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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/11/2024, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1719 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, via Parte_1 C.F._1
Teramo n. 8 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO TARTAGLIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Controparte_1 C.F._2
Paganica n. 13 presso lo studio dell'Avv. MARIA TERESA DI ROCCO che la rappresenta e difende come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ALESSANDRO ARIENZO, come da separata procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 129/1999 emessa dal Tribunale di Pescara in data 12.02.1999, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i sigg.ri e confermando tutte le Parte_1 Controparte_1
statuizioni di natura personale ed economica in sede di separazione personale;
in particolare, il
Tribunale di Pescara poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di
Lire 700.000 ( €361,52) in tre parti uguali da dividersi tra la sig.ra ed i figli e CP_1 Per_1 [...]
. Per_2
2. Con ricorso del 14 giugno 2017 il chiedeva al Tribunale di Pescara la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile a favore della Caprara, nonché la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da disporsi in € 100,00 per ciascuno. A tal proposito il Tribunale di Pescara, con ordinanza del
20.11.2017, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, disponeva che l'assegno di mantenimento venisse ridotto nella misura di € 280,00 mensili di cui € 200,00 da dividersi in parti uguali tra i figli e e la restante parte in favore della ex coniuge Per_1 Per_2 CP_1
[...]
3. Nelle more, la situazione economica e reddituale dei percipienti l'assegno di mantenimento risultava migliorata, atteso che il figlio è dipendente delle Ferrovie e la figlia lavora presso Per_1 Per_2 un'agenzia immobiliare.
4. Con ricorso depositato in data 26.01.2024 il sig. chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1
divorzio tra il ricorrente e la di cui alla sentenza n. 129/1999 e successiva ordinanza Controparte_1 del 20.11.2017, disponendosi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
Per_2
5. La sig.ra si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
3.05.2024, nella quale aderiva alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore dei figli e chiedendo tuttavia un aumento dell'assegno divorzile Parte_1 Per_1 Per_2 ex art. 5/6 L. 898/1970 per un importo non inferiore ad € 250,00 mensili e la condanna del Parte_1
alla corresponsione in suo favore del 40%, commisurato alla durata del rapporto matrimoniale, della somma percepita a titolo di indennità di fine servizio.
6. I sigg.ri e si costituivano tardivamente in giudizio con Parte_2 Persona_2
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024, non opponendosi alla revoca dell'assegno per il loro mantenimento.
pagina 2 di 4 7. All'udienza del 21.11.2024 le parti si sono riportate all'accordo contenuto nella scrittura privata depositata in data 20.11.2024, nella quale hanno modificato le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 129/1999, successivamente modificate con provvedimento del 20.11.2017, alle seguenti condizioni:
“
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. i sigg.ri ed i di lei figli e confermano la Controparte_1 Parte_2 Persona_2 rinuncia all'assegno di mantenimento in favore di questi ultimi essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3. il sig. si obbliga a versare, entro il 31 dicembre 2024, in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 4.000,00 (diconsi quattromila/oo) a titolo di quota dell'indennità di
[...] buonuscita percepita dal sig. spettante all'ex coniuge. La predetta somma verrà Parte_1
bonificata sul conto corrente della sig.ra con le seguenti coordinate bancarie IBAN CP_1
[...];
4) le parti stabiliscono che l'assegno divorzile, in favore della sig.ra , viene aumentato ad € CP_1
100,00 mensili a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5) le parti concordano di compensare integralmente, a saldo e stralcio, le somme rispettivamente dovute a titolo di indicizzazione dell'assegno di mantenimento non corrisposte nel corso degli anni e restituzione del mantenimento dei figli alla data del deposito del presente procedimento;
6) spese processuali vengono compensate tra le parti. Gli avv.ti Roberto Tartagli, Maria Teresa Di
Rocco e Alessandro Arienzo sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.”
8) Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 129/1999 del Tribunale di
Pescara e successivamente modificate con provvedimento del 20.11.2017 del Tribunale di Pescara, alle condizioni concordate tra le parti;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Pescara, 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1719 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, via Parte_1 C.F._1
Teramo n. 8 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO TARTAGLIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Controparte_1 C.F._2
Paganica n. 13 presso lo studio dell'Avv. MARIA TERESA DI ROCCO che la rappresenta e difende come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ALESSANDRO ARIENZO, come da separata procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 129/1999 emessa dal Tribunale di Pescara in data 12.02.1999, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i sigg.ri e confermando tutte le Parte_1 Controparte_1
statuizioni di natura personale ed economica in sede di separazione personale;
in particolare, il
Tribunale di Pescara poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di
Lire 700.000 ( €361,52) in tre parti uguali da dividersi tra la sig.ra ed i figli e CP_1 Per_1 [...]
. Per_2
2. Con ricorso del 14 giugno 2017 il chiedeva al Tribunale di Pescara la revoca dell'assegno Parte_1 divorzile a favore della Caprara, nonché la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da disporsi in € 100,00 per ciascuno. A tal proposito il Tribunale di Pescara, con ordinanza del
20.11.2017, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, disponeva che l'assegno di mantenimento venisse ridotto nella misura di € 280,00 mensili di cui € 200,00 da dividersi in parti uguali tra i figli e e la restante parte in favore della ex coniuge Per_1 Per_2 CP_1
[...]
3. Nelle more, la situazione economica e reddituale dei percipienti l'assegno di mantenimento risultava migliorata, atteso che il figlio è dipendente delle Ferrovie e la figlia lavora presso Per_1 Per_2 un'agenzia immobiliare.
4. Con ricorso depositato in data 26.01.2024 il sig. chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1
divorzio tra il ricorrente e la di cui alla sentenza n. 129/1999 e successiva ordinanza Controparte_1 del 20.11.2017, disponendosi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
Per_2
5. La sig.ra si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
3.05.2024, nella quale aderiva alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore dei figli e chiedendo tuttavia un aumento dell'assegno divorzile Parte_1 Per_1 Per_2 ex art. 5/6 L. 898/1970 per un importo non inferiore ad € 250,00 mensili e la condanna del Parte_1
alla corresponsione in suo favore del 40%, commisurato alla durata del rapporto matrimoniale, della somma percepita a titolo di indennità di fine servizio.
6. I sigg.ri e si costituivano tardivamente in giudizio con Parte_2 Persona_2
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024, non opponendosi alla revoca dell'assegno per il loro mantenimento.
pagina 2 di 4 7. All'udienza del 21.11.2024 le parti si sono riportate all'accordo contenuto nella scrittura privata depositata in data 20.11.2024, nella quale hanno modificato le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 129/1999, successivamente modificate con provvedimento del 20.11.2017, alle seguenti condizioni:
“
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. i sigg.ri ed i di lei figli e confermano la Controparte_1 Parte_2 Persona_2 rinuncia all'assegno di mantenimento in favore di questi ultimi essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3. il sig. si obbliga a versare, entro il 31 dicembre 2024, in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 4.000,00 (diconsi quattromila/oo) a titolo di quota dell'indennità di
[...] buonuscita percepita dal sig. spettante all'ex coniuge. La predetta somma verrà Parte_1
bonificata sul conto corrente della sig.ra con le seguenti coordinate bancarie IBAN CP_1
[...];
4) le parti stabiliscono che l'assegno divorzile, in favore della sig.ra , viene aumentato ad € CP_1
100,00 mensili a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5) le parti concordano di compensare integralmente, a saldo e stralcio, le somme rispettivamente dovute a titolo di indicizzazione dell'assegno di mantenimento non corrisposte nel corso degli anni e restituzione del mantenimento dei figli alla data del deposito del presente procedimento;
6) spese processuali vengono compensate tra le parti. Gli avv.ti Roberto Tartagli, Maria Teresa Di
Rocco e Alessandro Arienzo sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.”
8) Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 129/1999 del Tribunale di
Pescara e successivamente modificate con provvedimento del 20.11.2017 del Tribunale di Pescara, alle condizioni concordate tra le parti;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Pescara, 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4