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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2583/2024 promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
06/12/1978, con l'avv.to GUIDA ROSSANA
-RICORRENTE-
Contro
, nato a [...] il CP_1
22/03/1982, con l'avv.to BRAMATO DOLORES
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio il procedimento è stato parzialmente definito, con sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, di cui trattasi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio, in TRICASE (LE), il
16.03.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TRICASE (LE), al n. 2, P. I, anno 2013). Per_ Dalla loro unione sono nate , il 06.12.2013, e , il 19.12.2016. Per_2
Con sentenza parzialmente definitiva, n. 2206/2023, depositata in data
19.07.2023 (procedimento avente rgn. 8074/2022), il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ricorso depositato il 16.04.2024, la ricorrente chiedeva: i) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione
(rgn. 8074/2022) ancora pendente;
ii) nel merito, disporsi, in via principale,
l'affido esclusivo delle minori alla madre, oppure, ma solo in via subordinata,
l'affido condiviso delle stesse;
disporsi, in ogni caso, il collocamento delle minori, presso la madre, con esercizio del diritto di visita del padre, secondo un calendario ivi indicato;
disporsi l'assegnazione della casa coniugale, in favore della ricorrente;
porsi, a carico del resistente, il versamento, in suo favore, dell'importo mensile, di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che ella aveva subito “perseveranti condotte lesive di sopraffazione ed aggressività fisica e psicologica del marito”; che il marito aveva ostacolato lo svolgimento della professione di avvocato da parte della moglie;
che, in diverse occasioni, il marito aveva manifestato comportamenti violenti;
che, nel corso del giudizio di separazione, erano state acquisite le relazioni rese dai SS di Miggiano e dal competente CF;
che il resistente non rispettava le condizioni assunte in sede di separazione.
Si costituiva il resistente, chiedendo, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione (rgn. 8074/2022), ancora pendente, nel merito, disporsi l'affido condiviso delle minori “con tempi paritetici di permanenza presso i due genitori”; disporsi l'assegnazione del primo piano della casa coniugale ad esso resistente, nonché del piano seminterrato alla ricorrente;
disporsi la contribuzione “in maniera diretta ed in misura paritaria al mantenimento delle figlie per le spese ordinarie”, e, per ultimo, accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conseguente dal comportamento tenuto dalla ricorrente contrario ai doveri matrimoniali.
Deduceva: che egli aveva sempre tenuto “una condotta corretta dal punto di vista della sua responsabilità coniugale, paterna e familiare”; che quanto narrato dalla ricorrente in ordine ai comportamenti tenuti dal marito in costanza di matrimonio era infondato;
che risultava rispondenti agli interessi delle minori l'assegnazione della casa coniugale nei termini sopra indicati,
“anche per evitare inutili e costosi esborsi di denaro per il canone di locazione e soprattutto per permettere alle figlie un agevole e continuo contatto con entrambe le figure genitoriali”; che egli era percettore di un reddito mensile netto, pari ad euro 825,00; che la moglie aveva instaurato condotte ostative alla relazione padre-minori, coinvolgendo anche le Forze dell'ordine.
All'udienza del 22.10.2024, i procuratori delle parti chiedevano, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione
(rgn. 8074/2022), ancora pendente: nel merito, emettersi sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, di cui trattasi.
Il giudice rigettava la richiesta di riunione dei due procedimenti contenziosi, rispettivamente, di separazione e di divorzio, e riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato, autorizzando, in ogni caso, la produzione, nel prosieguo della trattazione e della istruzione del procedimento divorzile, di atti e documenti del fascicolo processuale della separazione.
Inviato il fascicolo, in data 06.06.2024, al PM, alla data odierna non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.898/1970, risultando i coniugi legalmente separati, da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nata a [...] il Parte_1
06/12/1978, contro , nato a [...] CP_1
(SA) il 22/03/1982, così provvede: A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in TRICASE
(LE), il 16.03.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di TRICASE (LE) al n. 2, P. I, anno 2013);
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2583/2024 promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
06/12/1978, con l'avv.to GUIDA ROSSANA
-RICORRENTE-
Contro
, nato a [...] il CP_1
22/03/1982, con l'avv.to BRAMATO DOLORES
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio il procedimento è stato parzialmente definito, con sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, di cui trattasi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio, in TRICASE (LE), il
16.03.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TRICASE (LE), al n. 2, P. I, anno 2013). Per_ Dalla loro unione sono nate , il 06.12.2013, e , il 19.12.2016. Per_2
Con sentenza parzialmente definitiva, n. 2206/2023, depositata in data
19.07.2023 (procedimento avente rgn. 8074/2022), il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ricorso depositato il 16.04.2024, la ricorrente chiedeva: i) in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione
(rgn. 8074/2022) ancora pendente;
ii) nel merito, disporsi, in via principale,
l'affido esclusivo delle minori alla madre, oppure, ma solo in via subordinata,
l'affido condiviso delle stesse;
disporsi, in ogni caso, il collocamento delle minori, presso la madre, con esercizio del diritto di visita del padre, secondo un calendario ivi indicato;
disporsi l'assegnazione della casa coniugale, in favore della ricorrente;
porsi, a carico del resistente, il versamento, in suo favore, dell'importo mensile, di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che ella aveva subito “perseveranti condotte lesive di sopraffazione ed aggressività fisica e psicologica del marito”; che il marito aveva ostacolato lo svolgimento della professione di avvocato da parte della moglie;
che, in diverse occasioni, il marito aveva manifestato comportamenti violenti;
che, nel corso del giudizio di separazione, erano state acquisite le relazioni rese dai SS di Miggiano e dal competente CF;
che il resistente non rispettava le condizioni assunte in sede di separazione.
Si costituiva il resistente, chiedendo, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione (rgn. 8074/2022), ancora pendente, nel merito, disporsi l'affido condiviso delle minori “con tempi paritetici di permanenza presso i due genitori”; disporsi l'assegnazione del primo piano della casa coniugale ad esso resistente, nonché del piano seminterrato alla ricorrente;
disporsi la contribuzione “in maniera diretta ed in misura paritaria al mantenimento delle figlie per le spese ordinarie”, e, per ultimo, accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conseguente dal comportamento tenuto dalla ricorrente contrario ai doveri matrimoniali.
Deduceva: che egli aveva sempre tenuto “una condotta corretta dal punto di vista della sua responsabilità coniugale, paterna e familiare”; che quanto narrato dalla ricorrente in ordine ai comportamenti tenuti dal marito in costanza di matrimonio era infondato;
che risultava rispondenti agli interessi delle minori l'assegnazione della casa coniugale nei termini sopra indicati,
“anche per evitare inutili e costosi esborsi di denaro per il canone di locazione e soprattutto per permettere alle figlie un agevole e continuo contatto con entrambe le figure genitoriali”; che egli era percettore di un reddito mensile netto, pari ad euro 825,00; che la moglie aveva instaurato condotte ostative alla relazione padre-minori, coinvolgendo anche le Forze dell'ordine.
All'udienza del 22.10.2024, i procuratori delle parti chiedevano, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio a quello di separazione
(rgn. 8074/2022), ancora pendente: nel merito, emettersi sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, di cui trattasi.
Il giudice rigettava la richiesta di riunione dei due procedimenti contenziosi, rispettivamente, di separazione e di divorzio, e riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato, autorizzando, in ogni caso, la produzione, nel prosieguo della trattazione e della istruzione del procedimento divorzile, di atti e documenti del fascicolo processuale della separazione.
Inviato il fascicolo, in data 06.06.2024, al PM, alla data odierna non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.898/1970, risultando i coniugi legalmente separati, da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nata a [...] il Parte_1
06/12/1978, contro , nato a [...] CP_1
(SA) il 22/03/1982, così provvede: A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in TRICASE
(LE), il 16.03.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di TRICASE (LE) al n. 2, P. I, anno 2013);
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore