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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2024, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 56/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Cristina Salvadori Presidente
Dott. RIcolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 56/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Sitta e Cristiana Sitta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Bologna, in Via Bellini Ludovico Ariosto n. 24/A;
-Appellante- Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Selletti, Sara Bravi e Francesco Di Marco ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio di questi ultimi, sito in Milano, in Via Larga n. 8;
-Appellata-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 26.09.2023:
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della ordinanza impugnata: accertare che, in conseguenza dell'operato dei medici della struttura sanitaria convenuta, la ricorrente signora
[...]
ha subito un danno biologico dagli esiti permanenti con una incisione negativa sull'integrità psico-fisica della Pt_1 danneggiata con significativa limitazione della vita di relazione così come quantificato a seguito della definizione del procedimento cautelare pendente avanti il Tribunale di Ravenna R.G.721/2020 assegnato al G.I. Dr.ssa Vicini e, per l'effetto condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento del danno come sopra determinato che, a seguito della definizione del procedimento cautelare pendente avanti il Tribunale di Ravenna R.G. 721/2020 assegnato al G.I. Dr.ssa Alessia Vicini, così si quantifica: -I.T.T. gg. 6= 284,94; - I.T.P. 75% gg. 15= 534,26; -I.T.P. 50% gg. 45= 1.068,53; -I.T.P. 10% mesi 28 (gg. 840)= 3.989,16; -I.P. 2-3% (anni 57 al dì del sinistro)= 1.794,65; Spese mediche congrue= 2.617,56;Totale € 10.289,10. Importo dal quale dovrà essere detratta
pagina 1 di 5 la somma di euro 5.368,69 a titolo di capitale e di euro 607,00 versate da controparte spontaneamente successiva-mente all'introduzione del presente grado di giudizio e così al pagamento della residua somma di euro 4.313,41».
APPELLATA: «Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'impugnazione promossa dalla sig.ra avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Ravenna, sezione civile Pt_1 (Giudice dott.ssa Vicini) depositata/pubblicata a conclusione del procedimento R.G.N. 3396/2020 il 2/12/2021 con riferimento ai motivi di gravame afferenti alla liquidazione del danno patrimoniale, rimettendosi alla determinazione della
Corte in ordine al motivo di appello concernente la quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale liquidato in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., conveniva il Parte_1 Controparte_1 affinché il CTU designato procedesse “all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica non conforme alle linee guida della buona pratica clinica” e quantificasse i danni dall'attrice subiti a seguito di un intervento chirurgico per la correzione di alluce valgo del piede sinistro, avvenuto in data 1.10.2014 presso la struttura San Pier Damiano Hospital di Faenza – presidio ospedaliero facente capo alla resistente – nonché di uno successivo di revisione, eseguito sempre presso il San Pier Damiano in data 21.10.2015.
B. Si costituiva il RI negando ogni addebito e chiedendo il respingimento Controparte_1 della richiesta avversaria.
C. Fondando la propria domanda sulle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio – i quali avevano accertato la malpractice medica della convenuta – proponeva Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna della struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza degli interventi chirurgici già richiamati.
D. Costituitasi in giudizio, il insisteva, in via principale, per il rigetto Controparte_1 delle domande della ricorrente, ritenute comunque infondate, e formulava istanza di estensione del contraddittorio nei confronti dei medici autori dei trattamenti in questione per l'ipotesi di condanna al risarcimento del danno in conseguenza di accertate responsabilità dei professionisti.
E. Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi ed acquisito il fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo, con ordinanza decisoria pubblicata il 2.12.2021, il Tribunale di
Ravenna accoglieva la domanda attorea, accertando la responsabilità della struttura ospedaliera in ordine ai fatti oggetto di causa, condannandola, dunque, al pagamento del risarcimento a favore dell'attrice, quantificato nella somma di € 5.368,69, a titolo di danno non patrimoniale e nella somma di € 607,00 a titolo di danno patrimoniale.
F. Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello lamentando 1) l'errata Parte_1 indicazione (e conseguente quantificazione) della invalidità temporanea parziale, indicata dal CTU al
10% per mesi 28 ed erroneamente indicati dal primo giudice al 25% di giorni 28; 2) l'errata applicazione del criterio di liquidazione tabellare di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, di cui non contestava l'applicabilità, nella determinazione dei conteggi effettuati dal primo giudice in maniera complessiva totale e senza l'indicazione delle singole voci, tanto da essere incomprensibile ed pagina 2 di 5 incontrollabile;
3) l'errata mancata liquidazione delle spese di CTP di parte ricorrente ritenute congrue dal CTU e l'omessa pronuncia sul punto.
G. Si costituiva in giudizio il nulla deducendo relativamente all'an della Controparte_1 accertata responsabilità, chiedendo il rigetto dell'impugnazione limitatamente ai motivi di gravame afferenti alla liquidazione del danno patrimoniale e rimettendosi, invece, alla determinazione della
Corte in ordine al motivo d'appello concernente la quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale.
H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'01.10.2023, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
1.1 Con il primo, l'appellante sostiene che il Giudice, pur dichiarando di aderire alle conclusioni del CTU, aveva errato sia nella indicazione della quantificazione della invalidità temporanea parziale (indicata al 25% in luogo del 10%), sia nella durata della stessa (indicata in 28 giorni anziché 28 mesi), svista che inevitabilmente aveva comportato un errore nei conteggi, quantomeno relativamente alla invalidità temporanea parziale.
1.2 Con il secondo, si duole dell'assoluta mancanza di esposizione – e, conseguentemente di motivazione – dei conteggi effettuati, che il primo giudice ometteva del tutto, indicando soltanto il totale dovuto di 5.368,69 euro, non consentendo così di comprendere come si fosse pervenuti a tale somma.
1.3 Infine, con il terzo, l'appellante sostiene che il Giudice aveva errato nel riconoscere, a titolo di danno patrimoniale, solo la somma di 607,00 euro, in quanto il CTU aveva riconosciuto nell'an e ritenuta congrua nel quantum, anche la spesa di € 2.010,56 a titolo di onorario per la redazione della relazione medico legale del consulente di parte ricorrente.
1.4 In conclusione, a parer dell'appellante il totale delle somme dovutele a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, utilizzando i criteri esposti in ordinanza ossia l'applicazione dell'art. 139
C.d.A., ammonterebbe a complessivi 10.289,10 euro, di cui 7.617,54 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e 2.617,56 euro per spese mediche congrue, in luogo di 5.368,69 euro per come erroneamente conteggiato in via complessiva dal primo Giudice.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1 Orbene, considerato che né l'appellante né la convenuta censurano l'ordinanza nella parte relativa all'an della vicenda, la quale, pertanto, non è più oggetto del contendere, e che l'appello ha ad oggetto doglianze afferenti esclusivamente al quantum risarcitorio – ovverosia al calcolo del danno biologico temporaneo e alla valutazione delle spese sostenute dall'appellante per la CTP – l'unica fonte di convincimento utile ai fini del decidere è costituita dalla relazione peritale redatta in sede di accertamento tecnico preventivo dai consulenti dottori e Per_1 Per_2
2.2 Sul punto, questa Corte ritiene che il primo Giudice, sebbene, da un lato, abbia correttamente fondato il proprio convincimento sulla base di una CTU che appare – anche in questa sede – immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, dall'altro ha errato nella quantificazione del danno. I consulenti, infatti, ritenuto soddisfatto il nesso causale tra la condotta dei pagina 3 di 5 sanitari che avevano effettuato l'intervento chirurgico sulla paziente ed i postumi da essa riportati, concludevano riconoscendo il danno biologico permanente nella misura del 2-3% e l'inabilità temporanea totale in sei giorni. Relativamente all'inabilità temporanea parziale – oggetto specifico del primo motivo d'appello – i consulenti riconoscevano alla perizianda 15 giorni al 75%, 45 giorni al 50%
e, infine, 28 mesi al 10% (pagg. 22 e 25 CTU).
2.3 È evidente, dunque, l'errore in cui è incorso il primo Giudice nel quantificare l'inabilità temporanea parziale in 28 giorni al 25%, non comparendo tali cifre – sia il quantitativo di giorni che la percentuale d'inabilità – in nessun passaggio argomentativo della relazione peritale.
Da ciò discende la necessità di apportare una correzione al calcolo del danno biologico temporaneo che, inevitabilmente, comporterà una modifica dell'importo totale relativo al danno non patrimoniale.
2.4 Relativamente alla quantificazione del danno, né il primo Giudice né l'appellante offrono chiari spunti per comprendere il parametro temporale utilizzato per ottenere la somma risarcitoria, in quanto il primo ha effettuato una valutazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale illogica e, peraltro, come già detto, errata, mentre il secondo, sebbene abbia correttamente distinto le varie voci di danno, non ha indicato il Decreto Ministeriale di riferimento. Ciò posto, è tuttavia possibile affermare che il primo Giudice abbia utilizzato le tabelle di cui al D.M. del 09.01.2019, in vigore dall'aprile 2019
e, dunque, al momento in cui è stata redatta la ordinanza (2.12.2021), avendo specificato, nel testo della motivazione, che la somma pari a 5.368,69 euro, riconosciuta a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, fosse “già valutata all'attualità”,
2.4.1 Per tali ragioni, questa Corte ritiene necessario apportare una modifica alla quantificazione effettuata dal primo Giudice, relativamente alla sola voce di danno da inabilità parziale, l'unica oggetto di specifica censura. A tal fine, alla somma totale di 5.368,69 andrà, dunque, sottratta la cifra di 332,43 euro, riconosciuta e liquidata dal Giudice a titolo di danno da inabilità parziale, avendo egli erroneamente quantificato tale voce in 28 giorni al 25%, nonostante la dichiarata ferma adesione alle risultanze della CTU, la quale, come anticipato, stimava, invece, tale danno in 28 mesi al 10%. Alla cifra così ottenuta pari a 5.036,26 euro andrà aggiunta, pertanto, quella di 4.046,15 euro relativa a 852 giorni (28 mesi) al 10%, per un totale di 9.082,41 euro.
3. Relativamente all'omessa liquidazione delle spese di CTP, questa Corte ritiene come il
Giudice erroneamente non abbia tenuto conto – e neppure motivato tale esclusione – di quanto effettivamente riconosciuto come corretto e congruo dai CTU. Questi ultimi, infatti, dichiaravano che
“l'onorario per la relazione medico-legale non è documentato, anche se la pro-forma di 2.010,56 euro è da ritenersi assolutamente congrua” (pag. 23 CTU).
3.1 Si ritiene, pertanto, opportuno procedere altresì alla liquidazione, in favore dell'appellante, della somma di 2.010,56 euro a titolo di ristoro per le spese sostenute nell'ambito del procedimento per
Accertamento tecnico preventivo, posto che è presente agli atti del giudizio la ricevuta n. 115 quietanzata e rilasciata dal Dott. in data 09.11.2020 per “accertamento medico legale, Per_3 valutazione doc. sanitaria in tema di responsabilità professionale, produzione di relazione scritta”, rilasciata alla sig.ra (doc. 2, atto d'appello, doc. 7 fasc. I gr. , rammentandosi, Parte_1 Pt_1 peraltro, come le spese sostenute nell'ambito del procedimento per ATP “non hanno natura giudiziale rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (…) conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. n. 30854/2023).
pagina 4 di 5 4. Per tutto quanto detto, il risarcimento dovuto in favore dell'appellante da parte della struttura sanitaria è così composto: 9.082,41 euro a titolo di danno non patrimoniale e 607,00 euro a titolo di danno patrimoniale, voce peraltro mai contestata. è altresì tenuta al pagamento Controparte_1 della somma d, 2.010,56 euro, compresa IVA (nell'aliquota del 22% pari ad €. 362,56) per le spese di
CTP sostenute dall'allora ricorrente/attrice nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
5. In conclusione, tutto quanto esposto conduce all'accoglimento dell'appello e alla parziale riforma dell'impugnata ordinanza.
6. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso l'ordinanza del 02.12.2021 del Tribunale di Ravenna, disattesa Controparte_1
e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma nel resto, condanna CP_1 al pagamento del risarcimento in favore di quantificato in euro
[...] Parte_1
9.082,41, oltre rivalutazione ed interessi come indicati nella ordinanza gravata;
- condanna al pagamento della somma di 2.010,56 euro, IVA Controparte_1 compresa, per le spese di CTP sostenute da nel procedimento di ATP, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicati nella ordinanza gravata;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, quantificate in euro 355 + 27 per spese ed euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Deciso in Bologna il 12 luglio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa RI Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Cristina Salvadori Presidente
Dott. RIcolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 56/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Sitta e Cristiana Sitta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Bologna, in Via Bellini Ludovico Ariosto n. 24/A;
-Appellante- Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Selletti, Sara Bravi e Francesco Di Marco ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio di questi ultimi, sito in Milano, in Via Larga n. 8;
-Appellata-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 26.09.2023:
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della ordinanza impugnata: accertare che, in conseguenza dell'operato dei medici della struttura sanitaria convenuta, la ricorrente signora
[...]
ha subito un danno biologico dagli esiti permanenti con una incisione negativa sull'integrità psico-fisica della Pt_1 danneggiata con significativa limitazione della vita di relazione così come quantificato a seguito della definizione del procedimento cautelare pendente avanti il Tribunale di Ravenna R.G.721/2020 assegnato al G.I. Dr.ssa Vicini e, per l'effetto condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento del danno come sopra determinato che, a seguito della definizione del procedimento cautelare pendente avanti il Tribunale di Ravenna R.G. 721/2020 assegnato al G.I. Dr.ssa Alessia Vicini, così si quantifica: -I.T.T. gg. 6= 284,94; - I.T.P. 75% gg. 15= 534,26; -I.T.P. 50% gg. 45= 1.068,53; -I.T.P. 10% mesi 28 (gg. 840)= 3.989,16; -I.P. 2-3% (anni 57 al dì del sinistro)= 1.794,65; Spese mediche congrue= 2.617,56;Totale € 10.289,10. Importo dal quale dovrà essere detratta
pagina 1 di 5 la somma di euro 5.368,69 a titolo di capitale e di euro 607,00 versate da controparte spontaneamente successiva-mente all'introduzione del presente grado di giudizio e così al pagamento della residua somma di euro 4.313,41».
APPELLATA: «Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'impugnazione promossa dalla sig.ra avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Ravenna, sezione civile Pt_1 (Giudice dott.ssa Vicini) depositata/pubblicata a conclusione del procedimento R.G.N. 3396/2020 il 2/12/2021 con riferimento ai motivi di gravame afferenti alla liquidazione del danno patrimoniale, rimettendosi alla determinazione della
Corte in ordine al motivo di appello concernente la quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale liquidato in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., conveniva il Parte_1 Controparte_1 affinché il CTU designato procedesse “all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica non conforme alle linee guida della buona pratica clinica” e quantificasse i danni dall'attrice subiti a seguito di un intervento chirurgico per la correzione di alluce valgo del piede sinistro, avvenuto in data 1.10.2014 presso la struttura San Pier Damiano Hospital di Faenza – presidio ospedaliero facente capo alla resistente – nonché di uno successivo di revisione, eseguito sempre presso il San Pier Damiano in data 21.10.2015.
B. Si costituiva il RI negando ogni addebito e chiedendo il respingimento Controparte_1 della richiesta avversaria.
C. Fondando la propria domanda sulle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio – i quali avevano accertato la malpractice medica della convenuta – proponeva Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna della struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza degli interventi chirurgici già richiamati.
D. Costituitasi in giudizio, il insisteva, in via principale, per il rigetto Controparte_1 delle domande della ricorrente, ritenute comunque infondate, e formulava istanza di estensione del contraddittorio nei confronti dei medici autori dei trattamenti in questione per l'ipotesi di condanna al risarcimento del danno in conseguenza di accertate responsabilità dei professionisti.
E. Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi ed acquisito il fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo, con ordinanza decisoria pubblicata il 2.12.2021, il Tribunale di
Ravenna accoglieva la domanda attorea, accertando la responsabilità della struttura ospedaliera in ordine ai fatti oggetto di causa, condannandola, dunque, al pagamento del risarcimento a favore dell'attrice, quantificato nella somma di € 5.368,69, a titolo di danno non patrimoniale e nella somma di € 607,00 a titolo di danno patrimoniale.
F. Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello lamentando 1) l'errata Parte_1 indicazione (e conseguente quantificazione) della invalidità temporanea parziale, indicata dal CTU al
10% per mesi 28 ed erroneamente indicati dal primo giudice al 25% di giorni 28; 2) l'errata applicazione del criterio di liquidazione tabellare di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, di cui non contestava l'applicabilità, nella determinazione dei conteggi effettuati dal primo giudice in maniera complessiva totale e senza l'indicazione delle singole voci, tanto da essere incomprensibile ed pagina 2 di 5 incontrollabile;
3) l'errata mancata liquidazione delle spese di CTP di parte ricorrente ritenute congrue dal CTU e l'omessa pronuncia sul punto.
G. Si costituiva in giudizio il nulla deducendo relativamente all'an della Controparte_1 accertata responsabilità, chiedendo il rigetto dell'impugnazione limitatamente ai motivi di gravame afferenti alla liquidazione del danno patrimoniale e rimettendosi, invece, alla determinazione della
Corte in ordine al motivo d'appello concernente la quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale.
H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'01.10.2023, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
1.1 Con il primo, l'appellante sostiene che il Giudice, pur dichiarando di aderire alle conclusioni del CTU, aveva errato sia nella indicazione della quantificazione della invalidità temporanea parziale (indicata al 25% in luogo del 10%), sia nella durata della stessa (indicata in 28 giorni anziché 28 mesi), svista che inevitabilmente aveva comportato un errore nei conteggi, quantomeno relativamente alla invalidità temporanea parziale.
1.2 Con il secondo, si duole dell'assoluta mancanza di esposizione – e, conseguentemente di motivazione – dei conteggi effettuati, che il primo giudice ometteva del tutto, indicando soltanto il totale dovuto di 5.368,69 euro, non consentendo così di comprendere come si fosse pervenuti a tale somma.
1.3 Infine, con il terzo, l'appellante sostiene che il Giudice aveva errato nel riconoscere, a titolo di danno patrimoniale, solo la somma di 607,00 euro, in quanto il CTU aveva riconosciuto nell'an e ritenuta congrua nel quantum, anche la spesa di € 2.010,56 a titolo di onorario per la redazione della relazione medico legale del consulente di parte ricorrente.
1.4 In conclusione, a parer dell'appellante il totale delle somme dovutele a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, utilizzando i criteri esposti in ordinanza ossia l'applicazione dell'art. 139
C.d.A., ammonterebbe a complessivi 10.289,10 euro, di cui 7.617,54 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e 2.617,56 euro per spese mediche congrue, in luogo di 5.368,69 euro per come erroneamente conteggiato in via complessiva dal primo Giudice.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1 Orbene, considerato che né l'appellante né la convenuta censurano l'ordinanza nella parte relativa all'an della vicenda, la quale, pertanto, non è più oggetto del contendere, e che l'appello ha ad oggetto doglianze afferenti esclusivamente al quantum risarcitorio – ovverosia al calcolo del danno biologico temporaneo e alla valutazione delle spese sostenute dall'appellante per la CTP – l'unica fonte di convincimento utile ai fini del decidere è costituita dalla relazione peritale redatta in sede di accertamento tecnico preventivo dai consulenti dottori e Per_1 Per_2
2.2 Sul punto, questa Corte ritiene che il primo Giudice, sebbene, da un lato, abbia correttamente fondato il proprio convincimento sulla base di una CTU che appare – anche in questa sede – immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, dall'altro ha errato nella quantificazione del danno. I consulenti, infatti, ritenuto soddisfatto il nesso causale tra la condotta dei pagina 3 di 5 sanitari che avevano effettuato l'intervento chirurgico sulla paziente ed i postumi da essa riportati, concludevano riconoscendo il danno biologico permanente nella misura del 2-3% e l'inabilità temporanea totale in sei giorni. Relativamente all'inabilità temporanea parziale – oggetto specifico del primo motivo d'appello – i consulenti riconoscevano alla perizianda 15 giorni al 75%, 45 giorni al 50%
e, infine, 28 mesi al 10% (pagg. 22 e 25 CTU).
2.3 È evidente, dunque, l'errore in cui è incorso il primo Giudice nel quantificare l'inabilità temporanea parziale in 28 giorni al 25%, non comparendo tali cifre – sia il quantitativo di giorni che la percentuale d'inabilità – in nessun passaggio argomentativo della relazione peritale.
Da ciò discende la necessità di apportare una correzione al calcolo del danno biologico temporaneo che, inevitabilmente, comporterà una modifica dell'importo totale relativo al danno non patrimoniale.
2.4 Relativamente alla quantificazione del danno, né il primo Giudice né l'appellante offrono chiari spunti per comprendere il parametro temporale utilizzato per ottenere la somma risarcitoria, in quanto il primo ha effettuato una valutazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale illogica e, peraltro, come già detto, errata, mentre il secondo, sebbene abbia correttamente distinto le varie voci di danno, non ha indicato il Decreto Ministeriale di riferimento. Ciò posto, è tuttavia possibile affermare che il primo Giudice abbia utilizzato le tabelle di cui al D.M. del 09.01.2019, in vigore dall'aprile 2019
e, dunque, al momento in cui è stata redatta la ordinanza (2.12.2021), avendo specificato, nel testo della motivazione, che la somma pari a 5.368,69 euro, riconosciuta a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, fosse “già valutata all'attualità”,
2.4.1 Per tali ragioni, questa Corte ritiene necessario apportare una modifica alla quantificazione effettuata dal primo Giudice, relativamente alla sola voce di danno da inabilità parziale, l'unica oggetto di specifica censura. A tal fine, alla somma totale di 5.368,69 andrà, dunque, sottratta la cifra di 332,43 euro, riconosciuta e liquidata dal Giudice a titolo di danno da inabilità parziale, avendo egli erroneamente quantificato tale voce in 28 giorni al 25%, nonostante la dichiarata ferma adesione alle risultanze della CTU, la quale, come anticipato, stimava, invece, tale danno in 28 mesi al 10%. Alla cifra così ottenuta pari a 5.036,26 euro andrà aggiunta, pertanto, quella di 4.046,15 euro relativa a 852 giorni (28 mesi) al 10%, per un totale di 9.082,41 euro.
3. Relativamente all'omessa liquidazione delle spese di CTP, questa Corte ritiene come il
Giudice erroneamente non abbia tenuto conto – e neppure motivato tale esclusione – di quanto effettivamente riconosciuto come corretto e congruo dai CTU. Questi ultimi, infatti, dichiaravano che
“l'onorario per la relazione medico-legale non è documentato, anche se la pro-forma di 2.010,56 euro è da ritenersi assolutamente congrua” (pag. 23 CTU).
3.1 Si ritiene, pertanto, opportuno procedere altresì alla liquidazione, in favore dell'appellante, della somma di 2.010,56 euro a titolo di ristoro per le spese sostenute nell'ambito del procedimento per
Accertamento tecnico preventivo, posto che è presente agli atti del giudizio la ricevuta n. 115 quietanzata e rilasciata dal Dott. in data 09.11.2020 per “accertamento medico legale, Per_3 valutazione doc. sanitaria in tema di responsabilità professionale, produzione di relazione scritta”, rilasciata alla sig.ra (doc. 2, atto d'appello, doc. 7 fasc. I gr. , rammentandosi, Parte_1 Pt_1 peraltro, come le spese sostenute nell'ambito del procedimento per ATP “non hanno natura giudiziale rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (…) conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. n. 30854/2023).
pagina 4 di 5 4. Per tutto quanto detto, il risarcimento dovuto in favore dell'appellante da parte della struttura sanitaria è così composto: 9.082,41 euro a titolo di danno non patrimoniale e 607,00 euro a titolo di danno patrimoniale, voce peraltro mai contestata. è altresì tenuta al pagamento Controparte_1 della somma d, 2.010,56 euro, compresa IVA (nell'aliquota del 22% pari ad €. 362,56) per le spese di
CTP sostenute dall'allora ricorrente/attrice nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
5. In conclusione, tutto quanto esposto conduce all'accoglimento dell'appello e alla parziale riforma dell'impugnata ordinanza.
6. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso l'ordinanza del 02.12.2021 del Tribunale di Ravenna, disattesa Controparte_1
e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma nel resto, condanna CP_1 al pagamento del risarcimento in favore di quantificato in euro
[...] Parte_1
9.082,41, oltre rivalutazione ed interessi come indicati nella ordinanza gravata;
- condanna al pagamento della somma di 2.010,56 euro, IVA Controparte_1 compresa, per le spese di CTP sostenute da nel procedimento di ATP, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicati nella ordinanza gravata;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, quantificate in euro 355 + 27 per spese ed euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Deciso in Bologna il 12 luglio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa RI Cristina Salvadori
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