata per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.345, 2° comma, c.p.c. che esclude in appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova.
4) Anche la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado va rigettata posto che le censure alla predetta relazione sono infondate alla luce dei motivi di gravame.
Come emerge dalla relazione tecnica d'ufficio e dalla documentazione sanitaria in atti, veniva ricoverata in data 18.9.2008 presso la struttura complessa di Parte_1
neurochirurgia dell' poiché da circa quattro anni soffriva di CP_3 Controparte_4
lombalgia e lombosciatalgia sinistra, non rispondente a terapia medica, circostanza questa rimasta del tutto incensurata.
In data 23.9.2008 i sanitari del predetto nosocomio eseguivano sulla paziente intervento chirurgico di decompressione radicolare e apposizione di distanziatore interspinoso a seguito della diagnosi eseguita dopo l'esame RM della colonna vertebrale lombosacrale e cervicale che evidenziava “presenza di modica anterolistesi di L4 su L5 con associata voluminosa ernia discale mediana e paramediana sn, con interessamento del forame di coniugazione omolaterale”.
Assumono i consulenti d'ufficio come l'intervento di decompressione radicolare con il posizionamento di un distanziatore interspinoso fosse “frutto di un corretto inquadramento clinico diagnostico dato dalla valutazione della lombalgia in relazione alla lieve instabilità vertebrale evidenziata dalla listesi. Difatti il distanziatore interspinoso agisce distanziando i corpi vertebrali, allargando di conseguenza i forami intervertebrali attraverso i quali decorrono le radici spinali. Si realizza così una decompressione radicolare oltre ad una artrodesi interspinosa;
avviene, pertanto, una fissazione parziale delle due vertebre interessate dalla lieve instabilità come nel caso in questione. Questa fissazione non è paragonabile ad una artrodesi realizzata con viti peduncolari e barre” aggiungendo che “nei casi di listesi lievi l'uso del distanziatore interspinoso è ampiamente previsto in letteratura scientifica.”
3 Sempre sul punto, ma con la relazione integrativa, precisano che nel caso in esame “dal punto di vista clinico-terapeutico l'uso del distanziatore interspinoso risultava giustificato per realizzare una decompressione radicolare, oltre ad una artrodesi interspinosa nel segmento L4-L5.”
5) Va, preliminarmente, evidenziato che, avuto riguardo al primo intervento, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non vengono mosse censure, né relativamente all'eseguita diagnosi, né alla sua esecuzione.
Ne consegue che le doglianze con cui la difesa della lamenta che i sanitari Parte_1 progettarono l'intervento di decompressione radicolare senza tenere conto del risultato da ottenere visto che non indicarono in modo specifico la sede ed il lato della decompressione;
che l'assenza di radiografie dinamiche impediva di verificare se vi fosse una stabilità e quindi una mancanza di scivolamento della vertebra che non necessitava di intervento chirurgico;
che mancasse la prova che il dolore fosse causato da una listesi, sono inammissibili in quanto del tutto nuove poiché avanzate per la prima volta in appello ed in ogni caso anche infondate poichè smentite da quanto emerge dalla consulenza tecnica e dalla documentazione sanitaria, oltre che non scientificamente supportati.
6) In ordine poi alla contestazione mossa ai consulenti che non avrebbero considerato il ritardo con cui i sanitari si accorsero del disancoraggio del distanziatore interspinoso che invece andava immediatamente rimosso, giustificando la rimozione del distanziatore anche per la variazione clinica presentata dalla paziente, la critica non è fondata.
Con la relazione tecnica il collegio dei consulenti afferma che già dall'esame di controllo radiografico della colonna vertebrale lombosacrale eseguito il 1.10.2008, ovvero prima delle dimissioni volontarie dal primo intervento, si evidenziò un disancoramento del distanziatore interspinoso nonostante al controllo intraoperatorio il dispositivo risultava correttamente posizionato. Chiariscono, con la relazione integrativa redatta a seguito di richiamo da parte del tribunale, che “il dislocamento dello spaziatore deve considerarsi una complicanza prevista e non prevenibile e pertanto non legata ad imperizia tecnica….“il distanziatore risulta correttamente posto e la sua successiva mobilizzazione, evento previsto ma non prevenibile;
non può che ribadirsi che in tale percorso non sono stati evidenziati elementi di imperizia”.
Rilevano come la omessa immediata rimozione non avesse provocato alcuna sintomatologia clinica specifica, come emerge dal diario in ordine alle variazioni dello stato clinico che alla data del 1.10.08 annota: “condizioni cliniche invariate” ed a seguire “la paziente in condizioni cliniche invariate esprima la volontà di essere dimessa. Sulla base dell'evoluzione del quadro clinico (primo controllo tra 1 settimana circa) si deciderà sul proseguire dell'iter terapeutico”.
4 Ora, a fronte del disancoramento del distanziatore evidenziato dalle radiografie eseguite in data 1.10.08, sebbene i consulenti valutano come “non condivisibile l'atteggiamento attendista dei sanitari”, tuttavia precisano che la sintomatologia presentata dalla paziente, ancora portatrice di distanziatore disancorato, era variata alla data del 15.11.2018 quando l'appellante si ricovera per la seconda volta nel medesimo reparto di neurochirurgia e quindi, ai fini di una corretta valutazione clinica fra la rimozione del distanziatore e l'esecuzione di una qualunque altra terapia chirurgica, ritengono che sia “condivisibile la scelta di attuare un adeguato periodo di osservazione clinica proprio per valutare la sintomatologia realmente derivante dalla patologia spinale non correlata anche alla presenza del distanziatore disancorato”.
Né l'appellante ha dato prova, supportata da scientifica evidenza, che il ritardo nella rimozione del distanziatore disancorato dopo il primo intervento e rimosso il 17 novembre 2008, sia stato causa di ulteriore danno o di aggravamento, dovendosi anche considerare che in data
1.10.2008 i sanitari avevano deciso di attendere una settimana prima di rivalutare le condizioni della paziente e decidere le strategie chirurgiche da adottare.
Tuttavia la sceglieva di essere dimessa dal nosocomio e si ripresentava in ospedale Parte_1
non già dopo una settimana ma il 15.11.2008 quando venne nuovamente ricoverata presso la medesima unità operativa con diagnosi di: “lombosciatalgia in paz. con distrattore interspinoso” ed il giorno 17 seguente i sanitari procedettero alla rimozione del dispositivo interspinoso sia per irritazione radicolare L5/S1 sinistra, sia in quanto il dispositivo era disancorato.
7) Avuto riguardo poi al terzo intervento del 18.12.2008, con l'appello si contesta che sia stata eseguita una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo necessario per favorire la fusione delle vertebre.
Già in primo grado i periti hanno affermato - senza che vi sia stata specifica censura sul punto - che l'intervento di artrodesi posteriore con viti peduncolari e barre da L4 ad S1 con esecuzione anche di una laminectomia decompressiva con foraminectomia L4-L5 bilaterale, come
“il trattamento delle spondilolistesi mediante artrodesi è ormai considerato il “gold standard”, fra i trattamenti previsti. Pertanto l'inquadramento clinico diagnostico durante quest'ultimo ricovero ed il conseguente trattamento chirurgico effettuato risultano congrui”, precisando poi che “la paziente chiese le dimissioni volontarie, interrompendo così il processo diagnostico relativo all'ematoma inguinale occorso nel decorso postoperatorio, precludendo una eventuale terapia dell'ematoma stesso”.
Con il gravame l'appellante contesta che l'ultimo intervento praticato dai sanitari dell'ospedale sia una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo che sarebbe CP_1
5 necessario per favorire la fusione delle vertebre, senza però considerare che i consulenti dell'ufficio, già in primo grado, rispondendo ai rilievi avanzati dal consulente tecnico della parte appellante, avevano precisato: “Per quanto etimologicamente artrodesi significa immobilizzazione di una articolazione, i mezzi attraverso i quali si realizza, nella pratica neurochirurgica vertebrale, sono molteplici”, in particolare “l'innesto osseo (fusione ossea) alla luce delle recenti procedure utilizzate, anche in riferimento all'anno di esecuzione dell'intervento, non è più obbligatoria durante l'esecuzione dell'artrodesi stessa (artrodesi percutanea, distanziatore interspinoso)”. In sostanza non
è stata una artrodesi classica intersomatica ma quella che si definisce, con linguaggio tecnico di recente acquisizione, artrodesi interspinosa mediante utilizzo di distanziatore”.
8) Pure la critica secondo cui i sanitari negligentemente non avrebbero indagato circa l'esistenza di osteoporosi della paziente con rischio di frattura dei processi spinosi e necessità in tal caso di procedere ad altro tipo di intervento è inammissibile.
I consulenti già in primo grado hanno risposto con la integrazione alla relazione tecnica eseguita a seguito di richiamo da parte del tribunale precisando che “l'esistenza di osteoporosi può costituire controindicazione all'artrodesi con viti e barre per fusione vertebrale in quanto può causare delle sindromi giunzionali, come ben a conoscenza dei chirurghi vertebrali esperti. Pertanto
l'utilizzo del distanziatore interspinoso alla luce della presenza di osteoporosi appare come un giusto compromesso terapeutico, mirato alla salvaguardia dell'articolazione, evitando l'irrigidimento di un segmento della colonna fra due segmenti potenzialmente fragili, in quanto affetti da osteoporosi (vale la pena riportare la metafora della biglia di acciaio fra le biglie di vetro).”
9) Da ultimo, assume l'appellante che i consulenti in sede di risposta ai quesiti hanno fatto menzione dell'esistenza della frattura di uno dei processi spinosi ma senza attenzionare che il referto rx del rachide lombare postoperatorio non riportava fratture, quindi deve concludersi che tali fratture probabilmente si verificarono al momento dell'impianto del distanziatore con conseguente peggioramento della lesione.
La sentenza di prime cure tuttavia ha statuito che la “frattura di uno dei due processi spinosi cui è ancorato il distanziatore è un evento previsto, non legato ad errori di posizionamento” quindi è un evento prevedibile ma non prevenibile, sicchè non assume rilievo la censura in esame per ritenere provata la negligenza dei sanitari.
10) In conclusione i motivi di gravame, per lo più inammissibili reiterando censure già correttamente scrutinate con la sentenza di prime cure e comunque infondati, non sono idonei a smentire le risultanze della consulenza tecnica di primo grado che ha dimostrato con supporto
6 scientifico come “l'attuale condizione clinica della va ascritta ad una “Failed back Parte_1 sindrome” o sindrome fallimentare post chirurgica e non a comportamenti errati od omissivi dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra ”, anche considerato che sia l'intervento di Parte_1 artrodesi posteriore eseguito nel terzo ricovero dai sanitari dell' ma anche il Controparte_1
successivo intervento eseguito nel 2010 in altra struttura sanitaria - l'Istituto Galeazzi di Milano – intervento quest'ultimo estraneo all'odierno giudizio, “pur essendo frutto di un corretto inquadramento clinico e diagnostico, non hanno portato benefici alla paziente, senza che peraltro questo possa essere imputabile a comportamenti sanitari errati od omissivi”.
Ne consegue la mancanza del nesso di causalità fra la persistenza della sintomatologia dolorosa in capo a e la condotta dei sanitari scevra da responsabilità colpose, Parte_1
cui segue il rigetto del proposto appello.
Le spese del grado in considerazione dell'esito del gravame siccome in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'Azienda appellata nella misura indicata dispositivo considerata la nota spese depositata con la memora di replica dall'appellata, redatta secondo le tariffe vigenti e il valore della controversia quale risulta dalla domanda, ma va esclusa la fase istruttoria e di trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio
2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
170/2023 R.G., rigetta l'appello avanzato da con atto di citazione notificato Parte_1
all' - il Controparte_1
8.2.2023, avverso la sentenza n.171/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 12.1.2023, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in €.9.991,00 quali compensi, oltre spese generali, cassa e IVA se dovuti;
7 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.170/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Leanza come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
- (C.F. elettivamente domiciliata in Catania piazza S.
[...] P.IVA_1
M. di Gesù, 5 presso l'azienda, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 25/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.171/2023, pubblicata il 12.1.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata nei riguardi della in assenza di responsabilità dei sanitari per Controparte_2 Parte_1
la condotta tenuta in relazione agli interventi cui era stata sottoposta la paziente, con la condanna al pagamento delle spese.
Con atto di citazione notificato il 8.2.2023, proponeva appello avverso Parte_1
la detta sentenza e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva l' Controparte_1
- per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con la
[...]
condanna della controparte a pagare le spese di causa.
1) Il primo motivo con cui l'appellante ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è stato rinunciato con la comparsa conclusionale, sicchè non vi è luogo a provvedere.
2) Con il secondo motivo, contenente più censure, l'appellante in primo luogo critica la statuizione di prime cure per carenza motivazionale oltre che per illogicità della stessa essendo sovrapponibile all'elaborato peritale.
Assume che non sia comprensibile cosa i consulenti d'ufficio abbiano voluto esprimere affermando che la rimozione del distanziatore interspinoso fosse avvenuta anche per la variazione clinica presentata dalla paziente, senza considerare invece il ritardo con cui i sanitari si erano accorti del disancoraggio del predetto distanziatore che andava immediatamente rimosso.
Rileva che i sanitari progettarono l'intervento di decompressione radicolare senza tenere conto del risultato da ottenere visto che non indicarono, in modo specifico, la sede ed il lato della decompressione, mentre l'assenza di radiografie dinamiche impediva di verificare se vi fosse una stabilità e quindi una mancanza di scivolamento della vertebra che non necessitava di intervento chirurgico, oltre l'assenza di prova che il dolore fosse causato da una listesi.
Contesta che l'intervento di stabilizzazione sia stato eseguito a regola d'arte, anzi il dislocamento dell'impianto avrebbe provocato un peggioramento della sintomatologia dolorosa, di conseguenza ha chiesto, ai sensi dell'art.210 c,p.c., l'acquisizione del video intraoperatorio.
Avuto riguardo poi al successivo intervento del 18.12.2008, assume che sarebbe stata eseguita una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo necessario per favorire la fusione
2 delle vertebre, né era stata indagata l'esistenza di osteoporosi con rischio di frattura dei processi spinosi, con necessità in tal caso di procedere ad altro tipo di intervento.
Infine deduce come i c.t.u. abbiano fatto riferimento all'esistenza di una frattura di uno dei processi spinosi solo in sede di risposta ai quesiti, senza attenzionare che il referto rx del rachide lombare postoperatorio non riportava fratture che probabilmente si verificarono al momento dell'impianto del distanziatore, con conseguente peggioramento della lesione, quindi ha chiesto rinnovarsi la consulenza medico legale.
3) In primo luogo la richiesta di acquisire ai sensi dell'art.210 c.p.c. il video intraoperatorio, poiché formulata per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.345, 2° comma, c.p.c. che esclude in appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova.
4) Anche la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado va rigettata posto che le censure alla predetta relazione sono infondate alla luce dei motivi di gravame.
Come emerge dalla relazione tecnica d'ufficio e dalla documentazione sanitaria in atti, veniva ricoverata in data 18.9.2008 presso la struttura complessa di Parte_1
neurochirurgia dell' poiché da circa quattro anni soffriva di CP_3 Controparte_4
lombalgia e lombosciatalgia sinistra, non rispondente a terapia medica, circostanza questa rimasta del tutto incensurata.
In data 23.9.2008 i sanitari del predetto nosocomio eseguivano sulla paziente intervento chirurgico di decompressione radicolare e apposizione di distanziatore interspinoso a seguito della diagnosi eseguita dopo l'esame RM della colonna vertebrale lombosacrale e cervicale che evidenziava “presenza di modica anterolistesi di L4 su L5 con associata voluminosa ernia discale mediana e paramediana sn, con interessamento del forame di coniugazione omolaterale”.
Assumono i consulenti d'ufficio come l'intervento di decompressione radicolare con il posizionamento di un distanziatore interspinoso fosse “frutto di un corretto inquadramento clinico diagnostico dato dalla valutazione della lombalgia in relazione alla lieve instabilità vertebrale evidenziata dalla listesi. Difatti il distanziatore interspinoso agisce distanziando i corpi vertebrali, allargando di conseguenza i forami intervertebrali attraverso i quali decorrono le radici spinali. Si realizza così una decompressione radicolare oltre ad una artrodesi interspinosa;
avviene, pertanto, una fissazione parziale delle due vertebre interessate dalla lieve instabilità come nel caso in questione. Questa fissazione non è paragonabile ad una artrodesi realizzata con viti peduncolari e barre” aggiungendo che “nei casi di listesi lievi l'uso del distanziatore interspinoso è ampiamente previsto in letteratura scientifica.”
3 Sempre sul punto, ma con la relazione integrativa, precisano che nel caso in esame “dal punto di vista clinico-terapeutico l'uso del distanziatore interspinoso risultava giustificato per realizzare una decompressione radicolare, oltre ad una artrodesi interspinosa nel segmento L4-L5.”
5) Va, preliminarmente, evidenziato che, avuto riguardo al primo intervento, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non vengono mosse censure, né relativamente all'eseguita diagnosi, né alla sua esecuzione.
Ne consegue che le doglianze con cui la difesa della lamenta che i sanitari Parte_1 progettarono l'intervento di decompressione radicolare senza tenere conto del risultato da ottenere visto che non indicarono in modo specifico la sede ed il lato della decompressione;
che l'assenza di radiografie dinamiche impediva di verificare se vi fosse una stabilità e quindi una mancanza di scivolamento della vertebra che non necessitava di intervento chirurgico;
che mancasse la prova che il dolore fosse causato da una listesi, sono inammissibili in quanto del tutto nuove poiché avanzate per la prima volta in appello ed in ogni caso anche infondate poichè smentite da quanto emerge dalla consulenza tecnica e dalla documentazione sanitaria, oltre che non scientificamente supportati.
6) In ordine poi alla contestazione mossa ai consulenti che non avrebbero considerato il ritardo con cui i sanitari si accorsero del disancoraggio del distanziatore interspinoso che invece andava immediatamente rimosso, giustificando la rimozione del distanziatore anche per la variazione clinica presentata dalla paziente, la critica non è fondata.
Con la relazione tecnica il collegio dei consulenti afferma che già dall'esame di controllo radiografico della colonna vertebrale lombosacrale eseguito il 1.10.2008, ovvero prima delle dimissioni volontarie dal primo intervento, si evidenziò un disancoramento del distanziatore interspinoso nonostante al controllo intraoperatorio il dispositivo risultava correttamente posizionato. Chiariscono, con la relazione integrativa redatta a seguito di richiamo da parte del tribunale, che “il dislocamento dello spaziatore deve considerarsi una complicanza prevista e non prevenibile e pertanto non legata ad imperizia tecnica….“il distanziatore risulta correttamente posto e la sua successiva mobilizzazione, evento previsto ma non prevenibile;
non può che ribadirsi che in tale percorso non sono stati evidenziati elementi di imperizia”.
Rilevano come la omessa immediata rimozione non avesse provocato alcuna sintomatologia clinica specifica, come emerge dal diario in ordine alle variazioni dello stato clinico che alla data del 1.10.08 annota: “condizioni cliniche invariate” ed a seguire “la paziente in condizioni cliniche invariate esprima la volontà di essere dimessa. Sulla base dell'evoluzione del quadro clinico (primo controllo tra 1 settimana circa) si deciderà sul proseguire dell'iter terapeutico”.
4 Ora, a fronte del disancoramento del distanziatore evidenziato dalle radiografie eseguite in data 1.10.08, sebbene i consulenti valutano come “non condivisibile l'atteggiamento attendista dei sanitari”, tuttavia precisano che la sintomatologia presentata dalla paziente, ancora portatrice di distanziatore disancorato, era variata alla data del 15.11.2018 quando l'appellante si ricovera per la seconda volta nel medesimo reparto di neurochirurgia e quindi, ai fini di una corretta valutazione clinica fra la rimozione del distanziatore e l'esecuzione di una qualunque altra terapia chirurgica, ritengono che sia “condivisibile la scelta di attuare un adeguato periodo di osservazione clinica proprio per valutare la sintomatologia realmente derivante dalla patologia spinale non correlata anche alla presenza del distanziatore disancorato”.
Né l'appellante ha dato prova, supportata da scientifica evidenza, che il ritardo nella rimozione del distanziatore disancorato dopo il primo intervento e rimosso il 17 novembre 2008, sia stato causa di ulteriore danno o di aggravamento, dovendosi anche considerare che in data
1.10.2008 i sanitari avevano deciso di attendere una settimana prima di rivalutare le condizioni della paziente e decidere le strategie chirurgiche da adottare.
Tuttavia la sceglieva di essere dimessa dal nosocomio e si ripresentava in ospedale Parte_1
non già dopo una settimana ma il 15.11.2008 quando venne nuovamente ricoverata presso la medesima unità operativa con diagnosi di: “lombosciatalgia in paz. con distrattore interspinoso” ed il giorno 17 seguente i sanitari procedettero alla rimozione del dispositivo interspinoso sia per irritazione radicolare L5/S1 sinistra, sia in quanto il dispositivo era disancorato.
7) Avuto riguardo poi al terzo intervento del 18.12.2008, con l'appello si contesta che sia stata eseguita una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo necessario per favorire la fusione delle vertebre.
Già in primo grado i periti hanno affermato - senza che vi sia stata specifica censura sul punto - che l'intervento di artrodesi posteriore con viti peduncolari e barre da L4 ad S1 con esecuzione anche di una laminectomia decompressiva con foraminectomia L4-L5 bilaterale, come
“il trattamento delle spondilolistesi mediante artrodesi è ormai considerato il “gold standard”, fra i trattamenti previsti. Pertanto l'inquadramento clinico diagnostico durante quest'ultimo ricovero ed il conseguente trattamento chirurgico effettuato risultano congrui”, precisando poi che “la paziente chiese le dimissioni volontarie, interrompendo così il processo diagnostico relativo all'ematoma inguinale occorso nel decorso postoperatorio, precludendo una eventuale terapia dell'ematoma stesso”.
Con il gravame l'appellante contesta che l'ultimo intervento praticato dai sanitari dell'ospedale sia una artrodesi interspinosa in assenza di impianto osseo che sarebbe CP_1
5 necessario per favorire la fusione delle vertebre, senza però considerare che i consulenti dell'ufficio, già in primo grado, rispondendo ai rilievi avanzati dal consulente tecnico della parte appellante, avevano precisato: “Per quanto etimologicamente artrodesi significa immobilizzazione di una articolazione, i mezzi attraverso i quali si realizza, nella pratica neurochirurgica vertebrale, sono molteplici”, in particolare “l'innesto osseo (fusione ossea) alla luce delle recenti procedure utilizzate, anche in riferimento all'anno di esecuzione dell'intervento, non è più obbligatoria durante l'esecuzione dell'artrodesi stessa (artrodesi percutanea, distanziatore interspinoso)”. In sostanza non
è stata una artrodesi classica intersomatica ma quella che si definisce, con linguaggio tecnico di recente acquisizione, artrodesi interspinosa mediante utilizzo di distanziatore”.
8) Pure la critica secondo cui i sanitari negligentemente non avrebbero indagato circa l'esistenza di osteoporosi della paziente con rischio di frattura dei processi spinosi e necessità in tal caso di procedere ad altro tipo di intervento è inammissibile.
I consulenti già in primo grado hanno risposto con la integrazione alla relazione tecnica eseguita a seguito di richiamo da parte del tribunale precisando che “l'esistenza di osteoporosi può costituire controindicazione all'artrodesi con viti e barre per fusione vertebrale in quanto può causare delle sindromi giunzionali, come ben a conoscenza dei chirurghi vertebrali esperti. Pertanto
l'utilizzo del distanziatore interspinoso alla luce della presenza di osteoporosi appare come un giusto compromesso terapeutico, mirato alla salvaguardia dell'articolazione, evitando l'irrigidimento di un segmento della colonna fra due segmenti potenzialmente fragili, in quanto affetti da osteoporosi (vale la pena riportare la metafora della biglia di acciaio fra le biglie di vetro).”
9) Da ultimo, assume l'appellante che i consulenti in sede di risposta ai quesiti hanno fatto menzione dell'esistenza della frattura di uno dei processi spinosi ma senza attenzionare che il referto rx del rachide lombare postoperatorio non riportava fratture, quindi deve concludersi che tali fratture probabilmente si verificarono al momento dell'impianto del distanziatore con conseguente peggioramento della lesione.
La sentenza di prime cure tuttavia ha statuito che la “frattura di uno dei due processi spinosi cui è ancorato il distanziatore è un evento previsto, non legato ad errori di posizionamento” quindi è un evento prevedibile ma non prevenibile, sicchè non assume rilievo la censura in esame per ritenere provata la negligenza dei sanitari.
10) In conclusione i motivi di gravame, per lo più inammissibili reiterando censure già correttamente scrutinate con la sentenza di prime cure e comunque infondati, non sono idonei a smentire le risultanze della consulenza tecnica di primo grado che ha dimostrato con supporto
6 scientifico come “l'attuale condizione clinica della va ascritta ad una “Failed back Parte_1 sindrome” o sindrome fallimentare post chirurgica e non a comportamenti errati od omissivi dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra ”, anche considerato che sia l'intervento di Parte_1 artrodesi posteriore eseguito nel terzo ricovero dai sanitari dell' ma anche il Controparte_1
successivo intervento eseguito nel 2010 in altra struttura sanitaria - l'Istituto Galeazzi di Milano – intervento quest'ultimo estraneo all'odierno giudizio, “pur essendo frutto di un corretto inquadramento clinico e diagnostico, non hanno portato benefici alla paziente, senza che peraltro questo possa essere imputabile a comportamenti sanitari errati od omissivi”.
Ne consegue la mancanza del nesso di causalità fra la persistenza della sintomatologia dolorosa in capo a e la condotta dei sanitari scevra da responsabilità colpose, Parte_1
cui segue il rigetto del proposto appello.
Le spese del grado in considerazione dell'esito del gravame siccome in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'Azienda appellata nella misura indicata dispositivo considerata la nota spese depositata con la memora di replica dall'appellata, redatta secondo le tariffe vigenti e il valore della controversia quale risulta dalla domanda, ma va esclusa la fase istruttoria e di trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio
2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
170/2023 R.G., rigetta l'appello avanzato da con atto di citazione notificato Parte_1
all' - il Controparte_1
8.2.2023, avverso la sentenza n.171/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 12.1.2023, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in €.9.991,00 quali compensi, oltre spese generali, cassa e IVA se dovuti;
7 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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