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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12835 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. SANTARELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio CP
dell'avv. SANTARELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024 con cui e hanno chiesto all'intestato Tribunale CP_1 CP
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(Roma, 17/1/2013) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
a) il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, ma con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Roma Via Collepardo, 13;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, e,
comunque, almeno con le seguenti modalità: b.1) il fine settimana, a settimane alternate, dalle ore 17.00 del venerdì, prelevandolo da casa della madre, sino alle ore 7.00 del lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
b.2) il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 sino alle ore
7.00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
c) stante la vicinanza della scuola frequentata dal figlio rispetto alla abitazione in cui prevalentemente risiede, entrambi i genitori hanno autorizzato lo stesso all'uscita autonoma da scuola per il rientro a casa;
d) nel caso di malattia del minore, il figlio rimarrà presso l'abitazione del genitore che lo ha con sé fino a completa guarigione, con facoltà dell'altro genitore di recarsi a trovarlo;
e) durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà una settimana con il padre e una settimana con la madre ricomprendente, alternativamente, un anno il giorno di Natale e quello successivo il primo dell'anno;
f) durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà 3 giorni con il padre e 3
giorni con la madre ricomprendente, alternativamente, un anno il giorno di
Pasqua ed un anno il giorno di Pasquetta;
3
g) quanto alle vacanze estive, trascorrerà con la madre 15 (quindici) Per_1
giorni, anche non consecutivi e con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi. Tali periodi di vacanza dei genitori con il figlio dovranno essere concordati previamente tra i genitori stessi entro il giorno 15 del mese di giugno di ciascun anno. Entrambi i genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza del figlio e daranno la loro reciproca reperibilità telefonica al fine che lo stesso possa avere contatti con l'altro genitore;
h) quanto al residuo periodo di vacanze scolastiche del figlio, entro il giorno
31 del mese di maggio di ciascun anno, i genitori potranno di comune accordo scegliere un centro estivo;
i) i genitori potranno trascorrere con il figlio eventuali settimane di vacanza aggiuntive sia estive che invernali previo accordo tra i genitori sulle modalità
ed i tempi dei viaggi;
j) il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il CP_1 CP
mantenimento di , la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra CP
, IBAN [...];
[...]
k) a seguito della futura ed eventuale revoca dell'assegno di mantenimento versato dal SI. al figlio il SI. CP_1 Persona_2 CP_1
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento di CP
, la somma di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra , IBAN CP
[...]; il SI. si impegna a CP_1 4
comunicare alla SI.ra le modificate condizioni relative al CP
versamento dell'assegno di mantenimento al figlio entro 15 Persona_2
giorni dal deposito del provvedimento modificativo;
l) al di fuori delle spese ordinarie, saranno divise al 50% tra i ricorrenti le spese straordinarie così come determinate dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Roma;
m) le parti prestano reciproco consenso al rilascio per il minore del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio;
n) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito telefonico quando ha con sé il minore. In ogni caso, ciascun genitore deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località rispetto quella di residenza;
o) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
5
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12835/2024
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12835 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. SANTARELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio CP
dell'avv. SANTARELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024 con cui e hanno chiesto all'intestato Tribunale CP_1 CP
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(Roma, 17/1/2013) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
a) il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, ma con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Roma Via Collepardo, 13;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, e,
comunque, almeno con le seguenti modalità: b.1) il fine settimana, a settimane alternate, dalle ore 17.00 del venerdì, prelevandolo da casa della madre, sino alle ore 7.00 del lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
b.2) il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 sino alle ore
7.00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
c) stante la vicinanza della scuola frequentata dal figlio rispetto alla abitazione in cui prevalentemente risiede, entrambi i genitori hanno autorizzato lo stesso all'uscita autonoma da scuola per il rientro a casa;
d) nel caso di malattia del minore, il figlio rimarrà presso l'abitazione del genitore che lo ha con sé fino a completa guarigione, con facoltà dell'altro genitore di recarsi a trovarlo;
e) durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà una settimana con il padre e una settimana con la madre ricomprendente, alternativamente, un anno il giorno di Natale e quello successivo il primo dell'anno;
f) durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà 3 giorni con il padre e 3
giorni con la madre ricomprendente, alternativamente, un anno il giorno di
Pasqua ed un anno il giorno di Pasquetta;
3
g) quanto alle vacanze estive, trascorrerà con la madre 15 (quindici) Per_1
giorni, anche non consecutivi e con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi. Tali periodi di vacanza dei genitori con il figlio dovranno essere concordati previamente tra i genitori stessi entro il giorno 15 del mese di giugno di ciascun anno. Entrambi i genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza del figlio e daranno la loro reciproca reperibilità telefonica al fine che lo stesso possa avere contatti con l'altro genitore;
h) quanto al residuo periodo di vacanze scolastiche del figlio, entro il giorno
31 del mese di maggio di ciascun anno, i genitori potranno di comune accordo scegliere un centro estivo;
i) i genitori potranno trascorrere con il figlio eventuali settimane di vacanza aggiuntive sia estive che invernali previo accordo tra i genitori sulle modalità
ed i tempi dei viaggi;
j) il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il CP_1 CP
mantenimento di , la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra CP
, IBAN [...];
[...]
k) a seguito della futura ed eventuale revoca dell'assegno di mantenimento versato dal SI. al figlio il SI. CP_1 Persona_2 CP_1
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento di CP
, la somma di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT e da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra , IBAN CP
[...]; il SI. si impegna a CP_1 4
comunicare alla SI.ra le modificate condizioni relative al CP
versamento dell'assegno di mantenimento al figlio entro 15 Persona_2
giorni dal deposito del provvedimento modificativo;
l) al di fuori delle spese ordinarie, saranno divise al 50% tra i ricorrenti le spese straordinarie così come determinate dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Roma;
m) le parti prestano reciproco consenso al rilascio per il minore del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio;
n) ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito telefonico quando ha con sé il minore. In ogni caso, ciascun genitore deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località rispetto quella di residenza;
o) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
5
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12835/2024
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa RT EN