Articolo 1 della Legge 5 agosto 1961, n. 854
Articolo 2
Versione
16 settembre 1961
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 15.000.000 annue, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 a favore del "Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunita' Europee", con sede in Milano.
Entrata in vigore il 16 settembre 1961