TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2024
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 30 maggio 2025, ore 12:30 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: per l'avv. ZINZI PAOLO e l'avv. BONGARZONE ROSARIO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. DI MARIO FEDERICA
per il dott. SCORZA Controparte_1
L'a di aver eseguito la notifica per pubblici proclami, come richiesto dal Giudice. Il dott. Scorza si riporta agli scritti difensivi chiedendo il rigetto della domanda avversaria, richiamando la giurisprudenza depositata, anche pronunciata da questo Tribunale.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZINZI PAOLO Parte_1 C.F._1
e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori ( Email_1
Email_2
Parte ricorrente contro
(CF ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
Controparte_4
, in persona del Direttore Generale
[...]
pro tempore
tutti con il patrocinio del dott. , elettivamente domiciliati a , Via Valentini CP_5 CP_4
n. 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato affinché, previsa disapplicazione della normativa Parte_1
contrastante, accerti il suo diritto all'attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva espletato non in costanza di rapporto, con conseguente attribuzione di 6 punti per anno.
1 A suo dire, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e quello prestato durante tale periodo sarebbero pienamente equiparabili, in ragione della portata generale della previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui discenderebbe l'invocata illegittimità del D.M. n. 89 del 21.5.2024
Si sono costituite le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la diversa valutazione del servizio militare, a seconda che esso sia prestato o meno in costanza di nomina, risulta coerente con la previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66 cit..
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 30
maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare la normativa applicabile alla presente fattispecie, vale a dire, l'art. 569, co. 3, D. Lgs. 297/1994 che prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e,
inoltre, il D.M. n. 89 del 21.5.204, del quale in questa sede si chiede la disapplicazione, che, analogamente al precedente D.M. 50 del 3.3.2021, prevede, all'allegato A, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ebbene, la disciplina appena richiamata è coerente con l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 che, ai fini della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici prevede, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
2 Invero, come anche rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5679 del
02/03/2020, Rv. 657513 – 02, citata anche dalla ricorrente), il secondo comma dell'art. 2050 contiene una specificazione della disposizione del primo, il quale detta il principio di carattere generale, valido a prescindere dal momento in cui è stato prestato il servizio di leva o quello ad esso equiparato, secondo il quale esso deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Soltanto quando il servizio stato prestato in costanza di rapporto esso deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni: diversamente argomentando (e, quindi, applicando tale disposizione anche al diverso caso qui in esame) la previsione del secondo comma si risolverebbe in un'inutile ripetizione di quella del primo.
E, del resto, ragionevole appare la distinzione voluta dal legislatore, posto che solo quando il servizio è stato prestato in costanza di servizio il lavoratore ha dovuto interrompere, in adempimento di un obbligo, il rapporto di lavoro già essere con la pubblica amministrazione, cosa che spiega (e giustifica), la valutazione – in un'ottica di tutela rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere - del servizio per intero;
analoga funzione, invece, non è ravvisabile quando il rapporto con la pubblica amministrazione non sia ancora in essere, posto che in questo caso il servizio militare (o equiparato) costituirebbe “titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (così, tra le più recenti, Consiglio di Stato sez.
VI, 29/04/2020, ud. 16/04/2020, dep. 29/04/2020, n.2743), cosa che giustifica la scelta di parificarlo a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato, come previsto dall'art. 2050, co. 1, del
D. Lgs. n. 66 cit.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ravvisano ragioni per la disapplicazione della disciplina qui in rilievo.
A diverse conclusioni non può addivenirsi neppure sulla base della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, pronunciatasi sulla disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, senza nulla dire rispetto alla modulazione del punteggio.
3 Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi alle pronunce citate in ricorso, nell'ipotesi, del tutto diversa, disciplinata dal D.M. n. 50/2021 che, al contrario, prevede la valutazione del servizio militare anche se prestato non in costanza di rapporto, stabilendo una non irragionevole equiparazione, quanto al punteggio da attribuire, alla prestazione lavorativa svolta presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
La soluzione qui accolta trova poi conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce, in particolare, a Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024, Rv. 672010 - 01), secondo la quale: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di
terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
L'esistenza di precedenti di segno contrario giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 30 maggio 2025
Il Giudice Mariella Galano
4
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 30 maggio 2025, ore 12:30 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: per l'avv. ZINZI PAOLO e l'avv. BONGARZONE ROSARIO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. DI MARIO FEDERICA
per il dott. SCORZA Controparte_1
L'a di aver eseguito la notifica per pubblici proclami, come richiesto dal Giudice. Il dott. Scorza si riporta agli scritti difensivi chiedendo il rigetto della domanda avversaria, richiamando la giurisprudenza depositata, anche pronunciata da questo Tribunale.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZINZI PAOLO Parte_1 C.F._1
e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori ( Email_1
Email_2
Parte ricorrente contro
(CF ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
Controparte_4
, in persona del Direttore Generale
[...]
pro tempore
tutti con il patrocinio del dott. , elettivamente domiciliati a , Via Valentini CP_5 CP_4
n. 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato affinché, previsa disapplicazione della normativa Parte_1
contrastante, accerti il suo diritto all'attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva espletato non in costanza di rapporto, con conseguente attribuzione di 6 punti per anno.
1 A suo dire, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e quello prestato durante tale periodo sarebbero pienamente equiparabili, in ragione della portata generale della previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui discenderebbe l'invocata illegittimità del D.M. n. 89 del 21.5.2024
Si sono costituite le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la diversa valutazione del servizio militare, a seconda che esso sia prestato o meno in costanza di nomina, risulta coerente con la previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66 cit..
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 30
maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare la normativa applicabile alla presente fattispecie, vale a dire, l'art. 569, co. 3, D. Lgs. 297/1994 che prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e,
inoltre, il D.M. n. 89 del 21.5.204, del quale in questa sede si chiede la disapplicazione, che, analogamente al precedente D.M. 50 del 3.3.2021, prevede, all'allegato A, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ebbene, la disciplina appena richiamata è coerente con l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 che, ai fini della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici prevede, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
2 Invero, come anche rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5679 del
02/03/2020, Rv. 657513 – 02, citata anche dalla ricorrente), il secondo comma dell'art. 2050 contiene una specificazione della disposizione del primo, il quale detta il principio di carattere generale, valido a prescindere dal momento in cui è stato prestato il servizio di leva o quello ad esso equiparato, secondo il quale esso deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Soltanto quando il servizio stato prestato in costanza di rapporto esso deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni: diversamente argomentando (e, quindi, applicando tale disposizione anche al diverso caso qui in esame) la previsione del secondo comma si risolverebbe in un'inutile ripetizione di quella del primo.
E, del resto, ragionevole appare la distinzione voluta dal legislatore, posto che solo quando il servizio è stato prestato in costanza di servizio il lavoratore ha dovuto interrompere, in adempimento di un obbligo, il rapporto di lavoro già essere con la pubblica amministrazione, cosa che spiega (e giustifica), la valutazione – in un'ottica di tutela rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere - del servizio per intero;
analoga funzione, invece, non è ravvisabile quando il rapporto con la pubblica amministrazione non sia ancora in essere, posto che in questo caso il servizio militare (o equiparato) costituirebbe “titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (così, tra le più recenti, Consiglio di Stato sez.
VI, 29/04/2020, ud. 16/04/2020, dep. 29/04/2020, n.2743), cosa che giustifica la scelta di parificarlo a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato, come previsto dall'art. 2050, co. 1, del
D. Lgs. n. 66 cit.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ravvisano ragioni per la disapplicazione della disciplina qui in rilievo.
A diverse conclusioni non può addivenirsi neppure sulla base della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, pronunciatasi sulla disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, senza nulla dire rispetto alla modulazione del punteggio.
3 Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi alle pronunce citate in ricorso, nell'ipotesi, del tutto diversa, disciplinata dal D.M. n. 50/2021 che, al contrario, prevede la valutazione del servizio militare anche se prestato non in costanza di rapporto, stabilendo una non irragionevole equiparazione, quanto al punteggio da attribuire, alla prestazione lavorativa svolta presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
La soluzione qui accolta trova poi conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce, in particolare, a Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024, Rv. 672010 - 01), secondo la quale: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di
terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
L'esistenza di precedenti di segno contrario giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 30 maggio 2025
Il Giudice Mariella Galano
4