CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1240/2022 promossa in grado di appello d a in persona del legale Parte_1 rappresentante. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi.
-APPELLANTE – Contro
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Daniele Tinè.
-APPELLATA- All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/4/2021 conveniva in giudizio l' Controparte_1 Pt_1 innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, al fine di opporsi alle richieste formulate dall' in data 4/2/2021 e 4/3/2021 volte alla ripetizione degli importo di € 99.345,97 ed Pt_1
€ 5.558,21 riguardanti ratei di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nei periodi 1/2/2011–28/2/2021 e 1/1/2009- 31/8/2011. Tanto aveva preteso l' , sul presupposto che , a seguito della visita di revisione del Pt_1
1/7/2009 diretta alla verifica del requisito sanitario per la persistenza dell'invalidità civile, rilevato che erano venute meno le condizioni per il riconoscimento della pensione e dell'indennità di accompagnamento, la era stata riconosciuta invalida nella CP_1 misura del 75% con diritto al solo assegno di invalidità civile. Riteneva di contro il G.L. che, pur nella vigenza dell'obbligo in capo all'assistito di attivarsi per chiedere la visita di revisione, operando nella materia il principio proprio del settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, doveva trovare applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo denominatore comune la non addebitabilità al percipiente delle erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, nella fattispecie in esame , non era stato dimostrato che fosse stato comunicato alla parte il venir meno dei requisiti sanitari della prestazione erogata , mentre solo nel 2021 era stato comunicato alla ricorrente il ricalcolo conseguente della prestazione con insorgenza dei contestati addebiti. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' nel punto in cui il G.L. avrebbe Pt_1 disatteso la prova costituita dalla nota del 12/6/2011(recte 12/6/2012) con la quale l'Istituto, all'esito della visita di revisione dell'1/7/2009 , aveva dato comunicazione della indebita percezione della prestazione per il periodo dall'1/8/2009 al 31/8/2011, con il conseguente diritto a recuperare la differenza non dovuta tra quanto pagato a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento e quanto dovuto a titolo di assegno mensile di assistenza. Dal che sorgendo l'obbligo, inadempiuto, in capo all'assistita di attivarsi per chiedere una nuova visita di revisione allo scopo di continuare a godere delle prestazioni sopra indicate. Resiste la che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata decisa come da dispositivo, in atti L'appello è infondato. E' noto a questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulla premessa della inapplicabilità alla pensione di invalidità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè , soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).
Orbene ,le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che la , CP_1 beneficiaria di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, venne sottoposta in data 1/7/2009 a visita di revisione all'esito della quale era stato accertato il venir meno delle condizioni per il mantenimento delle due prestazioni , essendo risultata una percentuale di invalidità nella misura del 75%. Un tanto lo si ricava dal contenuto del decreto prefettizio del 24/6/2011 il quale , peraltro, nelle premesse dà atto che la visita di revisione venne richiesta dalla stessa in CP_1 data 27/1/2009. E tuttavia non risulta che l'esito della visita di revisione sia stato reso noto alla . CP_1
Non vi è prova infatti della comunicazione del decreto prefettizio del 24/6/2011 recante il rimaneggiamento delle provvidenze economiche né delle successive note del Pt_1
21/7/2011 e del 12/6/2012 recanti l'operato ricalcolo della prestazione dovuta e la notifica dell'indebito fino a quel momento maturato.
Resta pertanto non validamente intaccato il principio per il quale “… l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento…” (Cass. Ordinanza n. 24180/2022). Deve allora convenirsi che la mancata prova della consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita ha costituito un fatto ostativo all'esercizio dell'azione di recupero , con il corollario che quanto percepito indebitamente da tale momento deve ritenersi lucrato in buona fede. Alla conferma della sentenza impugnata segue la condanna dell' al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di appello le quali, stante la prorogata ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidate a favore dell'erario nella misura quantificata come nell'infrascritto dispositivo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposi di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza n. 3362/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 21 ottobre 2022.
Condanna l' al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente grado del Pt_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.498,50 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 12 dicembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco