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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11/2024 R.G. e promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caliendi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito a Pesaro, Viale della Vittoria n. 90;
APPELLANTE
CONTRO
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Romeo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Sant'Angelo in Vado (PU), via Pratello Santa Maria n. 21/b;
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 193/2023 resa dal Tribunale di Urbino il 10/11/2023 in materia di contratti atipici.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - L in persona del legale rappresentante pro-tempore e degli Controparte_1
eredi sigg.ri e (nel prosieguo per brevità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 semplicemente “l'Autocarrozzeria”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Urbino la sig.ra al fine di ottenere l'accertamento del rapporto contrattuale in essere tra le parti Parte_1 nonché dell'inadempimento della convenuta delle proprie obbligazioni, chiedendo altresì la condanna della medesima al pagamento della somma di € 6.946,22 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore oltre al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per aver rifiutato di voler concretamente comporre la lite in sede di negoziazione assistita.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva le seguenti circostanze in fatto.
A seguito di due incidenti occorsi tra il 2014 e il 2015, commissionava all'impresa Parte_1
individuale di la riparazione della carrozzeria di due suoi veicoli: Controparte_1
a) auto modello Fiat Multipla, targata BJ281JT;
b) auto modello Peugeot 207, targata DS624SN.
In occasione dell'incidente dell'08.09.2014 la consegnava alla carrozzeria la prima auto. Parte_1
La riparazione veniva eseguita e dunque la proprietaria veniva invitata a ritirare l'auto, con la precisazione che per il servizio era dovuto un pagamento di € 378,00 oltre iva.
Lamentava l'Autocarrozzeria che la non aveva mai provveduto né al pagamento della Parte_1 prestazione né al ritiro dell'auto, che risultava tutt'ora parcheggiata presso l'autocarrozzeria.
In data 1.7.2015 si verificava un ulteriore incidente che vedeva coinvolto il secondo dei menzionati veicoli;
la sig.ra si rivolgeva nuovamente alla carrozzeria convenuta. Parte_1 pagina 2 di 11 Seguiva, nuovamente, una Inriparazione dell'auto che veniva ritirata senza che la debitrice provvedesse al saldo di quanto di competenza.
Con ordinanza del 10.03.2021 veniva rivolto alla compagnia assicurativa rituale ordine di esibizione della documentazione relativa al sinistro riguardante la Peugeot 207.
In ottemperanza a questo provvedimento, l'intimata Assicurazione esibiva in giudizio a) la comunicazione con la quale dichiarava di non aver mai inviato alcuna informativa relativa alla antieconomicità della riparazione della Peugeot, b) la perizia dalla quale emergeva la coincidenza degli importi tra il preventivo della carrozzeria e le spese di riparazione della Peugeot stimate dall'assicurazione e c) le fotografie della Peugeot incidentata, nonché copia di assegno circolare di €
2.280,00 liquidato dall'assicurazione a Parte_1
La causa veniva istruita tramite documenti e prova per testi.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Urbino emetteva la sentenza gravata, con cui:
- condannava al pagamento a favore della parte attrice della somma pari ad € Parte_1
6.946,22, oltre interessi, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- disponeva e ordinava la restituzione dell'auto alla Parte_1
- condannava alla refusione dei 2/3 delle spese di lite a favore della parte attrice che Parte_1 liquidava complessivamente in € 2.540,00 oltre accessori di legge, compensando il restante 1/3 tra le parti.
§ 2 - impugna la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona, con le Parte_1
doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata in persona degli eredi contestando il Controparte_5
gravame e chiedendone il rigetto.
Le questioni preliminari
L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 – bis c.p.c. per non avere il presente gravame ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 3 di 11 A sostegno dell'eccezione in discorso argomentava che l'appellante spiegava motivi di appello totalmente insuscettibili di accoglimento per avere articolato eccezioni e domande totalmente prive di riscontro istruttorio oltre che slegate dai fatti storici.
L'eccezione è infondata.
Questo Collegio ritiene che l'atto di appello appare sufficientemente motivato in ogni sua parte e comunque tale da consentire un'agevole comprensione delle censure mosse all'iter logico – giuridico percorso dal Giudice di primo grado.
Non è dato pertanto ravvisare quella palese infondatezza rilevata dalla parte appellate, circostanza per cui la Corte decidente ritiene di dover procedere all'analisi delle ragioni spiegate dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto meritevoli di essere prese in considerazione.
***
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice trascurava di esaminare adeguatamente il rilievo per cui la parte appellata avrebbe omesso di dimostrare la legittimazione ad agire in legale rappresentanza dell'impresa individuale “ Controparte_5
”.
[...]
Si riferisce, nello specifico, l'appellante, al fatto per cui gli odierni appellati Controparte_2
e agivano dinanzi al Tribunale in qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 Controparte_1
deceduto nel dicembre 2017 (cfr. atto di citazione in primo grado); su tale scorta, eccepisce la presunta mancata titolarità del relativo diritto in capo ai predetti, atteso che dalla visura camerale in atti (cfr. doc.
13 all. citazione in primo grado) l'unico titolare (e legale rappresentante) della suddetta attività commerciale risulta essere lo stesso defunto non comparendo anche il nominativo di CP_1
ciascuno degli attori di primo grado.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, deve rilevarsi come nel caso di specie risulta ampiamente comprovato lo status di eredi degli odierni convenuti, i quali hanno prodotto in giudizio sia il certificato di morte (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado) sia, primariamente, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune competente (cfr. doc. 19 all. citazione in primo grado).
Sulla valenza dimostrativa attribuibile ai documenti anzidetti è intervenuta la Corte di Cassazione – sez. II civile - dapprima con l'ordinanza n. 22730 dell'11.08.2021, in cui si legge che pagina 4 di 11 “Il Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui "In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove
l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (…) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”
Nella stessa direzione si è mossa la recentissima sentenza n. 19254 del 12.07.2024 (parimenti resa dalla
II sezione civile) in cui viene affermato sul punto che
“deve essere data continuità ai principi, già posti dalla giurisprudenza di legittimità e che si richiamano come enunciati da Cass. Sez. 2 del 29-3-2006 n. 7276, laddove si legge che la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ. […]”.
Risulta oggettivo ed inconfutabile come l'atto pubblico cui fa riferimento la Suprema Corte veniva ritualmente allegato dagli odierni appellati (cfr. doc. 19 all. citazione in primo grado); da esso risulta che la sig.ra è la moglie (vedova) di e che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
ne sono i figli. Controparte_4
Il rapporto di parentela per come ivi indicato certifica e dimostra, pertanto, che gli odierni appellati sono eredi legittimi del defunto e di conseguenza pienamente dotati del potere di promuovere CP_1 in giudizio ogni azione e domanda riconducibile al predetto (anche come titolare dell'omonima impresa individuale di autocarrozzeria). Del resto, attraverso l'allegazione dei documenti menzionati nelle pronunce in commento (il certificato di morte ma soprattutto lo stato di famiglia) i successori del de cuius hanno regolarmente assolto l'onere necessario a dimostrare la loro qualità di erede.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provata la circostanza inerente l'avvenuta riparazione da parte dell' dell'auto mod. Fiat Multipla e la conseguente debenza dell'importo di € 378,00 a Controparte_1
saldo della relativa prestazione.
Il Giudice si determinava in tal senso valorizzando in particolare due evidenze probatorie, quali un documento olografo attribuito al de cuius (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) e “contenente i conteggi delle spese e del corrispettivo relativi all'attività prestata sulla Fiat Multipla” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado) unitamente alle affermazioni rese dal teste sig. escusso Testimone_1 all'udienza del 19.02.2021.
Il motivo è fondato.
pagina 5 di 11 Ritiene il presente Collegio come alle richiamate allegazioni non sia possibile conferire il valore probatorio fatto proprio dal primo Giudice per le seguenti ragioni.
Con primario riferimento a quel documento che sia gli appellati sia il Giudice considerano quale scrittura olografa proveniente dal de cuius giustificante il corrispettivo richiesto per la riparazione del veicolo (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado), è evidente come questo altro non sia che un foglio scritto a mano, senza data e senza firma, contenente un generico riferimento ad un'auto modello Fiat
Multipla.
Esso nulla dice in ordine al fatto che il veicolo ivi indicato sia proprio quello dell'odierna attrice e che sullo stesso sia intervenuta l' del resto, l'assenza di qualsivoglia Controparte_1
sottoscrizione rende oggettivamente impossibile collegare tale allegazione non soltanto alla mano del defunto ma anche in generale ai fatti controversi. In disparte, poi, la circostanza decisiva che tale documento proverrebbe dal diretto interessato, e in ogni caso inidoneo a provare alcunché a suo favore ed a sfavore di altri. Si è ben lontani dalla fattispecie costituita dalle annotazioni sui libri contabili ex art. 2710 c.c. .
Ad ogni modo, l'unico elemento in cui compare l'importo di € 378,00 è proprio questo documento che risulta tuttavia privo di qualsivoglia attitudine dimostrativa (neanche indiziaria o presuntiva) per come si è appena esplicitato.
Stessa valenza per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rese dal teste (cfr. verbale di Tes_1
udienza del 19.02.2021); in sede di escussione questi dichiarava addirittura di aver eseguito la riparazione a titolo gratuito in forza del rapporto di collaborazione che aveva con il defunto CP_1
Si comprende agevolmente come superflua sia ogni ulteriore indagine circa la sussistenza del diritto degli eredi appellati a percepire il compenso asseritamente dovuto per le lavorazioni svolte dalla carrozzeria sulla Fiat Multipla appartenente alla sig.ra che andrà radicalmente escluso in Parte_1
difetto di ulteriori riscontri a supporto del credito invocato.
3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice pronunciava condanna al pagamento di 6.568,22 oltre i.v.a. per la riparazione del veicolo
Peugeot ritenendo provato il relativo credito sulla scorta di specifici documenti acquisti in atti.
Sosteneva al contrario parte appellante come da nessuna delle evidenze assunte dal Giudice a fondamento della propria decisione era possibile evincere che tra gli odierni litiganti fosse intervenuta pagina 6 di 11 una pattuizione avente ad oggetto la riparazione del veicolo e soprattutto il corrispettivo da pagare per le lavorazioni in discorso.
Il motivo è fondato.
In segno contrario a quanto statuito dal primo Giudice, il presente Collegio è dell'avviso per cui gli elementi probatori raccolti in atti non sono sufficienti a giustificare la fondatezza della domanda di pagamento azionata dall' . Controparte_1
Le risultanze dell'istruttoria documentale e testimoniale consentono al più di ricavare che la sig.ra può aver effettivamente consegnato la propria Peugeot alla carrozzeria affinché Parte_1 CP_1
provvedesse alle opportune riparazioni, ma non soccorrono altresì a stabilire con certezza né il tipo di lavorazioni effettuate né tanto meno il costo delle stesse e, di conseguenza, l'importo della somma di cui i convenuti si affermano creditori nei confronti della controparte.
Esaminando nello specifico i documenti allegati alla domanda introduttiva e che il Tribunale richiamava a dimostrazione del diritto attoreo ad ottenere il corrispettivo richiesto si possono trarre le seguenti conclusioni:
- il preventivo di acquisto trasmesso dalla ditta “Cent.a.r.” alla (cfr. doc. 4 all. Parte_2
citazione in primo grado) contiene un generico riferimento a componenti automobilistiche di varia natura, senza che ne venga minimamente specificata la loro destinazione alla Peugeot della Parte_1
Ne consegue l'impossibilità di stabilire un legame tra tale documento e le prestazioni sul cui an e quantum stiamo discutendo.
- analogo discorso va replicato con riferimento al documento di trasporto emesso dalla medesima
Cent.a.r in data 23.07.2015 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado): posto che i due documenti sin qui richiamati (preventivo e ddt) si differiscono dal punto di vista contenutistico (contengono cioè riferimenti a pezzi di ricambio tra loro diversi), anche questo documento risulta del tutto privo di riferimenti all'oggetto del contendere;
- anche l'e-mail del 29.07.2015 trasmessa da un indirizzo riconducibile all'attività commerciale al perito assicurativo (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado) con allegati due preventivi CP_1 intestati alla sig.ra recanti l'indicazione della vettura Peugeot 207 unitamente a dei rilievi Parte_1 fotografici mostranti l'auto sinistrata non rendono plausibile e verosimile la ricostruzione fattuale operata da parte convenuta: trattasi infatti di un documento di provenienza e formazione unilaterale, redatto dall'autocarrozzeria e della cui sottoposizione alla proprietaria del veicolo non vi è alcuna pagina 7 di 11 prova. Inoltre, tutto da dimostrare è il fatto che i pezzi di ricambio enumerati nei preventivi suddetti siano esattamente quelli montati per riparare il veicolo e della cui spesa la sarebbe debitrice;
Parte_1
- infine, nessuna consistenza può avere la circostanza per cui l'odierna appellante in un secondo momento ha rivenduto la Peugeot di sua proprietà alla concessionaria per complessivi € Parte_3
2.950,00 (cfr. doc. 20 all. terza memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado): siffatto documento può essere eventualmente interpretato come indice dell'avvenuta riparazione del veicolo in oggetto (è ipotizzabile che diversamente non sarebbe stato acquistato), ma nulla specifica su chi si sia occupato di eseguire i necessari interventi né tanto meno quale sia poi stata la concreta entità degli stessi;
per cui ancora una volta rimane del tutto sfornito di prova l'aspetto legato al corrispettivo dell'attività che la carrozzeria convenuta assume di aver prestato nei confronti della proprietaria dell'auto.
Occorre a questo punto soffermarsi sul contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del
19.02.2021, che il primo Giudice ha valutato come elementi validi a corroborare ulteriormente le tesi propugnate dalla parte attrice in primo grado.
Anche con riferimento alle risultanze dell'istruttoria orale l'opinione della Corte volge in senso opposto a quella fatta propria dal Tribunale.
Le risposte fornite dai testimoni sono insufficienti a conferire un solido fondamento alla pretesa pecuniaria invocata in questa sede, poiché relative ad accadimenti che nulla hanno a che vedere con la possibile dimostrazione del fatto controverso. Dalle dichiarazioni in atti si può evincere unicamente che il sig. veniva incaricato di sistemare la Peugeot 207 della sig.ra che Controparte_1 Parte_1
l'auto rimaneva poi in giacenza presso la carrozzeria del primo, che il veicolo sarebbe stato accomodato e reso di nuovo idoneo alla circolazione e che lo stesso si era lamentato con il CP_1
teste (con cui era in un rapporto di amicizia) di non aver ricevuto il saldo per le lavorazioni Tes_2 prestate (cfr. verbale di udienza del 19.02.2021): classica deposizione, quest'ultima, de relato actoris.
Insomma, nulla che sia realmente utile a circoscrivere quante e quali attività la carrozzeria avrebbe effettivamente reso per riparare l'auto di che trattasi.
Rimangono, del pari, del tutto inidonee le considerazioni effettuate dal primo giudice, allorché osserva:
“L'importo del credito di € 6.568,22 che parte attrice deve ricevere da per la Parte_1 riparazione della carrozzeria dell'auto Peugeot 207, risulta oltre che dal preventivo del 28.07.2015
(doc. 6 fascicolo di parte attrice) trasmesso a mezzo email da al perito assicurativo anche CP_1
dalla perizia della compagnia assicurativa (cfr. doc. del 17.03.2021), che ha quantificato le spese di
pagina 8 di 11 riparazione della Peugeot in € 6.500,00, confermando, di fatto, la perfetta coincidenza tra il preventivo del carrozziere e la stima del perito assicurativo.”
Gli elementi che il primo giudice valorizza hanno una valenza indiziaria insufficiente a costituire un compendio di gravità, precisione e concordanza, perché fortemente contraddetti da altri dati.
La stessa parte appellata, come sopra visto, ha voluto valorizzare la circostanza che la in un Parte_1
secondo momento ha rivenduto la Peugeot di sua proprietà alla concessionaria per Parte_3 complessivi € 2.950,00 ( doc. 20 all. terza memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado). Questo importo costituisce un dato fortemente illogico con una riparazione sulla stessa auto, che sarebbe costata più del doppio. Ed ancora più fuori contesto nella nota prassi delle assicurazioni che rifiutano risarcimenti che vadano oltre il valore del mezzo (a prescindere dall'analisi della validità giuridica di tale impostazione).
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domanda di condanna promossa dall'impresa individuale di nella persona degli eredi stante l'impossibilità di dimostrarne i fatti costitutivi Controparte_1
attraverso le prove raccolte in giudizio.
Non è stata avanzata specifica domanda di ripetizione delle somme oggetto di condanna, per cui nulla deve statuire in proposito questa Corte.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Urbino così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda avanzata in promo grado dall' contro la;
Controparte_1 Parte_1
- condanna gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla refusione delle spese processuali del doppio grado, in favore della Controparte_4 Parte_1 che vengono liquidate, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in euro 1.701,00 e, quanto al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa .
pagina 9 di 11 Così deciso in Ancona c.c. 20.5.2025
Il cons. est.
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11/2024 R.G. e promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caliendi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito a Pesaro, Viale della Vittoria n. 90;
APPELLANTE
CONTRO
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Romeo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Sant'Angelo in Vado (PU), via Pratello Santa Maria n. 21/b;
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 193/2023 resa dal Tribunale di Urbino il 10/11/2023 in materia di contratti atipici.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - L in persona del legale rappresentante pro-tempore e degli Controparte_1
eredi sigg.ri e (nel prosieguo per brevità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 semplicemente “l'Autocarrozzeria”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Urbino la sig.ra al fine di ottenere l'accertamento del rapporto contrattuale in essere tra le parti Parte_1 nonché dell'inadempimento della convenuta delle proprie obbligazioni, chiedendo altresì la condanna della medesima al pagamento della somma di € 6.946,22 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore oltre al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per aver rifiutato di voler concretamente comporre la lite in sede di negoziazione assistita.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva le seguenti circostanze in fatto.
A seguito di due incidenti occorsi tra il 2014 e il 2015, commissionava all'impresa Parte_1
individuale di la riparazione della carrozzeria di due suoi veicoli: Controparte_1
a) auto modello Fiat Multipla, targata BJ281JT;
b) auto modello Peugeot 207, targata DS624SN.
In occasione dell'incidente dell'08.09.2014 la consegnava alla carrozzeria la prima auto. Parte_1
La riparazione veniva eseguita e dunque la proprietaria veniva invitata a ritirare l'auto, con la precisazione che per il servizio era dovuto un pagamento di € 378,00 oltre iva.
Lamentava l'Autocarrozzeria che la non aveva mai provveduto né al pagamento della Parte_1 prestazione né al ritiro dell'auto, che risultava tutt'ora parcheggiata presso l'autocarrozzeria.
In data 1.7.2015 si verificava un ulteriore incidente che vedeva coinvolto il secondo dei menzionati veicoli;
la sig.ra si rivolgeva nuovamente alla carrozzeria convenuta. Parte_1 pagina 2 di 11 Seguiva, nuovamente, una Inriparazione dell'auto che veniva ritirata senza che la debitrice provvedesse al saldo di quanto di competenza.
Con ordinanza del 10.03.2021 veniva rivolto alla compagnia assicurativa rituale ordine di esibizione della documentazione relativa al sinistro riguardante la Peugeot 207.
In ottemperanza a questo provvedimento, l'intimata Assicurazione esibiva in giudizio a) la comunicazione con la quale dichiarava di non aver mai inviato alcuna informativa relativa alla antieconomicità della riparazione della Peugeot, b) la perizia dalla quale emergeva la coincidenza degli importi tra il preventivo della carrozzeria e le spese di riparazione della Peugeot stimate dall'assicurazione e c) le fotografie della Peugeot incidentata, nonché copia di assegno circolare di €
2.280,00 liquidato dall'assicurazione a Parte_1
La causa veniva istruita tramite documenti e prova per testi.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Urbino emetteva la sentenza gravata, con cui:
- condannava al pagamento a favore della parte attrice della somma pari ad € Parte_1
6.946,22, oltre interessi, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- disponeva e ordinava la restituzione dell'auto alla Parte_1
- condannava alla refusione dei 2/3 delle spese di lite a favore della parte attrice che Parte_1 liquidava complessivamente in € 2.540,00 oltre accessori di legge, compensando il restante 1/3 tra le parti.
§ 2 - impugna la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona, con le Parte_1
doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata in persona degli eredi contestando il Controparte_5
gravame e chiedendone il rigetto.
Le questioni preliminari
L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 – bis c.p.c. per non avere il presente gravame ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 3 di 11 A sostegno dell'eccezione in discorso argomentava che l'appellante spiegava motivi di appello totalmente insuscettibili di accoglimento per avere articolato eccezioni e domande totalmente prive di riscontro istruttorio oltre che slegate dai fatti storici.
L'eccezione è infondata.
Questo Collegio ritiene che l'atto di appello appare sufficientemente motivato in ogni sua parte e comunque tale da consentire un'agevole comprensione delle censure mosse all'iter logico – giuridico percorso dal Giudice di primo grado.
Non è dato pertanto ravvisare quella palese infondatezza rilevata dalla parte appellate, circostanza per cui la Corte decidente ritiene di dover procedere all'analisi delle ragioni spiegate dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto meritevoli di essere prese in considerazione.
***
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice trascurava di esaminare adeguatamente il rilievo per cui la parte appellata avrebbe omesso di dimostrare la legittimazione ad agire in legale rappresentanza dell'impresa individuale “ Controparte_5
”.
[...]
Si riferisce, nello specifico, l'appellante, al fatto per cui gli odierni appellati Controparte_2
e agivano dinanzi al Tribunale in qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 Controparte_1
deceduto nel dicembre 2017 (cfr. atto di citazione in primo grado); su tale scorta, eccepisce la presunta mancata titolarità del relativo diritto in capo ai predetti, atteso che dalla visura camerale in atti (cfr. doc.
13 all. citazione in primo grado) l'unico titolare (e legale rappresentante) della suddetta attività commerciale risulta essere lo stesso defunto non comparendo anche il nominativo di CP_1
ciascuno degli attori di primo grado.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, deve rilevarsi come nel caso di specie risulta ampiamente comprovato lo status di eredi degli odierni convenuti, i quali hanno prodotto in giudizio sia il certificato di morte (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado) sia, primariamente, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune competente (cfr. doc. 19 all. citazione in primo grado).
Sulla valenza dimostrativa attribuibile ai documenti anzidetti è intervenuta la Corte di Cassazione – sez. II civile - dapprima con l'ordinanza n. 22730 dell'11.08.2021, in cui si legge che pagina 4 di 11 “Il Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui "In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove
l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (…) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”
Nella stessa direzione si è mossa la recentissima sentenza n. 19254 del 12.07.2024 (parimenti resa dalla
II sezione civile) in cui viene affermato sul punto che
“deve essere data continuità ai principi, già posti dalla giurisprudenza di legittimità e che si richiamano come enunciati da Cass. Sez. 2 del 29-3-2006 n. 7276, laddove si legge che la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ. […]”.
Risulta oggettivo ed inconfutabile come l'atto pubblico cui fa riferimento la Suprema Corte veniva ritualmente allegato dagli odierni appellati (cfr. doc. 19 all. citazione in primo grado); da esso risulta che la sig.ra è la moglie (vedova) di e che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
ne sono i figli. Controparte_4
Il rapporto di parentela per come ivi indicato certifica e dimostra, pertanto, che gli odierni appellati sono eredi legittimi del defunto e di conseguenza pienamente dotati del potere di promuovere CP_1 in giudizio ogni azione e domanda riconducibile al predetto (anche come titolare dell'omonima impresa individuale di autocarrozzeria). Del resto, attraverso l'allegazione dei documenti menzionati nelle pronunce in commento (il certificato di morte ma soprattutto lo stato di famiglia) i successori del de cuius hanno regolarmente assolto l'onere necessario a dimostrare la loro qualità di erede.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provata la circostanza inerente l'avvenuta riparazione da parte dell' dell'auto mod. Fiat Multipla e la conseguente debenza dell'importo di € 378,00 a Controparte_1
saldo della relativa prestazione.
Il Giudice si determinava in tal senso valorizzando in particolare due evidenze probatorie, quali un documento olografo attribuito al de cuius (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) e “contenente i conteggi delle spese e del corrispettivo relativi all'attività prestata sulla Fiat Multipla” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado) unitamente alle affermazioni rese dal teste sig. escusso Testimone_1 all'udienza del 19.02.2021.
Il motivo è fondato.
pagina 5 di 11 Ritiene il presente Collegio come alle richiamate allegazioni non sia possibile conferire il valore probatorio fatto proprio dal primo Giudice per le seguenti ragioni.
Con primario riferimento a quel documento che sia gli appellati sia il Giudice considerano quale scrittura olografa proveniente dal de cuius giustificante il corrispettivo richiesto per la riparazione del veicolo (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado), è evidente come questo altro non sia che un foglio scritto a mano, senza data e senza firma, contenente un generico riferimento ad un'auto modello Fiat
Multipla.
Esso nulla dice in ordine al fatto che il veicolo ivi indicato sia proprio quello dell'odierna attrice e che sullo stesso sia intervenuta l' del resto, l'assenza di qualsivoglia Controparte_1
sottoscrizione rende oggettivamente impossibile collegare tale allegazione non soltanto alla mano del defunto ma anche in generale ai fatti controversi. In disparte, poi, la circostanza decisiva che tale documento proverrebbe dal diretto interessato, e in ogni caso inidoneo a provare alcunché a suo favore ed a sfavore di altri. Si è ben lontani dalla fattispecie costituita dalle annotazioni sui libri contabili ex art. 2710 c.c. .
Ad ogni modo, l'unico elemento in cui compare l'importo di € 378,00 è proprio questo documento che risulta tuttavia privo di qualsivoglia attitudine dimostrativa (neanche indiziaria o presuntiva) per come si è appena esplicitato.
Stessa valenza per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rese dal teste (cfr. verbale di Tes_1
udienza del 19.02.2021); in sede di escussione questi dichiarava addirittura di aver eseguito la riparazione a titolo gratuito in forza del rapporto di collaborazione che aveva con il defunto CP_1
Si comprende agevolmente come superflua sia ogni ulteriore indagine circa la sussistenza del diritto degli eredi appellati a percepire il compenso asseritamente dovuto per le lavorazioni svolte dalla carrozzeria sulla Fiat Multipla appartenente alla sig.ra che andrà radicalmente escluso in Parte_1
difetto di ulteriori riscontri a supporto del credito invocato.
3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice pronunciava condanna al pagamento di 6.568,22 oltre i.v.a. per la riparazione del veicolo
Peugeot ritenendo provato il relativo credito sulla scorta di specifici documenti acquisti in atti.
Sosteneva al contrario parte appellante come da nessuna delle evidenze assunte dal Giudice a fondamento della propria decisione era possibile evincere che tra gli odierni litiganti fosse intervenuta pagina 6 di 11 una pattuizione avente ad oggetto la riparazione del veicolo e soprattutto il corrispettivo da pagare per le lavorazioni in discorso.
Il motivo è fondato.
In segno contrario a quanto statuito dal primo Giudice, il presente Collegio è dell'avviso per cui gli elementi probatori raccolti in atti non sono sufficienti a giustificare la fondatezza della domanda di pagamento azionata dall' . Controparte_1
Le risultanze dell'istruttoria documentale e testimoniale consentono al più di ricavare che la sig.ra può aver effettivamente consegnato la propria Peugeot alla carrozzeria affinché Parte_1 CP_1
provvedesse alle opportune riparazioni, ma non soccorrono altresì a stabilire con certezza né il tipo di lavorazioni effettuate né tanto meno il costo delle stesse e, di conseguenza, l'importo della somma di cui i convenuti si affermano creditori nei confronti della controparte.
Esaminando nello specifico i documenti allegati alla domanda introduttiva e che il Tribunale richiamava a dimostrazione del diritto attoreo ad ottenere il corrispettivo richiesto si possono trarre le seguenti conclusioni:
- il preventivo di acquisto trasmesso dalla ditta “Cent.a.r.” alla (cfr. doc. 4 all. Parte_2
citazione in primo grado) contiene un generico riferimento a componenti automobilistiche di varia natura, senza che ne venga minimamente specificata la loro destinazione alla Peugeot della Parte_1
Ne consegue l'impossibilità di stabilire un legame tra tale documento e le prestazioni sul cui an e quantum stiamo discutendo.
- analogo discorso va replicato con riferimento al documento di trasporto emesso dalla medesima
Cent.a.r in data 23.07.2015 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado): posto che i due documenti sin qui richiamati (preventivo e ddt) si differiscono dal punto di vista contenutistico (contengono cioè riferimenti a pezzi di ricambio tra loro diversi), anche questo documento risulta del tutto privo di riferimenti all'oggetto del contendere;
- anche l'e-mail del 29.07.2015 trasmessa da un indirizzo riconducibile all'attività commerciale al perito assicurativo (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado) con allegati due preventivi CP_1 intestati alla sig.ra recanti l'indicazione della vettura Peugeot 207 unitamente a dei rilievi Parte_1 fotografici mostranti l'auto sinistrata non rendono plausibile e verosimile la ricostruzione fattuale operata da parte convenuta: trattasi infatti di un documento di provenienza e formazione unilaterale, redatto dall'autocarrozzeria e della cui sottoposizione alla proprietaria del veicolo non vi è alcuna pagina 7 di 11 prova. Inoltre, tutto da dimostrare è il fatto che i pezzi di ricambio enumerati nei preventivi suddetti siano esattamente quelli montati per riparare il veicolo e della cui spesa la sarebbe debitrice;
Parte_1
- infine, nessuna consistenza può avere la circostanza per cui l'odierna appellante in un secondo momento ha rivenduto la Peugeot di sua proprietà alla concessionaria per complessivi € Parte_3
2.950,00 (cfr. doc. 20 all. terza memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado): siffatto documento può essere eventualmente interpretato come indice dell'avvenuta riparazione del veicolo in oggetto (è ipotizzabile che diversamente non sarebbe stato acquistato), ma nulla specifica su chi si sia occupato di eseguire i necessari interventi né tanto meno quale sia poi stata la concreta entità degli stessi;
per cui ancora una volta rimane del tutto sfornito di prova l'aspetto legato al corrispettivo dell'attività che la carrozzeria convenuta assume di aver prestato nei confronti della proprietaria dell'auto.
Occorre a questo punto soffermarsi sul contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del
19.02.2021, che il primo Giudice ha valutato come elementi validi a corroborare ulteriormente le tesi propugnate dalla parte attrice in primo grado.
Anche con riferimento alle risultanze dell'istruttoria orale l'opinione della Corte volge in senso opposto a quella fatta propria dal Tribunale.
Le risposte fornite dai testimoni sono insufficienti a conferire un solido fondamento alla pretesa pecuniaria invocata in questa sede, poiché relative ad accadimenti che nulla hanno a che vedere con la possibile dimostrazione del fatto controverso. Dalle dichiarazioni in atti si può evincere unicamente che il sig. veniva incaricato di sistemare la Peugeot 207 della sig.ra che Controparte_1 Parte_1
l'auto rimaneva poi in giacenza presso la carrozzeria del primo, che il veicolo sarebbe stato accomodato e reso di nuovo idoneo alla circolazione e che lo stesso si era lamentato con il CP_1
teste (con cui era in un rapporto di amicizia) di non aver ricevuto il saldo per le lavorazioni Tes_2 prestate (cfr. verbale di udienza del 19.02.2021): classica deposizione, quest'ultima, de relato actoris.
Insomma, nulla che sia realmente utile a circoscrivere quante e quali attività la carrozzeria avrebbe effettivamente reso per riparare l'auto di che trattasi.
Rimangono, del pari, del tutto inidonee le considerazioni effettuate dal primo giudice, allorché osserva:
“L'importo del credito di € 6.568,22 che parte attrice deve ricevere da per la Parte_1 riparazione della carrozzeria dell'auto Peugeot 207, risulta oltre che dal preventivo del 28.07.2015
(doc. 6 fascicolo di parte attrice) trasmesso a mezzo email da al perito assicurativo anche CP_1
dalla perizia della compagnia assicurativa (cfr. doc. del 17.03.2021), che ha quantificato le spese di
pagina 8 di 11 riparazione della Peugeot in € 6.500,00, confermando, di fatto, la perfetta coincidenza tra il preventivo del carrozziere e la stima del perito assicurativo.”
Gli elementi che il primo giudice valorizza hanno una valenza indiziaria insufficiente a costituire un compendio di gravità, precisione e concordanza, perché fortemente contraddetti da altri dati.
La stessa parte appellata, come sopra visto, ha voluto valorizzare la circostanza che la in un Parte_1
secondo momento ha rivenduto la Peugeot di sua proprietà alla concessionaria per Parte_3 complessivi € 2.950,00 ( doc. 20 all. terza memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado). Questo importo costituisce un dato fortemente illogico con una riparazione sulla stessa auto, che sarebbe costata più del doppio. Ed ancora più fuori contesto nella nota prassi delle assicurazioni che rifiutano risarcimenti che vadano oltre il valore del mezzo (a prescindere dall'analisi della validità giuridica di tale impostazione).
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domanda di condanna promossa dall'impresa individuale di nella persona degli eredi stante l'impossibilità di dimostrarne i fatti costitutivi Controparte_1
attraverso le prove raccolte in giudizio.
Non è stata avanzata specifica domanda di ripetizione delle somme oggetto di condanna, per cui nulla deve statuire in proposito questa Corte.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Urbino così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda avanzata in promo grado dall' contro la;
Controparte_1 Parte_1
- condanna gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla refusione delle spese processuali del doppio grado, in favore della Controparte_4 Parte_1 che vengono liquidate, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in euro 1.701,00 e, quanto al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa .
pagina 9 di 11 Così deciso in Ancona c.c. 20.5.2025
Il cons. est.
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
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